§ 3.1.46 - L.P. 7 agosto 2003, n. 7.
Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:07/08/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Approvazione della variante.
Art. 2.  Adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati.


§ 3.1.46 - L.P. 7 agosto 2003, n. 7.

Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale.

(B.U. 19 agosto 2003, n. 33 – suppl. n. 1).

 

Art. 1. Approvazione della variante.

     1. È approvata la variante 2000 al piano urbanistico provinciale (PUP), costituita da:

     a) le planimetrie relative a:

     1) sistema ambientale:

     1.1) 102 planimetrie in scala 1:25.000 (numerate dal n. 1 al n. 102);

     1.2) 1 estratto planimetrico in scala 1:10.000 rive laghi - RL;

     2) sistema insediativo e produttivo:

     2.1) 71 stralci planimetrici in scala 1:10.000 relativi agli insediamenti produttivi;

     3) sistema infrastrutturale:

     3.1) 36 tavole in scala 1:25.000 con evidenziate nei singoli stralci planimetrici le modifiche relative a infrastrutture e aree sciabili;

     b) la relazione illustrativa;

     c) le norme di attuazione.

     2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), l’originale delle rappresentazioni grafiche di cui al comma 1, lettera a), è depositato presso gli uffici del Consiglio provinciale; una copia è depositata presso gli uffici della Giunta provinciale a libera visione del pubblico e una seconda è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono depositati inoltre presso gli uffici del Consiglio provinciale il parere della commissione urbanistica provinciale (CUP) e le osservazioni dei comuni che non hanno trovato accoglimento.

     3. Gli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), costituiscono gli allegati A e B di questa legge.

 

     Art. 2. Adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati.

     1. Ai fini dell’adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al PUP alla variante apportata da questa legge al piano urbanistico provinciale ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, il relativo procedimento è regolato dalle disposizioni previste per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a calamità pubbliche di cui all’articolo 42 della legge provinciale stessa.

     2. La Giunta provinciale predispone un documento metodologico per la formazione e l'aggiornamento al PUP degli strumenti urbanistici subordinati, contenente i criteri per la traduzione a livello comunale o intercomunale delle indicazioni di assetto territoriale.

 

 

Allegato A

Relazione illustrativa

(articolo 1)

 

PREMESSA

 

     Nel corso del 1994 la Giunta provinciale decise di avviare una verifica del PUP 1987, approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, nell'ottica della normale e necessaria attività di aggiornamento progressivo della pianificazione territoriale trentina.

     Le ragioni, gli obiettivi e il metodo di approccio furono precisati in un documento della fine del 1996, denominato "Indirizzi operativi per la variante al PUP".

     Il materiale successivamente prodotto, che fu verificato con numerosi incontri e confronti con le realtà istituzionali e politiche e con le rappresentanze economiche, professionali e sindacali e che costituì il progetto di variante 1998 al PUP, venne adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3507 del 3 aprile 1998, avviando quindi sul piano formale e procedurale l'iter amministrativo di legge.

     Con successiva deliberazione n. 11008 del 13 ottobre 1998 la Giunta provinciale, pur dando atto della presumibile impossibilità tecnica di concludere l'iter di approvazione legislativa del progetto di variante per decorso della legislatura, ritenne opportuno esaminare le osservazioni prodotte ritualmente e, per le ragioni ben specificate nell'atto in argomento, procedere alla modificazione degli elaborati del progetto di variante in accoglimento delle osservazioni medesime.

     L'avvio della nuova legislatura ed il relativo accordo di programma ha posto fra i suoi obiettivi l'idea di una riprogettazione complessiva del piano urbanistico provinciale che deve tener conto di più attuali criteri e di un aggiornamento del processo di sviluppo secondo principi di sostenibilità ambientale ed economica, di qualità generale e di semplicità gestionale, anche in relazione al notevole lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore del PUP 1987.

     Questa operazione di riprogettazione abbisogna però di tempi più lunghi in relazione alle conseguenti attività di analisi preliminare e di confronto, mentre sempre più pressante si è configurata l'esigenza di assicurare soluzione a problemi, soprattutto infrastrutturali, che sono emersi nel corso della gestione del PUP e per i quali lo stesso progetto di variante 1998 ha consolidato aspettative nelle comunità locali.

     Da queste premesse discende la scelta di una variante che si pone l'obiettivo di un aggiustamento contenuto e di rapida operatività e che negli elementi principali mutua alcune delle motivazioni e delle scelte già individuate nel progetto di variante 1998.

 

PARTE PRIMA

ASPETTI GENERALI

 

     1. Le ragioni dell'aggiornamento

     Le ragioni che hanno reso opportuno un aggiornamento del PUP vigente discendono da varie considerazioni maturate nel corso della sua gestione, dal 1987 ad oggi. Tali considerazioni possono essere riassunte e schematizzate nelle necessità di:

     - prendere atto dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni nella realtà territoriale trentina, anche in seguito all'attuazione dello stesso PUP;

     - riportare nel PUP (soprattutto in cartografia) le indicazioni relative a interventi, già progettati o comunque chiaramente definiti a livello progettuale, che non erano stati contemplati al momento della sua approvazione (es. nel settore della viabilità, dei servizi, delle infrastrutture, della protezione civile, ecc.);

     - adattare la normativa del PUP ai nuovi elementi del quadro legislativo e istituzionale che interagiscono con il sistema della pianificazione trentina (la nuova legge urbanistica provinciale, l'istituzione del procedimento di VIA, l'emanazione di direttive e criteri nel settore della pianificazione territoriale, e altri ancora);

     - verificare nel PUP gli approfondimenti svolti in sede di formazione dei piani urbanistici comprensoriali e dei piani regolatori generali, sulle tematiche che il PUP deliberatamente chiedeva agli enti subordinati di specificare al momento della rispettiva redazione (es. nel settore dell'ambiente, delle infrastrutture, ecc.);

     - tener conto del fatto che alcune delle indicazioni del PUP sono da considerarsi non più attuali perché non più rispondenti a riforme di settore, a dinamiche dei processi insediativi (es. quelle per le aree commerciali, ecc.);

     - semplificare alcune procedure stabilite dal PUP per l'attuazione degli interventi, soprattutto per quanto concerne il rimando ai piani subordinati, e assicurare che alcuni vincoli cautelativi possano essere rimossi in corrispondenza di opere effettivamente realizzate.

     Resta inteso infine che alcune delle scelte che si operano con questa variante dovranno trovare collocazione in un quadro legislativo che a sua volta dovrà essere in qualche misura variato, per risultare funzionalmente interconnesso al PUP aggiornato.

     2. Variante e revisione

     Pur avendo già chiarito in precedenza circa la scelta di campo dell'operazione da effettuare, appare doveroso qui aggiungere alcuni aspetti di metodo, oltreché di contenuto, per chiarire gli elementi di valutazione propri delle due soluzioni.

     Gli argomenti connessi alla valutazione delle due alternative riguardavano almeno tre ambiti: quello istituzionale e dei procedimenti; quello dei contenuti; e quello della partecipazione (benché quest'ultimo possa essere per certi aspetti compreso nel primo).

     Per quanto attiene il primo argomento, occorre ricordare che esso è regolamentato dagli articoli dal 32 al 36 della nuova legge urbanistica provinciale (legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22), i quali disciplinano in maniera differenziata variante e revisione, sia sotto l'aspetto procedimentale, sia sotto quello della garanzia di stabilità nel tempo delle indicazioni del PUP: uno strumento che, essendo temporalmente indeterminato, è soggetto a revisione decennale, mentre può essere variato "ogni qualvolta ragioni sopravvenute lo rendano opportuno".

     In questo ambito va anche considerato l'aspetto connesso alla "organizzazione istituzionale" del piano urbanistico provinciale, quale piano territoriale originariamente indirizzato in prima istanza ai comprensori. Com'è noto, sul problema istituzionale del livello sovracomunale si è aperto un ampio dibattito politico a seguito della predisposizione di un disegno di legge di riforma: ma non essendosi ad oggi raggiunta una definitiva soluzione, appare necessario mantenere l'originaria e tutt'ora vigente organizzazione per ambiti territoriali sovracomunali, confermando quindi che sotto questo aspetto, in questa fase, l'attuale architettura del PUP non verrà toccata.

     Quanto al secondo argomento, quello dei contenuti, la distinzione tra variante e revisione assume una connotazione significativa sul piano giuridico, con effetti dirimenti e conseguenti sia sulla "tenuta complessiva" degli atti, sia sulla legittimazione dei procedimenti. Infatti, se l'operazione consiste nell'adattamento dei contenuti anche strutturali del PUP vigente a nuove e più attuali esigenze nel frattempo emerse, si può parlare di variante; se invece si intende modificare l'impalcatura di base e l'architettura sostanziale del PUP vigente, è evidente che si deve parlare di revisione.

     Quanto al problema della partecipazione, è evidente che una revisione del PUP richiede consultazioni ampie, con le categorie economiche e le associazioni, le forze politiche e istituzionali, gli enti e le autorità che in qualsiasi maniera operano a livello territoriale.

     Tutto ciò ha portato a scegliere una variante pur avviando, contemporaneamente, l'iter di revisione del PUP.

 

     3. La pianificazione di grado subordinato: un bilancio.

     Seguendo l'orientamento di rapportarsi alle problematiche emerse in sede di pianificazione subordinata, la ricerca sullo stato di quest'ultima ha assunto un significato particolare, anche in considerazione del particolare rapporto di feed-back che nella vigente situazione legislativa provinciale lega il PUP, come piano di coordinamento, alla pianificazione subordinata. Infatti le scelte dei due livelli subordinati (quello comprensoriale e quello comunale) concorrono a volte anche in via automatica a precisare lo stesso PUP, integrandolo e modificandone le relative previsioni, prescindendo dalla necessità giuridica di attivare proceduralmente una sua variante.

     Questo aspetto del sistema pianificatorio trentino, coerente con i più attuali principi di democraticità, trasparenza e processualità nella progettazione-gestione della pianificazione territoriale di coordinamento, sembrerebbe non giustificare in prima istanza la scelta di procedere alla variante. Vi è però da considerare la natura assai rigida di talune scelte del PUP, che aveva portato a concludere che esso avesse assunto (in certe situazioni ben determinate) i caratteri di un quasi vero e proprio piano regolatore, ancorché in via transitoria.

     D'altra parte l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica (LP 22/1991) ha enfatizzato il ruolo del piano comunale, spostando l'accento di riferimento, originariamente indirizzato alla pianificazione comprensoriale: questo ha reso meno significative - quando non anche maggiormente problematiche - le verifiche di congruenza fra i diversi livelli di pianificazione, e reso meno probante - se non addirittura insignificante - l'azione di feed-back dal basso verso l'alto. I settori più penalizzati sono quelli dove con maggiore significato si era mosso il PUP 1987: la sicurezza e la tutela del territorio sul piano fisico e ambientale, la qualità della progettazione urbanistica e della valutazione paesaggistico-ambientale, l'istituzione di soglie dimensionali e quantitative per l'espansione residenziale e le dinamiche dei servizi soprattutto sovracomunali.

     Non bisogna tuttavia dimenticare che, sulla base delle disposizioni della LP 22/1991, al 30 giugno 2000 su 223 comuni trentini ben 207 dispongono di un piano già adeguato al PUP, dei quali solo 42 costituiti da semplici programmi di fabbricazione (privi cioè della valenza paesaggistico-ambientale) [1].

     Se sotto il profilo quantitativo la situazione sembra soddisfacente, i dati riportati non consentono naturalmente una verifica reale della "qualificazione" della pianificazione subordinata in un'ottica di adeguamento non meramente formale e limitato agli aspetti vincolistici rispetto al PUP, né offrono l'occasione per capire le problematiche generali e particolari emerse nel corso delle attività di progettazione dei PRG, e, soprattutto, il grado di "percezione" della componente ambientale da parte delle comunità locali.

     In termini generali sembra che, mentre complessivamente la pianificazione subordinata - sia direttamente, sia con le modifiche d'ufficio disposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione - abbia assunto puntualmente le indicazioni prescrittive del PUP, con minore attenzione si siano applicati quegli elementi con valore di indirizzo o di metodo che costituiscono l'aspetto di maggiore significato strategico nel piano provinciale. Di qui la necessità di mantenere inalterata la caratterizzazione complessiva del PUP, lasciando alla revisione il compito di analisi più approfondite e di scelte più meditate.

 

     4. Le prospettive del livello intermedio.

     La presente variante al PUP ha dovuto necessariamente tenere conto delle decisioni politiche e delle conseguenti soluzioni legislative affrontate recentemente dalla Giunta provinciale in campo istituzionale nei confronti del ruolo e delle funzioni dei comprensori.

