§ 5.2.99 - L.P. 29 ottobre 2009, n. 12.
Misure per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/10/2009
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom
Art. 3.  Campi di transito
Art. 4.  Caratteristiche delle aree residenziali di comunità e loro assegnazione
Art. 5.  Recupero abitativo di edifici pubblici e privati
Art. 6.  Vigilanza igienico-sanitaria
Art. 7.  Scolarizzazione per adulti e formazione professionale
Art. 8.  Promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom
Art. 9.  Sostegno dell’attività lavorativa e valorizzazione dei mestieri tradizionali
Art. 10.  Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom
Art. 11.  Compiti della consulta
Art. 12.  Deliberazioni attuative
Art. 13.  Clausola valutativa
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Abrogazioni
Art. 16.  Disposizioni finanziarie


§ 5.2.99 - L.P. 29 ottobre 2009, n. 12.

Misure per favorire l’integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento

(B.U. 10 novembre 2009, n. 46)

 

Art. 1. Oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento promuove l’integrazione dei gruppi tradizionalmente nomadi sinti e rom, residenti sul territorio provinciale, al fine di superare le loro condizioni di precarietà di vita.

2. Questa legge individua soluzioni alloggiative e misure per l’integrazione scolastica e lavorativa e per favorire la sicurezza sociale prevenendo situazioni di illegalità.

3. Ai fini di questa legge per "clan familiare" si intende un gruppo di nuclei familiari che vivono in comune e che riconoscono come riferimento unitario di norma il capostipite.

 

     Art. 2. Interventi per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom

1. La Giunta provinciale, d’intesa con i comuni interessati, sentito il Consiglio delle autonomie locali e acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il piano provinciale per la residenzialità e il transito dei gruppi sinti e rom, di seguito denominato "piano provinciale". Ai fini dell’adozione del piano provinciale è sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom.

2. Il piano provinciale è adottato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom, presenti sul territorio provinciale, previa individuazione dei nuclei familiari appartenenti a ciascun clan familiare e previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom.

3. Il piano provinciale individua in particolare:

a) il numero e la tipologia delle aree residenziali di comunità, il numero e la tipologia delle piazzole e delle eventuali unità abitative per ogni area residenziale di comunità;

b) il numero e la tipologia dei campi di transito;

c) i requisiti, i criteri e le modalità per l’assegnazione delle aree residenziali di comunità nonché delle piazzole e delle eventuali unità abitative;

d) il rapporto tra superficie dell’area residenziale di comunità, piazzole, unità abitative e numero di persone residenti.

4. La localizzazione delle aree residenziali spetta al comune individuato dal piano provinciale, nel rispetto delle norme in materia urbanistica. Alla realizzazione degli interventi previsti dal piano provinciale provvedono le comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), di seguito denominate "Comunità".

 

     Art. 3. Campi di transito

1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare, per un periodo massimo di quattordici giorni continuativi e per non più di trenta giorni l’anno, i sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino. Il campo è dotato di recinzione, di acqua potabile, di servizi igienici e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper.

2. La Giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, stabilisce i criteri di accesso e le modalità di funzionamento dei campi di transito.

3. La gestione e il controllo dei campi di transito possono essere affidati dalla Comunità a soggetti accreditati e individuati secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto degli articoli 20, commi 1 e 3, 22, commi da 3 a 9, e 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), in quanto compatibili.

4. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei campi di transito e le modalità per assicurare il coinvolgimento dei fruitori nella gestione del campo.

 

     Art. 4. Caratteristiche delle aree residenziali di comunità e loro assegnazione

1. L’area residenziale di comunità, dotata di recinzione perimetrale, ha una superficie non inferiore a 500 metri quadrati e non superiore a 2.000 metri quadrati in relazione alla numerosità dei componenti del clan familiare cui è assegnata l’area ed è ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione. L’area è dotata di rete fognaria, di impianto per l’allacciamento all’energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti.

2. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari residenti in Trentino da almeno dieci anni.

3. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate con provvedimento della Comunità ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dal piano provinciale, purché venga sottoscritto un disciplinare contenente gli impegni che il nucleo si assume a pena di revoca dell’assegnazione, anche con riguardo all’utilizzo delle parti comuni dell’area residenziale. Il disciplinare prevede inoltre il canone da corrispondere alla Comunità.

4. Ciascun nucleo familiare all’atto dell’assegnazione si assume l’obbligo di partecipare alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e a progetti di sostegno educativo, scolastico, di formazione nonché di inserimento lavorativo, compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 3, al momento dell’assegnazione delle unità abitative e delle piazzole devono verificarsi le seguenti condizioni:

a) almeno due componenti del clan familiare svolgano un lavoro dipendente o autonomo oppure siano in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia;

b) la metà dei componenti del clan familiare sottoscrivano una dichiarazione di immediata disponibilità alle offerte formative e lavorative proposte dall’Agenzia del lavoro fino alla perdita dello stato di disoccupazione; a tal fine non sono considerate: le persone in possesso di una fonte di reddito prevista dalla lettera a), quelle che stanno seguendo un percorso di istruzione o formazione e quelle aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

6. Se vengono meno i requisiti o non vengono rispettate le condizioni indicate nei commi 3, 4 e 5, il provvedimento di assegnazione è revocato previa diffida a ripristinare i requisiti o le condizioni entro un congruo termine.

7. La responsabilità della gestione delle parti comuni dell’area è affidata al capo del clan familiare individuato dal piano provinciale. Il capo del clan familiare e ciascun componente dei nuclei familiari assegnatari sottoscrivono un patto di comunità sulla base di uno schema elaborato dalla consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom. L’inadempimento degli impegni previsti da questo comma, senza giustificato motivo, comporta la revoca motivata dell’assegnazione dell’area residenziale di comunità.

8. Gli assegnatari di unità abitative e di piazzole in aree residenziali di comunità non hanno titolo per l’assegnazione di alloggi di edilizia abitativa previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

 

     Art. 5. Recupero abitativo di edifici pubblici e privati

1. Il comune può proporre alla Comunità la disponibilità di immobili da assegnare ai gruppi sinti e rom in alternativa o in aggiunta alla realizzazione di un’area residenziale, secondo i limiti e i criteri previsti dall’articolo 4. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario, ai fini della destinazione sociale.

2. La Comunità definisce mediante convenzione con i proprietari dell’immobile le condizioni e la durata della messa a disposizione. In tale ambito la Comunità può prevedere con oneri a proprio carico gli interventi per il recupero dell’immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo sociale dell’immobile per un tempo adeguato all’investimento effettuato.

 

     Art. 6. Vigilanza igienico-sanitaria

1. Nei campi di transito e nelle aree residenziali di comunità la vigilanza igienico-sanitaria è garantita nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Nelle aree residenziali di comunità il capo del clan familiare o un suo delegato è responsabile della cura dei beni e degli spazi comuni nonché della pulizia dell’area residenziale e delle sue adiacenze.

 

     Art. 7. Scolarizzazione per adulti e formazione professionale

1. La Comunità può realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente in accordo con le istituzioni scolastiche e formative cui i familiari fanno riferimento.

2. La Provincia o gli enti gestori di attività di formazione professionale possono realizzare iniziative di formazione professionale e riconversione professionale.

3. Le iniziative di scolarizzazione e di formazione sono realizzate nell’ambito delle norme vigenti in materia, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3.

 

     Art. 8. Promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom

1. La Comunità può affidare attività di promozione dell’integrazione sociale e lavorativa dei gruppi sinti e rom secondo le modalità previste dall’articolo 3. L’attività è svolta con il coinvolgimento e la valorizzazione dei saperi dei gruppi sinti e rom. La convenzione che affida l’attività prevede in particolare:

a) la durata dell’attività convenzionata e l’indicazione del personale di cui il soggetto intende avvalersi;

b) le modalità con cui è garantito il collegamento con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;

c) le progettualità attraverso le quali è favorita la conoscenza e la valorizzazione della cultura dei gruppi sinti e rom, con particolare riferimento alla lingua, alle tradizioni, alla memoria storica;

d) le progettualità a sostegno dell’inserimento lavorativo e di valorizzazione dei mestieri tradizionali dei gruppi sinti e rom;

e) l’attuazione e la verifica degli impegni assunti dalla Comunità in ordine alla concessione e all’erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;

f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Comunità di informazioni sull’attività svolta e sull’utilizzazione dei finanziamenti.

