§ 3.3.38 - Legge Provinciale 16 maggio 2000, n. 6.
Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:16/05/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 3.3.38 - Legge Provinciale 16 maggio 2000, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici.

(B.U. 23 maggio 2000, n. 22).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

     1. In relazione all'abrogazione della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori), cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti):

     a) articolo 34 (Requisiti di partecipazione), commi 1 (limitatamente alla parte in cui richiede l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori), 2, 3, 4, 6 e 8, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     b) articolo 36 (Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi), comma 2, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     c) articolo 37 (Requisiti soggettivi connessi all'iscrizione all'ANC), commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 bis, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.

     2. Fino all'entrata in vigore di diversa normativa provinciale, ai fini della partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, ivi compresi quelli da eseguire in economia, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).

     3. I riferimenti contenuti nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 alle norme di cui è disposta la cessazione di efficacia ai sensi del comma 1, sono da intendersi fatti alle corrispondenti norme applicabili ai sensi del comma 2.

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.