§ 5.3.33 - Direttiva 22 dicembre 1999, n. 105.
Direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:22/12/1999
Numero:105


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno della Comunità.
Art. 2.      Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni e classificazioni:
Art. 3.      1. L'elenco delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 3.
Art. 4.      1. Gli Stati membri provvedono affinché solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.
Art. 5.      1. Qualora i materiali di base di cui all'articolo 4, paragrafo l, consistano in organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva n. 90/220/CEE, detti [...]
Art. 6.      1. Gli Stati membri adottano disposizioni relative ai materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi in conformità a quanto previsto alle lettere da a) a d).
Art. 7.      In relazione alle condizioni di cui agli allegati II, III, IV, V e VII, gli Stati membri possono imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione dei materiali di base e la [...]
Art. 8.      Gli Stati membri possono limitare, nel proprio territorio l'ammissione di materiali di base destinati alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alla categoria [...]
Art. 9.      1. Nel caso di materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione "identificati alla fonte" e "selezionati", gli Stati membri possono, per le specie interessate, [...]
Art. 10.      1. Ogni Stato membro stabilisce un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel proprio territorio. Nel registro nazionale vengono inseriti i dati specifici relativi a [...]
Art. 11.      1. Sulla base dell'elenco nazionale fornito da ciascuno Stato membro, la Commissione può pubblicare un elenco denominato "Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di [...]
Art. 12.      1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico [...]
Art. 13.      1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unità di ammissione. Ciascuna partita di materiali di [...]
Art. 14.      1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati esclusivamente in partite conformi alle disposizioni dell'articolo 13 e munite di un' etichetta o un altro documento del [...]
Art. 15.      Le unità seminali possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi. Il dispositivo di chiusura deve essere tale da divenire inservibile una volta aperto.
Art. 16.      1. Gli Stati membri mediante un sistema di controllo ufficiale predisposto o approvato da essi provvedono affinché i materiali di moltiplicazione provenienti da singole unità di ammissione o [...]
Art. 17.      1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione immessi sul mercato conformemente al disposto della presente direttiva non siano soggetti ad alcuna restrizione commerciale [...]
Art. 18.      1. Per eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti fissati dalla presente [...]
Art. 19.      1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle [...]
Art. 20.      Qualora uno Stato membro ne faccia la richiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3, può esonerarlo parzialmente o totalmente dal rispetto delle [...]
Art. 21.      Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva, si può decidere di organizzare esperimenti temporanei in condizioni specificate a livello comunitario, [...]
Art. 22.      I materiali forestali di moltiplicazione devono soddisfare, ove applicabile, le pertinenti condizioni fitosanitarie stabilite dalla direttiva n. 77/93/CEE.
Art. 23.      Gli adeguamenti da apportare agli allegati alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
Art. 24.      Le misure per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle questioni di cui agli articoli sotto menzionati sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, [...]
Art. 25.      Le misure per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle questioni di cui agli articoli sotto menzionati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo [...]
Art. 26.      1. La Commissione è assistita dal comitato permanente delle sementi (in appresso denominato "il comitato").
Art. 27.      1. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli Stati membri possono utilizzare, per l'ammissione dei materiali di base destinati alla [...]
Art. 28.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. [...]
Art. 29.      La direttiva n. 66/404/CEE e la direttiva n. 71/161/CEE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2003.
Art. 30.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 31.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 5.3.33 - Direttiva 22 dicembre 1999, n. 105.

Direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

(G.U.C.E. 15 gennaio 2000, n. L 11).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità, sono state più volte modificate in modo sostanziale; poiché ulteriori sostanziali modifiche debbono essere apportate, i testi delle direttive andrebbero combinati e riformulati per motivi di chiarezza;

     (2) le foreste ricoprono una vasta superficie del territorio comunitario e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale; data la grande varietà di condizioni naturali, sociali, economiche e culturali delle foreste comunitarie, occorre prevedere approcci e azioni specifici per i diversi tipi di foreste; sia la rigenerazione di dette foreste che la costituzione di nuovi boschi richiedono una gestione forestale sostenibile in relazione alla strategia forestale per l'Unione europea stabilita nella risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998;

     (3) materiali di moltiplicazione di specie arboree e ibridi artificiali importanti a fini forestali dovrebbero essere geneticamente adatti alle varie condizioni locali ed essere di alta qualità; la conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresenta un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile;

     (4) nella misura in cui riguardano la salute delle piante, le condizioni armonizzate devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e la loro diffusione nella Comunità;

     (5) le ricerche condotte in materia forestale dimostrano che, per accrescere il valore delle foreste, compresi gli aspetti di stabilità, adattamento, resistenza, produttività e diversità, è necessario utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità e adeguati, sotto il profilo fenotipico e genetico, al luogo; le sementi forestali dovrebbero rispondere, ove appropriato, a determinate norme di qualità esteriore;

     (6) nel contesto del consolidamento del mercato interno è necessario eliminare ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione all'interno della Comunità; nell'interesse di tutti gli Stati membri occorre istituire una disciplina comunitaria che imponga dei livelli di qualità il più elevati possibile;

     (7) la normativa comunitaria dovrebbe riferirsi ai caratteri fenotipici e genetici delle sementi e delle piante, come pure alle qualità esteriori dei materiali di moltiplicazione;

     (8) tali norme dovrebbero essere applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali;

     (9) una regolamentazione in tal senso dovrebbe tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto alle specie e agli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali nell'insieme della Comunità o in una parte di essa;

