§ 4.5.32 - L.P. 14 febbraio 1992, n. 12.
Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:14/02/1992
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale.
Art. 4.  Rinnovo, sospensione e revoca della licenza.
Art. 5.  Esonero dal possesso dell'abilitazione e dalla presentazione della denuncia d'inizio attività
Art. 6.  Esame di abilitazione.
Art. 7.  Requisiti di ammissione all'esame.
Art. 8.  Materie d'esame.
Art. 9.  Commissione esaminatrice.
Art. 10.  Corsi di formazione professionale.
Art. 11.  Tariffe.
Art. 12.  Agevolazioni.
Art. 13.  Divieti.
Art. 14.  Sanzioni amministrative pecunarie.
Art. 14 bis.  Altre sanzioni amministrative.
Art. 15.  Funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 16.  Disposizioni transitorie.
Art. 17.  Cessazione di efficacia di disposizioni.
Art. 18.  Copertura degli oneri.
Art. 19.  Variazioni di bilancio.


§ 4.5.32 - L.P. 14 febbraio 1992, n. 12.

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre.

(B.U. 25 febbraio 1992, n. 9).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, assistente di turismo equestre e stabilisce i requisiti per l'esercizio delle medesime attività.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

     2. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna ed assiste persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del programma di viaggio e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza della guida turistica.

     3. E' assistente di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite od escursioni a cavallo, assicurando assistenza e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

 

     Art. 3. Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale. [1]

     1. Nella provincia di Trento l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6 ed è consentito previa presentazione al servizio competente in materia di turismo di una denuncia d'inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

     2. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni.

     3. Il servizio competente in materia di turismo rilascia a coloro che hanno effettuato la denuncia d'inizio attività di cui al comma 1 un distintivo munito di fotografia e recante tra l'altro l'indicazione dei dati anagrafici, la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per la guida turistica, gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attività.

     4. Il distintivo deve essere tenuto bene in vista nell'espletamento delle attività professionali e deve essere restituito al servizio competente in materia di turismo in caso di cessazione dell'attività.

 

     Art. 4. Rinnovo, sospensione e revoca della licenza. [2]

 

     Art. 5. Esonero dal possesso dell'abilitazione e dalla presentazione della denuncia d'inizio attività [3].

     1. Le disposizioni della presente legge relative al possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione e all'obbligo di presentare la denuncia di inizio attività non si applicano per [4]:

     a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;

     b) chi svolge non professionalmente e senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore di soci od appartenenti ad associazioni ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, delle quali egli stesso sia socio, nell'osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;

     c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     d) chi svolge attività equestre nell'ambito della Federazione italiana sport equestri (FISE) ovvero di circoli ed associazioni a carattere sportivo;

     e) chi svolge le attività di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché tali attività siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;

     f) i direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo quando svolgono occasionalmente attività di accompagnamento di clienti dell'agenzia nell'ambito del territorio provinciale.

     f bis) chi, nell'ambito delle istituzioni museali provinciali e su incarico delle stesse o dei servizi provinciali che fanno capo al dipartimento competente in materia di cultura, svolge attività finalizzate a promuovere l'educazione al bene culturale attraverso iniziative educative basate su progetti culturali o approfondimenti tematici specifici programmati ed elaborati dalle istituzioni museali o dai servizi provinciali medesimi [5].

 

     Art. 6. Esame di abilitazione.

     1. L'abilitazione all'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 si consegue mediante il superamento di apposito esame indetto con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione [6].

     2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa i termini, le modalità di presentazione delle domande e di effettuazione delle prove d'esame, nonché le quote di iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge [7].

     3. Si prescinde dall'esame di cui al comma 1, per gli accompagnatori turistici e per gli assistenti di turismo equestre già abilitati all'esercizio della professione nella provincia di Bolzano o in altre regioni, i quali intendano esercitare l'attività nella provincia di Trento [8].

     4. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge.

     5. L'assessore cui è affidata la materia del turismo rilascia l'attestato di abilitazione con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle capacità tecnico-professionali. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 sono inseriti in un elenco reso pubblico a cura del servizio competente in materia di turismo [9].

 

     Art. 7. Requisiti di ammissione all'esame.

     1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

     b) maggiore età;

     c) idoneità psicofisica accertata da certificato medico;

     d) diploma di scuola media superiore per le attività professionali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; diploma di scuola media inferiore o licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949, per l'attività professionale di cui all'articolo 2, comma 3. Per i titoli di studio conseguiti all'estero dev'essere dichiarata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

     e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione [10].

