§ 38.3.b - Legge 5 aprile 1967, n. 162.
Modifica dell'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.3 costruttori
Data:05/04/1967
Numero:162


Sommario
Art. 1.      L'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è modificato come segue
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 38.3.b - Legge 5 aprile 1967, n. 162. [1]

Modifica dell'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(G.U. 10 aprile 1967, n. 90).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è modificato come segue:

     "Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

     Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.

     Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purchè esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'art. 23"".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.