§ 5.3.3 - L.P. 30 giugno 1959, n. 6.
Provvidenze per l'incremento dei sussidi audiovisivi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:30/06/1959
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di favorire la diffusione e l'uso dei sussidi audiovisivi nelle scuole pubbliche e private nonché negli istituti di educazione, e al fine di potenziare il Centro provinciale per i [...]
Art. 2.      1. Le domande motivate, intese ad ottenere le provvidenze previste dal precedente art. 1, devono pervenire all'Assessorato alla pubblica istruzione ed artigianato entro il 30 settembre di ogni [...]
Art. 3.      1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio
Art. 4.      (Omissis)


§ 5.3.3 - L.P. 30 giugno 1959, n. 6. [1]

Provvidenze per l'incremento dei sussidi audiovisivi.

(B.U. 7 luglio 1958, n. 28).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire la diffusione e l'uso dei sussidi audiovisivi nelle scuole pubbliche e private nonché negli istituti di educazione, e al fine di potenziare il Centro provinciale per i sussidi audiovisivi, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere:

     a) all'acquisto in proprio di detti sussidi e alla loro assegnazione in uso;

     b) all'erogazione di contributi, fino al massimo del 50% della spesa, per agevolare l'acquisto.

 

     Art. 2.

     1. Le domande motivate, intese ad ottenere le provvidenze previste dal precedente art. 1, devono pervenire all'Assessorato alla pubblica istruzione ed artigianato entro il 30 settembre di ogni anno, corredate da preventivo di spesa.

 

     Art. 3.

     1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

     2. Per l'anno in corso è autorizzata la spesa di Lire 4 milioni alla quale si farà fronte con un'aliquota dello stanziamento iscritto all'art. 63 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Norma finanziaria.