§ 38.3.1 - L. 10 febbraio 1962, n. 57.
Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.3 costruttori
Data:10/02/1962
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Denominazione dell'Albo.
Art. 2.  Iscrizione all'Albo.
Art. 3.  Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici.
Art. 4.  Lavori speciali.
Art. 5.  Classifica d'iscrizione.
Art. 6.  Comitato centrale per l'Albo.
Art. 7.  Nomina del Comitato centrale.
Art. 8.  Comitato regionale per l'Albo.
Art. 9.  Nomina del Comitato regionale.
Art. 10.  Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo.
Art. 11.  Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario.
Art. 12.  Domanda di iscrizione.
Art. 13.  Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni.
Art. 14.  Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni.
Art. 15.  Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane.
Art. 16.  Tassa di iscrizione.
Art. 17.  Certificato d'iscrizione.
Art. 18.  Cambio di classifica.
Art. 19.  Segnalazione di variazione.
Art. 20.  Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione.
Art. 21.  Cancellazione dall'albo.
Art. 22.  Comunicazione degli addebiti.
Art. 23.  Iscrizione a titolo di conferma.
Art. 24.  Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione.


§ 38.3.1 - L. 10 febbraio 1962, n. 57. [1]

Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(G.U. 2 marzo 1962, n. 56).

 

Art. 1. Denominazione dell'Albo.

     L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di «Albo nazionale dei costruttori», è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.

 

     Art. 2. Iscrizione all'Albo. [2]

     1. L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

     2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'Albo per le dette categorie.

 

     Art. 3. Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici.

     L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per le società commerciali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo art. 15, secondo comma.

     In luogo del certificato della cancelleria del tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le società commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la società non si trovi in istato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato è presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto [3].

     L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'art. 68, secondo comma, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Art. 4. Lavori speciali.

     Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurano nell'Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purché le Amministrazioni ne diano preventiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo art. 6, il quale comunicherà le proprie, osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

 

     Art. 5. Classifica d'iscrizione.

     I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

     Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale.

     La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

 

1) fino a L.     75  milioni;

2) fino a L.    150  milioni;

3) fino a L.    300  milioni;

4) fino a L.    750  milioni;

5) fino a L.  1.500  milioni;

6) fino a L.  3.000  milioni;

7) fino a L.  6.000  milioni;

8) fino a L.  9.000  milioni;

9) fino a L. 15.000  milioni;

10) oltre L. 15.000  milioni [4].

 

 

     Art. 6. Comitato centrale per l'Albo.

     Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori.

     Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.

     Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.

     Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.

     Il Comitato centrale è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:

     a) da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;

     b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato;

     c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa, nonché delle partecipazioni statali;

     d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

     e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali riconosciute, di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo;

     f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro;

     g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

     h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del Comitato [5].

     Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

     Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla L. 4 novembre 1950, numero 888.

     Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale.

 

     Art. 7. Nomina del Comitato centrale.

     I membri del Comitato centrale per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     I membri di cui alle lettere a), c), d), del precedente art. 6 sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere e), f), g) le organizzazioni competenti più rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare.

     I membri sonò nominati in ragione del loro ufficio, rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.

     Gli altri membri del Comitato, ove, per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva conferma.

 

     Art. 8. Comitato regionale per l'Albo.

     Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge.

     Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale [6].

     Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse è ammesso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale.

     Il Comitato regionale è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato alle acque) ed è costituito:

     a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello;

     b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente [7];

     c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa, nonché delle partecipazioni statali [8];

     d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

     e) da un rappresentante della Giunta regionale ove esista;

     f) da un rappresentante della Provincia in cui ha sede il Provveditorato;

     g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute di rappresentanza del movimento cooperativo;

     h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro [9];

     i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

     l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle Regioni di competenza.

     La segreteria del Comitato è costituita dal provveditore con personale del Provveditorato.

     Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'art. 6.

     In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del presente articolo, il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ed è presieduto dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il quale provvede, altresì, alla costituzione della segreteria con personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari [10].

     In luogo dei membri di cui alla lettera b) del quarto comma del presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con funzioni di vice presidente [10].

     Ai sensi della lettera f) del quarto comma che precede, fa parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto ufficio del genio civile per le opere marittime [10].

     Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono [10].

 

     Art. 9. Nomina del Comitato regionale.

     I membri dei Comitati, regionali per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     I membri di cui alle lettere a), b), c), d), l) di cui al precedente art. 8, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri di cui alle lettere e), f), gli organi competenti sottopongono al Ministero stesso una terna di nomi per ciascun membro da nominare. Per i membri di cui alle lettere g), h), i) la terna è proposta dalle organizzazioni competenti più rappresentative.

     Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli ultimi due commi dell'art. 7.

 

     Art. 10. Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo.

     Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo.

     Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:

     a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;

     b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante l'esecuzione di lavori ad essi affidati;

     c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario.

     Il Casellario è a disposizione di tutte le amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.

 

     Art. 11. Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario.

     Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo e del Casellario è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 12. Domanda di iscrizione.

     Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.

 

     Art. 13. Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni. [11]

     I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

     1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;

     2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'art. 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

     2 bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [12];

     3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

     4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

     5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

     6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.

     Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

 

     Art. 14. Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni.

     1) Idoneità tecnica. - L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentesi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.

     I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse.

     Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

     Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

     Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

     2) Capacità finanziaria. - Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

     Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti, indicati dal richiedente l'iscrizione, nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

     3) Attrezzatura tecnica. - Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

     Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.

 

     Art. 15. Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane.

     Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:

     a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;

     b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico [13].

     Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra [14].

 

     Art. 16. Tassa di iscrizione.

     L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente:

     per la classifica di cui all'art. 5:

 

1)  fino  a  L.    15.000.000       L. 4.000 [15].

2)    »      »     25.000.000       » 10.000

3)    »      »     50.000.000       » 15.000

4)    »      »    100.000.000       » 20.000

5)    »      »    250.000.000       » 25.000

6)    »      »    500.000.000       » 30.000

7)    »      »  1.000.000.000       » 40.000

8)    »      »  2.500.000.000       » 50.000

9)    »      »  5.000.000.000       » 60.000

10)  oltre    »  5.000.000.000      » 70.000

 

Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la

tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli delle singole

categorie o sottocategorie per le quali il costruttore è iscritto.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.

     Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

 

     Art. 17. Certificato d'iscrizione.

     L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'art. 6.

 

     Art. 18. Cambio di classifica.

     I costruttori possono chiedere l'iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che siano trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.

     L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneità necessarie.

 

     Art. 19. Segnalazione di variazione.

     Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'art. 12, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

 

     Art. 20. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione.

     L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

     1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

     2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 21, n. 2) o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 [16];

     3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione di lavori;

     4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

     5) negligenza nell'esecuzione di lavori;

     6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

     7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente art. 19.

     Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico se si tratti di società di nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio [17].

     Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

 

     Art. 21. Cancellazione dall'albo.

     Sono cancellati dall'Albo con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

     1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

     2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;

     2 bis) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa [12];

     3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

     4) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'art. 16;

     5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

     Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 22. Comunicazione degli addebiti.

     I provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le sue deduzioni.

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 23. Iscrizione a titolo di conferma.

     Le imprese iscritte nell'Albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede.

     La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovrà essere corredata da tutti i documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15.

     L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.

 

     Art. 24. Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione.

     Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima dell'emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione [18].

     Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato [18].

     Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'articolo 23 [19].

 

 

Allegato [20]

 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

 

G1

Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o

manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 2.

 

G2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 3A, 3B.

 

G3

Costruzione di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali,

rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative

infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 4, 6, 8.

 

G4

Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o

manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 15.

 

G5

Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 14.

 

G6

Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti,

oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o

manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 10A, 10C, 19E.

 

G7

Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione.

Lavori di dragaggio.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 13A, 13B.

 

G8

Costruzione di opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di

bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 10B.

 

G9

Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro

ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16A, 16B, 16C, 16D.

 

G10

Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione

alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente

alternata e continua.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9D, 16F, 16G, 16H, 16L.

 

G11

Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di

ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di

impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A, 5C.

 

 

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE GENERALI

 

Categoria G1

Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o

manutenzione.

La categoria interessa ogni tipo di edilizia, indipendentemente dalla

destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera, carceraria, scolastica,

residenziale, industriale, ecc.).

