§ 3.2.23 - Legge Provinciale 18 aprile 1995, n. 5.
Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:18/04/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Disposizione di coordinamento.
Art. 3.  Esame preliminare.
Art. 4.  Conferenza di servizi.
Art. 5.  Commissione dei dirigenti generali.
Art. 6.  Termini.
Art. 7.  Sanatoria delle violazioni dei vincoli provinciali.
Art. 8.  Diniego della sanatoria e decadenza.
Art. 9.  Determinazione della sanzione.
Art. 10.  Contributi e oneri di concessione.
Art. 11.  Sanatoria di abusi in mera violazione dei vincoli.
Art. 12.  Norme transitorie.
Art. 13.  Procedimenti sanzionatori in corso.
Art. 14.  Coordinamento con la legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16.
Art. 15.  Norme finali.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 3.2.23 - Legge Provinciale 18 aprile 1995, n. 5.

Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio).

(B.U. 2 maggio 1995, n. 20 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge detta disposizioni di coordinamento per l'applicazione nel territorio della Provincia delle norme contenute nell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato da ultimo dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di quelle contenute nell'articolo 2, commi da 38 a 59, della legge n. 662 del 1996. La legge disciplina inoltre le forme ed i modi con cui le opere abusive, suscettibili di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi delle citate norme statali, possono anche conseguire in sanatoria i provvedimenti permissivi e i pareri di competenza provinciale, quando si tratti di opere soggette ai vincoli stabiliti ai sensi delle leggi concernenti le seguenti materie [1]:

     a) piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione;

     b) tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali;

     c) vincolo idrogeologico;

     d) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

     e) salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico;

     f) acque pubbliche ed opere idrauliche di competenza provinciale;

     g) tutela relativa alle fasce di rispetto stradale di competenza provinciale.

     1 bis. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), qualora ai fini della sanatoria di cui al comma 1 si renda necessario acquisire i provvedimenti permissivi per la violazione dei vincoli in materia di tutela delle fasce di rispetto delle strade statali, escluse le autostrade, a decorrere dal 1° luglio 1998 le determinazioni sono rese dai competenti organi provinciali secondo la disciplina e le procedure della presente legge, sempreché entro tale data l'Ente nazionale per le strade (ANAS) non si sia già pronunciato mediante la comunicazione di un provvedimento espresso [1]a.

     2. Le norme statali richiamate al comma 1 si applicano nel territorio della Provincia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge. I richiami contenuti nelle predette norme statali a disposizioni di altre leggi statali sostituite nel territorio della Provincia dalle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e successive modifiche o integrazioni, o di altre leggi provinciali si intendono effettuati a queste ultime.

     3. L'adeguamento della legislazione provinciale alle altre disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non pertinenti alla definizione agevolata delle violazioni edilizie, sarà effettuato nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) [1].

     4. I provvedimenti permissivi e i pareri di competenza provinciale previsti al comma 1 sono denominati in prosieguo «determinazioni».

 

     Art. 2. Disposizione di coordinamento.

     1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 deve essere presentata al comune entro il termine perentorio del 31 maggio 1995, con le modalità e i contenuti ivi previsti, ed è corredata inoltre dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dalle normative vigenti concernenti i vincoli di cui all'articolo 1, in relazione ai quali viene richiesta la sanatoria ai sensi della presente legge. In ogni caso la domanda e la documentazione di cui sopra devono contenere appropriata corografia diretta ad individuare l'esatta localizzazione dell'opera o intervento abusivi.

     2. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla concessione e all'autorizzazione edilizia in sanatoria scade il 28 febbraio 1997, anche per gli effetti di quanto stabilito dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2 bis. Qualora l'opera abusiva sia realizzata su aree sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 1, il termine di cui al comma 2 è determinato in mesi sei dalla data di ricevimento delle determinazioni demandate alle strutture provinciali nel caso in cui le stesse pervengano ai comuni ad avvenuta scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1, fermo restando quanto stabilito dal medesimo articolo 6, comma 2 [2].

     3. E' fatta salva la disciplina stabilita dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). In tal caso, il termine di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda ivi prevista. Il termine di cui al comma 2 del presente articolo scade con il decorso di due anni dalla presentazione della domanda.

     4. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle leggi statali richiamate all'articolo 1, che l'istanza sia considerata domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

     5. E' fatta salva la disciplina statale concernente la misura dell'oblazione e i termini per il versamento della stessa.

 

     Art. 3. Esame preliminare.

     1. Il comune, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della presente legge, trasmette al servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia copia delle predette domande e della documentazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 1, ai fini della sanatoria concernente la violazione dei vincoli di competenza provinciale di cui all'articolo 1.