     Com'è noto, l'impalcatura originaria del PUP 1987 si basava su un meccanismo attuativo affidato ad uno strumento sovracomunale (quale era il piano urbanistico comprensoriale) ed assegnava ai comuni solo compiti transitori e attuativi.

     Già con la LP 22/1991 la legislazione urbanistica ha assegnato invece al livello comprensoriale solo compiti di coordinamento limitatamente ad alcuni aspetti di carattere inequivocabilmente sovracomunale, ed ha scaricato conseguentemente sui PRG (anche attraverso l'automatica trasformazione dei PUC in PRG) gran parte dei compiti originariamente assegnati alla pianificazione comprensoriale.

     Inoltre nel corso del 1998 ulteriori modifiche alla legge urbanistica demandavano al livello comunale, ancorché in via transitoria ma pur sempre funzionalmente legittima, i compiti residui in capo all'ente sovracomunale.

     Tutta la fase analitica e di approfondimento della variante ha posto in evidenza la necessità di arrivare comunque ad una scelta di metodo che tenesse conto del fatto che alcuni dei temi oggetto della variante - in particolare quelli legati alla tutela dell'ambiente, alla stima dei fabbisogni residenziali, all'articolazione dei servizi e alle grandi infrastrutture - richiedono un approccio sovracomunale, forse di estensione non più riferibile al comprensorio originario, ma certamente più ampio del territorio della singola municipalità.

     La dimensione media del comune trentino costituisce già di per sé un indicatore tecnico idoneo a capire la difficoltà di affidare ai PRG comunali procedure analitiche e progettuali esaustive e complesse quali richieste da una disciplina urbanistica responsabile e coerente, comunque inidonee a risolvere i problemi di interdipendenza territoriale e socio-economica delle singole comunità.

     Anche su questi presupposti si è avviato un confronto politico indicato in una proposta di riforma istituzionale che, mentre tende al superamento del livello comprensoriale, non esclude la necessità di coordinare talune esigenze territoriali per ambiti omogenei.

     È evidente che una modifica dell'attuale organizzazione del PUP non può prescindere da una concomitante riforma in ordine ai livelli funzionali di responsabilità e non può che essere affrontata nel contesto della revisione del piano provinciale.

     La variante pertanto nulla innova nell'articolazione del PUP originario, nella convinzione che un'eventuale organizzazione per ambiti intercomunali - sempre possibile - costituisca il richiamo ad una necessaria ricomposizione territoriale (o funzionale) in una visione di maggiore efficienza degli enti territoriali locali.

 

     5. Le problematiche della tutela paesaggistico-ambientale

     La variante al PUP affronta, come già detto all'inizio, la questione della tutela, partendo dal riconoscimento delle incertezze interpretative che negli ultimi anni si sono registrate circa il rapporto fra le previsioni vincolistiche della tutela paesaggistica e ambientale contemplate nella normativa statale di principio e nella normativa provinciale di recepimento, da un lato, e in quelle individuate dal PUP 1987, dall'altro.

     Per affrontare tali problemi è apparso anzitutto opportuno adeguare l'apparato cartografico del sistema ambientale del PUP, riportandovi graficamente in maniera più aderente al disposto normativo le aree da vincolare in base alla legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso). Rispetto ad altre alternative tale soluzione poteva apparire, all'inizio, tecnicamente complessa e politicamente delicata: ma va considerato, all'opposto, che l'aumento notevole dell'estensione territoriale delle aree interessate dalla tutela ambientale che ne risulta, costituisce semplicemente la traduzione grafica di quanto già desumibile dalla legge; oltre a ciò va ricordato che l'incremento riguarda in molti casi territori che, per la loro natura o per il regime urbanistico, sono scarsamente interessati da interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

     La soluzione prescelta presenta invece l'indubbio vantaggio di una rappresentazione omogenea dei vincoli e, di conseguenza, di una ben più seria garanzia di certezza nelle singole situazioni concrete. Tale modo di procedere consente inoltre di accomunare la rivisitazione dei vincoli paesistici con quella dei vincoli in ordine alla sicurezza e alla tutela idrogeologica, che vanno adattati alle indagini svolte successivamente all'approvazione del PUP nel 1987.

     Questa opzione, se risolve il problema della piena conformità del piano alla L. 431/1985, ha posto tuttavia la necessità di un complessivo ripensamento dei criteri generali di definizione del territorio vincolato. Infatti, mentre la delimitazione delle aree di tutela ambientale ad opera del PUP 1987 rispondeva alla logica della puntuale individuazione dei territori effettivamente caratterizzati da specifici aspetti di pregio paesistico, il recepimento dei vincoli ex lege secondo il modello di tutela minima della L. 431/1985, muovendo da una prospettiva affatto diversa, comporta che una parte assai cospicua del territorio provinciale si trovi ad essere vincolata a fini paesaggistici a prescindere da ogni valutazione circa il suo effettivo valore sotto questo profilo ma semplicemente in virtù del valore ambientale posseduto dalle aree che per essere boscate vengono sottoposte ex novo al vincolo di tutela. Si rafforza in questo modo il principio di considerare prioritari in generale i valori ambientali, al di là di ogni altra diversa classificazione, tenuto conto dell'estensione dei territori vincolati ex lege, molto superiore a quella delle aree di tutela ambientale del PUP 1987.

     Nello specifico, si è seguito questo procedimento:

     a) la generalità del territorio provinciale, che per gran parte della sua estensione viene ora interessato da una condizione generalizzata di vincolo paesistico in base alle indicazioni del PUP 1987, risulta sottoposta a tutela, con l'aggiunta dell'area boscata attualmente fuori vincolo e dell'area sopra la quota 1600 come meglio stabilito dalla L. 431/1985;

     b) all'interno dell'area di tutela ambientale è stata poi introdotta un'ulteriore specificazione, indicando, agli strumenti di pianificazione subordinata, quei territori che per le loro caratteristiche si prestano alla realizzazione di parchi fluviali. Dato l'interesse strategico sotto il profilo ambientale di queste realtà territoriali, si è individuata anche una specifica articolazione dei criteri di tutela attraverso cui saranno valutati gli interventi che interessano l'ambito dei previsti parchi fluviali, al fine di preservarne le caratteristiche ambientali fondamentali;

     c) il piano regolatore generale o i relativi piani attuativi, in occasione della individuazione di zone insediative o di interventi di recupero e riqualificazione dell'edilizia sparsa esistente, possono disporre norme e modalità di intervento tali da soddisfare le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale, rendendo quindi non più necessario, in concorso con le indicazioni specifiche a cui provvederà la legge urbanistica, l'assoggettamento allo specifico regime autorizzatorio per le attività di trasformazione edilizia o urbanistica.

     Tutto ciò significa che, pur all'interno del perimetro escluso dalla tutela provinciale, i valori paesistici e ambientali abbiano rilievo. Il PUP infatti stabilisce che la necessaria considerazione di tali valori venga assunta in sede di pianificazione urbanistica subordinata, attraverso l'applicazione - ad opera del PRG - dei criteri di tutela paesaggistica.

     La correttezza giuridica di tale impostazione trova conferma nell'affermazione, più volte operata dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. per tutte la sentenza n. 327 del 13 luglio 1990), della "doppia valenza" della tutela paesaggistico-ambientale, intendendosi con ciò il fatto che essa, operando in via diretta e assoluta attraverso le modalità fissate da una disciplina settoriale specifica da derivare dalla L. 1497/1939 e ora dalla L. 431/1985, può rappresentare, sotto un diverso profilo, uno dei possibili oggetti della pianificazione urbanistica. In tal modo si favorisce l'integrazione fra i profili paesistici e urbanistici propri della pianificazione territoriale, ciò corrispondendo alle stesse indicazioni normative di coordinamento sistematico delle due materie e di tendenziale conferimento di un certo grado di integrazione e globalità alla tutela paesistica, desumibili in primo luogo dalla stessa L. 431/1985. Quest'ultima infatti, come noto, non solo si discosta dal precedente sistema di individuazione (per il singolo provvedimento) dei beni soggetti a vincolo paesistico, adottando invece un meccanismo pianificatorio di tutela dei valori paesistici assai vicino ai meccanismi tradizionali della pianificazione territoriale, ma tende anche ad attenuare la distinzione fra pianificazioni, prevedendo, ad esempio e significativamente, la redazione di "piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali" (art. 1 bis).

     Pur mantenendo dunque distinta la tutela paesistica in senso stretto (cui corrisponde, sul piano applicativo, l'esigenza di un provvedimento autorizzativo tipico, non assorbibile nella concessione edilizia, come affermato recentemente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 437 del 9 dicembre 1991) dalla tutela paesistica mediata dalla pianificazione territoriale (qual'è quella che si realizza nei territori esclusi da tale regime), il modello prefigurato cerca, da un lato, di collegare l'intervento di individuazione dei territori paesisticamente vincolati a dati rilevanti anche nella prospettiva territoriale (seguendo in questo anche una precisa indicazione della normativa urbanistica provinciale: LP 22/1991, art. 14, comma 4), e, dall'altro lato, di valorizzare segnatamente l'elemento ambientale (anche) nella pianificazione urbanistica.

 

     6. Il dimensionamento del fabbisogno residenziale

     Il PUP 1987 si occupava del dimensionamento residenziale con un approccio basato su elementi orientativi di carattere quantitativo, riferiti alle "unità insediative". Durante la sua gestione sono emersi, accanto ai pregi, anche i limiti di questo metodo, soprattutto per quanto concerne le modalità di suddivisione delle volumetrie previste tra i diversi comuni appartenenti ad una stessa unità insediativa.

     Oltre a ciò, occorre rilevare che per "l'alloggio tipo" erano state ipotizzate dimensioni volumetriche non sempre corrispondenti alle tipologie edilizie delle diverse zone geografiche del Trentino. Il dato quantitativo stabilito dal PUP non è divenuto quindi, anche per questo, un limite rigoroso nelle previsioni urbanistiche comunali, pur svolgendo un ruolo di riferimento e di moderazione comunque positivo.

     Anche il problema del dimensionamento, la cui funzione appare comunque nodale all'interno dell'organizzazione del PUP, va ricondotto nelle sue possibili soluzioni alla reale disponibilità di risorse, legando gli aspetti qualitativi a quelli meramente quantitativi e cercando il superamento dell'attuale sistema basato sulla dimensione territoriale dell'unità insediativa.

     Questi motivi inducono a demandare la ricerca delle migliori soluzioni alla complessiva revisione del PUP.

     Tuttavia, in presenza di situazioni di disparità e squilibrio nell'ambito della domanda e dell'offerta residenziale, delle forti pressioni derivanti dal fenomeno del turismo e dei dati di consumo del suolo pro-capite (che il Trentino registra come il più alto fra le regioni dell'arco alpino), appare necessario comunque cercare fin da adesso di definire, in maniera semplice, elementi di indirizzo tecnico, meglio se concretizzabili attraverso atti amministrativi e quindi più facilmente aggiornabili, che consentano di garantire una valutazione anche di qualità della pianificazione comunale e una "tenuta" degli elementi strutturali del piano provinciale.

     La scelta, anche obbligata a causa del superamento del periodo di riferimento delle proiezioni dinamiche del PUP 1987, intende demandare a successive determinazioni da adottarsi con atto amministrativo da parte della Giunta provinciale la definizione dei criteri di espansione e la previsione di quantità dimensionali cui far riferimento nella stesura dei PRG.

 

     7. Le problematiche geologiche e ideologiche.

     La sicurezza geologica e idrologica del territorio ha rappresentato nel PUP 1987 uno dei settori di maggiore rilievo e la pianificazione subordinata conseguente al PUP ha provveduto a sviluppare, approfondire e regolamentare adeguatamente l'uso del territorio. Tuttavia la frammentazione territoriale delle indagini svolte e la sequenza temporale delle scelte ha comportato una certa disomogeneità sia nelle analisi che, conseguentemente, nelle direttive tecniche.

     Inoltre gli sviluppi tecnici e legislativi in tema di controllo e tutela delle acque, tra i quali in particolare la costituzione delle autorità di bacino e l'avvio della relativa pianificazione di settore, hanno posto all'attenzione ulteriori aspetti meritevoli di considerazione e tutt'ora oggetto di approfondimenti e dibattito.

     Negli obiettivi posti pregiudizialmente alla presente variante gli elementi di riferimento riguardavano principalmente:

     - l'approfondimento, la verifica e l'omogeneizzazione della grande quantità di studi effettuati a tale proposito

     nella predisposizione dei diversi piani territoriali;

     - l'estensione delle indagini e del campo di intervento ai fenomeni di sicurezza dalle valanghe e di valutazione del rischio sismico;

     - una tutela più incisiva delle acque sotterranee;

     - una semplificazione dei meccanismi di aggiornamento periodico attraverso procedimenti di carattere amministrativo.

