§ 4.1.71 - L.P. 17 dicembre 2004, n. 12.
Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:17/12/2004
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).
Art. 2.  Abrogazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.
Art. 3.  Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.
Art. 4.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 4.1.71 - L.P. 17 dicembre 2004, n. 12. [1]

Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 52 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).

     1. L'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. Strade e altre infrastrutture forestali.

1. Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Sono escluse dalla disciplina di questo articolo le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti.

2. Oltre alle strade di cui al comma 1, sono considerate infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

3. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del regio decreto n. 3267 del 1923, e per i fini di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, il comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da quest'articolo, ad individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco; il comune provvede altresì alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture.

4. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità ed urgenza.

5. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco è inoltre consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada medesima. Tale autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è inoltre richiesta per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

6. Con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia, previo parere obbligatorio del consorzio dei comuni e dell'associazione provinciale delle ASUC, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, definisce i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico. Nella determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al servizio esclusivo del bosco, ovvero nella definizione delle procedure funzionali a tale classificazione, il regolamento tiene conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.

7. Il regolamento di cui al comma 6, in particolare:

a) individua i soggetti competenti a richiedere la nuova classificazione o la modifica di quelle in essere, ricomprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente in materia di foreste nonché i proprietari della strada; dispone inoltre la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;

b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del parere dei soggetti proprietari di cui all'articolo 3, secondo comma, di questa legge nonché della struttura provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può prevedere che il predetto parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una conferenza di servizi secondo la disciplina recata dal medesimo regolamento;

c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi, nel caso in cui le strade oggetto di classificazione ricadano a cavallo di due o più comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o della variazione di classificazione esclusivamente in caso di unanimità; nel caso in cui in conferenza non sia raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta provinciale la quale provvede in via definitiva;

d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.

8. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di apposito segnale riportante gli estremi di questa legge; sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo autorizzazione". Il segnale di divieto può essere comunque integrato da idonea barriera di chiusura.

9. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le mulattiere, i sentieri, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e similari, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per le relative necessarie manutenzioni.

10. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salve le deroghe di cui ai commi 4 e 9 di quest'articolo."

 

     Art. 2. Abrogazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

     1. L'articolo 6 bis della legge provinciale n. 48 del 1978, è abrogato.

 

     Art. 3. Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

     1. Nell'articolo 35 della legge provinciale n. 48 del 1978, al primo comma le parole: "di cui all'ottavo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 10".

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le disposizioni di questa legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 48 del 1978, come sostituito dall'articolo 1. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge provinciale n. 48 del 1978 nel testo in vigore prima delle modifiche apportate da questa legge.

     2. Le classificazioni già adottate alla data prevista dal comma 1 mantengono la rispettiva validità fino all'eventuale modifica disposta con le forme previste dall'articolo 6 della legge provinciale n. 48 del 1978, come sostituito dall'articolo 1.


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.