     2. I requisiti richiesti per l'esame devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

 

     Art. 8. Materie d'esame. [11]

     1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono individuate, per ogni singola figura professionale, le materie attinenti alla professione, su cui vertono le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6.

 

     Art. 9. Commissione esaminatrice. [12]

     1. Gli accertamenti ai fini dell'abilitazione tecnico-professionale di cui all'articolo 6 sono affidati a una commissione d'esame, nominata di volta in volta dalla Giunta provinciale; il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce la composizione della commissione per ciascuna figura professionale in relazione alle materie d'esame. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di turismo.

     2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai membri della commissione esaminatrice e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; per la misura dei compensi e per i rimborsi si fa riferimento agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia [13].

 

     Art. 10. Corsi di formazione professionale.

     1. La Provincia può organizzare, per ciascuna professione, corsi di formazione ed aggiornamento professionale secondo le disposizioni della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente "Ordinamento della formazione professionale".

 

     Art. 11. Tariffe. [14]

 

     Art. 12. Agevolazioni.

     1. Guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, previa esibizione del distintivo, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Provincia, degli enti locali e degli enti istituiti o disciplinati con legge provinciale [15].

 

     Art. 13. Divieti.

     1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli assistenti di turismo equestre non possono esercitare nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla loro professione. Il divieto comprende l'esercizio di attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, imprese di trasporto e simili.

     2. E' vietato avvalersi nell'esercizio di un'attività di impresa dell'opera di soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e di assistente di turismo equestre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

     3. E' vietato esercitare attività professionale diversa da quella per la quale è stata conseguita l'abilitazione [16].

 

     Art. 14. Sanzioni amministrative pecunarie.

     1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecunarie:

     a) per l'esercizio anche occasionale dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre senza possesso della relativa abilitazione, nonché per la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 13, da lire 200.000 a lire 1.200.000. La sanzione si applica anche se l'esercizio avviene nei casi di cui all'articolo 14 bis [17];

     a bis) per l'esercizio dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre senza la presentazione della denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 3, comma 1, o nel caso in cui tale esercizio continui ad essere svolto nonostante la comunicazione della cessazione dell'attività di cui all'articolo 3, comma 2: da euro 50 a euro 300 [18];

     b) per chiunque si avvalga nell'esercizio di una attività di impresa dell'opera di soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre, da lire 300.000 a lire 1.800.000;

     c) [19];

     d) per la mancata esposizione del distintivo, da lire 50.000 a lire 300.000.

     2. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente "Modifiche al sistema penale".

     4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

     5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 14 bis. Altre sanzioni amministrative. [20]

     1. L'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 può essere sospeso da uno a sei mesi in caso di reiterate violazioni di questa legge.

     2. L'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è vietato qualora l'interessato perda uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1; in tal caso è ritirato il distintivo di cui all'articolo 3.

 

     Art. 15. Funzioni di vigilanza e controllo.

     1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti al medesimo servizio espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

     1 bis. Le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 possono essere esercitate, previa convenzione con i comuni, anche dal personale appartenente alla polizia municipale [21].

     1 ter. In qualsiasi momento il servizio competente in materia di turismo può accertare il mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e) [22].

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie.

     1. Coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 2 in base a licenza rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono, previa restituzione della stessa, richiedere a pena di decadenza il rilascio della licenza di cui all'articolo 3 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per le domande di cui al comma 1 il rilascio della nuova licenza è subordinato unicamente al requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

 

     Art. 17. Cessazione di efficacia di disposizioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la disciplina prevista per le guide turistiche, gli interpreti turistici ed i corrieri dall'articolo 123, primo e terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448, concernente "Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri", convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, e dagli articoli 234, 235,236, 237, 238,239,240 e 241 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

 

     Art. 18. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 1.500.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 3, 6, comma 5, e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive" nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994".

     2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 1.500.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 3, 6, comma 5, e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

     4. Per i fini di cui all'articolo 10 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.

 

     Art. 19. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 18, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 18, le somme di cui allo stesso articolo 18 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 18.


[1] Articolo modificato dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così sostituito dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Rubrica così sostituita dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Comma così modificato dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[6] Comma così modificato dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[8] Comma sostituito dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così modificato dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Comma così modificato dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Comma già sostituito dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[13] Comma così sostituito dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[15] Comma così modificato dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[16] Comma così modificato dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[17] Lettera così modificata dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[18] Lettera aggiunta dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[19] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[20] Articolo aggiunto dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[21] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[22] Comma aggiunto dall’art. 45 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.