     (10) in alcuni Stati membri l'uso di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "identificati alla fonte", la cui commercializzazione è stata ammessa dalla direttiva 66/404/CEE, è tradizionale, compatibile con il clima e indispensabile a fini forestali e risulta pertanto opportuno ammettere la commercializzazione di tali materiali negli Stati membri che lo desiderano; è tuttavia inappropriato imporre la commercializzazione all'utente finale di detti materiali in tutti gli Stati membri;

     (11) alcune regioni della Comunità, come le regioni alpine, mediterranee o nordiche, presentano condizioni climatiche specifiche o condizioni locali vulnerabili che giustificano esigenze particolari per la qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione di alcune specie;

     (12) ai sensi della dichiarazione generale della terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa svoltasi a Lisbona, per quanto riguarda l'imboschimento e il rimboschimento si dovrebbero preferire specie indigene e provenienze locali, che sono maggiormente adatte alle condizioni del luogo;

     (13) i materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione o alla riesportazione nei paesi terzi non dovrebbero essere soggetti alle misure previste dalla presente direttiva;

     (14) per i materiali di moltiplicazione della Comunità l'ammissione dei materiali di base e, quindi, le delimitazioni delle regioni di provenienza costituiscono il fondamento della selezione; gli Stati membri dovrebbero applicare norme identiche che comportino esigenze quanto mai elevate per l'ammissione dei materiali di base; soltanto i materiali di moltiplicazione da essi derivati dovrebbero essere commercializzati;

     (15) i materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati dovrebbero essere commercializzati solo a condizione che non comportino rischi per la salute umana e per l'ambiente;

     (16) sui materiali forestali di moltiplicazione costituiti da organismi geneticamente modificati dovrebbe essere effettuata una valutazione del rischio ambientale; la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta di regolamento che garantisca che le procedure relative a tale valutazione ed altri elementi pertinenti, inclusa la procedura di autorizzazione, siano equivalenti a quelli definiti nella direttiva n. 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; in attesa dell'entrata in vigore di tale regolamento, dovrebbe essere applicata la direttiva n. 90/220/CEE;

     (17) i materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere soggetti unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle disposizioni della direttiva stessa;

     (18) dovrebbe essere tuttavia consentito agli Stati membri di limitare sul loro territorio la commercializzazione delle parti di piante e del postime ai materiali che rispondono alle norme stabilite;

     (19) gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione dei materiali di base prodotti nel proprio territorio;

     (20) gli Stati membri dovrebbero stabilire un elenco delle regioni di provenienza che precisi l'origine dei materiali di base, ove questa sia nota; i confini di dette regioni dovrebbero essere indicati dagli Stati membri con l'aiuto di apposite mappe;

     (21) gli Stati membri dovrebbero stabilire registri nazionali dei materiali di base ammessi nel proprio territorio; ciascuno Stato membro dovrebbe altresì redigere una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale;

     (22) sulla base di tali elenchi nazionali, la Commissione dovrebbe provvedere a pubblicare un elenco comunitario;

     (23) dopo la raccolta gli organismi ufficiali dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi;

     (24) oltre al valore fenotipico o genetico, dovrebbe essere adeguatamente garantita, dalla raccolta alla consegna all'utente finale, l'identità dei materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione o commercializzati;

     (25) inoltre dovrebbero essere adottate distinte norme comunitarie per quanto riguarda la qualità delle talee e, ove opportuno, dei piantoni di pioppo;

     (26) le sementi dovrebbero essere commercializzate solo se conformi a determinate norme di qualità e contenute in imballaggi chiusi;

     (27) per garantire in fase di commercializzazione il rispetto delle esigenze relative al valore fenotipico o genetico delle disposizioni intese a garantire l'identità e delle norme di qualità esteriore gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni di controllo adeguate;

     (28) i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali esigenze debbono essere soggetti esclusivamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie; in determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a vietare la commercializzazione all'utente finale di materiali forestali di moltiplicazione non suscettibili di essere utilizzati nel loro territorio;

     (29) per i periodi in cui l'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione di talune specie che rispondano ai principi della presente direttiva incontra difficoltà temporanee, occorre ammettere temporaneamente, a determinate condizioni, materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi;

     (30) i materiali forestali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi dovrebbero essere commercializzati nella Comunità solo a condizione di offrire, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle misure adottate in fase di produzione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione comunitari; alla loro immissione sul mercato nella Comunità, i materiali importati dovrebbero essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti che contengono i dettagli di tutte le partite da esportare;

     (31) a determinate condizioni uno Stato membro dovrebbe essere parzialmente o totalmente esonerato dal rispetto delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda alcune specie arboree;

     (32) è opportuno organizzare esperimenti temporanei al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva;

     (33) occorre introdurre misure di controllo comunitarie, al fine di garantire un'applicazione uniforme dei requisiti e delle condizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri;

     (34) gli adeguamenti di natura essenzialmente tecnica da introdurre negli allegati dovrebbero essere agevolati da una procedura rapida;

     (35) le misure per l'attuazione del presente atto sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

     (36) il trattato di adesione del 1994 concede alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia un periodo di transizione fino al 31 dicembre 1999 per l'applicazione della direttiva 66/404/CEE e alla Repubblica di Finlandia anche per l'applicazione della direttiva 71/161/CEE; tale periodo transitorio dovrebbe essere prorogato per consentire ai suddetti paesi di mantenere i regimi nazionali fino alla data di applicazione della presente direttiva al più tardi,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La presente direttiva si applica alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno della Comunità.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni e classificazioni:

     a) Materiali forestali di moltiplicazione:

     i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali nell'insieme della Comunità o in una parte di essa, in particolare quelli che figurano nell'allegato I.