 

     Art. 9. Sostegno dell’attività lavorativa e valorizzazione dei mestieri tradizionali

1. La Provincia, sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, promuove l’inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro.

2. La Comunità può elaborare, sentita la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all’inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom.

3. La realizzazione degli interventi previsti da questo articolo può essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 3 sulla base di apposita convenzione che disciplina anche le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 10. Consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom

1. È istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom.

2. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) l’assessore provinciale competente in materia o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due esperti designati dal Consiglio provinciale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze;

c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) un rappresentante del Comune di Trento e un rappresentante del Comune di Rovereto;

e) due delegati dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3;

f) tre rappresentanti dei gruppi sinti e rom residenti in Trentino;

g) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro, di istruzione e di politiche sociali, o loro delegati.

3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

4. Ai componenti della consulta spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

 

     Art. 11. Compiti della consulta

1. La consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom ha i seguenti compiti:

a) svolge attività e iniziative di approfondimento e di studio sulla cultura e memoria dei gruppi sinti e rom e del loro rapporto con il tessuto sociale e culturale della provincia, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro, alle esperienze di scolarizzazione e alla promozione della salute;

b) elabora gli elementi conoscitivi utili ai fini dell’adozione del piano provinciale e lo schema del patto di comunità previsto dall’articolo 4, comma 7;

c) esprime pareri sul piano provinciale, sui progetti di sostegno all’inserimento lavorativo e di valorizzazione dell’attività artigiana ed artistica e sulle convenzioni previste da questa legge;

d) segnala alla Giunta provinciale ogni informazione utile per promuovere l’integrazione dei gruppi sinti e rom e per assicurare agli stessi l’esercizio dei diritti civili e politici.

 

     Art. 12. Deliberazioni attuative

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale attuative di questa legge previste dagli articoli 3 e 4 sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 13. Clausola valutativa

1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di migliorare la condizione dei gruppi sinti e rom e di favorire l’integrazione nel contesto sociale e culturale trentino.

2. A tal fine, la Giunta provinciale presenta dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente ogni tre anni al Consiglio provinciale, per l’inoltro alla competente commissione permanente, una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;

b) l’entità, i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l’attuazione della legge;

c) quale è l’entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento dell’entrata in vigore della legge e al momento di presentazione della relazione;

d) quale è l’entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall’offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell’area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree, al momento di presentazione della relazione;

e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell’attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;

f) quali controlli sono stati attivati circa il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e i relativi risultati;

g) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino e i relativi risultati;

h) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione di questa legge;

i) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi enti pubblici coinvolti nell’applicazione di questa legge;

j) la nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei beneficiari di questa legge.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di trasferimento a ciascuna Comunità delle funzioni previste da questa legge, ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, le funzioni ad essa demandate da questa legge sono svolte secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali.

2. I campi sosta istituiti ai sensi della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari), ove non riconvertiti nelle infrastrutture previste da questa legge, sono soppressi secondo criteri e modalità previsti dal piano provinciale. Fino a tale momento continua a rimanere applicabile la legge provinciale n. 15 del 1985, ancorché abrogata.

3. Fino alla nomina della consulta provinciale per la promozione dell’integrazione dei gruppi sinti e rom, continua a trovare applicazione la disciplina prevista per la consulta provinciale per la tutela degli zingari disciplinata dalla legge provinciale n. 15 del 1985.

 

     Art. 15. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15;

b) la lettera j) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

c) l’articolo 19 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 25.30.210 (Interventi di formazione professionale).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 40.20.210 (Assegnazioni all’Agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico dei comuni e delle Comunità, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per la finanza locale.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).