     Su questi presupposti si è provveduto all'omogeneizzazione, alla verifica e all'aggiornamento delle indicazioni di sintesi geologica già esistenti, in maniera differenziata in relazione alla diversa situazione dei dati vigenti, anche attraverso fasi di confronto con le amministrazioni comunali e comprensoriali interessate. Il risultato finale è stato quindi oggetto di attente verifiche (con l'Autorità di bacino del fiume Adige, con l'azienda di sistemazione montana, con il servizio acque pubbliche ed opere idrauliche, con l'ufficio neve e valanghe), per una considerazione delle problematiche di settore.

     Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici di tutela delle risorse idriche sotterranee, si è provveduto ad aggiornare la carta di sintesi geologica inserendovi tutte le sorgenti captate con portate superiori ad 1 l/sec. secondo quanto risulta dal nuovo catasto provinciale delle risorse idriche. Durante questa operazione si è constatata la non precisa ubicazione di un significativo numero di sorgenti. Per ovviare a tale inconveniente è in corso una campagna di rilevamento volta al corretto posizionamento cartografico dei punti di emergenza.

     Per quanto riguarda i pozzi, si è provveduto ad integrare ed aggiornare il catasto, sulla cui base sono state definite le rispettive aree di tutela e rispetto secondo un criterio geometrico. Anche per essi si intende promuovere una serie di specifiche indagini per giungere ad una definizione delle aree basata su criteri idrogeologici dando priorità ai pozzi con maggior interferenza con il tessuto urbano.

     La delimitazione delle aree occupate da ghiacciai, laghi, fiumi ed i maggiori canali di derivazione è stata ottenuta facendo riferimento ai limiti riportati sulla cartografia tecnica, opportunamente integrata con osservazioni desunte da immagini aeree.

     Per l'aspetto della sismicità si è affrontato, in collaborazione con il Politecnico di Milano, uno studio volto alla definizione della pericolosità sismica del territorio provinciale. Questo risultato è stato ottenuto mediante un'analisi della sismicità storica e dei dati strumentali raccolti dalla rete sismometrica provinciale, attiva fin dal 1980.

     Considerata la particolare importanza per la sicurezza dei centri abitati, la perimetrazione delle zone a controllo sismico, già perfezionata, viene indicata sulla carta di sintesi geologica ed opportunamente regolamentata.

     Tutta la predetta elaborazione, realizzata su base informatizzata e quindi facilmente e rapidamente aggiornabile e modificabile, trova attivazione attraverso un approccio normativo del PUP (artt. 2, 3 e 5 delle norme di attuazione) che individua nella predisposizione di specifici provvedimenti da parte della Giunta provinciale – e quindi con atto amministrativo slegato dai procedimenti legislativi dell'attuale piano provinciale - il momento di regolamentazione delle diverse "penalità geologiche e idrologiche".

     La cartografia del sistema ambientale della variante al PUP individua quindi solo una generale delimitazione delle aree ad elevata pericolosità e di quelle a controllo geologico nonché il censimento dei pozzi e sorgenti selezionati e meritevoli di tutela, lasciando quindi a successivi atti amministrativi l'approvazione della specifica cartografia di sintesi con le diverse penalizzazioni e le relative regole di intervento, in coordinamento con quanto andrà a disporre il redigendo piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

 

     8. La localizzazione delle aree industriali.

     Sul versante della valutazione economica, si è evidenziato che il modello d'uso del territorio basato su un'offerta abbondante di spazi industriali come fattore attrattivo di nuova industrializzazione, risulta superato. Il venir meno delle ragioni di tale modello è evidente nelle valli laterali della provincia, dove l'offerta di suoli per uso industriale sembra eccedente rispetto alla domanda [2]. Ma anche nella Valle dell'Adige, dove la domanda è assai maggiore, sembra non essere quello indicato il criterio guida fondamentale.

     L'industria trentina, più che di crescita quantitativa, ha bisogno di svilupparsi in termini di integrazione (costituendo più precise e robuste filiere al proprio interno e facendo crescere l'integrazione con i comparti agricolo e turistico) e di qualità.

     In forza di tali considerazioni, sarebbero stati possibili più percorsi decisionali.

     Un primo sentiero decisionale, operante sulla dicotomia intermedio/finale, evidenzia come - in termini localizzativi - l'insieme delle attività intermedie (industria in senso stretto, servizi alle imprese, commercio all'ingrosso) tendano ad avere - quando gli aspetti qualitativi si fanno importanti - comportamenti e dinamiche decisionali ed operative omogenee e convergenti. Esso avrebbe quindi condotto ad una ridefinizione in senso più ampio delle attività da ammettere nelle aree "di produzione".

     Un secondo sentiero decisionale si muove invece seguendo un criterio più prudenziale. L'ancor evidente sottodimensionamento dell'industria trentina in senso stretto può far propendere per una pianificazione urbanistica che mantenga alcuni caratteri del vecchio "modello": una funzione attrattiva - e per certi aspetti di protezione - delle attività prettamente industriali. Anche il timore di un'incapacità di controllare efficacemente la distinzione intermedio/finale nel comparto del commercio ha portato a optare, in sede di valutazione politica e pianificatoria - in considerazione anche del fatto che si tratta di una variante e non di una revisione del PUP - per questo secondo e più prudenziale criterio.

     Ne è quindi emersa una normativa - quanto alla natura delle aree produttive di interesse provinciale - che ne conferma sostanzialmente il carattere prettamente industriale.

     In conclusione, allo scopo di rispondere concretamente alle effettive richieste provenienti dal comparto industriale, la variante introduce alcune modifiche al PUP vigente, seguendo quattro linee di azione:

     1) indirizzare a risolvere i problemi (di apprestamento, di accessibilità ed istituzionali) che impediscono il pieno utilizzo delle aree già esistenti, al fine di recuperare spazi sicuramente interessanti la domanda;

     2) consentire la possibilità di collocare nelle aree quei servizi alle imprese e quelle funzioni legate al terziario avanzato che costituiscono ormai un completamento naturale e spesso indispensabile dell'attività produttiva in senso stretto [3]; mentre non si è ritenuto di consentire l'accesso alle attività commerciali esclusive che renderebbe ancor più problematica la localizzazione di attività industriali laddove esistono le condizioni migliori (nell'asta dell'Adige);

     3) semplificare le procedure, seguendo l'idea che per la gestione delle aree industriali si provveda direttamente in sede comunale;

     4) ridefinire le aree di interesse provinciale nelle porzioni di territorio nelle quali la domanda di spazi industriali è pressoché nulla e riguarda comunque iniziative di piccola dimensione e di interesse puramente locale: ritenendo necessario renderle disponibili ad accogliere impianti produttivi sotto la soglia di quelli di interesse provinciale, o altre attività in base a scelte definite nei PRG comunali, in un quadro generale in cui sono rispettate ed equilibrate le diverse esigenze [4];

     5) confermare e integrare - ove possibile - le previsioni di aree produttive di interesse provinciale a valenza strategica in quanto collocate lungo l'asta dell'Adige e nei maggiori centri vallivi.

     Con la seconda adozione si è provveduto ad individuare una nuova categoria: le aree di riqualificazione urbanistica.

     Si è voluto con ciò prendere atto delle situazioni particolari sviluppatesi attorno agli insediamenti ex Italcementi a Trento, ferriera a Borgo Valsugana, ex Alumetal a Mori, in cui queste aree sono divenute risorse centrali per processi di riorganizzazione funzionale del territorio. Un'ulteriore operazione ha coinvolto le aree IP (insediamenti produttivi): è stata precisata, in zona Spini di Gardolo, la zona a servizi pubblici di interesse provinciale, estesa a circa 10 ettari, in cui collocare il progetto del nuovo carcere secondo le intese intervenute a livello governativo. Si è poi riportato in cartografia l'aggiornamento delle aree produttive di riserva, anche in funzione della rispondenza della cartografia alle specifiche delibere della Giunta provinciale.

 

     9. Le aree commerciali di interesse provinciale.

     Il PUP 1987 aveva previsto l'apprestamento di aree commerciali di rilevanza provinciale. L'esperienza trascorsa ha messo in evidenza che tali aree sono state praticamente inutilizzate: infatti le dinamiche localizzative delle attività commerciali hanno seguito convenienze e opportunità diverse e più allettanti rispetto a quelle offerte dalle aree ad hoc previste dal piano, ma non dotate dei fattori localizzativi ritenuti decisivi sotto il profilo della visibilità, dell'accessibilità e della centralità demografica. L'offerta di centri commerciali si è comunque espansa in Trentino, il quale attualmente presenta un indice di dotazione più elevato rispetto a regioni consimili.

     L'occasione della recente riforma nazionale in tema di commercio, soprattutto nell'ottica di coordinare il regime della pianificazione urbanistica e quello della programmazione commerciale, ha consentito alla Provincia, con la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, di riformulare, con specificità propria dell'autonomia statutaria, l'organizzazione del settore.

     La riforma si sostanzia, per gli aspetti più propriamente territoriali, nella definizione di indirizzi e criteri di programmazione sulla cui base coordinare le due materie (urbanistica e commercio).

     Su questi presupposti la scelta del PUP 1987 non appare più attuale e sia l'individuazione delle aree sulle cartografie del sistema insediativo e produttivo, sia la relativa norma possono essere stralciate.

 

     10. I servizi e le attrezzature.

     La scelta del PUP 1987 di distinguere i servizi di livello superiore (provinciale e sovracomunale) da quelli di livello comunale, congiuntamente all'adozione di un modello sostanzialmente indicativo delle previsioni, ha favorito la migliore rispondenza ai bisogni della popolazione trentina, puntando alla massima diffusione dei servizi sul territorio.

     I risultati delle indagini effettuate presso le strutture operative della Provincia dimostrano che la situazione trentina è caratterizzata da una buona dotazione di servizi, sia di rango provinciale che locale: è quindi apparso conveniente che la variante riconfermasse il modello vigente.

     Quanto al tema della struttura ospedaliera di Trento, occorre prendere atto del programma di interventi predisposti dall'amministrazione provinciale che prevede, a tempi brevi, il miglioramento delle sezioni di accoglienza ed operativo-specialistiche dell'ospedale esistente e, nella prospettiva dei tempi medio-lunghi, la realizzazione di nuove strutture in altra area dotata di migliori parametri di accessibilità e di funzionalità. In questa situazione tuttavia, non essendo state ancora assunte decisioni definitive, la variante non può che limitarsi alla raccomandazione che si esaminino, e quindi si valutino con criteri rigorosi, tutte le alternative possibili per il reperimento delle aree più adatte, in rapporto alle esigenze sia del funzionamento della struttura ospedaliera nel suo complesso, sia dell'accessibilità delle sue parti e della fruibilità delle sue componenti.

     Per il settore dei servizi locali le indagini fin qui condotte evidenziano la presenza di un buon standard al livello della pianificazione subordinata, nel senso che i PRG hanno precisato in termini localizzativi, tipologici e quantitativi tutte le attrezzature di servizio che il PUP indica come mera quantità di spazi coperti, scoperti e parcheggi.

     Si suggerisce in ogni caso che, se necessario, i nuovi parametri dimensionali, da studiare separatamente e comunque basati ancora sull'"unità insediativa" nella sua accezione funzionale di bacino di utenza, possano essere emanati con provvedimento di Giunta provinciale. Comunque non sembra esservi la necessità di nuove tipologie di servizi, ma semmai di un diverso approccio alla loro concezione, realizzazione e gestione.

 

PARTE SECONDA

INTERVENTI TECNICI SUI MATERIALI DEL PUP

 

     1. Le modifiche cartografiche

     1.1. Criteri generali

     In termini generali, gli interventi di variante sulla cartografia del PUP 1987 sono ridotti al minimo tecnicamente indispensabile.

     Pertanto solo le tavole A del sistema ambientale sono state ridisegnate ex novo (con tecniche automatiche), adottando come base la carta tecnica provinciale in scala 1:10.000. Questa scelta consente un grado di dettaglio molto più elevato dell'attuale e, di conseguenza, rende inutile la sopravvivenza degli sviluppi cartografici in scala 1:10.000 per le aree a rischio. Vengono confermati gli sviluppi cartografici 1:10.000 delle rive dei laghi, per i quali si è introdotta una modificazione in corrispondenza della fascia a Riva del Garda per garantire una maggiore coerenza complessiva. Per coerenza con quelle delle altre serie, le nuove carte in scala 1:10.000 del sistema ambientale sono assemblate e stampate alla stessa scala 1:25.000 di quelle del 1987, assicurando che la partitura dei fogli sia la medesima di quella originale. Il riquadro del vincolo idrogeologico, poco leggibile, non è più inserito.

     Invece le tavole C del sistema infrastrutturale sono solo integrate - ove necessario - senza cambiarne l'impianto originale, mediante la semplice sostituzione delle previsioni progettuali originali con quelle operate dalla variante.

