§ 3.6.6 - Legge Provinciale 27 dicembre 1982, n. 30. [*]
Interventi per la protezione degli animali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.6 flora e fauna
Data:27/12/1982
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato provinciale per la tutela degli animali.
Art. 3.  Funzioni del Comitato provinciale per la tutela degli animali.
Art. 4.  Promozione delle associazioni protezionistiche.
Art. 5.  Guardie giurate.
Art. 6.  Autorizzazione di spesa.


§ 3.6.6 - Legge Provinciale 27 dicembre 1982, n. 30. [*]

Interventi per la protezione degli animali.

(B.U. 28 dicembre 1982, n. 59).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento promuove ed assume come finalità pubblica locale, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela degli animali, di qualsiasi genere e specie, esclusi quelli di legittimo esercizio venatorio e piscatorio, ovvero di raccolta secondo le vigenti leggi.

 

     Art. 2. Comitato provinciale per la tutela degli animali.

     1. E' costituito presso la Provincia autonoma di Trento il comitato provinciale per la tutela degli animali.

     2. Il comitato è composto da:

     1) un assessore designato dal Presidente della Giunta provinciale con funzioni di presidente;

     2) un funzionario provinciale addetto al Dipartimento ecologico provinciale;

     3) un veterinario in servizio presso la Provincia;

     4) un funzionario provinciale del Servizio parchi;

     5) due rappresentanti delle associazioni venatorie più rappresentative;

     6) due rappresentanti delle associazioni piscatorie indicati dai componenti di cui al punto 11) dell'articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modificazioni;

     7) un rappresentante dell'associazione apicoltori più rappresentativa;

     8) fino a cinque rappresentanti delle persone giuridiche di diritto comune maggiormente rappresentative, che abbiano come fine statutario principale la protezione degli animali e che operino nell'ambito di ciascun comprensorio della provincia;

     9) due rappresentanti dei comuni espressi rispettivamente dall'UNCEM e dall'ANCI, a livello provinciale;

     10) un rappresentante dei comprensori designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori.

     3. Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente della Provincia.

     4. Il comitato provinciale è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     5. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974 n. 26.

 

     Art. 3. Funzioni del Comitato provinciale per la tutela degli animali.

     1. Il comitato di cui all'articolo precedente svolge funzioni di consulenza tecnica in materia di protezione degli animali e può proporre alla Giunta provinciale le iniziative culturali, di studio, di ricerca ed informazione dell'opinione pubblica e dei cittadini inerenti tale materia.

     2. In particolare il comitato:

     a) rende pareri alla Giunta provinciale in ordine agli eventuali disegni di legge inerenti la protezione degli animali;

     b) rende pareri alla Giunta provinciale in ordine ad eventuali atti amministrativi a carattere generale inerenti la protezione animali, incidenti sugli assetti dei generi e delle specie animali presenti nel territorio provinciale;

     c) rende pareri alla Giunta provinciale in ordine al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118, di eventuali persone giuridiche di diritto comune operanti in ambito provinciale ed aventi fini istituzionali di carattere protezionistico.

     3. I pareri di cui al comma precedente, lettere a) e c), sono obbligatori.

 

     Art. 4. Promozione delle associazioni protezionistiche.

     1. La Provincia promuove le associazioni protezionistiche operanti nell'ambito provinciale.

     2. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad istanza degli interessati da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alle persone giuridiche di diritto comune aventi finalità protezionistica che operino nell'ambito di ciascun comprensorio della provincia e che presentino specifici programmi di attività nel settore per l'anno successivo.

     Tali programmi possono comprendere anche brevi corsi per la preparazione e l'aggiornamento delle guardie giurate di cui all'articolo 5.

     3. I contributi di cui al precedente comma possono essere erogati in via anticipata fino all'ammontare del 50 per cento ed il saldo previa realizzazione degli specifici programmi di attività.

 

     Art. 5. Guardie giurate.

     1. Al fine di contribuire alla vigilanza con l'opera personale e onoraria di propri associati, gli enti protezionistici aventi le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo 2 possono proporre al Presidente della Giunta provinciale la nomina di loro associati in qualità di guardie giurate addette alla protezione degli animali.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale, previa verifica dell'esistenza dei prescritti idonei requisiti personali, di cui al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina i proposti agenti giurati.

     3. Il medesimo atto di nomina, che diviene operativo con successivo decreto di approvazione del questore ai sensi dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli del relativo regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, abilita i nominati agenti giurati alla vigilanza ai fini della protezione degli animali secondo quando disposto dalla legislazione vigente in materia.

     4. Le guardie giurate di cui al presente articolo sono munite di apposita tessera di riconoscimento. Nell'espletamento del loro servizio esse vestono l'uniforme o portano il distintivo stabiliti dalla Giunta provinciale e approvati dal questore ai sensi dell'articolo 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

     5. Le guardie giurate di cui al presente articolo possono inoltre collaborare a svolgere il servizio di controllo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 giugno 1978, n. 21, previo superamento di apposito corso abitante organizzato dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 6. Autorizzazione di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 è autorizzato lo stanziamento di lire 10 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, tranne l'art. 4. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Recano disposizioni finanziarie.