L'opera deve intendersi completa di impianti e di opere connesse ed

accessorie, comprensiva di tutte le lavorazioni indispensabili per

consegnare l'opera finita in tutte le sue parti.

Nella categoria sono comprese le strutture di particolare complessità e

specifiche caratteristiche quali coperture speciali, cupole, serbatoi

pensili, ecc.

Comprende, altresì, gli interventi di ristrutturazione o di manutenzione

atti alla conservazione e/o riduzione del normale degrado d'uso delle

strutture edili degli edifici.

 

Categoria G2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.

Trattasi di lavori svolti ad assicurare il restauro, la conservazione, il

recupero, il ripristino delle caratteristiche artistiche e/o monumentali ed

il consolidamento statico di immobili di interesse storico vincolati ai

sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, effettuazioni di scavi

archeologici.

Nel caso soggetti privati effettuino ed eseguano in proprio i suddetti

lavori, è indispensabile che la locale soprintendenza confermi

espressamente la qualità del lavoro, la sua esecuzione su immobile protetto

dalla legge n. 1089/1939, nonché la riconducibilità della categoria G2.

Sono collocabili nella categoria, interventi su immobili vincolati da leggi

speciali, assimilabili dalla legge n. 1089/1939.

 

Categoria G3

Costruzione di strade, autostrade, rilevati aeroportuali, pavimentazione

con materiali speciali rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relativi

infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.

Trattasi della realizzazione completa di strade, autostrade, pavimentazione

con materiali speciali rilevati ferroviari ed aeroportuali e relative opere

d'arte e della loro ristrutturazione o manutenzione.

 

Categoria G4

Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o

manutenzione.

Deve trattarsi della costruzione di gallerie naturali e loro

ristrutturazione o manutenzione.

 

Categoria G5

Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione.

Deve trattarsi delle costruzione, ristrutturazione o manutenzione di dighe

localizzate in corsi d'acqua e bacini interni, comprendenti sia dighe di

terra che dighe in calcestruzzo.

 

Categoria G6

Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti,

oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o

manutenzione.

Trattasi di lavori di formazione nel terreno di strutture capaci di ridurre

stabilmente la permeabilità del terreno stesso, nonché trattasi della

costruzione, della ristrutturazione o manutenzione di acquedotti,

fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, impianti di

sollevamento, di evacuazione, comprendenti sia la parte edilizia sia quella

elettromeccanica.

 

Categoria G7

Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione

Lavori di dragaggio.

Comprendono: lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di

moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese costiere,

scogliere, pennelli, piattaforme.

 

Categoria G8

Costruzione di opere fluviali, di difesa e sistemazione idraulica e di

bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprendono: lavori di difesa, sistemazione regimazione idraulica di fiumi

e corsi d'acqua interni, costruzione e rivestimenti di argini interni,

porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni,

sistemazione di foci di fiumi, opere di diaframmatura sistemi arginali,

opere di consolidamento strutture dell'alveo, opere di costruzione bacini

di espansione (casse), traverse per derivazioni.

 

Categoria G9

Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro

ristrutturazione o manutenzione.

Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la

produzione di energia elettrica.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

l'esecuzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della

categoria;

specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

 

Categoria G10

Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione

alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente

alternata e continua.

Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la

distribuzione di energia elettrica.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

l'esecuzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della

categoria;

specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

 

Categoria G11

Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici di

ventilazione, di condizionamento.

Trattasi delle lavorazioni che attengono alla costruzione di impianti

termici, di ventilazione e condizionamento nonché alla loro manutenzione

straordinaria.

Per la manutenzione straordinaria deve intendersi qualsiasi intervento

necessario a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto

dal progetto o dalla normativa vigente, con esclusione di quegli interventi

volti al mantenimento di condizioni di efficienza e di funzionalità che non

comportino la sostituzione o riparazione degli apparecchi o componenti

dell'impianto.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi

in declaratoria.

 

Installazione, manutenzione di impianti elettrici telefonici,

radiotelefonici, televisivi.

Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti per edifici come in

declaratoria.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere a) e b);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi

di cui in declaratoria.