     Circa gli sviluppi cartografici IP in scala 1:10.000 per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, quelli nei quali la variante introduce modifiche sono stati sostituiti con quelli riportanti le nuove previsioni urbanistiche.

     Laddove la variante introduce nuove aree produttive d'interesse provinciale in ambiti esterni alle "finestre" del 1987, esse sono disegnate ex novo con i medesimi criteri adottati nel 1987.

     Per semplicità ed economicità, e sul presupposto che le cartografie 1:10.000 prevalgano rispetto a quelle corrispondenti a scala 1:25.000, come disposto in normativa, le modifiche agli insediamenti produttivi contenute negli sviluppi cartografici non sono state riportate sulle corrispondenti cartografie del sistema B, e ciò sia nel caso di ampliamenti che di riduzioni di tali aree rispetto al PUP vigente.

 

     1.2. Sistema ambientale

     Per quanto riguarda gli aspetti legati alla "sicurezza" del territorio e delle acque, tutto il settore relativo alla tutela fisica del territorio e delle acque è stato oggetto di estese indagini di approfondimento e di verifica.

     Per omogeneità di linguaggio quale elaborato nei più recenti provvedimenti nazionali nel campo della prevenzione dei rischi - ad invarianza dei fenomeni considerati - si è ritenuto di dover mutare la denominazione delle aree a rischio in quella di "aree soggette ad elevata pericolosità": ciò anche in concomitanza con l'avvio della revisione del piano generale di tutela delle acque pubbliche. Infatti le recenti norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia hanno posto in capo alla Giunta provinciale il compito di affrontare in maniera unitaria e coordinata il problema della tutela delle acque attraverso il nuovo strumento del piano generale di tutela delle acque pubbliche che costituisce, per il territorio provinciale, lo strumento con il rango e le funzioni proprie dei piani di bacino di rilievo nazionale: il raccordo fra il PUP e tale nuova strumentazione è demandato alla revisione del piano urbanistico provinciale.

     La nuova cartografia individua con un tematismo il rischio sismico.

     Il tema della pericolosità valanghiva, affrontato in base alle conoscenze storiche e sul presupposto di una successiva precisazione attraverso i nuovi meccanismi di aggiustamento processuale indicati nella variante, ha di fatto comportato un'estensione sensibile dell'area vincolata. Tali previsioni sono state oggetto di una nutrita serie di osservazioni da parte di comuni e privati tendenti ad un ulteriore approfondimento delle singole situazioni di pericolosità. La ridotta disponibilità di tempo legata ai procedimenti della variante non ha consentito di esaurire le attività di verifica, anche sul campo, delle singole emergenze in modo da conferire basi tecnico-scientifiche al lavoro di aggiornamento: la variante accoglie comunque il lavoro di verifica finora svolto.

     A fronte di una modifica ampia, sia per contenuti che per quantità, rispetto al PUP 1987, per quanto riguarda la problematica di natura geologica o idrogeologica, le modifiche apportate con la nuova versione della carta di sintesi geologica, a seguito delle osservazioni, sono relativamente modeste, sia come numero che come valenza generale: normalmente esse sono legate a puntuali approfondimenti effettuati dal servizio geologico a seguito delle osservazioni dei fenomeni emersi nel corso degli eventi calamitosi e delle segnalazioni provenienti dall'Autorità di bacino di rilievo nazionale, tenendo conto che, quando l'oggetto delle osservazioni riguardava problemi analizzati in collaborazione con altri servizi provinciali, anche la risposta alle osservazioni stesse è stata concordata con i medesimi.

     Si tratta di un tema che ha visto il confronto, in particolari casi, con l'azienda speciale di sistemazione montana, con il servizio acque pubbliche e con il servizio foreste.

     Sono stati inoltre aggiornati, in cartografia ed in elenco, i ghiacciai.

     In ordine al problema dell'individuazione e della collocazione delle sorgenti nella cartografia del PUP, va considerato che esse assumono significato ricognitivo e troveranno precisa definizione nei provvedimenti che la Giunta provinciale andrà ad assumere ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, delle norme di attuazione.

     Sono state comunque esaminate le situazioni segnalate ed apportate le correzioni tecnicamente giustificate dalle specifiche analisi del servizio geologico.

     Relativamente alle aree ad elevata pericolosità si è generalmente preferito, ove non risultassero già realizzate le opere di sicurezza o verificata la presenza di errori nella carta di sintesi, rinviare l'affidamento delle indagini supplementari e delle eventuali correzioni agli atti definitivi di competenza della Giunta provinciale sulla base di studi più aggiornati e di dati più significativi.

     Le principali modifiche apportate alla carta di sintesi geologica sono di seguito descritte e derivano da:

     a) segnalazione dell'Autorità di bacino del fiume Po:

     - ampliamento di una zona ad elevata pericolosità a valle del lago di Molveno, in quanto le condizioni morfologiche dei versanti fanno ritenere probabile il verificarsi di fenomeni franosi anche di grandi dimensioni. Il limite dell'area ad elevata pericolosità è stato definito in modo molto più contenuto della segnalazione pervenuta dall'Autorità di bacino del fiume Po ed il versante sarà oggetto nei prossimi anni di un accurato monitoraggio a cura del servizio geologico;

     - individuazione di due conoidi soggetti a fenomeni di debris-flow per i quali è stata individuata una zona ad elevata pericolosità nella parte apicale dei conoidi stessi, mentre la parte rimanente del conoide è stata classificata come area a controllo geologico critica recuperabile. Tale classificazione è stata adottata in via provvisoria e cautelativa, in attesa che la problematica venga meglio affrontata e definita nell'ambito degli studi previsti con specifico incarico speciale per la messa in sicurezza del territorio;

     b) rilievi effettuati dopo l'alluvione del novembre 2000:

     - ridefinizione dell'area ad elevata pericolosità nella zona della frana di Tenno, considerando oltre al fenomeno franoso già avvenuto anche le sue possibili evoluzioni e, soprattutto, gli spazi necessari per la realizzazione delle opere di difesa e del nuovo alveo del torrente Magnone;

     - definizione di una nuova area ad elevata pericolosità e di un'area di controllo geologico critica recuperabile sul versante a monte dell'abitato di Romagnano, in relazione sia agli interventi di sistemazione definitiva della zona, che alle aree non direttamente interessate dalla frana ma con caratteristiche idrogeologiche molto simili, per le quali non è escluso che il fenomeno possa ripetersi.

     c) osservazioni giunte da privati ed amministrazioni comunali:

     - le numerose osservazioni pervenute sono state esaminate e hanno formato oggetto di specifici sopralluoghi; solo in pochi casi si è ritenuto di accoglierle totalmente o parzialmente e in ogni caso le stesse non costituiscono significative variazioni all'impostazione della carta di sintesi geologica, ma solo piccoli aggiustamenti e/o precisazioni.

     Sulla base delle soluzioni prefigurate in fatto di adeguamento del PUP alla legge Galasso, l'indicazione delle aree assoggettate a tutela ambientale viene estesa a tutte le zone boscate ed alle aree site a quota superiore a 1600 m. s.l.m.

     Di ciascun biotopo meritevole di classificazione provinciale è verificata e riportata l'estensione effettiva, sulla scorta degli studi e delle verifiche sviluppati negli ultimi anni.

     Per i biotopi di interesse locale ci si discosta in parte dall'elenco originario del PUP 1987: per via di un certo numero di aggregazioni, per lo stralcio di alcuni siti che non possiedono gli standard sufficienti neppure per proporsi operativamente come biotopi di interesse locale, per l'aggiunta di ulteriori biotopi individuati negli strumenti di pianificazione subordinata ma che non erano stati a suo tempo indicati nel PUP e di ulteriori siti che sono emersi nella ricerca territoriale specifica, l'elencazione è stata modificata.

     Per quanto riguarda le aree di tutela ambientale, sulla base dei criteri cui fa riferimento la variante e per i quali è stata ampliata l'area tutelata secondo le indicazioni della legge Galasso, i loro perimetri, con gli adattamenti del caso, sono stati fatti coincidere, ove possibile, con elementi fisici contenuti nella cartografia di riferimento e quindi con i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, laghi), con la viabilità (da quella maggiore a quella minore), con i cambi di coltura (tra un'area agricola primaria e una secondaria o il bosco); in altri casi i perimetri hanno tenuto conto di quei fattori ambientali che sconsigliano eventuali insediamenti, come la presenza di aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo, situazioni di pendenze eccessive, esposizioni poco favorevoli. In taluni casi è stato ritoccato il perimetro dell'area tutelata prendendo atto, per lo più, dell'espansione dell'insediamento avvenuta a partire dall'epoca della prima revisione del PUP (1987). Ulteriori adattamenti del perimetro sono stati adottati per pervenire a confini non troppo articolati fra area tutelata, ed area non tutelata semplificando quindi in qualche caso il disegno del confine fra l'area agricola e l'area boscata che nel suo complesso era stata introdotta in tutela.

     1.2.1. Le modifiche ulteriori in base alle osservazioni alla Iª e alla IIª adozione

     Riguardo al perimetro che separa e distingue le aree soggette a tutela ambientale dalle altre, le numerose osservazioni, riferite per lo più alla volontà di eliminare il vincolo della tutela paesaggistica da porzioni di territorio in cui è già iniziata l'urbanizzazione o su cui esistono intenzioni di espansione edilizia, hanno consentito di riesaminare e mettere a punto la materia.

     Le modifiche richieste sono state valutate per il loro contenuto non solo in termini quantitativi ma, soprattutto, in termini di assetto urbanistico e di compatibilità ambientale.

     In ogni caso è stata svolta una precisa analisi per ogni centro abitato avvalendosi delle ortofoto del 1999 e tenendo conto delle espansioni determinate dai PRG vigenti.

     Per ogni nucleo si sono quindi prese in considerazione le urbanizzazioni anche recenti in modo da essere il più possibile aderenti ai criteri della legge Galasso che consentano la modificazione per ragioni orografiche e l'esclusione per la non rilevanza paesaggistica o per l'avvenuta edificazione totale o parziale.

     Un numero molto ridotto di osservazioni è stato supportato da motivazioni di tipo gestionale che rivendicano al comune il diretto ed autonomo controllo in materia di tutela ambientale su gran parte o su tutto il proprio territorio: queste non sono state accettate perché si propongono all'esterno della logica della variante e dei suoi contenuti e rinviano alla modifica della legge urbanistica. Va peraltro ricordato che, già oggi, questo potrebbe accadere se i PRG assumessero valenza paesaggistica.

     Sono state indicate con appropriata simbologia le fasce in cui i PRG comunali potranno individuare e regolamentare i parchi fluviali.

     Sono state tolte le individuazioni di aree di recupero ambientale, dato che di quasi tutte esse è stata realizzata o progettata o prevista in normativa la procedura di recupero o ripristino.

     È stato ridefinito il confine del Parco Adamello - Brenta per escludere a Carisolo e Molveno aree già urbanizzate nonché per estenderlo in località Plaza fino alla strada di collegamento di valle in sponda destra orografica del torrente Sarca di Campiglio.

     È stato precisato il limite dell'area di protezione del lago di Garda in relazione ad una sua maggiore ed articolata tutela.

     Sono stati cartografati, previo aggiornamento, i manufatti ed i siti di rilevanza culturale vincolati e sono stati aggiornati, cartografati ed elencati nell'appendice C i 344 altri manufatti e siti che, pur non essendo vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono stati ritenuti meritevoli di tutela.

     Analogamente sono state cartografate, previo aggiornamento, le aree di interesse archeologico vincolate e sono state aggiornate, cartografate ed elencate nell'appendice E le 556 altre aree di interesse archeologico ai sensi del d.lgs. 490/1999 che sono state ritenute meritevoli di tutela.

     1.2.2. Tavole modificate

     Per quanto riguarda il sistema ambientale sono state apportate variazioni a tutte le sue tavole in scala 1:25.000 dalla A1 alla A102; inoltre all'estratto RL 9 I° Lago di Garda nord sono stati eliminati tutti gli estratti 1:10.000 R delle aree a rischio geologico ed idrologico.

 

     1.3. Sistema insediativo e produttivo

     Le modifiche apportate a questo sistema si riferiscono esclusivamente alle aree produttive del settore secondario ed alle aree commerciali, così come sopra specificato.

     1.3.1. Le principali modifiche alle aree industriali

     All'insieme delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale sono apportate nella variante modifiche, con le modalità e le dimensioni indicate nella apposita cartografia composta di estratti, su base catastale, in scala 1:10.000 riferiti ai riquadri evidenziati nelle tavole B del sistema insediativo e produttivo in scala 1:25.000.

     Si è proceduto all'adeguamento delle basi cartografiche degli estratti in scala 1:1.000 per le IP interessate a varianti, utilizzando la versione informatizzata del catasto, che consentirà l'aggiornamento automatico delle urbanizzazioni nelle successive elaborazioni.