     2. Al fine di assicurare un'adeguata istruttoria, il servizio urbanistica e tutela del paesaggio inoltra tempestivamente copia delle domande e della documentazione di cui al comma 1 ai servizi provinciali nella cui sfera di competenza rientrano i vincoli previsti dalle leggi concernenti le materie di cui all'articolo 1. Il medesimo servizio può inoltre richiedere alle altre strutture provinciali i pareri istruttori che esso ritenga opportuno acquisire per l'assunzione delle determinazioni di competenza.

     3. Ove dall'esame preliminare della documentazione le opere non risultino abusivamente realizzate in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, il servizio urbanistica e tutela del paesaggio ne dà comunicazione all'interessato nonché al comune per l'ulteriore corso del procedimento di sanatoria.

     4. Il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio previa eventuale richiesta all'interessato della documentazione integrativa necessaria in base alle norme vigenti - convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 4, per l'acquisizione delle determinazioni pertinenti ai vincoli violati dalle opere abusivamente eseguite.

     5. La conferenza di servizi di cui all'articolo 4 è indetta qualora siano violati due o più vincoli previsti dall'articolo 1. Ove risulti che l'opera sia stata eseguita abusivamente in violazione di uno solo dei vincoli annoverati all'articolo 1, la relativa determinazione in sanatoria è resa - in deroga alle procedure ed alle attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti - entro il termine prescritto dall'articolo 6 dal dirigente del servizio nella cui sfera di competenza rientra il vincolo violato.

     6. Qualora il comune non proceda agli adempimenti stabiliti dal comma 1 nei termini ivi previsti, la Giunta provinciale può - previa diffida - nominare un commissario ad acta per l'assolvimento delle medesime incombenze.

     7. L'integrazione o la regolarizzazione della documentazione ai sensi del comma 4 possono essere richieste per una sola volta dal servizio urbanistica e tutela del paesaggio, anche su segnalazione delle altre strutture provinciali competenti, ovvero dal servizio competente di cui al secondo periodo del comma 5. Il termine previsto dall'articolo 6 è sospeso dalla data di invio della comunicazione fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

 

     Art. 4. Conferenza di servizi.

     1. Fatto salvo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3, le determinazioni in sanatoria concernenti la violazione dei vincoli di competenza provinciale annoverati all'articolo 1 sono espresse - in deroga alle procedure e alle attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti - da una conferenza di servizi alla quale sono chiamati i dirigenti dei servizi provinciali nella cui sfera di competenza rientra il vincolo violato.

     2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 viene indetta dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, competente in via principale.

     3. Per i fini di cui ai commi precedenti:

     a) al dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio sono attribuite le determinazioni relative ai vincoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1;

     b) al dirigente del servizio foreste sono attribuite le determinazioni relative al vincolo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1;

     c) al dirigente del servizio beni culturali sono attribuite le determinazioni relative al vincolo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1;

     d) al dirigente del servizio parchi e foreste demaniali sono attribuite le determinazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;

     e) ai dirigenti dei servizi acque pubbliche e opere idrauliche nonché azienda speciale di sistemazione montana, secondo le rispettive competenze, sono attribuite le determinazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;

     f) al dirigente del servizio viabilità sono attribuite le determinazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1.

     4. I dirigenti dei servizi di cui al comma 3 possono di volta in volta delegare un funzionario appartenente al medesimo servizio a partecipare alle sedute della conferenza di servizi.

     5. Le funzioni di segretario della conferenza sono esercitate da un dipendente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

     6. Le determinazioni concordate nella conferenza all'unanimità dai dirigenti dei servizi intervenuti in relazione ai vincoli di competenza violati condizionano il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria da parte del comune per le opere eseguite sulle aree sottoposte a vincolo.

     7. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità da parte della conferenza, le relative determinazioni non definitive sono trasmesse, a cura del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, alla commissione di cui all'articolo 5, la quale esprime in via definitiva le determinazioni in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di cui all'articolo 1. Parimenti la predetta commissione è investita del pronunciamento definitivo nel caso di determinazione negativa resa dal dirigente di servizio a norma del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3, a cura del servizio medesimo.

     8. La partecipazione alla conferenza di servizi di cui al presente articolo e alla commissione di cui all'articolo 5 costituisce espletamento dei compiti d'ufficio e pertanto non comporta la corresponsione di alcun compenso o indennità.

 

     Art. 5. Commissione dei dirigenti generali.

     1. E' istituita presso il servizio urbanistica e tutela del paesaggio la commissione per il riesame delle determinazioni non definitive della conferenza di servizi o del pronunciamento negativo del singolo servizio di cui all'articolo 4, comma 7, composta dai dirigenti generali dei dipartimenti nei quali sono raggruppati i servizi elencati all'articolo 4, comma 3.

