§ 3.6.9 - L.P. 6 agosto 1991, n. 16.
Disciplina della raccolta dei funghi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.6 flora e fauna
Data:06/08/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità di raccolta.
Art. 3.  Denuncia per la raccolta.
Art. 4.  Permessi speciali.
Art. 5.  Zone interdette alla raccolta.
Art. 6.  Informazione.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Regolamento di esecuzione.
Art. 11.  Norma abrogativa.


§ 3.6.9 - L.P. 6 agosto 1991, n. 16. [1]

Disciplina della raccolta dei funghi.

(B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di:

     a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;

     b) assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.

 

     Art. 2. Modalità di raccolta. [2]

     1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni.

     2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare, fermo restando il limite massimo ammesso.

     3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

     4. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

     5. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

     6. E' vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

 

     Art. 3. Denuncia per la raccolta. [3]

     1. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia di Trento deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al medesimo comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.

     2. La Giunta provinciale determina, su proposta della sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM), l'ammontare della somma di cui al comma 1, differenziandone l'entità in relazione ai diversi periodi di raccolta. Il periodo minimo di raccolta è di una giornata, salva diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione.

     3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina le modalità per l'effettuazione della denuncia nonché quelle per il versamento della somma di cui al comma 1, prevedendo allo scopo anche l'adozione di appositi sistemi di automazione e i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia di cui al comma 1.

     4. Al fine di agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, i comuni possono accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico dal presente articolo, avvalendosi anche dell'organizzazione turistica locale; in tale caso la denuncia di cui al comma 1 deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati.

     5. (Omissis).

     6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso. Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia sono equiparati ai residenti in un comune della Provincia medesima.

     7. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona.

     8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza o l'attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.

 

     Art. 4. Permessi speciali.

     1. Il comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.

     2. Tali permessi sono gratuiti, hanno validità annuale e per l'ambito territoriale di competenza del comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 10 marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

     3. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.

 

     Art. 5. Zone interdette alla raccolta.

     1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta del servizio competente in materia di foreste o dei comuni interessati e sentiti i proprietari interessati. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione a carico dell'amministrazione provinciale lungo il perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori.

     2. [4].

     3. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere istituite, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali aventi specifica finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.

     4. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto. E' comunque vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento [5].

     5. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.

 

     Art. 6. Informazione.

     1. L'informazione sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta dei funghi può essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste dalla vigente legislazione [6].

 

     Art. 7. Vigilanza.

     1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

 

     Art. 8. Sanzioni.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 120,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

     b) sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dall'articolo 3, comma 1, o in caso di violazione dell'articolo 5, comma 4, primo periodo;

     c) sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1200,00 euro per chi violi l'articolo 5, comma 4, secondo periodo;

     d) sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 180,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

     e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5;

     f) sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 60,00 euro per chi violi l'articolo 2, commi 4, 5 e 6. [7]

     2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

     3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.

     4. Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantità di funghi detenuti.

     5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste.

     7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 9. Norma transitoria. [8]

 

     Art. 10. Regolamento di esecuzione. [9]

     1. La Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione della presente legge sentiti gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCEM.

 

     Art. 11. Norma abrogativa.

     1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 8 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20.

 

 

     Allegato A [10]

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[3] Articolo così modificato dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 39 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[4] Comma abrogato dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[7] Comma modificato dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così sostituito dall’art. 104 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[10] Abrogato dall'art. 63 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.