     Anche l'esame delle osservazioni che si riferiscono alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale in seguito alla pubblicazione della variante in Iª e IIª adozione, è stato utile anche come forma di controllo sull'opportunità delle modifiche apportate al PUP in sede di variante.

     Si è potuto rilevare che le logiche derivanti dall'impostazione generale della variante sono da considerarsi adeguate e che, in genere, le proposte contenute nelle osservazioni tendono a completare il quadro delle modifiche inserendosi armonicamente nello schema generale. Naturalmente, se si sgombra il campo dalle osservazioni che non possono essere accolte perché non si riferiscono ad argomenti oggetto della variante stessa, rimane comunque necessaria una selezione per evitare di introdurre nel PUP elementi contradditori con quelle logiche di fondo, ambientali, economiche e strutturali, che ne stabiliscono i contenuti e ne definiscono un generale quadro di coerenza.

     È il caso delle richieste di ulteriore modifica alle normative che indicano le destinazioni di zona ammissibili all'interno delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale. L'accoglimento di tali richieste, in quanto tese a consentire la collocazione di iniziative commerciali non legate esclusivamente alle attività produttive, verrebbe a penalizzare le iniziative propriamente produttive (industriali) che necessitano, dato il rilievo sotto il profilo socio-economico, di aree insediative specificatamente dedicate.

     Nel loro insieme le modifiche della variante configurano il seguente quadro:

     - Tesero (località Lago) (IP 1.2.2 e IP 1.2.3)

     - l'area in sinistra del torrente Avisio (IP 1.2.2) è demandata al PRG perché di interesse locale e quasi completamente insediata;

     - l'area in destra del torrente Avisio (IP 1.2.3) è parzialmente demandata al PRG, anche per la presenza della fascia di rispetto del depuratore, e ridotta allo scopo di rendere urbanisticamente compatibile per destinazioni d'uso un edificio di interesse storico situato al suo limite orientale;

     - Predazzo sud (IP 1.4)

     - l'area è demandata al PRG perché già prevalentemente insediata con attività commerciali;

     - Mezzano - Imer (IP 2.1)

     - l'area in sinistra del torrente Cismon è parzialmente demandata al PRG perché prevalentemente di interesse locale e già completamente insediata;

     - l'area in destra torrente del Cismon è parzialmente ridotta (area commerciale), per motivi paesaggisticoambientali, di una porzione che viene riclassificata come agricola di interesse primario;

     - Novaledo (IP 3.1)

     - l'area viene ampliata nella porzione centrale verso la linea ferroviaria;

     - Borgo Valsugana (IP 3.2)

     - è stata destinata ad area di riqualificazione urbanistica una notevole porzione della IP, dopo averne corretto il confine occidentale, per farlo corrispondere meglio con la strada statale della Valsugana già realizzata;

     - l'area commerciale, prevista nel PUP in vigore, viene riclassificata come area industriale di progetto in relazione alla sua collocazione;

     - Castelnuovo - Scurelle - Villa Agnedo (IP 3.3)

     - sono state introdotte le strade di collegamento con il Tesino e l'arginale del torrente Maso in base agli approfondimenti dei PRG e dello specifico studio di impatto ambientale, e conseguentemente, essendo coinvolto dal tracciato, è stato ritoccato il sistema delle aree produttive;

     - Castelnuovo est (IP 3.3)

     - viene ampliata l'area verso nord in corrispondenza di aree già complessivamente utilizzate;

     - Villa Agnedo (IP 3.3)

     - è stata demandata alla competenza della pianificazione locale la porzione più meridionale dell'area e stralciata, con finalità agricole, la porzione orograficamente emergente;

     - Scurelle (IP 3.3)

     - viene ampliata ad ovest l'area, regolarizzandone il perimetro, e viene riclassificata come agricola di interesse primario la porzione che rimane ad est della nuova strada;

     - Grigno (IP 3.4)

     - è stata definita di progetto la parte occidentale dell'area precedentemente considerata di riserva;

     - Pergine (IP 4.1)

     - l'area "Fosnoccheri" è ridotta, per motivi paesaggistico-ambientali, di una porzione che viene classificata come agricola di interesse primario;

     - la porzione orientale dell'area commerciale è demandata al PRG;

     - l'area "Ciré" viene ampliata collegando quasi fra loro IP preesistenti;

     - Mezzolombardo (IP 5.1)

     - l'area a nord è demandata al PRG perché inserita nel territorio urbanizzato;

     - l'area a sud è ridefinita nel perimetro per renderla compatibile con la strada nuova della Val di Non;

     - Mezzocorona (IP 5.1)

     - l'area in prossimità della stazione ferroviaria è demandata al PRG perché inserita nel territorio urbanizzato;

     - l'area tra Mezzocorona e S. Michele all'Adige è stralciata per motivi paesaggistico-ambientali e classificata come agricola di interesse primario nella porzione ancora libera;

     - Lavis (IP 5.2)

     - l'area nord è in parte demandata al PRG perché di prevalente interesse locale e completamente insediata, salvo una parte destinata ad agricola di interesse primario;

     - l'area sud è ridotta, per salvaguardare il territorio agricolo, di una porzione che viene classificata come agricola di interesse primario;

     - l'area ad ovest della ferrovia è stata ampliata ai fini di ricomprendere porzioni di risulta ora escluse;

     - Trento nord (IP 5.3)

     - l'area è stata ritoccata lungo il lato settentrionale del perimetro, con un ampliamento e la trasformazione di una sua parte in area a carcere provinciale;

     - Trento (IP 5.5)

     - è stata trasformata la destinazione della sua porzione sud da area di riserva ad area di progetto;

     - una parte fra l'autostrada A22 e il fiume Adige è stata demandata alla competenza della pianificazione locale per la sua riconversione ad altra destinazione d'uso più compatibile con la presenza del fiume;

     - Calavino (IP 5.6)

     - l'area in corrispondenza del cementificio in località Sarche viene ampliata verso sud ed est per consentire sia l'eventuale espansione del complesso esistente sia nuovi insediamenti di settore; verso ovest viene parzialmente demandata al PRG in quanto già utilizzata e in parte classificata agricola di interesse primario per la vocazione di zona;

     - Cavedine (IP 5.7)

     - la porzione più meridionale dell'area, contenente abitazioni, è stata stralciata;

     - Trento (IP 5.8)

     - l'area lungo via Degasperi è demandata al PRG perché inserita nel territorio urbanizzato;

     - Aldeno (IP 5.9)

     - l'area è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Trento (IP 5.10)

     - presso Romagnano è individuata una nuova area per insediamenti produttivi del settore secondario di riserva, prevedibilmente legati alla lavorazione di prodotti agricoli;

     - Trento - Sardagna (IP 5.11)

     - l'area industriale dismessa "ex Italcementi" è stata individuata come area di riqualificazione urbanistica;

     - Sarnonico (IP 6.2)

     - la parte più a nord dell'area è stata demandata al PRG in quanto già insediata;

     - Cles (IP 6.3)

     - l'area "ex Corradini" è stata demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Vervò (IP 6.4)

     - l'area è stata riclassificata come agricola di interesse primario per la vocazione di zona e parzialmente demandata al PRG;

     - Taio (IP 6.5)

     - l'area viene demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Mollaro (IP 6.6)

     - l'area viene ampliata regolarizzandone il perimetro per una più razionale infrastrutturazione;

     - Dimaro (IP 7.2 a)

     - due aree in destra ed in sinistra del torrente Noce vengono demandate al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Monclassico (IP 7.2 b)

     - l'area viene demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Spiazzo - Borzago (IP 8.1)

     - due aree vengono demandate al PRG perché inserite nel territorio urbanizzato;

     - Vigo Rendena (IP 8.2)

     - l'area fra Villa Rendena e Iavré è demandata al PRG perché già insediata prevalentemente con attività commerciali e di servizio;

     - Preore (IP 8.3)

     - l'area è ridotta, per motivi paesaggistico-ambientali, di una porzione che viene classificata come agricola di interesse primario;

     - Tione (IP 8.3)

     - l'area a sud è stata demandata al PRG perché inserita nel tessuto urbano;

     - una nuova area produttiva del settore secondario di riserva è stata introdotta ad est;

     - Pieve di Bono (IP 8.6)

     - l'area è stata demandata al PRG perché collocata in centro abitato;

     - Cimego (IP 8.7)

     - l'area in destra del torrente Chiese è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Condino (IP 8.8)

     - l'area è stata ampliata a nord-ovest quale parziale compensazione dello stralcio a sud-ovest, per motivi di tutela paesaggistico-ambientale, di una porzione che viene classificata come agricola di interesse primario;

     - Storo (IP 8.9)

     - è stato previsto un cospicuo ampliamento dell'area produttiva di Storo verso ovest ed una sua riduzione minima verso sud;

     - Riva del Garda (IP 9.3)

     - l'area "Baltera" viene demandata al PRG per la presenza di attività di servizio e la vicinanza ai centri abitati;

     - l'area "Cartiera del Garda" è ridimensionata verso est per evitare interferenze con una zona residenziale in località S. Alessandro;

     - Molina di Ledro (IP 9.4)

     - l'area è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Tiarno di Sotto (IP 9.5)

     - l'area è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Calliano (IP 10.1)

     - l'area è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Besenello (IP 10.1)

     - l'area sud è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Villalagarina (IP 10.2)

     - l'area è ridotta, per motivi paesaggistico-ambientali, di una porzione che viene classificata come agricola di interesse primario;

     - Volano (IP 10.2 b)

     - è stata stralciata dall'insediamento produttivo del settore secondario la porzione di riserva perché costituisce parte integrante di un'azienda vinicola;

     - Rovereto (IP 10.3)

     - l'area in località S. Giorgio è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Rovereto (IP 10.4)

     - l'area in località Lizzana è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Isera (IP 10.4)

     - l'area in località Ischia è stralciata per motivi di tutela paesaggistico-ambientale e parzialmente classificata come agricola di interesse primario;

     - Mori (IP 10.4)

     - l'area "Ravazzone" è demandata in parte al PRG perché già insediata con attività prevalentemente commerciali;

     - l'area "Tierno" è demandata al PRG perché di prevalente interesse locale;

     - Rovereto - Mori (IP 10.4.c)

     - è stata trasformata la destinazione dell'area "Casotte" da area di riserva ad area di progetto; è stata aumentata la superficie dell'insediamento produttivo, in direzione sud, data la necessità di garantire una sufficiente disponibilità di aree da utilizzare a scopi produttivi industriali, per la Vallagarina in generale, ed in relazione al polo industriale "Rovereto - Mori" in particolare;

     - Marco - Mori (IP 10.5)

     - l'area "ex Alumetal" è stata riclassificata come area di riqualificazione urbanistica;

     - Ala (IP 10.6)

     - l'area è stata ampliata verso est, verso sud e nella porzione centrale verso la linea ferroviaria.

     1.3.2. Aree commerciali

     Tutte le aree commerciali di interesse provinciale - ad esclusione di quella di Borgo Valsugana che viene destinata ad insediamenti produttivi del settore secondario - sono stralciate e demandate alle indicazioni di destinazione d'uso dei PRG.

     1.3.3. Modifiche alle tavole

     Per quanto riguarda il sistema insediativo e produttivo sono stati modificati i perimetri sui seguenti estratti in scala 1:10.000: IP 1.2; IP 1.4; IP 2.1; IP 3.1; IP 3.2; IP 3.3; IP 3.4; IP 4.1; IP 5.1; IP 5.2; IP 5.3; IP 5.4; IP 5.5; IP 5.6; IP 5.7; IP 5.8; IP 5.9; IP 5.10; IP 5.11; IP 6.2; IP 6.3; IP 6.4; IP 6.5; IP 6.6; IP 7.2; IP 8.1; IP 8.2; IP 8.3; IP 8.6; IP 8.7; IP 8.8; IP 8.9; IP 9.3; IP 9.4; IP 9.5; IP 10.1; IP 10.2; IP 10.3; IP 10.4; IP 10.5; IP 10.6.

 

     1.4. Sistema infrastrutturale

     1.4.1. Le principali modifiche alle strade e alle ferrovie

     Le previsioni del PUP vigente in materia di viabilità sono risultate soddisfacenti nella maggior parte delle situazioni. Solo in determinati casi alcune di esse si sono rivelate di problematica attuazione, in relazione a difficoltà tecnico-costruttive, ovvero per costi eccessivi, talvolta per scelte non condivise dalle comunità locali che, in alcuni casi, hanno proposto soluzioni alternative.