     2. La commissione di cui al comma 1 è convocata dal dirigente generale del dipartimento nel quale è raggruppato il servizio urbanistica e tutela del paesaggio, che svolge inoltre le funzioni di presidente.

     3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. Le determinazioni sono rese all'unanimità dei voti. In ogni altro caso sono confermate le determinazioni della conferenza di servizi o il pronunciamento negativo del singolo servizio.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

     5. Le determinazioni della commissione in relazione ai vincoli violati condizionano il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria da parte del comune per le opere eseguite sulle aree sottoposte a vincolo.

 

     Art. 6. Termini.

     1. Le determinazioni demandate alle strutture provinciali dalla presente legge sono rese entro undici mesi dalla scadenza del termine per la ricezione di copia delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria e della documentazione integrativa a norma degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1.

     2. Il decorso del termine di cui al precedente comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento equivale a determinazione favorevole in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di competenza provinciale previsti all'articolo 1.

     3. La disciplina di cui al comma 2 non si applica qualora, decorso il termine di cui al comma 1, non siano state rese in senso favorevole le determinazioni in sanatoria in ordine alla violazione dei vincoli di competenza provinciale corrispondenti a quelli elencati all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come introdotto dall'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si applicano in tal caso le disposizioni statali ivi previste [1].

 

     Art. 7. Sanatoria delle violazioni dei vincoli provinciali.

     1. Le determinazioni in sanatoria concernenti la violazione dei vincoli di cui all'articolo 1 sono rese in termini favorevoli, ove - in relazione alla natura e destinazione dei lavori eseguiti nonché alla entità delle alterazioni arrecate - le opere abusivamente realizzate non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'articolo 1.

     2. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, le opere di completamento e/o di adeguamento statico possono essere eseguite subordinatamente all'emanazione delle determinazioni favorevoli, anche a carattere prescrittivo, concernenti la violazione dei vincoli di cui all'articolo 1 ovvero al verificarsi della condizione prevista dall'articolo 6, comma 2.

     3. L'efficacia delle determinazioni in sanatoria di cui ai commi 1 e 2 e del silenzio-assenso di cui all'articolo 6, comma 2, è subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 9. L'importo della sanzione è versato integralmente a favore del comune territorialmente interessato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria ovvero, per gli effetti del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro il termine del 28 febbraio 1997 o, ricorrendone i presupposti, entro il diverso termine previsto dall'articolo 2, comma 3.

 

     Art. 8. Diniego della sanatoria e decadenza.

     1. Qualora le opere realizzate pregiudichino gli interessi tutelati dai vincoli di cui all'articolo 1 ovvero non siano suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, le determinazioni in ordine alla violazione dei predetti vincoli sono rese in termini negativi con atto motivato, il cui contenuto viene comunicato all'interessato ed al comune nelle forme previste dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

     2. Il diniego della sanatoria di cui al comma 1 esclude la produzione degli effetti di cui al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, nonché, ricorrendone i presupposti, delle sanzioni previste dalla normativa concernente la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare.

 

     Art. 9. Determinazione della sanzione.

     1. La sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7, comma 3, è fissata in una somma pari al 50 per cento dell'ammontare dell'oblazione determinata in via definitiva ai sensi della normativa statale per le tipologie di opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando la violazione riguardi anche i vincoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d), della presente legge; nel caso di violazioni di uno o più degli altri vincoli ivi previsti nell'esecuzione delle medesime tipologie di opere la predetta somma è fissata in misura pari al 25 per cento dell'ammontare dell'oblazione.

     2. Per le tipologie di opere di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sanzione è fissata in lire 600.000, quando le stesse siano state eseguite anche in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, lettere b) e d), e, rispettivamente, in lire 300.000, se eseguite in violazione di uno o più degli altri vincoli ivi previsti.

     3. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 14.

 

     Art. 10. Contributi e oneri di concessione.

     1. Il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi delle norme statali richiamate all'articolo 1 è subordinato all'assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina stabilita dal titolo VIII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. L'importo del contributo di concessione è determinato in conformità alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per le domande di cui all'articolo 14 si applicano le tariffe vigenti alla data del 30 giugno 1989.

     3. Non si applicano le disposizioni statali relative all'anticipazione ed alla rateizzazione del contributo di concessione. Eventuali somme versate a titolo di anticipazione al comune sono detratte all'atto del pagamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     4. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione in sanatoria ovvero, per gli effetti del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro il termine del 28 febbraio 1997 o, ricorrendone i presupposti, entro il diverso termine previsto dall'articolo 2, comma 3.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere realizzate dopo il 1° settembre 1967.

 

     Art. 11. Sanatoria di abusi in mera violazione dei vincoli.

