§ 84.1.22 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1235.
Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:15/12/1967
Numero:1235


Sommario
Art. 1.      Per "autoradio" s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.
Art. 2.      L'"autoradio" è soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.
Art. 3.      Quando l'"autoradio" viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa [...]
Art. 4.      In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con "autoradio ", l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente è valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.
Art. 5.      In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. [...]
Art. 6.      Per il pagamento degli abbonamenti all'"autoradio" si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del [...]
Art. 7.      Le quote di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, comprese nel canone di abbonamento alle radioaudizioni per autoradio competono al [...]
Art. 8.  (Sanzioni)
Art. 9.      Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 10.      Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, nel testo unico delle leggi [...]
Art. 11.      I canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione governativa per "autoradio", già corrisposti secondo le precedenti modalità all'atto dell'entrata in vigore della [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 84.1.22 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi

(G.U. 29 dicembre 1967, n. 324)

 

     Art. 1.

     Per "autoradio" s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.

 

          Art. 2.

     L'"autoradio" è soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.

     Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

 

          Art. 3.

     Quando l'"autoradio" viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata.

 

          Art. 4.

     In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con "autoradio ", l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente è valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.

 

          Art. 5.

     In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1933, n. 880.

 

          Art. 6.

     Per il pagamento degli abbonamenti all'"autoradio" si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della tassa di concessione governativa relativi all'autoradio per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

     Il Ministro per le finanze ha, altresì, facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità di pagamento, di riscossione, di contabilizzazione e di versamento all'erario sia per i canoni di abbonamento alle radioaudizioni sia per la tassa di concessione governativa, riguardanti l'autoradio e di istituire nuove bollette con dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione e dell'abbonamento all'autoradio.

 

          Art. 7.

     Le quote di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, comprese nel canone di abbonamento alle radioaudizioni per autoradio competono al Ministero delle finanze.

 

          Art. 8. (Sanzioni) [1]

     Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

 

          Art. 9.

     Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

 

          Art. 10.

     Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, nel testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     I canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione governativa per "autoradio", già corrisposti secondo le precedenti modalità all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, saranno validi fino alla scadenza.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1]  Articolo modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.