§ 22.7.24 - L. 11 gennaio 2001, n. 7.
Legge quadro sul settore fieristico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.7 fiere e mercati
Data:11/01/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Ambito di applicazione.
Art. 4.  Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche.
Art. 5.  Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 6.  Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche.
Art. 7.  Comitato tecnico-consultivo.
Art. 8.  Regolamento di attuazione.
Art. 9.  Quartieri fieristici.
Art. 10.  Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti.
Art. 11.  Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 22.7.24 - L. 11 gennaio 2001, n. 7. [1]

Legge quadro sul settore fieristico.

(G.U. 1 febbraio 2001, n. 26).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

     2. Il sistema fieristico è rilevante ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

     3. L'attività fieristica è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'àmbito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

     4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) «manifestazioni fieristiche», le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in àmbito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

     1) «fiere generali», senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

     2) «fiere specializzate», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

     3) «mostre-mercato», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;

     b) «espositori», quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

     c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

     d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

     e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

     f) «superficie netta», la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

     g) «enti fieristici», i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

     2. Sono escluse dall'àmbito di applicazione della presente legge:

     a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

     b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'àmbito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;

     "b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;[2]

     b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente. [3]

     c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

 

     Art. 4. Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche.

     1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei princìpi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.

     2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

     a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l'attività da almeno un anno in analogo settore merceologico;

     b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

     c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

     d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

     4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.

 

     Art. 5. Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.

     1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

     2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

     a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito eventualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

     b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;

     c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.

     3. E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.

 

     Art. 6. Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche.

     1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario ufficiale annuale.

     3. Possono svolgersi con la qualifica di «fiera internazionale» o «fiera nazionale» solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.

     4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.

 

     Art. 7. Comitato tecnico-consultivo.

     1. E' istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:

     a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

     b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

     c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l'estero;

     d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

     e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

     f) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione;

     g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

     h) un rappresentante designato dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

     3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito.

     4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

     a) sull'idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;

     b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;

     c) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.

     5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.

 

     Art. 8. Regolamento di attuazione.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;

     b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;

     c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

     2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:

     a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe;

     b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'àmbito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe.

     3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.

 

     Art. 9. Quartieri fieristici.

     1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica di «internazionale» ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

     3. In sede di prima applicazione nonché in caso di revisione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.

 

     Art. 10. Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti.

     1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.

     2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.

     3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:

     a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati;

     b) la ripartizione del capitale sociale.

     4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a).

     5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.

     6. Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.

     7. I benefìci di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro il 30 marzo 2005 nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo [4].

 

     Art. 11. Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici.

     1. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

 

     Art. 12. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, l'autorità competente per l'autorizzazione della manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinché disponga l'esecuzione coattiva. L'autorità competente dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché l'interdizione dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di «fiera internazionale», «fiera nazionale» o «fiera regionale», ovvero di «quartiere fieristico internazionale», l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti, la regione applica nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

     2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai princìpi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

     3. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 6 della L. 18 aprile 2005, n. 62.

[2] Lettera inserita dall’art. 43 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[3] Lettera inserita dall’art. 43 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[4] Comma così modificato dall'art. 80 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.