     b) Materiali di moltiplicazione:

     i) unità seminali:

     gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;

     ii) parti di piante:

     le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;

     iii) postime:

     le piante derivate da unità seminali, da parti di piante, o dai selvaggioni.

     c) Materiali di base:

     i) fonti di semi:

     gli alberi di una determinata zona da cui si raccolgono i semi;

     ii) soprassuolo:

     una popolazione di alberi identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;

     iii) arboreti da seme:

     le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione, e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;

     iv) genitori:

     alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);

     v) cloni:

     insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione;

     vi) miscugli di cloni:

     i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite.

     d) Autoctoni e indigeni:

     i) soprassuolo o fonti di semi "autoctoni":

     una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite selvaggioni. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di moltiplicazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;

     ii) soprassuolo o fonti di semi "indigeni":

     un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza.

     e) Origine:

     Per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine è il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine è il luogo da cui i semi o le piante sono stati originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta.

     f) Provenienza:

     Luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi.

     g) Regione di provenienza:

     Per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato.

     h) Produzione:

     Include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente e la coltivazione di postime da sementi e parti di piante.

     i) Commercializzazione:

     L'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto.

     j) Fornitore:

     La persona fisica o giuridica che commercializza o importa per professione materiali forestali di moltiplicazione.

     k) Organismo ufficiale:

     i) un'autorità, istituita o designata dallo Stato membro sotto il controllo del Governo nazionale, responsabile per questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e/o la qualità del materiale forestale di moltiplicazione;

     ii) qualsiasi autorità statale istituita:

     - a livello nazionale, o

     - a livello regionale, sotto il controllo delle autorità nazionali, entro i limiti definiti dalla costituzione dello Stato membro interessato.

     Gli organismi sopracitati possono, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, delegare l'espletamento delle funzioni previste dalla presente direttiva, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica, e i relativi membri, non abbia alcun interesse personale nei risultati delle misure che adotta.

     Inoltre, ai sensi della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 possono essere approvate altre persone giuridiche istituite per conto dell'organismo di cui al punto i) che agiscono sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, a condizione che tali persone giuridiche non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri.

     l) I materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle categorie seguenti:

     i) "identificati alla fonte"

     i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II;

     ii) "selezionati":

     i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello della popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III;

     iii) "qualificati":

     i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;

     iv) "controllati":

     i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.

 

     Art. 3.

     1. L'elenco delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 3.

     2. Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose.

     3. Le misure di cui alla presente direttiva non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime o parti di piante per i quali sia provato che non sono destinati a fini forestali.

     In tali casi i materiali sono corredati di un'etichetta o di altro documento richiesto da altre disposizioni comunitarie o nazionali applicabili a detti materiali per le finalità previste. In mancanza di tali disposizioni, qualora un fornitore tratta tanto materiali a fini forestali quanto materiali che appaiono destinati a fini non forestali, questi ultimi sono corredati di un'etichetta o di altro documento recante la dicitura seguente: "Non per fini forestali".

     4. Le misure di cui alla presente direttiva non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione o alla riesportazione verso i paesi terzi.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.

     2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente:

     a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi;

     b) con riferimento a un'unità definita "unità di ammissione". Ciascuna unità di ammissione è identificata da un unico riferimento di registro.

     3. GIi Stati membri provvedono affinché:

     a) l'ammissione sia revocata ove non sussistano più i requisiti previsti dalla presente direttiva.

     b) successivamente all'ammissione, i materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie "selezionati", "qualificati" e "controllati" vengano sottoposti a regolari ispezioni.

     4. Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, come precisato nei requisiti specifici che saranno definiti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 per tener conto degli sviluppi in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli Stati membri possono non applicare i requisiti previsti al paragrafo 2 e agli allegati II, III, IV e V purché siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

     5. Gli Stati membri possono ammettere in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tali materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione ai sensi della presente direttiva.

 

     Art. 5.

     1. Qualora i materiali di base di cui all'articolo 4, paragrafo l, consistano in organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva n. 90/220/CEE, detti materiali possono essere ammessi solo a condizione che non comportino rischi per la salute umana e per l'ambiente.

     2. Per i materiali di base geneticamente modificati di cui al paragrafo 1,

     a) deve essere effettuata una valutazione del rischio ambientale equivalente a quella prevista dalla direttiva n. 90/220/CEE;

     b) le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio ambientale ed altri elementi pertinenti siano equivalenti a quelli previsti dalla direttiva n. 90/220/CEE sono stabilite, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Precedentemente all'entrata in vigore di tale regolamento, i materiali di base geneticamente modificati possono essere inclusi nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva solo dopo essere stati autorizzati a norma della direttiva n. 90/220/CEE;

     c) gli articoli da 11 a 18 della direttiva n. 90/220/CEE non si applicano più ai materiali di base geneticamente modificati autorizzati a norma del regolamento di cui alla lettera b);

     d) i dati tecnico-scientifici relativi alla valutazione del rischio ambientale sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri adottano disposizioni relative ai materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi in conformità a quanto previsto alle lettere da a) a d).

     a) I materiali delle specie di cui all'allegato I, possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" o "controllati" e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati II, III, IV e V, rispettivamente.

     b) I materiali degli ibridi artificiali di cui all'allegato I possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali "selezionati", "qualificati" o "controllati" e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati III, IV e V, rispettivamente.

     c) I materiali delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I riprodotti per via vegetativa, possono essere commercializzati solo a condizione che si tratti di materiali "selezionati", "qualificati" o "controllati" e che soddisfino i requisiti di cui agli allegati III, IV e V, rispettivamente. I materiali di moltiplicazione "selezionati" possono essere commercializzati solo se ottenuti tramite propagazione di massa a partire da sementi.

     d) I materiali delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, che consistono interamente o parzialmente di organismi geneticamente modificati, possono essere commercializzati solo se appartenenti alla categoria dei materiali "controllati" e se soddisfano i requisiti di cui all'allegato V.