 

 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

 

S1

Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale,

verde pubblico e relativo arredo urbano.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 1, 11.

 

S2

Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici,

restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse

storico, artistico ed archeologico.

Categoria di nuova istituzione.

 

S3

Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di

condizionamento, installazione, nonché manutenzione di impianti

idrosanitari, del gas, antincendio.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A1, 5B.

 

S4

Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori,

ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5D, 5D1, 20.

 

S5

Installazione, manutenzione di impianti pneumatici, di impianti

antintrusione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 5E.

 

S6

Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici,

vetrosi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F1, 5F3.

 

S7

Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti,

muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura,

stucchi e decorazioni.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F2, 5G.

 

S8

Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore,

antincendio.

Comprende le imprese nella categoria 5H.

 

S9

Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo,

installazione, nonché manutenzione di impianti automatici per la

segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9A, 9B, 9C, 9E.

 

S10

Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale

e complementare.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 7.

 

S11

Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio -

ritegni antisismici.

 

S12

Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli.

Barriere paramassi in acciaio.

 

S13

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento

armato.

Categoria di nuova istituzione.

 

S14

Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 12B.

 

S15

Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 13C.

 

S16

Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione

e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per

automazione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16E, 16I.

 

S17

Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di

telefonia ad alta frequenza.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 16M.

 

S18

Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.

Comprende le imprese iscritte nella cat. 17.

 

S19

Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dati e

relative apparecchiature.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 18.

 

S20

Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi

speciali.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19A, 19B.

 

S21

Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19C, 19D, 19F.

 

S22

Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.

Categoria di nuova istituzione.

 

S23

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di

potabilizzazione e depurazione delle acque.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 12A.

 

 

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

 

Categoria S1

Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale

verde pubblico e relativo arredo urbano.

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

 

Categoria S2

Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici,

restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse

storico, artistico ed archeologico.

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

 

Categoria S3

Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di

condizionamento, nonché installazione, manutenzione di impianti

idrosanitari, del gas, antincendio.

Trattasi delle attività volte alla conduzione e alla manutenzione

ordinaria, necessarie a consentire il controllo ed il corretto

funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza, di

contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, con

esclusione delle attività di cui alla S4.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

gestione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi

di cui in declaratoria.

 

Categoria S4

Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori

ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.

Trattasi della costruzione, manutenzione e gestione di impianti di cui in

definizione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettera f);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi

di cui in declaratoria.

Trattasi, inoltre, della costruzione e manutenzione di impianti ed

apparecchi sollevamento e trasporto quali gru, filovie, teleferiche,

seggiovie, sciovie e similari.

 

Categoria S5

Installazione, manutenzione di impianti pneumatici di impianti

antintrusione.

Trattasi della costruzione e manutenzione degli impianti di cui in

definizione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi

di cui in declaratoria.

 

Categoria S6

Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici.

Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compreso

il loro montaggio.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

realizzazione diretta dell'opera;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro.

 

Categoria S7

Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti,

muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura e verniciatura,

plafonatura, stucchi e decorazioni.

Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compresa

la loro posa.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

realizzazione diretta dell'opera;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali

risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro.

 

Categoria S8

Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore,

antincendio.

Trattasi delle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere come

in definizione.

 

Categoria S9

Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo,

nonché installazione, manutenzione di impianti automatici per la

segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

 

Categoria S10

Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale

e complementare.

Trattasi di categoria di nuova istituzione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare: realizzazione dei lavori di

segnaletica non luminosa con materiali e tecniche esecutive conformi al

codice della strada ed alle normative europee ed internazionali.

 

Categoria S11

Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio

ritegni antisismici.

Trattasi di lavori di installazione e manutenzione di giunti di dilatazione

- apparecchi di appoggio - ritegni antisismici per ponti e viadotti

stradali e ferroviari.

 

Categoria S12

Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli.

Barriere paramassi in acciaio.

Trattasi di categoria di nuova istituzione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

installazione del new jersey e guard rail finalizzate alla sicurezza

stradale;

installazione di barriere paramassi a difesa del corpo stradale;

installazione di attenuatori d'urto a protezione dei punti irregolari della

strada.

 

Categoria S13

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati strutture in cemento

armato.

