§ 6.3.1 - L.P. 6 dicembre 1974, n. 45.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:06/12/1974
Numero:45


Sommario
Art. unico.      1. Il termine del 30 novembre stabilito per la presentazione alla Giunta provinciale dei bilanci deficitari previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. [...]


§ 6.3.1 - L.P. 6 dicembre 1974, n. 45. [1]

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 17 dicembre 1974, n. 59).

 

     Art. unico.

     1. Il termine del 30 novembre stabilito per la presentazione alla Giunta provinciale dei bilanci deficitari previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34, è prorogato al 15 marzo dell'anno cui il bilancio si riferisce.

     2. La proroga del suddetto termine vale per i bilanci deficitari dei comuni, in cui le elezioni amministrative si svolgono negli ultimi quattro mesi dell'anno.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.