     2. Le categorie nell'ambito delle quali possono essere commercializzati i materiali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base sono stabilite nella tabella di cui all'allegato VI.

     3. È vietata la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I non conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VII.

     Le parti di piante e il postime possono essere commercializzati a condizione che siano conformi ai requisiti normalmente previsti dalle norme internazionali vigenti, dopo l'approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di materiali forestali di moltiplicazione siano inseriti in un registro ufficiale. L'organismo ufficiale responsabile può ritenere che i fornitori, già registrati ai sensi della direttiva 77/93/CEE, siano registrati ai fini della presente direttiva. Tali fornitori devono tuttavia conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

     5. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori operanti nel proprio territorio ad immettere sul mercato quantitativi appropriati di

     a) materiali forestali di moltiplicazione per esperimenti, scopi scientifici, lavori di selezione o conservazione genetica e

     b) unità seminali per le quali sia chiaramente provato che non sono destinate a fini forestali.

     6. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 5 possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

     7. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base che non soddisfano tutti i requisiti della pertinente categoria di cui al paragrafo 1, secondo condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

     8. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 possono essere fissate disposizioni specifiche che tengano conto degli sviluppi in base ai quali possono essere commercializzati materiali forestali di moltiplicazione adatti alla produzione organica.

 

     Art. 7.

     In relazione alle condizioni di cui agli allegati II, III, IV, V e VII, gli Stati membri possono imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione dei materiali di base e la produzione di materiali di moltiplicazione nel proprio territorio.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri possono limitare, nel proprio territorio l'ammissione di materiali di base destinati alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alla categoria "identificati alla fonte".

 

     Art. 9.

     1. Nel caso di materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione "identificati alla fonte" e "selezionati", gli Stati membri possono, per le specie interessate, demarcare le regioni di provenienza.

     2. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli Stati membri tramite la redazione e pubblicazione di apposite mappe. Tali mappe vengono inviate alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

     Art. 10.

     1. Ogni Stato membro stabilisce un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel proprio territorio. Nel registro nazionale vengono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico di registro.

     2. Ciascuno Stato membro redige una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale e lo rende disponibile, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. L'elenco nazionale deve essere redatto in un formato standard per ciascuna unità di ammissione. Per i materiali "identificati alla fonte" e "selezionati" è consentita una sintesi dei materiali di base in funzione delle regioni di provenienza recante le informazioni seguenti:

     a) nome botanico;

     b) categoria;

     c) destinazione;

     d) tipo di materiale di base;

     e) riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

     f) ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché uno dei seguenti insiemi di dati:

     i) per la categoria "identificati alla fonte", regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale,

     ii) per la categoria "selezionati", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale,

     iii) per la categoria "qualificati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base,

     iv) per la categoria "controllati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;

     g) altitudine o estensione altimetrica;

     h) superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreo da seme;

     i) origine: Occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;

     j) nel caso di materiali "controllati", occorre indicare se sono geneticamente modificati.

     3. Il formato in cui redigere gli elenchi nazionali può essere determinato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 11.

     1. Sulla base dell'elenco nazionale fornito da ciascuno Stato membro, la Commissione può pubblicare un elenco denominato "Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione".

     2. L'elenco comunitario rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 ed indica la superficie di utilizzazione e le eventuali autorizzazioni o restrizioni ai sensi degli articoli 8, 17 o 20.

 

     Art. 12.

     1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.

     2. Qualora uno Stato membro proceda ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, deve essere rilasciato un nuovo certificato principale.

     3. In caso di mescolatura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettere a), b), c) o e), gli Stati membri provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e affinché venga rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione.

 

     Art. 13.

     1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unità di ammissione. Ciascuna partita di materiali di moltiplicazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi:

     a) codice e numero del certificato principale;

     b) nome botanico;

     c) categoria;

     d) destinazione;

     e) tipo di materiale di base;

     f) riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

     g) regione di provenienza, per i materiali di moltiplicazione "identificati alla fonte" e "selezionati" o, se del caso, per altri materiali di moltiplicazione;

     h) se del caso, origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;

     i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;

     j) età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzati (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);

     k) se è geneticamente modificata.

     2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tal caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.

     3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare

     a) nell'ambito di una singola regione di provenienza, la mescolatura di materiali di moltiplicazione derivati da due o più unità di ammissione nell'ambito delle categorie "identificati alla fonte" o "selezionati";

     b) in caso di mescolatura di materiali di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria "identificati alla fonte", la partita risultante viene certificata come "materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte di semi";

     c) in caso di mescolatura di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come "di origine sconosciuta";

     d) laddove la mescolatura venga effettuata in conformità delle precedenti lettere a), b) o c), il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al paragrafo 1, lettera f);

     e) la mescolatura di materiali di moltiplicazione derivati da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi;

     f) in caso di mescolatura ai sensi della precedente lettera e), occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.

 

     Art. 14.

     1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati esclusivamente in partite conformi alle disposizioni dell'articolo 13 e munite di un' etichetta o un altro documento del fornitore ("l'etichetta o il documento del fornitore") che menzioni oltre alle informazioni di cui all'articolo 13 le seguenti indicazioni:

     a) numero/i del certificato principale rilasciato ai sensi dell'articolo 12 o riferimento all'altro documento disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3;

     b) nome del fornitore;

     c) quantitativo fornito;

     d) i termini "ammissione provvisoria", per i materiali di moltiplicazione "controllati" i cui materiali di base sono ammessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5;

     e) se il materiale è stato propagato per via vegetativa.

