§ 3.5.33 - Legge Provinciale 12 agosto 1996, n. 5.
Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:12/08/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Disciplina delle attività di volo alpino.
Art. 1 bis.  Norma interpretativa.
Art. 2.  Vigilanza.
Art. 3.  Sanzioni amministrative.
Art. 4.  Norme finali.


§ 3.5.33 - Legge Provinciale 12 agosto 1996, n. 5.

Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili.

(B.U. 20 agosto 1996, n. 37).

 

Art. 1. Disciplina delle attività di volo alpino.

     1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale e la prevenzione dell'inquinamento acustico, sono vietati:

     a) l'atterraggio e il decollo nonché il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo di velivoli a motore nell'ambito dei parchi naturali, delle riserve naturali e delle aree protette, nonché nel territorio trentino del Parco nazionale dello Stelvio;

     b) il decollo e l'atterraggio di velivoli a motore in tutte le zone del restante territorio provinciale site ad altitudine superiore ai 1.000 metri sul livello del mare;

     c) il sorvolo con velivoli a motore delle zone di cui alla lettera b) a quota inferiore a 300 metri dal suolo.

     2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai voli effettuati per servizi di interesse pubblico ovvero dalle forze armate o di pubblica sicurezza o dalla protezione civile o dai servizi forestali o a scopo di soccorso o per servizi di manutenzione degli impianti di telecomunicazione (ripetitori radio TV).

     3. I divieti di cui al comma 1 non si applicano inoltre ai voli effettuati per necessità di trasporto di materiali o di svolgimento di servizi a carattere igienico-sanitario e ambientale. In tali casi, il volo deve essere preventivamente segnalato al servizio parchi e foreste demaniali, ove siano interessati i territori di cui al comma 1, lettera a), ovvero al comune o ai comuni territorialmente interessati nelle altre ipotesi.

     4. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettere b) e c), il servizio comunicazioni e trasporti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare l'effettuazione di voli di addestramento nell'ambito dell'attività di scuole o di associazioni aventi sede nella provincia di Trento. Ai fini dell'allenamento minimo di volo per il mantenimento della validità della licenza di brevetto, l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

     5. L'atterraggio, il decollo e il sorvolo con velivoli a motore nelle aree interessate dai divieti di cui al comma 1 per motivi di studio, di ricerca e di documentazione tecnico-scientifica sono soggetti ad autorizzazione del servizio comunicazioni e trasporti.

     6. E' vietato su tutto il territorio provinciale il trasporto di sciatori con velivoli a motore per la pratica di eliski.

     7. Le manifestazioni di aeromodellismo sono autorizzate dal comune territorialmente interessato, in osservanza della disciplina provinciale concernente la prevenzione dall'inquinamento acustico.

 

     Art. 1 bis. Norma interpretativa. [1]

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per velivolo a motore qualsiasi macchina, munita di organo motopropulsore, atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo all'altro.

 

     Art. 2. Vigilanza.

     1. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono, secondo i rispettivi ambiti di competenza:

     a) il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali;

     b) il personale incaricato dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni o loro consorzi;

     c) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;

     d) gli organi di pubblica sicurezza, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 3. Sanzioni amministrative.

     1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6;

     b) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi non presenta la segnalazione o violi il regime autorizzatorio di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 7;

     c) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chi viola il regime autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 4.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio comunicazione e trasporti nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 e, rispettivamente, al sindaco del comune territorialmente interessato nei casi di cui alla lettera b) del comma 1.

     4. Le somme riscosse sono introitate nei bilanci dei rispettivi enti cui fanno capo gli organi indicati al comma 3.

 

     Art. 4. Norme finali.

     1. E' abrogata la legge provinciale 24 giugno 1985, n. 7 (Disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da aeromobili).

     2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 24 giugno 1985, n. 7 alle violazioni commesse durante il periodo di vigenza della predetta legge.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 40 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.