     La variante al PUP peraltro non ha preso in esame in modo sistematico queste situazioni bensì ha affrontato solamente i casi in cui:

     a) le soluzioni ipotizzate non possano trovare risposta nell'ambito esclusivo della pianificazione urbanistica dei singoli comuni ovvero incidano significativamente nel disegno complessivo del PUP;

     b) le soluzioni ipotizzate possano essere "cantierabili" in tempi brevi, possano cioè trovare effettiva realizzazione attraverso un immediato avvio della progettazione. Si ritiene infatti che interventi programmati a medio termine possano e debbano rientrare nell'ambito della prevista prossima revisione del PUP.

     La metodologia che ha presieduto la loro individuazione ha ovviamente tenuto conto delle esigenze tecnicoviabilistiche, di bilancio in termini costi-benefici, di decisioni già assunte in sede di VIA e più in generale di valutazioni paesaggistico-ambientali.

     Le varianti proposte nella cartografia del sistema infrastrutturale, organizzate per ambiti vallivi, sono quelle descritte qui di seguito.

     - Valle di Fassa

     L'approvazione del progetto esecutivo della circonvallazione di Moena secondo le indicazioni della VIA ha comportato variazioni, ancorché non sostanziali, al tracciato già previsto dal PUP: tali variazioni, nonché l'opportunità di coordinamento con la nuova circonvallazione di Soraga, hanno determinato la scelta di inserire nella variante al PUP le due circonvallazioni.

     - Bassa Valsugana

     Il collegamento Valsugana - Tesino è stato complessivamente rivisto sia per dare maggiore organicità allo stesso sia per superare oggettive difficoltà tecniche dell'attuale previsione.

     Esso si sviluppa da Castelnuovo fino a oltre Bieno comprendendo la circonvallazione di Strigno e Bieno e viene razionalmente integrato con quello lungo il torrente Maso al fine di svincolare l'abitato di Castelnuovo dal traffico di attraversamento per il Tesino. In tale contesto di potenziamento e razionalizzazione della viabilità non può peraltro rientrare un eventuale nuovo collegamento Tesino - Canal S. Bovo, proposta questa non oggetto di esame da parte della variante stessa.

     - Valle dell'Adige

     La variante più significativa è quella relativa al collegamento tra la Piana Rotaliana e Trento Nord. La soluzione proposta è frutto di un ampio ed approfondito dibattito che ha coinvolto le comunità locali e l'amministrazione provinciale.

     Essa prevede da Lavis verso nord due assi viari principali: la "sinistra Noce" da Lavis al ponte della Rupe e quindi un tunnel fino a valle della stretta della Rocchetta; e la s.s. n. 12 da Lavis a San Michele all'Adige (quest'ultima classificata ora di IIª categoria anziché di Iª categoria).

     A fronte di tale nuovo assetto viario (è stato riconosciuto strategicamente importante servire anche questo tratto della Valle dell'Adige con una viabilità "destra Adige" che permetta un collegamento diretto con la Valle di Non) viene abbandonata la già prevista circonvallazione di San Michele all'Adige, viene ritenuto non più di interesse provinciale l'asse viario da Nave S. Rocco a Mezzolombardo e stralciata la previsione di nuova viabilità da Nave S. Rocco a Zambana.

     Coordinatamente con tale scelta, viene modificata la circonvallazione di Mezzocorona al fine di evitare ogni sua interferenza con l'abitato e si prende atto che il tratto S. Michele all'Adige - Mezzolombardo non necessita di potenziamento a seguito della nuova organizzazione dei collegamenti nella Piana Rotaliana.

     Altra variante è quella relativa alla traslazione della circonvallazione di Lavis in prossimità dell'asse ferroviario, al fine di allontanarla decisamente dal centro abitato e di organizzare in modo più razionale lo svincolo per la "sinistra Noce".

     Sempre per quanto riguarda il comprensorio della Valle dell'Adige è stato inserito il collegamento tra la strada provinciale per Fai della Paganella e la strada statale per Andalo - Molveno, al fine di poter migliorare la percorrenza tra questi centri turistici e la Piana Rotaliana.

     Altra modifica significativa riguarda la strada in destra della Val di Cembra: essa è stata oggetto di recenti importanti interventi di sistemazione e potenziamento da parte dell'ANAS, opere autorizzate dalla Giunta provinciale d'intesa con lo Stato e con parere tecnico favorevole da parte della CTP.

     Va annotato peraltro che le opere autorizzate, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche della valle, sono caratterizzate da dimensioni tecniche proprie di quelle della IIIª categoria.

     A fronte della situazione in atto, peraltro ritenuta ottimale per i tratti di strada già oggetto di potenziamento, appare necessario, oltre che opportuno, riclassificare l'intera arteria da Lavis a Molina di Fiemme di IIIª categoria.

     - Valle di Non

     Vanno segnalati in primo luogo lo stralcio del collegamento tra Castelfondo e la Val d'Ultimo già risolto con una nuova strada che da Proves (in provincia di Bolzano) porta direttamente in Val d'Ultimo, nonché del collegamento Fondo - Castelfondo e della circonvallazione di Fondo posta a valle dell'abitato. In relazione a questa modifica è stato riclassificato l'asse viario da Fondo a Brez da IVª a IIIª categoria.

     Un'altra significativa modifica riguarda gli abitati di Revò e Romallo, per i quali è stata proposta una nuova circonvallazione che non interferisca con le aree urbanizzate.

     Infine è stata stralciata l'ipotesi di circonvallazione di Romeno e Cavareno, variante che staccandosi dalla s.s. n. 42 Dermulo - Passo della Mendola dopo l'abitato di Malgolo, si collegava con la strada provinciale Dambel - Sarnonico ritenendola non essenziale alla viabilità dell'alta Valle di Non. - Valle di Sole

     In corrispondenza di Mezzana è stata riconsiderata in toto la questione delle "interferenze" tra il nuovo asse ferroviario e la strada statale: si è ritenuto opportuno riconfermare la stazione ferroviaria di Mezzana in corrispondenza dell'abitato in sinistra Noce, traslando la circonvallazione che quindi verrebbe a collocarsi in destra Noce superando il centro sportivo con un breve tunnel per evitare pesanti interferenze con il centro stesso.

     Altro problema affrontato è quello del percorso ferroviario in corrispondenza di Pellizzano e Cusiano: è emersa l'opportunità tecnica di superare i due abitati in tunnel collocando un'unica stazione, sempre in tunnel, tra i due centri.

     Ne consegue una modifica per il superamento dei due abitati anche per la strada statale del Passo del Tonale che, in considerazione sia dell'entità del traffico che della oggettiva difficoltà di individuare soluzioni non dirompenti per l'assetto urbanistico e paesaggistico dei luoghi, si è ritenuto di mantenere sull'attuale sede.

     - Giudicarie

     I limiti che la variante al PUP si era posta sin dall'inizio in materia di viabilità, e cioè che le varianti proposte fossero urgenti e "cantierabili" in tempi brevi, avevano portato a non affrontare tematiche ampie e complesse come l'intera viabilità delle valli Rendena e del Chiese.

     Solamente le seguenti questioni si è ritenuto di poter affrontare:

     - il tratto Caderzone - Strembo, già definito in un progetto esecutivo: risulta certamente di miglior inserimento paesaggistico il porlo in sinistra orografica del torrente Sarca, al margine della ex discarica della miniera di Giustino (nel comune di Bocenago), proponendo uno svincolo immediatamente a valle dell'abitato di Strembo per poi riproporre la viabilità in sinistra del torrente Sarca;

     - a Madonna di Campiglio è stata inserita la nuova circonvallazione, con conseguente stralcio della vecchia previsione;

     - il tratto Storo - Ponte Caffaro (in provincia di Brescia) è stato trasferito in tunnel anche per il superamento di Darzo sia a fini paesaggistico-ambientali che per la tutela dei territori agricoli.

     Altra variante è quella della nuova circonvallazione di Ponte Arche che, sviluppandosi in sinistra orografica, non interferisce più con quell'abitato che ha avuto un recente notevole sviluppo collegato all'attività turistico-termale.

     - Alto Garda

     L'ampio dibattito sulle problematiche dei collegamenti viari nell'Alto Garda e l'avvio di uno studio di VIA per il suo collegamento con la Vallagarina hanno portato a riconsiderare alcune delle previsioni del PUP vigente.

     In particolare ciò riguarda il collegamento con la Vallagarina, dove opportunità ambientali e difficoltà tecnico-geologiche relative al previsto tunnel hanno suggerito una proposta che prevede una galleria di collegamento tra la piana che si sviluppa da Nago al Passo di S. Giovanni e la località Maza; di qui viene potenziata l'attuale strada statale fino a prima dell'abitato di Varignano, da dove la nuova viabilità prosegue fino alla località Linfano zona industriale ai piedi del versante.

     Più delicata e complessa è invece la problematica viabilistica nella piana Arco - Riva - Torbole. Essa ha richiesto:

     - una nuova soluzione per la circonvallazione di Arco non più a ridosso del Sarca, ove essa si sarebbe rilevata di estrema difficoltà realizzativa, oltre che paesaggisticamente inopportuna;

     - la modifica della circonvallazione di Riva del Garda, per un più agevole collegamento con la c.d. Gardesana occidentale;

     - lo studio di un tracciato parzialmente diverso per l'attraversamento sud-est / nord-ovest della piana: per tale attraversamento si è inteso recuperare, per quanto possibile, tracciati stradali esistenti al fine di mitigare l'impatto paesaggistico anche a fronte della parziale compressione di esigenze strettamente viabilistiche.

     - Vallagarina

     Nella Vallagarina le varianti significative sono due:

     - la presa d'atto del progetto, in corso di realizzazione, della nuova circonvallazione di Mori e contemporaneamente la scelta di classificare di IIª categoria anziché di Iª categoria, com'è attualmente, il collegamento Rovereto - Riva del Garda; anche la circonvallazione di Loppio viene stralciata in attesa di una complessiva ridefinizione dell'intero collegamento;

     - la modifica della circonvallazione sud di Rovereto che dalla località Baldresca si colloca ad est della ferrovia per collegarsi alla s.s. n. 12 in località Laghetti di Marco passando al limite sud della zona industriale. Tale scelta è stata determinata essenzialmente da ragioni tecnico-costruttive che risultavano particolarmente difficili sul tracciato attuale. Tale tratto è stato riclassificato di IIª categoria anziché di I.

     Oltre a queste, alcune modifiche puntuali risultano essere:

     - lo stralcio della variante tra Calliano e Mezzomonte della strada statale per Folgaria, variante da ritenersi non più attuale a seguito dei recenti lavori di miglioria apportati alla strada;

     - un nuovo collegamento destra-sinistra Adige in prossimità dello svincolo autostradale Ala - Avio, con l'obiettivo sia di migliorare l'accesso al casello stesso ed alla strada provinciale c.d. destra Adige dalla strada statale del Brennero, sia di rifunzionalizzare in modo baricentrico l'interconnessione tra gli abitati di Ala e Avio;

     - lo stralcio della strada di collegamento tra la strada provinciale c.d. sinistra Leno e la strada statale del Brennero presso la zona industriale di Rovereto, in relazione sia a problematiche paesaggisticoambientali, sia alla effettiva utilità di un accesso alla sinistra Leno assolutamente decentrato rispetto alla città. Si ritiene in ogni caso il PRG la sede più opportuna per una scelta definitiva.

     1.4.2. Le principali modifiche alle aree sciabili

     Nell'ambito delle infrastrutture per il trasporto è stata affrontata anche la problematica delle aree sciabili, tenendo conto in particolare dell'atto di indirizzo in materia di turismo recentemente approvato dalla Giunta provinciale oltre a quello sulla sostenibilità. In quest'ottica è stata verificata in primo luogo l'attualità dei poli sciistici previsti dal PUP ma non ancora realizzati, e quindi l'opportunità delle modifiche proposte che sono in ogni caso esclusivamente finalizzate ad un razionale sviluppo dei poli esistenti, tenendo nel contempo ben presenti le esigenze di un'attenta salvaguardia dei contesti ambientali in cui si collocano tali aree.

     Inoltre l'atto di indirizzo suddetto sottolinea l'interesse di valutare quelle iniziative che mirano a cancellare attuali inefficienze (sotto utilizzo, eccesso di mobilità stradale) dovute ad uno scollamento tra area ricettiva e area sciabile. Ciò deve avvenire evitando tutte le iniziative che indurrebbero un aumento di carico antropico nelle aree già eccessivamente congestionate.

     Da quanto sopra è emersa la scelta di non sviluppare nell'ambito della provincia di Trento nessun nuovo polo sciistico, in relazione sia al fatto che il trend di sviluppo dello sci alpino appare concluso, sia ad un'attenta tutela ambientale delle aree interessate.

