§ 69.4.17 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:18/12/1997
Numero:473


Sommario
Art. 1.  Sanzioni in materia di imposta di registro.
Art. 2.  Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
Art. 3.  Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili.
Art. 4.  Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale.
Art. 5.  Sanzioni in materia di imposta di bollo.
Art. 6.  Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi.
Art. 7.  (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli).
Art. 8.  Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative.
Art. 9.  Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa.
Art. 10.  Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi.
Art. 11.  Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale.
Art. 12.  Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi [...]
Art. 13.  Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
Art. 14.  Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.
Art. 15.  Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 16.  Norme applicabili.
Art. 17.  Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli.
Art. 18.  Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni.
Art. 19.  Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione.
Art. 20.  Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 69.4.17 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 8 gennaio 1998, n. 5, Supplemento ordinario).

CAPO I

REVISIONE DELLE SANZIONI

IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO,

DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI,

DI IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

E DI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE.

 

Art. 1. Sanzioni in materia di imposta di registro.

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - f) [1].

     g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70 e 75.

 

     Art. 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - c) [2];

     d) - g) [2a];

     h) l'articolo 52 è abrogato.

 

     Art. 3. Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [3];

     b) l'articolo 24 è abrogato. [3a]

 

     Art. 4. Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale.

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [3b];

     b) [3c];

     c) è abrogato il comma 3 bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO,

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E CONTRATTI VITALIZI, IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI,

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

E SUI CONTRATTI DI BORSA.

 

     Art. 5. Sanzioni in materia di imposta di bollo.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - e) [3d];

     f) - h) [3e].

     i) nell'articolo 33, al primo comma, sono soppresse le parole "e soprattasse" e al quarto comma sono soppresse le parole "e delle soprattasse";

     l) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.

 

     Art. 6. Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi.

     1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [3f];

     b) sono abrogati l'articolo 25 e il primo comma dell'articolo 28.

 

     Art. 7. (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). [4]

     1. [4a].

     2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti è determinata con le modalità previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.

     3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.

 

     Art. 8. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [4b];

     b) nell'articolo 10 il primo comma è abrogato e al terzo comma le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";

     c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole "e delle soprattasse" sono soppresse.

 

     Art. 9. Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa.

     1. Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - d) [4c];

     e) [4d].

     3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è abrogato.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI DOGANALI

E DI IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

 

     Art. 10. Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi.

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - c) [4e];

     d) l'articolo 322 è abrogato;

     e) - f) [4f].

     2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista nell'articolo 318 dello stesso testo unico è elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico è elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, concernenti violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa [3a].

     3. l richiami all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie.

     4. [4g].

CAPO IV

SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

 

     Art. 11. Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale.

     1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [4h];

     b) l'articolo 296 è abrogato.

 

     Art. 12. Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

     1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [4i];

     b) [4l];

     c) [4m];

     d) [5].

 

     Art. 13. Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

     1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, l'ultimo comma è abrogato [5a];

     b) [5b].

 

     Art. 14. Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili. [5c]

 

     Art. 15. Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. [5d]

 

     Art. 16. Norme applicabili.

     1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

E ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI

E ALLA TELEVISIONE.

 

     Art. 17. Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli. [6]

     1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: ''soprattassa" ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: ''sanzione amministrativa".

     2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472.

     3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella è determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.

 

     Art. 18. Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni. [7]

 

     Art. 19. Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione.

     1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [8];

     b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati.

     2. Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nell'articolo 8 del presente decreto.

     3. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

CAPO VI

SANZIONI RELATIVE

ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E CODICE FISCALE

 

     Art. 20. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale. [9]

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.

 

 


[1] Modificano l'art. 55 e sostituiscono gli artt. 69, 71, 72, 73 e 74 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

[2] Modificano gli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

[2a] Sostituiscono gli artt. 50, 51, 53 e 54 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

[3] Sostituisce l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

[3a] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.

[3b] Sostituisce l'art. 9 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

[3c] Modifica il comma 3, art. 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

[3d] Modificano gli artt. 20, 22, 31, 32, 34, 37 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

[3e] Sostituiscono gli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

[3f] Sostituisce l'art. 24 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99. Per la decorrenza della sostituzione, vedi l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 99/2000.

[4a] Sostituisce gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

[4b] Sostituisce l'art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

[4c] Modificano gli artt. 16, 17 e 20 e la rubrica del Titolo X del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

[4d] Aggiunge un comma all'art. 21 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

[4e] Modifica gli artt. 303, 304, 307, 309, 314 e 315 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

[4f] Modificano gli artt. 325 e 326 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

[3a] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.

[4g] Modifica gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

[4h] Sostituisce l'art. 292 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[4i] Sostituisce l'art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[4l] Modifica il comma 1, art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[4m] Sostituisce l'art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99. Per la decorrenza della modifica, vedi l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 99/2000. Sostituisce l'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[5a] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99. Per la decorrenza della modifica, vedi l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 99/2000.

[5b] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99. Per la decorrenza della modifica, vedi l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 99/2000. Sostituisce l'art. 5 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

[5c] Sostituisce l'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

[5d] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998. Sostituisce il comma 31, art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

[7] Sostituisce l'art. 8 della L. 15 dicembre 1967, n. 1235.

[8] Modifica l'art. 20 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246.

[9] Sostituisce gli artt. 13 e 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.