     2. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di cui al paragrafo 1 deve includere le seguenti informazioni supplementari, valutate, nella misura del possibile, sulla base di tecniche accettate a livello internazionale:

     a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi;

     b) il tasso di germinazione del seme puro (o, laddove la valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, il tasso di vitalità valutato sulla base di un metodo specifico);

     c) il peso di 1000 unità di seme puro;

     d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di germi vitali per chilogrammo.

     3. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al paragrafo 2, lettera b) non è stato concluso, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d) con la massima celerità.

     4. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e d) non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

     5. Nel caso di Populus spp. le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.

     6. Qualora in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali di moltiplicazione venga utilizzata un'etichetta o un documento colorato, il colore dell'etichetta o del documento del fornitore sarà giallo nel caso di materiali di moltiplicazione "identificati alla fonte", verde nel caso di materiali di moltiplicazione "selezionati", rosa nel caso di materiali di moltiplicazione "qualificati" e blu nel caso di materiali di moltiplicazione "controllati".

     7. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati, tutte le etichette o i documenti, ufficiali e non, lo indicano chiaramente.

 

     Art. 15.

     Le unità seminali possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi. Il dispositivo di chiusura deve essere tale da divenire inservibile una volta aperto.

 

     Art. 16.

     1. Gli Stati membri mediante un sistema di controllo ufficiale predisposto o approvato da essi provvedono affinché i materiali di moltiplicazione provenienti da singole unità di ammissione o partite rimangano chiaramente identificabili durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale. Ispezioni ufficiali sui fornitori registrati sono effettuate regolarmente.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi organismi ufficiali si prestino assistenza amministrativa reciproca al fine di ottenere le informazioni necessarie alla corretta applicazione della presente direttiva, in particolare quando i materiali forestali di moltiplicazione vengono spostati da uno Stato membro a un altro.

     3. I fornitori trasmettono agli organismi ufficiali i documenti contenenti informazioni dettagliate su tutte le partite detenute e commercializzate.

     4. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 anteriormente al 30 giugno 2002.

     5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva prendendo gli opportuni provvedimenti affinché nel corso della produzione a fini di commercializzazione nonché della commercializzazione stessa i materiali forestali di moltiplicazione siano sottoposti a controlli ufficiali.

     6. Laddove sia necessario per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti della Commissione, in collaborazione con gli organismi ufficiali degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto, in particolare per verificare se i materiali forestali di moltiplicazione siano conformi ai requisiti della presente direttiva. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nello svolgimento delle loro mansioni. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati delle indagini.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione immessi sul mercato conformemente al disposto della presente direttiva non siano soggetti ad alcuna restrizione commerciale concernente le caratteristiche, i requisiti relativi ad analisi e controlli, l'etichettatura e la sigillatura se non a quelle stabilite nella presente direttiva.

     2. Lo Stato membro che ne faccia richiesta può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 a vietare in tutto il proprio territorio o in una parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici.

     Tale autorizzazione può essere concessa unicamente qualora ci sia motivo di ritenere:

     a) che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche o genetiche, possa avere effetti avversi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità in tutto o in parte del territorio dello Stato membro in causa

     - in base a prove relative alla regione di provenienza o all'origine dei materali, o

     - in base ai risultati di prove o della ricerca scientifica effettuate in luoghi appropriati, nella Comunità o fuori di essa;

     b) in base ai risultati noti delle prove o della ricerca scientifica o ai risultati ottenuti mediante prassi di silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del postime in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche, che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche, possa avere effetti avversi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità in tutto o in parte del territorio dello Stato membro in causa.

     3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

     4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri che abbiano applicato l'articolo 8 per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione "identificati alla fonte" possono vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di tali materiali.

 

     Art. 18.

     1. Per eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti fissati dalla presente direttiva - difficoltà che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità - la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 autorizza uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali forestali di moltiplicazione di una o più specie soggetti a requisiti meno rigorosi.

     In questo caso, il documento o l'etichetta del fornitore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, indica che si tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi.

     2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 19.

     1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della presente direttiva.

     2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio determina le specie, il tipo di materiali di base, le categorie e le regioni di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione la cui commercializzazione può essere autorizzata nell'ambito della Comunità ai sensi del paragrafo 1.

     3. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3, essere autorizzati ad adottare le decisioni in questione. Tale autorizzazione è destinata a garantire che i materiali che saranno importati presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nelle Comunità ai sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali importati devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti che contengono i dettagli di tutte le partite da esportare e che dovrà produrre il fornitore nel paese terzo.

 

     Art. 20.

     Qualora uno Stato membro ne faccia la richiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3, può esonerarlo parzialmente o totalmente dal rispetto delle disposizioni della presente direttiva in relazione a determinate specie arboree che non risultano importanti a fini forestali in tale Stato membro, salvo laddove ciò sia in contrasto con il disposto dell'articolo 17, paragrafo 1.

 

     Art. 21.

     Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva, si può decidere di organizzare esperimenti temporanei in condizioni specificate a livello comunitario, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

     Il periodo di esperimento può avere una durata massima di sette anni.

     Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da alcuni degli obblighi disposti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione viene definita con riferimento alle disposizioni alle quali si applica.

 

     Art. 22.

     I materiali forestali di moltiplicazione devono soddisfare, ove applicabile, le pertinenti condizioni fitosanitarie stabilite dalla direttiva n. 77/93/CEE.

 

     Art. 23.

     Gli adeguamenti da apportare agli allegati alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

 

     Art. 24.

