§ 38.3.a - Legge 29 marzo 1965, n. 203.
Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.3 costruttori
Data:29/03/1965
Numero:203


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente
Art. 3      La lettera f) del quinto comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituita dalla seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente
Art. 5.      I pareri già espressi dai Comitati regionali per l'Albo nazionale dei costruttori sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande di iscrizione [...]
Art. 6.      Il numero 4) dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sostituito dal seguente
Art. 8.      Il numero 1) del primo comma dell'art. 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Alla fine del secondo comma dell'art. 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: "o di consorzio"
Art. 10.  [1]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 38.3.a - Legge 29 marzo 1965, n. 203.

Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(G.U. 3 aprile 1965, n. 84)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

     "L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".

 

          Art. 2.

     L'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

     "I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

     Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale.

     La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

fino a

L.

15.000.000

"

"

25.000.000

"

"

50.000.000

"

"

100.000.000

"

"

250.000.000

"

"

500.000.000

"

"

1.000.000.000

"

"

2.500.000.000

"

"

5.000.000.000

10°

oltre

"

5.000.000.000

 

          Art. 3

     La lettera f) del quinto comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituita dalla seguente:

     "f) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

     "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale".

     Al quarto comma dello stesso art. 8, le lettere b) ed h) sono sostituite dalle seguenti:

     "b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;

     h) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;".

 

          Art. 5.

     I pareri già espressi dai Comitati regionali per l'Albo nazionale dei costruttori sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni hanno pieno valore di decisione, ai fini della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori delle imprese richiedenti.

 

          Art. 6.

     Il numero 4) dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

     "4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto Ufficio".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sostituito dal seguente:

     "(Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane).

     Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:

     a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;

     b) i documenti di cui al numero 1) dell'art. 14 debbono riferirsi al direttore tecnico".

 

          Art. 8.

     Il numero 1) del primo comma dell'art. 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

"1              fino a L. 15.000.000

L. 4.000"

 

          Art. 9.

     Alla fine del secondo comma dell'art. 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: "o di consorzio".

 

          Art. 10. [1]

     Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

     Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.

     Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purchè esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di comma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'art. 23".

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 5 aprile 1967, n. 162.