§ 6.3.4 - L.P. 6 settembre 1979, n. 6.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:06/09/1979
Numero:6


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 6.3.4 - L.P. 6 settembre 1979, n. 6.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 11 settembre 1979, n. 45).

 

Art. 1.

     [1. Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.] [1]

     2. A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata. Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'articolo 1 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

 

     Art. 2. [2]

     [1. Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio della Provincia, mediante erogazioni da parte della stessa. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le erogazioni sono determinate sulla base della popolazione residente in ogni singolo comune alla data del 31 dicembre 1978, desunta delle risultanze anagrafiche pubblicate dall'ISTAT.

     2. Per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti la quota base è determinata in Lire 50.000 per ogni abitante; per i comuni sede di comprensorio e per quelli aventi una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, in Lire 65.000 per abitante; per i comuni aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti, in Lire 80.000 per abitante e' per il comune capoluogo Lire 100.000 per abitante.

     3. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, il cui centro abitato maggiormente popolato alla data del censimento del 24 ottobre 1971, risultante dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di Statistica, abbia una popolazione residente inferiore alla metà di quella dell'intero comune, la

quota base di cui al comma precedente è aumentata del 15 per cento.

     4. La misura dell'erogazione viene infine determinata detraendo dall'importo di cui sopra la metà della media delle entrate accertate alla categoria IV. titolo III (proventi dei beni comunali) del bilancio comunale risultanti dai conti consuntivi 1976 e 1977.

Tali entrate o proventi vanno considerati al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi.

     5. Qualora esistano una azienda speciale per la gestione del patrimonio comunale o amministrazioni separate dei beni di uso civico con bilanci distinti da quello del comune, l'importo da dedurre è pari alla metà delle entrate proprie provenienti dalla gestione del patrimonio di tale azienda e/o amministrazioni separate, computate al netto delle spese considerate al comma precedente.

     6. Le entrate accertate e le eventuali spese impegnate da detrarre sono certificate da apposita dichiarazione del Sindaco, e rispettivamente del Presidente del comitato d'amministrazione, sottoscritta pure dal segretario e dal ragioniere ove esiste, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1976 e 1977 o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

     7. Sarà comunque assicurato un trasferimento non inferiore alla erogazione determinata per l'esercizio 1978, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

     8. Il versamento delle erogazioni ai comuni avrà luogo in unica soluzione dopo l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Giunta provinciale o, comunque, appena esecutivi per decorrenza dei termini di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.]

 

     Art. 3. [3]

     [1. Al fine del contenimento della spesa corrente i comuni e i loro consorzi sono tenuti ad adottare, con l'osservanza dei principi generali stabiliti dalla legge regionale - antro il 31 dicembre 1979 un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi anche per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione.

     2. Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che sono compresi nel piano generale di riorganizzazione di cui al comma precedente.

     3. La deliberazione del consiglio comunale, che adotta il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma, è approvata dalla Giunta provinciale.

     4. L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della Giunta provinciale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo articolo 4.

     5. Tali piani generali diverranno efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.]

 

     Art. 4. [4]

     [1. Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci - con esclusione di quello per servizi i cui costi sono coperti con pertinenti entrata derivanti da finanziamenti di altri enti - ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1977, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

     2. Per l'anno 1979 non potrà essere assunto con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1977.

     3. comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normativa che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza sono cessati dal servizio negli anni 1977-78 o cesseranno dal servizio negli anni 1979-80 non ancora sostituiti. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo.

     4. In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al terzo comma, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio) popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risulti inferiore a 1:150, possono assumere, purché non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dall'applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1977, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

     a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

     b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti-.- consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio.

     5. In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

     6. E' consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11, per cento.

     7. Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a centottanta giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

     8. Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari.

     9. Il personale straordinario non potrà essere assunto per la sostituzione di posti previsti nella pianta organica, per la copertura dei quali deve essere bandito regolare concorso, salvo la temporanea sostituzione nelle more del concorso stesso, e comunque nei limiti dei centottanta giorni di cui al comma precedente.

     10. Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dai compimento del periodo complessivo annuo indicato nel settimo comma del presente articolo.]

 

     Art. 5. [5]

     [1. Per le aziende municipalizzate e consortili il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

     2. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20, sono prorogate fino a quando non verrà altrimenti disposto.

     3. Sono altresì consentite deroghe nell'assunzione di nuovi servizi da parte di aziende esistenti, qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

     4. E' consentita l'assunzione in gestione diretta dei servizi appaltati, a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.

     5. Può essere derogato al divieto di cui al precedente articolo 4 relativo all'assunzione di nuovo personale da parte delle aziende, qualora i maggiori costi conseguenti siano coperti dai ricavi previsti, ed i loro bilanci siano in pareggio o in attivo.]

 

     Art. 6. [6]

     [1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 26.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.]

 

     Artt. 7. - 8. [7]

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 1 settembre 1981 n. 21 ed abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[8] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.