     Le misure per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle questioni di cui agli articoli sotto menzionati sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2:

     - articoli 2, 10, 14, 16, 18, 27.

 

     Art. 25.

     Le misure per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle questioni di cui agli articoli sotto menzionati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 3:

     - articoli 3, 4, 5, 6, 17, 19, 20, 21 e 23.

 

     Art. 26.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente delle sementi (in appresso denominato "il comitato").

     2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 27.

     1. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli Stati membri possono utilizzare, per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, precedentemente non disciplinata dalla direttiva 66/404/CEE, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V.

     Tali prove devono essere state iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestano che i materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base sono di qualità elevata.

     2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli Stati membri possono utilizzare, per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati di tutte le specie e degli ibridi artificiali oggetto della presente direttiva, i risultati di prove genetiche non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V.

     Tali prove siano state iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestano che i materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base sono di qualità elevata.

     3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui ai paragrafi 1 e 2 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

     4. Gli Stati membri possono essere autorizzati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 utilizzare i risultati delle prove comparative e genetiche allo scadere del periodo transitorio.

 

     Art. 28.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono adottate dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     3. Gli Stati membri sono autorizzati a commercializzare fino ad esaurimento le scorte di materiali forestali di moltiplicazione accumulati anteriormente al 1° gennaio 2003.

 

     Art. 29.

     La direttiva n. 66/404/CEE e la direttiva n. 71/161/CEE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2003.

     La direttiva n. 66/404/CEE non si applica alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia e la direttiva n. 71/161/CEE non si applica alla Repubblica di Finlandia.

     I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato IX.

 

     Art. 30.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 31.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

 

     Abies alba Mill.

     Abies cephalonica Loud.

     Abies grandis Lindl.

     Abies pinsapo Boiss.

     Acer platanoides L.

     Acer pseudoplatanus L.

     Alnus glutinosa Gaertn.

     Alnus incana Moench.

     Betula pendula Roth

     Betula pubescens Ehrh.

     Carpinus betulus L.

     Castanea sativa Mill.

     Cedrus atlantica Carr.

     Cedrus libani A. Richard

     Fagus sylvatica L.

     Fraxinus angustifolia Vahl.

     Fraxinus excelsior L.

     Larix decidua Mill.

     Larix x eurolepis Henry

     Larix kaempferi Carr.

     Larix sibirica Ledeb.

     Picea abies Karst.

     Picea sitchensis Carr.

     Pinus brutia Ten.

     Pinus canariensis C. Smith

     Pinus cembra L.

     Pinus contorta Loud.

     Pinus halepensis Mill.

     Pinus leucodermis Antoine

     Pinus nigra Arnold

     Pinus pinaster Ait.

     Pinus pinea L.

     Pinus radiata D. Don

     Pinus sylvestris L.

     Populus spp. e ibridi artificiali tra tali specie

     Prunus avium L.

     Pseudotsuga menziesii Franco

     Quercus cerris L.

     Quercus ilex L.

     Quercus petraea Liebl.

     Quercus pubescens Willd.

     Quercus robur L.

     Quercus rubra L.

     Quercus suber L.

     Robinia pseudoacacia L.

     Tilia cordata Mill.

     Tilia platyphyllos Scop.

 

 

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE

DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "IDENTIFICATI ALLA FONTE"

 

     1. I materiali di base consistono in una fonte di semi o un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza. A discrezione dello Stato membro, in ogni singolo caso può essere richiesta un'ispezione formale; questa deve comunque essere effettuata se i materiali sono destinati a uno specifico fine forestale.

     2. La fonte di semi o il soprassuolo devono essere conformi ai criteri stabiliti dallo Stato membro.

     3. - Occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, del luogo o dei luoghi in cui sono raccolti i materiali di moltiplicazione.

     - Occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono

     a) autoctoni, non autoctoni o di origine sconosciuta, oppure

     b) indigeni, non indigeni o di origine sconosciuta.

     Per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.

 

 

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA

PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "SELEZIONATI"

 

     Generale: il soprassuolo è valutato tenendo conto del fine specifico dichiarato al quale è destinato il materiale di moltiplicazione; a seconda del fine specifico, viene attribuita la debita importanza ai requisiti di cui ai punti da 1 a 10. I criteri di selezione sono stabiliti dallo Stato membro e il fine è indicato nel registro nazionale.

     1. Origine: Occorre appurare, mediante prove storiche o altri mezzi appropriati, se il soprassuolo sia autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.

     2. Isolamento: I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

     3. Entità della popolazione: I soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi ben distribuiti e abbastanza numerosi da consentire una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli selezionati devono comprendere un numero e una densità sufficiente di individui su una determinata superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

     4. Età e sviluppo: I soprassuoli devono comprendere alberi che abbiano raggiunto un'età, o un fase di sviluppo tale che i caratteri per la selezione possano essere valutati con sicurezza.

     5. Omogeneità: I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.

     6. Adeguatezza: I materiali devono essere chiaramente adeguati alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza.

     7. Stato sanitario e resistenza: Gli alberi devono, in linea generale, essere indenni da attacchi di organismi nocivi e resistenti alle influenze sfavorevoli del clima e del luogo, ad eccezione dei danni causati dall'inquinamento, in cui crescono.

     8. Produzione quantitativa: Per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, la produzione quantitativa di legno dev'essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.

