§ 3.2.7 - L.P. 1 settembre 1975, n. 48.
Interventi di carattere urgente nel settore dell'edilizia scolastica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:01/09/1975
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Al fine si sopperire alle più urgenti necessità nel settore dell'edilizia relativa alla scuola dell'obbligo, in dipendenza del rapido aumento della popolazione scolastica, la Provincia autonoma [...]
Art. 2.      La somma di cui al precedente articolo è concessa al Comune di Trento con deliberazione della Giunta provinciale, su domanda che il Comune stesso dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di [...]
Art. 3.      All'erogazione della somma si provvederà nella misura del 50 per cento subordinatamente alla stipulazione, da parte dei Comune di Trento, del contratto relativo all'acquisto e posa in opera dei [...]
Art. 4.      Ai beni acquistati dal Comune di Trento per i fini di cui all'articolo 1 non potrà essere attribuita destinazione diversa da quella ivi indicata se non previa autorizzazione della Giunta [...]
Art. 5.      Al fine di favorire l'esecuzione di opere intese al miglioramento ed alla maggiore funzionalità del patrimonio edilizio dei comuni adibito o da adibire ad uso scolastico, con particolare [...]
Art. 6.      Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo gli enti interessati debbono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da
Art. 7.      La Giunta provinciale, sulla base delle esigenze di intervento riconosciute prioritarie, formula un programma contenente l'elenco delle domande da ammettere a contributo. A tal fine sarà tenuto [...]
Art. 8.      All'erogazione del contributo si provvederà, nella misura del 50 per cento, a seguito della comunicazione dell'inizio dei lavori e per il restante 50 per cento dopo l'accertamento, da parte [...]
Art. 9.      Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 225.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975
Art. 10.  - 11.


§ 3.2.7 - L.P. 1 settembre 1975, n. 48. [1]

Interventi di carattere urgente nel settore dell'edilizia scolastica.

(B.U. 2 settembre 1975, n. 42).

 

CAPO I

Intervento straordinario a favore del Comune di Trento

 

Art. 1.

     Al fine si sopperire alle più urgenti necessità nel settore dell'edilizia relativa alla scuola dell'obbligo, in dipendenza del rapido aumento della popolazione scolastica, la Provincia autonoma assegna al comune di Trento una somma di L. 225.000.000 per l'acquisto e la posa in opera di elementi prefabbricati da adibire ad aule scolastiche, ivi compresi i relativi servizi.

 

     Art. 2.

     La somma di cui al precedente articolo è concessa al Comune di Trento con deliberazione della Giunta provinciale, su domanda che il Comune stesso dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Alla domanda dovranno essere allegati una relazione tecnico- finanziaria relativa all'operazione di acquisto e posa in opera, in via temporanea, dei fabbricati, con l'indicazione delle aree a tal fine prescelte, ed un piano di massima degli interventi attraverso i quali il Comune di Trento intende provvedere in via definitiva al soddisfacimento delle necessità di cui all'articolo precedente.

     Dalla relazione tecnico - finanziaria di cui al comma precedente dovrà risultare che almeno il 10 per cento della spesa prevista rimane a carico del Comune.

 

     Art. 3.

     All'erogazione della somma si provvederà nella misura del 50 per cento subordinatamente alla stipulazione, da parte dei Comune di Trento, del contratto relativo all'acquisto e posa in opera dei prefabbricati, e per Il restante 50 per cento dietro certificazione, da parte dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato provinciale ai lavori pubblici, della funzionalità delle aule e relativi servizi.

 

     Art. 4.

     Ai beni acquistati dal Comune di Trento per i fini di cui all'articolo 1 non potrà essere attribuita destinazione diversa da quella ivi indicata se non previa autorizzazione della Giunta provinciale.

 

 

CAPO II

Interventi per il miglioramento del patrimonio comunale di edilizia scolastica

 

     Art. 5.

     Al fine di favorire l'esecuzione di opere intese al miglioramento ed alla maggiore funzionalità del patrimonio edilizio dei comuni adibito o da adibire ad uso scolastico, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi urgenti atti ad assicurare le necessarie condizioni di igiene e di sicurezza, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque in misura non superiore a lire 15.000.000 per ciascun edificio.

     I contributi di cui al comma precedente non possono essere concessi per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione.

 

     Art. 6.

     Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo gli enti interessati debbono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da:

     a) un estratto tavolare attestante che l'immobile cui si riferiscono i lavori di entrata gettati è di proprietà del comune che richiede il contributo, rispettivamente di uno dei comuni riuniti in consorzio;

     b) una relazione tecnico - illustrativa dei lavori;

     c) un preventivo sommario di spesa con annesso piano finanziario.

 

     Art. 7.

     La Giunta provinciale, sulla base delle esigenze di intervento riconosciute prioritarie, formula un programma contenente l'elenco delle domande da ammettere a contributo. A tal fine sarà tenuto conto, in particolare, delle necessità accertate in ordine alle condizioni di sicurezza degli immobili ed allo stato degli impianti igienico - sanitari e di riscaldamento.

     Alla concessione del contributo ed alla determinazione del relativo ammontare provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione in base al programma di cui al comma precedente.

 

     Art. 8.

     All'erogazione del contributo si provvederà, nella misura del 50 per cento, a seguito della comunicazione dell'inizio dei lavori e per il restante 50 per cento dopo l'accertamento, da parte dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato provinciale ai lavori pubblici, della regolare esecuzione dei lavori stessi.

     Il contributo sarà revocato qualora I lavori non risultino ultimati entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo stesso, salvo proroga che potrà essere concessa dalla Giunta provinciale per un periodo massimo di sei mesi ove sussistano giustificati motivi.

     Nel caso di revoca del contributo, si procederà al recupero delle somme erogate, ai sensi del R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 9.

     Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 225.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5 della presente legge autorizzato lo stanziamento di L. 275.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

     I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 10. - 11.

     (Omissis) [2].

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Recano disposizioni finanziarie transitorie.