§ 6.4.5 - Legge Provinciale 23 agosto 1982, n. 17.
Modifiche alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, concernente «Istituzione di una anagrafe degli interventi provinciali finanziari.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:23/08/1982
Numero:17


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. I soggetti per i quali le leggi provinciali dispongono agevolazioni finanziarie sono tenuti a comunicare con gli atti intesi ad ottenere le stesse agevolazioni, il numero di codice fiscale ed [...]


§ 6.4.5 - Legge Provinciale 23 agosto 1982, n. 17.

Modifiche alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, concernente «Istituzione di una anagrafe degli interventi provinciali finanziari.

(B.U. 31 agosto 1982, n. 40).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     1. I soggetti per i quali le leggi provinciali dispongono agevolazioni finanziarie sono tenuti a comunicare con gli atti intesi ad ottenere le stesse agevolazioni, il numero di codice fiscale ed il comune di domicilio fiscale ed a trasmettere le relative variazioni.

     2. Alla stessa comunicazione sono altresì tenuti, in quanto richiesti, i soggetti che beneficiano di erogazioni a carattere pluriennale a carico del bilancio della Provincia.

     3. La presente legge entrerà in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica gli artt. 1, 3 e 4 e sostituisce l'art. 2 della L.P. 19 novembre 1979, n. 10.