§ 6.3.6 - L.P. 1 settembre 1981, n. 21.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:01/09/1981
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 6.3.6 - L.P. 1 settembre 1981, n. 21.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 1 settembre 1981, n. 43).

 

Art. 1. [1]

     [1. Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio.]

 

     Art. 2. [2]

     1. Ai comuni della Provincia di Trento sono applicabili le disposizioni di cui al primo, al secondo periodo del terzo ed all'ultimo comma dell'articolo 11 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

 

     Art. 3. [3]

     [1. (Omissis) [4].

     2. Resta ferma la facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23.

     3. Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1981.

     4. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23, vale anche per l'anno 1981.]

 

     Art. 4. [5]

     (Omissis) [6].

 

     Art. 5. [7]

     [1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi ed al fine del conseguimento del pareggio dei bilanci, la Provincia assegna ai comuni, per l'anno 1981, quote di integrazione commisurate alla popolazione residente in ogni singolo comune alla data del 31 dicembre 1980, desunta dalle risultanze anagrafiche pubblicate dall'ISTAT.

     2. Per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti la quota base è fissata in Lire 90.000 per abitante. Tale quota è aumentata dei 5 per cento, del 10 per cento e rispettivamente del 15 per cento, qualora il centro abitato maggiormente popolato alla data del censimento del 24 ottobre 1971, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, abbia una popolazione residente inferiore al 70 per cento ma superiore o pari alla metà, inferiore alla metà ma superiore o pari al 30 per cento e rispettivamente inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

     3. Per i comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000, rispettivamente per quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000, la quota base di cui ai secondo comma del presente articolo è aumentata del 10, rispettivamente del 20 per cento.

     4. Per il comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti la quota base è fissata in Lire 115.000 per abitante, mentre per il comune capoluogo della Provincia in lire 138.000 per abitante.

     5. Per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti che sono sedi di pretura, è attribuita un'ulteriore maggiorazione nella misura del 5 per cento della quota base di cui al precedente secondo comma il cui importo complessivo non potrà essere inferiore a Lire 5.000.000.

     6. La quota di integrazione viene infine determinata detraendo dall'importo computato a norma dei precedenti commi il 17 per cento delle attribuzioni statali dovute a norma dell'articolo 23, primo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché il 40 per cento della media delle entrate accertate alla categoria IV, titolo III (proventi dei beni comunali) del bilancio comunale risultante dai conti consuntivi 1978 e 1979.

Tali entrate o proventi vanno considerati al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi. Qualora esistano una azienda speciale per la gestione del patrimonio comunale o amministrazioni separate dei beni di uso civico con bilanci distinti da quello del comune, l'importo da dedurre è pari al 40 per cento delle entrate proprie provenienti dalla gestione del patrimonio di tale azienda e/o amministrazioni separate, computate al netto delle spese di fatturazione sopra indicate.

     7. Per i comuni aventi beni di uso civico amministrati per mezzo del comitato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, la detrazione delle entrate patrimoniali di cui al comma precedente è ridotta al 20 per cento.

     8. Nell'accertamento delle entrate patrimoniali di cui ai precedenti due commi non vanno compresi i proventi straordinari derivanti da schianti boschivi prodotti da calamità atmosferiche od incendi; la quantità di tali beni assegnati deve essere certificata dall'ispettore distrettuale delle foreste competente per territorio e col verbale di misurazione, e l'ammontare dei proventi relativi da parte del sindaco, e rispettivamente da parte del presidente del comitato di amministrazione, dal segretario e dal ragioniere ove esiste.

     9. Il totale delle entrate accertate ed il totale delle eventuali spese impegnate da detrarre sono certificate da apposita dichiarazione del sindaco, e rispettivamente del presidente del comitato di amministrazione, sottoscritta pure dal segretario, e dal ragioniere ove esiste, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1978 e 1979 o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

     10. Sarà comunque assicurato un trasferimento non inferiore alla erogazione determinata per l'esercizio 1978, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20, aumentata del 20 per cento.

     11. L'erogazione ai comuni della integrazione di cui al presente articolo avrà luogo sulla base delle dichiarazioni di cui al precedente nono comma e resta subordinata alla deliberazione del conto consuntivo 1979.]

 

     Art. 6. [8]

     [1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 37.250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. A valere sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1980 per le finalità di cui alla legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23.]

 

     Artt. 7. - 9. [9]

     (Omissis) [10].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Modifica l'art. 2 della L.P. 29 luglio 1980, n. 23.

[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Modifica l'art. 4 della L.P. 6 settembre 1979, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[8] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[9] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[10] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.