     9. Qualità del legno: La qualità del legno dev'essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale.

     10. Forma o portamento: Gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli, in particolare la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

 

 

ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA

PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "QUALIFICATI"

 

     1. Arboreto da seme

     a) Il tipo, l'obiettivo, la designazione dell'incrocio e la disposizione in campo, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.

     b) I cloni o le famiglie componenti devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III.

     c) I cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall'organismo ufficiale e definiti in modo tale che ogni componente possa essere identificato.

     d) Le diramature effettuate negli arboreti da seme devono essere descritte, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascuna diramatura, e registrate presso l'organismo ufficiale.

     e) Gli arboreti da seme devono essere gestiti, e le sementi raccolte, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di moltiplicazione dev'essere appurata mediante una verifica.

 

     2. Genitori

     a) I genitori devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III, oppure selezionati per la loro capacità di combinazione.

     b) L'obiettivo, la designazione dell'incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.

     c) L'identità, il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.

     d) Nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di moltiplicazione dev'essere appurata mediante una verifica.

 

     3. Cloni

     a) Il clone deve essere identificabile per i suoi caratteri distintivi, che devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.

     b) Il valore del singolo clone deve risultare dall'esperienza o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga.

     c) Gli ortet destinati alla produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III.

     d) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet prodotti, ai fini dell'ammissione.

 

     4. Miscugli di cloni

     a) Il miscuglio di cloni dev'essere conforme ai requisiti di cui al precedente punto 3, lettere a), b) e c).

     b) L'identità, il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e le materie prime devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale. Ogni miscuglio deve presentare una diversità genetica sufficiente.

     c) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet prodotti, ai fini dell'ammissione.

 

 

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA

PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "CONTROLLATI"

 

     1. REQUISITI PER TUTTI GLI ESAMI

     a) Requisiti generali

     I materiali di base devono essere conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato III o all'allegato IV.

     Le prove effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base sono predisposte, organizzate e condotte, e i relativi risultati sono interpretati, conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. I materiali di moltiplicazione sottoposti a prove comparative devono essere confrontati con uno o preferibilmente più prototipi scelti in precedenza.

     b) Caratteri soggetti ad esame

     i) le prove devono consentire di valutare caratteristiche specifiche, che devono essere indicate per ciascuna prova;

     ii) l'esame verte normalmente sull'adattamento, sulla crescita e sui fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto del fine specifico perseguito, sono valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova.

     c) Documentazione

     I dati registrati, che devono essere messi a disposizione dell'organismo ufficiale, devono indicare le stazioni in cui hanno avuto luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. L'età dei materiali e i risultati della valutazione devono essere registrati presso l'organismo ufficiale.

     d) Dispositivi sperimentali

     i) Ogni campione di materiale di moltiplicazione dev'essere costituito, piantato e gestito in modo identico, per quanto lo consentono i diversi tipi di materiale vegetale.

     ii) Ogni esperimento dev'essere condotto secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente da esaminare.

     e) Analisi e validità dei risultati

     i) I dati che risultano dagli esperimenti devono essere analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello internazionale; devono essere presentati risultati per ogni carattere soggetto a esame.

     ii) Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili.

     iii) Dev'essere inoltre proposta la regione di probabile adattamento all'interno del paese in cui è stata effettuata la prova e devono essere indicate le caratteristiche che potrebbero limitarne l'utilità.

     iv) Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di moltiplicazione non sono conformi almeno alle caratteristiche

     - dei materiali di base, o

     - di analoga resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi d'importanza economica,

     tali materiali di moltiplicazione sono eliminati.

 

     2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEI MATERIALI DI BASE

     a) Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti dei seguenti materiali di base: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.

     b) Documentazione

     Per l'ammissione dei materiali di base è richiesta la seguente documentazione supplementare:

     i) l'identità, l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;

     ii) la designazione dell'incrocio utilizzata per ottenere i materiali di moltiplicazione impiegati nella prova.

     c) Procedure di prova

     Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

     i) il valore genetico di ciascun componente dev'essere valutato in due o più stazioni, delle quali almeno una deve trovarsi in un ambiente adatto all'uso proposto dei materiali di moltiplicazione;

     ii) la supposta superiorità dei materiali di moltiplicazione da commercializzare dev'essere valutata in base a tali valori genetici e alla specifica designazione dell'incrocio;

     iii) le prove e le valutazioni genetiche devono essere approvate dall'organismo ufficiale.

     d) Interpretazione

     i) La supposta superiorità dei materiali di moltiplicazione dev'essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per un carattere o un insieme di caratteri.

     ii) Dev'essere indicato se il valore genetico stimato dei materiali di moltiplicazione è inferiore alla popolazione di riferimento per ogni carattere importante.

 

     3. REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

     a) Campionatura dei materiali di moltiplicazione

     i) I campioni dei materiali di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi dei materiali di moltiplicazione derivati dai materiali di base che devono essere ammessi.

     ii) I materiali di moltiplicazione sessuale per le prove comparative devono essere

     - raccolti durante anni di buona fioritura e di buona produzione di sementi e di frutti; può essere utilizzata l'impollinazione artificiale,

     - raccolti secondo metodi che consentono di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

     b) Prototipi

     i) Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove è possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati in linea di massima da materiali che hanno dato buoni risultati per la silvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale. Provengono, se possibile, da soprassuoli selezionati secondo i criteri di cui all'allegato III o da materiale di base ufficialmente ammesso ai fini della produzione di materiali controllati.

     ii) Per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie parentali devono essere comprese tra i prototipi.

     iii) Possibilmente, devono essere utilizzati più prototipi. In caso di necessità giustificata, un prototipo può essere sostituito dal materiale di moltiplicazione più adatto tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova.

     iv) Gli stessi prototipi sono utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione.

     c) Interpretazione

     i) Deve essere constatata una superiorità significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno uno dei caratteri importanti.

     ii) Bisogna indicare chiaramente i caratteri d'importanza economica o ambientale per i quali si è constatata una significativa inferiorità rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteri favorevoli.

