§ 3.9.7 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 21.
Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:27/08/1982
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. In relazione alla natura e all'entità dei danni provocati dalle pubbliche calamità, i comuni interessati hanno facoltà di adottare un piano di ricostruzione delle zone danneggiate.
Art. 2.      1. Entro sessanta giorni dall'evento calamitoso, il consiglio comunale delibera se intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente. Con il medesimo provvedimento il comune può [...]
Art. 3.      1. Le aree eventualmente espropriate dal comune, a sensi del secondo comma dell'articolo 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, potranno essere cedute al prezzo corrispondente all'indennità di [...]
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.      1. Per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivo- meteorologici ed al fine di segnalare il periodo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o [...]
Art. 10.  (Omissis)
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.      1. Per l'assicurazione contro i rischi di infortuni e per la dotazione di attrezzatura ed equipaggiamento dei membri delle commissioni locali per le valanghe, di cui al settimo comma [...]


§ 3.9.7 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 21.

Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

(B.U. 7 settembre 1982, n. 41).

 

 

CAPO I

Piano di ricostruzione

 

Art. 1.

     1. In relazione alla natura e all'entità dei danni provocati dalle pubbliche calamità, i comuni interessati hanno facoltà di adottare un piano di ricostruzione delle zone danneggiate.

     2. La ricostruzione deve avvenire sulle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione parzialmente o totalmente in altro sito.

     3. Il piano di ricostruzione deve contenere:

     1) la delimitazione del territorio destinato alla ricostruzione, con la previsione planivolumetrica degli insediamenti;

     2) la destinazione d'uso degli edifici;

     3) l'individuazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione;

     4) le fasi di attuazione;

     5) l'indicazione nominativa dei proprietari degli immobili distrutti o danneggiati gravemente;

     6) l'elenco dei beni immobili da acquisire da parte del comune;

     7) il preventivo di massima della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di competenza comunale.

     3. Qualora la ricostruzione sia prevista sulle aree degli abitati esistenti, il piano può, ove occorra, derogare ai limiti stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

 

     Art. 2.

     1. Entro sessanta giorni dall'evento calamitoso, il consiglio comunale delibera se intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente. Con il medesimo provvedimento il comune può richiedere alla Giunta provinciale che essa provveda a spese della Provincia alla redazione del piano, limitandosi ad individuare le aree destinate alla ricostruzione.

     2. Alla adozione del piano il comune provvede entro i successivi novanta giorni, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento del piano redatto a cura della Giunta provinciale.

     3. Per la formazione del piano si applica la procedura prevista per i piani attuativi dal titolo IV, capo IV, della legge provinciale concernente l'Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

     4. L'approvazione del piano di ricostruzione costituisce, se necessario, variante dei piani urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale ed ha il valore e gli effetti che la legislazione vigente ricollega all'approvazione di un piano attuativo.

     5. Le previsioni planivolumetriche contenute nel piano di ricostruzione costituiscono limite alle facoltà degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni [1].

 

     Art. 3.

     1. Le aree eventualmente espropriate dal comune, a sensi del secondo comma dell'articolo 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, potranno essere cedute al prezzo corrispondente all'indennità di esproprio, con priorità ai proprietari di edifici distrutti o gravemente danneggiati, osservando le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e in subordine ai richiedenti di cui al secondo comma del medesimo articolo.

     2. Per l'espropriazione si applica la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. (Omissis) [2]

 

 

CAPO II

Interventi di prevenzione per le valanghe

 

     Art. 5.

     1. Per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivo- meteorologici ed al fine di segnalare il periodo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico, possono essere costituite commissioni locali composte da non meno di cinque e non più di dieci persone, con particolare conoscenza della zona, esperte in materia di fenomeni legati all'innevamento.

     2. Le commissioni sono costituite dalla Giunta provinciale su motivata richiesta del sindaco del comune interessato, che provvede anche alla designazione di componenti, quando le condizioni dei luoghi richiedano un particolare controllo dei fenomeni nivo-meteorologici.

     3. Le commissioni sono costituite ed operano nel territorio di ciascun comune richiedente. Esse possono essere peraltro costituite e operare nel territorio di più comuni richiedenti, qualora lo stesso sia interessato da medesimi fenomeni nivo-meteorologici. In tal caso le designazioni sono fatte d'intesa dai sindaci dei rispettivi comuni.

     4. Le segnalazioni di pericolo sono comunicate tempestivamente al sindaco del comune territorialmente competente; il sindaco è tenuto a dare comunicazione del pericolo medesimo, con i mezzi che riterrà di volta in volta più idonei, agli enti o soggetti direttamente interessati.

     5. Le commissioni esplicano, altresì, funzione consultiva nei confronti del sindaco per i provvedimenti che riterrà opportuno adottare ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, in relazione al pericolo valanghe.

     6. Le commissioni devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata nel competente servizio provinciale.

     7. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione per i rischi di infortunio a favore dei membri delle commissioni locali per le valanghe per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonché a dotare i membri delle commissioni stesse della attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

     8. Al membri delle suddette commissioni sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

 

 

CAPO III

Interventi per l'edilizia abitativa

 

     Artt. 6. - 9. (Omissis) [3].

 

 

CAPO IV

Interventi per attività economiche

 

     Art. 10. (Omissis) [2].

 

 

CAPO V

Norma transitoria

 

     Art. 11. (Omissis) [2].

 

 

CAPO VI

Norme finanziarie

 

     Art. 12.

     1. Per l'assicurazione contro i rischi di infortuni e per la dotazione di attrezzatura ed equipaggiamento dei membri delle commissioni locali per le valanghe, di cui al settimo comma dell'articolo 5, è autorizzata la spesa di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. All'autorizzazione di spesa relativa alla concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7, si provvederà con successiva legge.

 

     Artt. 13. - 14.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 155 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 che ha sostituito il terzo comma, abrogato i precedenti commi 4, 5, 6, 7, 8, e modificato il comma 9 ora divenuto comma 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1991, n. 2.

[3] Articoli abrogati dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1991, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1991, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1991, n. 2.

[4] Recano disposizioni finanziarie.