     In particolare per i territori non ancora attrezzati per la pratica dello sci, e che potrebbero accogliere alcune iniziative medio piccole, non può essere ignorato il particolare stato di difficoltà che molte situazioni di analoga dimensione oggi stanno affrontando. Per le note dinamiche espresse dalla domanda turistica, oggi più che mai selettiva, non appare opportuno dare avalli e neppure segnali verso modelli di sviluppo ad altissimo grado di insuccesso: ciò, oltre a produrre false aspettative, viene tra il resto a pregiudicare od ostacolare la ricerca di alternative di valorizzazione possibile, più coerenti e compatibili con le condizioni di contesto storico, economiche ed ambientali. Conseguentemente non sembra esistano adeguate condizioni per sostenere l'opportunità di confermare un'area sciabile nella zona di Passo Redebus e sul Monte Roen.

     Altri due importanti poli sciistici oggetto di variante e per alcuni aspetti assimilabili nelle loro problematiche sono quelli di Pinzolo - Campiglio e S. Martino di Castrozza - Passo Rolle. In ambedue le situazioni abbiamo oggi aree sciabili non collegate, entrambe inserite in parchi naturali e quindi in aree di rilevante interesse ambientale; in tutti e due i casi si assiste ad una mobilità di interscambio esclusivamente stradale che limita fortemente il potenziale delle aree sciabili se complessivamente considerate. In tali situazioni è stato positivamente valutata l'ipotesi di messa in rete, sottolineata anche dalla previsione nelle norme di attuazione di un piano unitario, attraverso una connessione delle aree sciabili limitrofe, al fine di valorizzare l'offerta e di ottenere benefici cambiamenti nel regime dei flussi e della mobilità dell'utenza non condizionata così dal dover usufruire del solo mezzo stradale.

     Circa le modifiche apportate alle aree sciabili degli altri poli, esse risultano di numero limitato, anche in relazione al fatto che gli interventi più modesti potranno comunque essere previsti dalla pianificazione subordinata.

     Le varianti proposte in cartografia, organizzate per poli sciistici, sono quelle qui di seguito descritte e comportano nel loro complesso la riduzione di circa 600 ettari di area sciabile.

     - Polo sciistico di progetto del Monte Roen Stralcio, per le motivazioni sopra indicate.

     - Polo sciistico di Regnana

     Stralcio, per le motivazioni sopra indicate.

     - Polo sciistico Folgarida - Marilleva - Campiglio - Pinzolo

     Nell'ambito di tale polo sciistico la modifica più significativa riguarda l'area di Pinzolo per la quale viene proposto:

     - una nuova pista che scende dal Doss del Sabion sul versante nord - ovest verso Carisolo, pista che aumenta la capacità di offerta di Pinzolo e che potrà avere una valenza agonistico-sportiva oltre che di ricircolo; con un parcheggio di testata ed un nuovo impianto di arroccamento per Prà Rodont si potranno inoltre assorbire sciatori e mobilità diretta a Campiglio. In questa ottica si approfondirà un sistema di mobilità alternativa a quella stradale finalizzata al collegamento Pinzolo/Carisolo - S. Antonio di Mavignola - Campiglio, con possibili estensioni a quest'ultima area urbana ai fini di una sua complessiva riqualificazione;

     - la messa in rete dell'area sciabile di Pinzolo con quella di Campiglio con l'ampliamento della stessa sul versante nord fino alla località Plaza; un impianto a fune costituirà quindi l'interconnessione con le aree sciabili di Campiglio con la località Colarin e con l'area sciistica di Cinque Laghi, evitando di pregiudicare il biotopo presente.

     Tale proposta, per l'alto pregio ambientale e paesaggistico della zona, è incompatibile con una pista a valenza agonistico-sportiva che scenda dal Grual al Plaza; l'obiettivo è piuttosto quello di assicurare una funzione di collegamento attraverso un sistema di skiweg di rientro su Pinzolo. A garanzia di questa scelta, l'area sciistica viene inserita nell'area a parco escludendo il potenziamento della viabilità esistente e qualsiasi tipo di infrastrutturazione e urbanizzazione nell'area di fondovalle in località Plaza. Arrivo e partenza degli impianti dovranno collocarsi sulla sinistra orografica del torrente Sarca di Campiglio e a valle del ponte presente nell'area.

     L'insieme delle previsioni avrà il supporto di un piano unitario e andrà sostenuto da un'intelligente politica gestionale del sistema per trarne il massimo di utile anche in termini di mobilità.

     L'ipotesi di un'estensione dell'area sciabile che gravita sul bacino di utenza della Valle di Sole, nella zona della malga di Folgarida non ha trovato invece positivo riscontro presso le amministrazioni locali.

     - Polo sciistico della Valle di Fassa

     Si è provveduto a ridefinire l'estensione dell'area sciabile della Val Jumela, stralciando quelle porzioni ove sarebbe oggettivamente problematico lo sviluppo di impianti e piste (Val Crepa in particolare).

     - Polo sciistico Pejo - Parco dello Stelvio

     Nell'ambito del Parco dello Stelvio si è provveduto a stralciare l'area di Covelo, caratterizzata da elevati pregi paesaggistici, e quella di Marassina, ove lo sviluppo di impianti e piste appare oggettivamente problematico.

     È stata riproposta invece, con la condivisione del Parco, l'area sciabile della Val della Mite, ove appare possibile trovare soluzioni alternative alle precedenti per l'impianto di arroccamento.

     Tale previsione è assolutamente subordinata a precise garanzie di sicurezza rispetto a eventuali fenomeni valanghivi.

     - Polo sciistico Passo S. Pellegrino

     La modifica riguarda un errore materiale relativo all'individuazione dell'esistente area sciabile.

     - Polo sciistico di Folgaria - Lavarone

     Le ulteriori modifiche apportate sono riferibili esclusivamente a potenziare e razionalizzare i collegamenti sciistici tra le varie aree del polo; in talune situazioni collegamenti tipo skiweg potranno essere meglio definiti in sede di pianificazione subordinata. Particolarmente significativo risulta essere lo stralcio dell'area sciabile di Cornetto - Costa - Carbonare non più sostenibile in relazione alla sua pressoché totale esposizione a sud.

     Un accenno particolare va fatto all'ampliamento dell'area di Val Orsara nell'ottica di un possibile collegamento

     con aree limitrofe site nel Veneto: ipotesi questa da sottoporre a più attente valutazioni.

     - Polo sciistico Passo del Brocon

     L'attuale modesta dimensione dell'area sciabile rende difficile il raggiungimento di una soglia minima di efficienza.

     L'estensione dell'area sciabile è quindi finalizzata al raggiungimento della suddetta soglia minima in un'area che non presenta particolari difficoltà paesaggistiche per la realizzazione di impianti e piste.

     - Polo sciistico del Cermis

     È stato previsto l'ampliamento fino al fondovalle di tale area sciistica, in relazione alla sua esposizione a nord particolarmente favorevole ed alla recente ricostruzione dell'impianto di arroccamento in prossimità del sito a diretto contatto con la strada di fondovalle.

     - Polo sciistico di S. Martino di Castrozza - Passo Rolle

     La proposta di collegamento San Martino di Castrozza - Passo Rolle precedentemente inserita nel PUP, è risultata di difficile percorribilità sia per ragioni di costi che di impatto paesaggistico-ambientale relativamente alla pista Cavallazza - S. Martino di Castrozza. La nuova ipotesi di collegamento, avanzata dalle amministrazioni locali, si sviluppa attraverso un arroccamento che, superando la Val Boneta, permette di dare accesso alle aree sciabili del Passo Rolle.

     Il rientro a S. Martino di Castrozza rimane possibile sia lungo il fondovalle che va da Passo Rolle a San Martino di Castrozza, sia attraverso l'impianto di arroccamento della Val Boneta che assolverebbe in questo caso la doppia funzione di salita e di discesa degli sciatori.

     La delimitazione dell'area risulta peraltro limitata, ma ciò è dovuto al fatto che non si intende interferire con le aree più pregiate del parco né prevedere piste in zone ad alto rischio valanghivo.

     Anche in questo caso valutazioni più approfondite e la procedura di VIA individueranno le soluzioni progettuali più adeguate.

     Da ultimo si annota lo stralcio dell'area sciabile in prossimità di Malga Fosse, non più funzionale al nuovo sistema.

     Un riferimento particolare va fatto per le ipotesi di modifica espresse nella relazione alla IIª adozione della variante e rinviate all'adozione definitiva per poter essere oggetto di ulteriori approfondimenti. È il caso delle aree sciabili della Marmolada poste rispettivamente nelle porzioni est ed ovest del versante nord; sulla montagna va segnalata inoltre un'attività di fuori pista nella parte alta del ghiacciaio, servita, per quanto riguarda l'arroccamento, dal terzo tratto della funivia Malga Ciapela - Marmolada.

     La variante al PUP si è posta il problema di riconoscere lo stato di fatto, ma la necessità di definire un accordo con la Regione Veneto in ordine al contenzioso sui confini e soprattutto con riferimento ad un progetto complessivo per la valorizzazione della Marmolada, porta a rinviare ad un momento successivo l'individuazione cartografica delle aree sciistiche.

     L'ipotesi di un collegamento tra le due aree sciabili è stata valutata e approfondita, senza peraltro arrivare ad una ragionevole certezza che esso sia possibile, per ragioni sia connesse alla sicurezza delle piste (sempre escludendo in ogni caso la pratica dello sci estivo) sia per la fattibilità tecnica degli impianti.

     Ulteriori approfondimenti potranno essere condotti conformemente a quanto dispone l'art. 29 delle norme di attuazione, tenendo conto peraltro che, oltre ad una riorganizzazione e razionalizzazione degli impianti con l'esigenza di limitare lo sfruttamento sciistico, appare essenziale quanto meno la tutela della fascia più alta del ghiacciaio.

     Da ultimo una nota in merito alle modifiche apportate all'art. 29 delle norme di attuazione. La nuova norma dà ai PRG ed ai piani dei parchi naturali la possibilità di modificare, ovviamente in modo coordinato, i perimetri delle aree sciabili esistenti subordinatamente ad una positiva conclusione della procedura di VIA e, in caso di collegamento fra aree sciistiche, anche sulla base di un piano orientativo, unitario e coordinato. Preso atto di questo, è apparso opportuno demandare alle scelte degli strumenti urbanistici subordinati al PUP la definizione di tali modifiche nei casi in cui per esse vi è l'oggettiva necessità di approfondimenti ulteriori per accertarne la loro percorribilità e sostenibilità.

     1.4.3. Modifiche alle tavole

     Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale:

     - per varianti alla viabilità, sono state modificate le tavole: C 10; C 19; C 20; C 24; C 29; C 33; C 34; C 41; C 42; C 43; C 44; C 45; C 54; C 56; C 57; C 67; C 72; C 78; C 80; C 85; C 88; C 89; C 93; C 101;

     - per varianti alle aree sciabili, sono state modificate le tavole: C 13; C 16; C 20; C 21; C 25; C 35; C 37; C 41; C 42; C 58; C 59; C 61; C 80; C 81; C 90; C 91.

 

     2. Le modifiche alle norme di attuazione

     L'apparato normativo è stato oggetto di una serie di modifiche in sé complessivamente non particolarmente incidenti, ma la cui articolazione ha reso opportuno ricorrere alla predisposizione di un testo complessivamente sostitutivo.

     La variante affronta, secondo le direttive già originariamente avanzate, alcuni aspetti generali legati:

     - ad una più efficace e mirata competenza assegnata alla pianificazione subordinata nei compiti di precisazione, correzione e modifica dei vincoli territoriali del PUP secondo un più ampio concetto di "processualità" e "adattabilità", stabilendo nel PRG il referente diretto;

     - ad una più semplice aggiornabilità del PUP, nella tutela della componente fisica del territorio, attraverso procedimenti amministrativi legati alla effettiva evoluzione dello stato territoriale;

     - ad un più organico rapporto fra tutela paesaggistico-ambientale e pianificazione urbanistica attraverso l'integrazione della pianificazione subordinata con norme di adeguata tutela.