     1. Il rilascio in sanatoria dei provvedimenti permissivi per le opere e gli interventi realizzati entro il 31 dicembre 1993 in violazione dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito anche nel caso in cui non ricorre la necessità della definizione agevolata delle violazioni edilizie ai sensi della normativa statale.

     2. A tal fine è data facoltà di presentare domanda di autorizzazione in sanatoria al servizio urbanistica e tutela del paesaggio entro il termine del 31 maggio 1995, corredata dalla documentazione e dagli elaborati previsti dall'articolo 2, comma 1.

     3. Alle domande di cui al comma 2 si applica la disciplina della presente legge concernente il rilascio delle determinazioni in sanatoria.

     4. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 14 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. A tal fine si applicano sempre le misure della sanzione previste dalla seconda colonna della tabella A, allegata alla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. L'importo della sanzione è determinato dalle strutture provinciali competenti ai sensi della presente legge ed è versato integralmente a favore del comune territorialmente interessato.

     5. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere presentata domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria, ove queste ultime siano state accordate in assenza delle autorizzazioni concernenti i vincoli ivi previsti. In tal caso il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al conseguimento delle autorizzazioni concernenti i predetti vincoli.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 38, 43 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in pendenza dei termini previsti per la presentazione delle domande e della documentazione relative alla sanatoria disciplinata dalla presente legge nonché per l'esame delle stesse, sono sospesi i procedimenti amministrativi di competenza provinciale e la loro esecuzione relativi ad opere abusivamente eseguite e per le quali sia ammessa la sanatoria ai sensi della presente legge.

     2. Coloro che hanno inoltrato domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della normativa statale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono - entro il termine fissato all'articolo 2, comma 1, - ad integrare la documentazione presentata nel numero di copie corrispondenti ai vincoli di cui all'articolo 1, in relazione ai quali viene chiesta la sanatoria ai sensi della presente legge, dandone atto ad integrazione dell'originaria domanda.

     3. La documentazione di cui al comma 2 può essere presentata o al comune - che in tal caso provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1 - o al servizio urbanistica e tutela del paesaggio ovvero alle strutture operative periferiche dell'informazione di cui all'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che procederanno alla trasmissione della documentazione al precitato servizio.

 

     Art. 13. Procedimenti sanzionatori in corso.

     1. Le somme già riscosse dalla Provincia a titolo di sanzioni relativamente alle opere oggetto della sanatoria di competenza provinciale sono detratte dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge.

     2. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse a qualsiasi titolo e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

 

     Art. 14. Coordinamento con la legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni stabilite dalla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16 (Sanatoria delle opere abusive), fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 11 e dai commi 2 e 3 del presente articolo.

     2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata definita la sanatoria di competenza provinciale ai sensi del titolo III della citata legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, per l'ulteriore corso delle domande pendenti si applicano la disciplina, le procedure e i termini stabiliti dalla presente legge, anche se siano stati espressi specifici pareri ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16. Le domande pendenti depositate presso i comuni e non ancora inoltrate al servizio urbanistica e tutela del paesaggio ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, sono trasmesse dai comuni al medesimo servizio entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 1. Qualora il comune non vi provveda, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6. Alle predette domande pendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nonché la disciplina stabilita dalla normativa statale richiamata all'articolo 1, tenuto conto delle norme di coordinamento stabilite dalla presente legge.

     3. La sanatoria delle domande pendenti di cui al comma 2, comporta in ogni caso il pagamento delle sanzioni pecuniarie nella misura determinata dagli articoli 12 e 14 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, anche se le opere abusivamente realizzate non abbiano pregiudicato gli interessi tutelati dai vincoli previsti all'articolo 1. L'importo della sanzione è integralmente versato a favore del comune.

 

     Art. 15. Norme finali.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

     2. La disciplina di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è sostituita nel territorio della Provincia dalla corrispondente disciplina concernente gli interventi sostitutivi di competenza provinciale prevista dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, da ultimo modificata dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 [1].

     3. La concessione edilizia o l'autorizzazione accordate in sanatoria sulla base della disciplina statale e provinciale concernente la definizione agevolata delle violazioni edilizie non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), relativamente alle opere o interventi realizzati in violazione del predetto articolo 11. Il pagamento della sanzione amministrativa esclude la necessità di assoggettare tali opere o impianti alla procedura in sanatoria di valutazione dell'impatto ambientale.

     3 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ove sia stata chiesta la rideterminazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39, comma 10 bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il termine per la conclusione dei relativi procedimenti è fissato al 30 novembre 1998 e il termine di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dal 2 marzo 1997 [3].

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[1]1a Comma inserito dall'art. 63 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[3] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.