Trattasi della costruzione, assemblaggio e posa in opera di strutture

prefabbricate prodotte industrialmente.

 

Categoria S14

Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Trattasi della costruzione di impianti di trattamento di rifiuti completi

di annesse opere edili.

 

Categoria S15

Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

 

Categoria S16

Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione

e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per

automazione.

Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti ed apparati elettrici

a servizio per la produzione di energia elettrica.

 

Categoria S17

Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di

telefonia ad alta frequenza.

Trattasi della costruzione e manutenzione di linee telefoniche ed impianti

di telecomunicazione ad alta frequenza, con esclusione delle opere

ricadenti in S27.

 

Categoria S18

Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.

Trattasi delle lavorazioni per la realizzazione delle opere come in

definizione, a supporto delle costruzioni da realizzare.

 

Categoria S19

Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione trattamento dati e

relative apparecchiature.

Trattasi delle lavorazioni atti a realizzare:

impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazione per

telefonia, telex e dati;

impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per

telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi radioelettrici su

satelliti;

impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per

telefonia, telex, dati e video su cavi in fibra ottica;

impianti di rete locale e interurbane su cavi in rame;

impianti di rete locale ed interurbana su cavi in fibra ottica;

terminali per telefonia, telex e dati;

impianti di commutazione e trasmissione su cavi e mezzi radioelettrici per

reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e video.

 

Categoria S20

Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi

speciali.

Trattasi delle lavorazioni di rilievo topografico non correnti e

richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei

cantieri.

Trattasi, inoltre, delle indagini geognostiche effettuate attraverso

terebrazioni di vario diametro e saltuariamente con scavo di pozzi e

cunicoli.

 

Categoria S21

Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.

Trattasi di opere destinate a trasferire i carichi di infrastrutture e

manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, o

strati di terreno più profondi, nonché di opere destinate a conferire ai

terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendervi

stabile l'imposta di manufatti ed infrastrutture, o tali da realizzare la

prevenzione o il recupero di dissesti geologici.

Trattasi, inoltre, dello scavo di pozzi, con attrezzature o/a percussione,

finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse idriche, al riciclo

di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di tubi, linee

elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.

 

Categoria S22

Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

 

Categoria S23

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di

potabilizzazione e depurazione delle acque.

Trattasi della costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di

potabilizzazione e depurazione delle acque comprendente sia la parte

edilizia che quella elettromeccanica.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[2] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L. 15 novembre 1986, n. 768.

[3] Comma inserito dall'art. 7 della L. 17 febbraio 1968, n. 93.

[4] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L. 15 novembre 1986, n. 768.

[5] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 29 marzo 1965, n. 203 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L. 15 novembre 1986, n. 768.

[6] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4 della L. 15 novembre 1986, n. 768.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 29 marzo 1965, n. 203.

[8] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 15 novembre 1986, n. 768.

[9] Lettera così sostituita, da ultimo, dall'art. 4 della L. 15 novembre 1986, n. 768.

[10] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 7 marzo 1985, n. 100.

[10] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 7 marzo 1985, n. 100.

[10] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 7 marzo 1985, n. 100.

[10] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 7 marzo 1985, n. 100.

[11] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 28 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

[12] N. aggiunto dall'art. 23 della L. 13 settembre 1982, n. 646 e così modificato dall'art. 12 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 29 marzo 1965, n. 203.

[14] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 8 agosto 1977, n. 584.

[15] N. così sostituito dall'art. 8 della L. 29 marzo 1965, n. 203.

[16] N. così modificato dall'art. 23 della L. 13 settembre 1982, n. 646.

[17] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 29 marzo 1965, n. 203.

[12] N. aggiunto dall'art. 23 della L. 13 settembre 1982, n. 646 e così modificato dall'art. 12 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[18] Comma già sostituito dall'art. 10 della L. 29 marzo 1965, n. 203 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 5 aprile 1967, n. 162.

[18] Comma già sostituito dall'art. 10 della L. 29 marzo 1965, n. 203 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 5 aprile 1967, n. 162.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 5 aprile 1967, n. 162.

[20] Tabella così sostituita, da ultimo, dal D.M. 15 maggio 1998, n. 304.