     Ciò premesso ed avuto riguardo all'articolazione normativa, le singole modifiche sono, in termini di maggiore significato, le seguenti:

     - artt. 1, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29: si prende atto del riferimento al piano regolatore generale e non più al piano comprensoriale;

     - art. 1: sono stati corretti i riferimenti normativi alle altre norme di attuazione in base alle singole modificazioni apportate;

     - artt. 2, 3 e 5: in senso complessivo le norme sulla tutela e sicurezza geologica, idrologica, valanghiva e sismica sono state razionalizzate e legate a studi di approfondimento, modifica ed integrazione che fanno capo alla Giunta provinciale. Si è introdotto il concetto del "rischio sismico" e si è ipotizzata una più incisiva tutela delle acque sotterranee coordinandosi alle recenti novità legislative di settore. I procedimenti di aggiornamento e modificazione in capo alla Giunta provinciale sono stati precisati all'art. 32 prevedendo momenti di valutazione tecnica e politica e comunque in coordinamento con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

     - art. 2: in relazione alla scelta tecnica di individuare con grafia autonoma le aree soggette a rischio solo valanghivo, sono stati modificati i commi 2 e 3 sia indicando (comma 2) la relativa distinzione grafica, sia precisando (comma 3) in maniera articolata le disposizioni a valere nelle aree a rischio geologico e ideologico e in quelle a rischio solo valanghivo. Il termine "rischio" è stato sostituito da quello di "elevata pericolosità" per omogeneità alle terminologie adottate a livello nazionale;

     - art. 4: si prende atto dello stralcio dalla cartografia del sistema ambientale dei riquadri contenenti schematicamente le aree di protezione idrogeologica;

     - art. 6: è stata data alla Giunta provinciale la facoltà di integrare i criteri di tutela ambientale;

     - art. 7: le norme introdotte a sostituzione di quelle vigenti si pongono a regolamentazione dei siti caratterizzati da obsolescenza degli impianti produttivi e da strategicità territoriale, imponendo progetti unitari e destinazioni che tengano conto dei valori storico-architettonici ove esistenti, ivi incluse norme transitorie in attesa del recepimento dei principi nei PRG dei comuni;

     - art. 8: le disposizioni contenute sono state adeguate alle novità legislative intervenute;

     - art. 8 bis: è stata introdotta una normativa precisa a tutela delle aree individuate come biotopi, in coerenza con la legislazione di settore nel frattempo intervenuta nonché a richiamo delle esistenti aree a riserva naturale costituite a norma di legge;

     - art. 9: le modifiche tendono ad una migliore precisazione delle iniziative ammesse nelle aree di protezione dei laghi, ivi comprese quelle di riqualificazione delle attrezzature ricettive esistenti;

     - art. 9 bis: viene proposta la regolamentazione sotto il profilo ambientale delle principali aree di protezione fluviale individuate nella variante al PUP definendo i compiti in capo ai PRG;

     - art. 10: viene proposta una tutela delle aree archeologiche legata ad un differenziato grado di interesse per meglio organizzare poi le scelte dei PRG;

     - art. 11: si intende consentire al piano del parco di precisare i confini individuati dal PUP in relazione a limiti fisici o amministrativi e per ovviare alle possibili imprecisioni della scala cartografica del PUP. Al comma 3 si è provveduto ad esplicitare che spettano anche ai piani del parco i compiti e le funzioni che il PUP pone in capo ai PRG. È stato introdotto un nuovo comma (comma 8) che riconosce al patto territoriale la possibilità di proporre nuovi parchi naturali purché regolamentati con provvedimenti legislativi;

     - art. 12: è stato introdotto il principio che rinvia alla legge di riforma istituzionale il momento di verifica delle unità insediative;

     - art. 13: la norma è stata integralmente e sostanzialmente modificata mantenendo in capo alla Giunta provinciale compiti di precisazione dei dati dimensionali della residenza su presupposti di riequilibrio territoriale, riconversione del patrimonio edilizio esistente, soddisfazione del fabbisogno di prima abitazione e sostenibilità dello sviluppo turistico;

     - art. 14: si sono previsti compiti in capo alla Giunta provinciale di aggiornamento, riorganizzazione o nuova indicazione di servizi;

     - art. 15: si è preso atto del ruolo territoriale comunale di riferimento;

     - art. 16: si è ampliata la gamma delle attività ammesse e meglio precisati i compiti dei PRG anche in riferimento alla tutela idrogeologica del suolo e sottosuolo. Viene stralciato l'obbligo del piano guida precisando la funzione di quelli già vigenti;

     - art. 17: la variante indirizza l'utilizzo delle aree produttive di livello locale in termini multifunzionali, anche in coordinamento con la legge di riforma del commercio;

     - art. 18: lo stralcio dal PUP delle aree commerciali di livello provinciale comporta l'abrogazione delle relative norme;

     - art. 19: è stato giudicato necessario modificare l'originaria formulazione per limitare ai casi con carattere di eccezionalità e previa autorizzazione, in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, la possibilità di realizzare fabbricati ad uso abitativo in aree agricole primarie ove risultino inderogabili esigenze rispetto all'attività produttiva agricola e comunque accessori a manufatti produttivi.

     Sono state inoltre apportate modifiche tendenti a valorizzare la valenza paesaggistica delle aree agricole e l'attenzione necessaria per la qualità degli interventi. Si è prevista altresì una più articolata e precisa capacità, assegnata ai PRG, di modificare i perimetri delle aree o di ridurre le stesse in via eccezionale e sulla base di valutazioni tecnico-economiche e ambientali nonché di definire le modalità di regolamentazione delle aree agricole e di riuso del patrimonio edilizio esistente;

     - art. 20: vengono corretti i riferimenti all'art. 19;

     - artt. 21, 22 e 23: si è precisata la capacità normativa dei PRG secondo obiettivi di migliore tutela ambientale e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, in base al disposto normativo dell'art. 24 bis della LP 22/1991;

     - art. 29: oltre ad alcune modifiche di carattere formale per una migliore comprensione del testo normativo, sono stati ampliati i poteri in capo ai PRG di modificare i perimetri delle aree sciabili, vuoi in maniera non sostanziale, vuoi anche in maniera sostanziale, previa - in tale ultimo caso - una favorevole valutazione di impatto ambientale. Sono state dettate poi precisazioni di carattere procedurale sia ove le aree sciistiche interessano aree a parco naturale sia ove riguardino la riqualificazione e completamento degli impianti della Marmolada, disponendo per tale ultimo caso in capo alla Giunta provinciale compiti di precisazione del PUP;

     - art. 30: la modifica amplia il concetto di ammissibilità, rispetto ai vincoli del PUP, anche alle attività di miglioramento e potenziamento agricolo;

     -- art. 32: sono stati definiti i procedimenti di competenza della Giunta provinciale posti nelle precedenti norme a integrazione, precisazione e, in qualche caso, modifica di talune indicazioni del PUP, individuando momenti di verifica e di confronto preliminari alla adozione delle deliberazioni della Giunta provinciale.

 

     3. Gli interventi sull'apparato documentario e manualistico

     3.1. Modifiche delle appendici alla relazione

     L'appendice A (Elenco dei pozzi e delle sorgenti) viene aggiornata nella carta di sintesi geologica prevista in attuazione del PUP e quindi integralmente stralciata.

     L'appendice A1 (Elenco delle località soggette a rischio idrologico e geologico) è relativa a cartografie specifiche in scala 1:10.000 che non compaiono più nel PUP perché sostituite da una cartografia più dettagliata in scala 1:10.000 che descrive l'intera provincia ed è conservata ed aggiornata presso il servizio geologico. Pertanto essa viene stralciata dagli elaborati del PUP.

     L'appendice B (Aree di tutela ambientale) non subisce variazioni dovendosi intendere i criteri generali di tutela estesi alle corrispondenti nuove aree incluse nella variante.

     L'appendice C (Prospetto dei manufatti e siti di rilevanza culturale non vincolati) viene sostituita con un elenco aggiornato che tiene conto delle indagini territoriali ed edilizie portate a termine dalla data dell'impianto cartografico del PUP in vigore: essa cambia denominazione in "Prospetto di altri manufatti e siti di rilevanza culturale (non vincolati ai sensi del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, e riportati nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale del PUP)".

     L'appendice D (Elenco dei laghi), laghi considerati dal PUP negli stralci planimetrici in scala 1:10.000, non subisce variazioni.

     L'appendice E (Prospetto delle aree di interesse archeologico non vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089), è stata aggiornata introducendo per ciascun sito l'indice di rischio archeologico ed integralmente sostituita: essa cambia denominazione in "Prospetto delle altre aree di interesse archeologico (non vincolate ai sensi del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, e localizzate nella planimetria in scala 1:25.000 del sistema ambientale del PUP)".

     L'appendice F (Prospetto delle unità insediative) non subisce variazioni.

     L'appendice G (Elementi del dimensionamento residenziale per unità insediativa) non subisce variazioni.

     L'appendice H (Standard orientativi per il dimensionamento dei servizi) non subisce variazioni.

     L'appendice Iª (Prospetto delle aree per gli insediamenti produttivi e commerciali) è sostituita con un nuovo elaborato che, inserendo le variazioni ritenute necessarie, ne aggiorna complessivamente i dati. Essa cambia denominazione in "Prospetto delle aree per gli insediamenti produttivi".

     L'appendice L (Caratteristiche tecnico-dimensionali delle strade) è già stata sostituita da un decreto del Presidente della Giunta provinciale e quindi viene stralciata.

     L'appendice M (Dimensionamento delle aree sciabili), soltanto indicativa e anche se non più attuale, non subisce variazioni.

     L'appendice N (Criteri per la pianificazione urbanistica subordinata) viene lasciata invariata.

     L'appendice O (Contenuti ambientali delle riserve integrali, guidate e controllate comprese nei due parchi naturali provinciali) non subisce variazioni.

     L'appendice P (Elenco dei ghiacciai individuati dal PUP) viene aggiornata e quindi integralmente sostituita.

     L'appendice Q (Elenco dei biotopi individuati dal PUP) viene aggiornata e quindi integralmente sostituita. Essa cambia denominazione in "Elenco dei biotopi e delle riserve naturali individuati dal PUP".

     L'appendice R (Elenco dei tratti di fiume individuati dal PUP come parchi fluviali e criteri per la loro tutela) viene aggiunta.

     3.2. Elenco delle appendici modificate

     L'appendice C (Prospetto dei manufatti e siti di rilevanza culturale non vincolati) viene sostituita con un elenco aggiornato che tiene conto delle indagini territoriali ed edilizie portate a termine dalla data dell'impianto cartografico del PUP in vigore: essa cambia denominazione in "Prospetto di altri manufatti e siti di rilevanza culturale (non vincolati ai sensi del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, e riportati nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale del PUP)".

     L'appendice E (Prospetto delle aree di interesse archeologico non vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089), è stata aggiornata introducendo per ciascun sito l'indice di rischio archeologico ed integralmente sostituita: essa cambia denominazione in "Prospetto delle altre aree di interesse archeologico (non vincolate ai sensi del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, e localizzate nella planimetria in scala 1:25.000 del sistema ambientale del PUP)".

     L'appendice Iª (Prospetto delle aree per gli insediamenti produttivi e commerciali) è sostituita con un nuovo elaborato che, inserendo le variazioni ritenute necessarie, ne aggiorna complessivamente i dati. Essa cambia denominazione in "Prospetto delle aree per gli insediamenti produttivi".

     L'appendice P (Elenco dei ghiacciai individuati dal PUP) viene aggiornata e quindi integralmente sostituita.

     L'appendice Q (Elenco dei biotopi naturali individuati dal PUP) viene aggiornata e quindi integralmente sostituita. Essa cambia denominazione in "Elenco dei biotopi e delle riserve naturali individuati dal PUP".

     L'appendice R (Elenco dei tratti di fiume individuati dal PUP come parchi fluviali e criteri per la loro tutela) viene aggiunta.

 

Appendici

     (Omissis).


[1] Ove questi dati venissero rapportati rispettivamente alla superficie ed alla popolazione trentina, si registrerebbe la seguente situazione:

     - il 94% del territorio e il 94% della popolazione sono interessati da strumenti urbanistici adeguati al PUP;

     - il 73% del territorio e l'84% della popolazione sono interessati da strumenti urbanistici che hanno anche assunto i contenuti paesaggistico-

     ambientali del PUP;

     - il 21% del territorio e il 10% della popolazione sono interessati da piani adeguati ma privi dei contenuti paesaggistico-ambientali;

     - il 6% del territorio e il 6% della popolazione sono interessati da strumenti urbanistici non adeguati al PUP 1987.

[2] Come si può notare, sono i tempi e i modi di decisione i fattori più importanti sui quali intervenire; assai meno, invece, lo sono le quantità complessive di spazio.

[3] L'ampliamento della gamma delle attività la cui localizzazione è ammissibile all'interno delle aree industriali potrebbe avvenire "liberalizzando" l'accesso alle attività ausiliarie di terziario avanzato e prevedendo una quota dell'area per servizi di tipo tradizionale (es. quelli relativi alla commercializzazione dei prodotti), servizi di ristorazione e pubblici esercizi (oltre alle mense aziendali).

[4] In primo luogo ciò interessa le aree che hanno evidenziato rilevanti vincoli ambientali e le aree assolutamente marginali dal punto di vista della localizzazione industriale. In generale, si propone una revisione delle aree previste nel PUP ed una eventuale loro eliminazione in quanto di interesse provinciale, affidando la definizione nel loro contesto di eventuali spazi per la localizzazione industriale alla pianificazione subordinata. Tale analisi verrà svolta basandosi sull'indagine già svolta dall'ufficio del piano urbanistico provinciale relativa alle singole aree industriali, integrata con informazioni ulteriori reperibili a livello dei singoli comuni.