 

     4. AMMISSIONE CONDIZIONATA

     In base a una valutazione preliminare di prove avviate da poco, può essere concessa un'ammissione condizionata. La superiorità constatata in base a una valutazione precoce dev'essere riesaminata al massimo dopo dieci anni.

 

     5. ESAMI PRECOCI

     Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere ammessi dall'organismo ufficiale ai fini di un'ammissione condizionata o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra gli elementi misurati e i caratteri che dovrebbero essere valutati nelle prove in ambiente forestale. Gli altri caratteri da esaminare devono essere conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3.

 

 

ALLEGATO VI

CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI I

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALI DI BASE

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

 

PARTE A

Requisiti da rispettare per le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'allegato I

 

     1. Le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'allegato I possono essere commercializzate solo a condizione di raggiungere un livello minimo di purezza della specie del 99 %.

     2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, nel caso di specie strettamente collegate di cui all'allegato I, tranne gli ibridi artificiali, la purezza della specie delle partite di frutti o di sementi dev'essere dichiarata se è inferiore al 99 %.

 

PARTE B

Requisiti da rispettare per le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I

 

     Le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I devono essere di qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile è determinata da criteri morfologici, fitosanitari e dimensionali. Nel caso di Populus spp., si può dichiarare che i requisiti supplementari di cui alla parte C del presente allegato sono soddisfatti.

 

PARTE C

Requisiti relativi alle norme di qualità esteriore per Populus spp. propagato mediante talee caulinari e piantoni

 

     1. Talee caulinari

     a) Le talee caulinari vengono considerate di qualità leale e mercantile soltanto se non presentano alcuno dei seguenti difetti:

     i) il legno ha più di due anni di età;

     ii) presentano meno di due gemme ben conformate;

     iii) sono colpite da necrosi o presentano danni causati da organismi nocivi;

     iv) presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione.

     b) Dimensioni minime delle talee:

     - lunghezza minima: 20 cm,

     - (Omissis)

 

     2. Piantoni

     a) I piantoni vengono considerati di qualità leale e mercantile soltanto se non presentano alcuno dei seguenti difetti:

     - il legno ha più di tre anni di età,

     - presentano meno di cinque gemme ben conformate,

     - sono colpiti da necrosi o presentano danni causati da organismi nocivi,

     - presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione,

     - presentano ferite, salvo le ferite prodotte con strumento da taglio durante la potatura,

     - presentano fusti multipli,

     - presentano fusti con eccessiva curvatura.

     b) Classi di dimensioni dei piantoni:

 

Classe

Diametro minimo (in mm) a media lunghezza

Altezza minima (m)

Regioni non mediterranee

 

 

N1

6

1,5

N2

15

3,00

Regioni mediterranee

 

 

S1

25

3,00

S2

30

4,00

 

 

PARTE D

Requisiti da rispettare per il postime delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I

 

     Il postime deve essere di qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile è determinata da criteri morfologici e fitosanitari, dalla vitalità e dalla qualità fisiologica.

 

PARTE E

Requisiti da rispettare per il postime da commercializzare all'utilizzatore finale nelle regioni a clima mediterraneo

 

     Il postime è commercializzato solo se il 95 % di ciascuna partita è di qualità leale e mercantile.

     1. Il postime viene considerato di qualità leale e mercantile soltanto se non presenta alcuno dei seguenti difetti:

     a) presenta ferite, salvo le ferite prodotte con strumento da taglio durante la potatura o quelle dovute ai danni causati dal sollevamento;

     b) mancano gemme in grado di spuntare prima della tallitura;

     c) presenta fusti multipli;

     d) il sistema radicale è deformato;

     e) presenta segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa, decomposizione o altri segni causati da organismi nocivi;

     f) le piante non sono ben equilibrate.

     2. Dimensioni delle piante

 

Specie

Altezza

(anni)

Altezza massima

(cm)

Altezza massima

(cm)

Diametro minimo del colletto

(mm)

Pinus halepensis

1

8

25

2

 

2

12

40

3

Pinus leucodermis

1

8

25

2

 

2

10

35

3

Pinus nigra

1

8

15

2

 

2

10

20

3

Pinus pinaster

1

7

30

2

 

2

15

45

3

Pinus pinea

1

10

30

3

 

2

15

40

4

Quercus ilex

1

8

30

2

 

2

15

50

3

Quercus suber

1

13

60

3

 

     3. Dimensioni del container, se utilizzato

 

Specie

Volume minimo (cm3) del container

Pinus pinaster

120

Altre specie

200

 

 

ALLEGATO VIII

 

     PARTE A

     MODELLO DI CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA FONTI DI SEMI E SOPRASSUOLI

     (Omissis)

 

     PARTE B

     MODELLO DI CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA ARBORETI DA SEME O GENITORI

     (Omissis)

 

     PARTE C

     MODELLO DI CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA CLONI E MISCUGLI DI CLONI

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

     A.

Direttiva n. 66/404/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articoli 2, 16 e 16 ter

Articolo 3

Articoli 5, 5 ter e 5 quinquies

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 5a bis

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 13a bis

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 8

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 15

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 16 bis

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 17

Articolo 26

Articolo 5 sexties

Articolo 27

Articolo 18

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 19

Articolo 31

Articolo 2

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato III

Allegato IV

Allegato II

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato III (parte)

Allegato VIII

Allegato IX

 

 

     B.

Direttiva n. 71/161/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 2, articoli 16 e 17

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 8

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articoli 10 e 11

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 9

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 19

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 20

Articolo 31

Articolo 2

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegati 2 e 3

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX