§ 3.1.6 - L.P. 21 novembre 1970, n. 13.
Variante al Piano regolatore generale del Comune di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:21/11/1970
Numero:13


Sommario
Art. unico.      Alle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento, allegate alla L.P. 11 novembre 1968, n. 20, di approvazione di detto Piano, è aggiunto il seguente articolo 25


§ 3.1.6 - L.P. 21 novembre 1970, n. 13. [1]

Variante al Piano regolatore generale del Comune di Trento.

(B.U. 1 dicembre 1970, n. 49).

 

     Art. unico.

     Alle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento, allegate alla L.P. 11 novembre 1968, n. 20, di approvazione di detto Piano, è aggiunto il seguente articolo 25.

«Articolo. 25 - Deroghe».

     Previa deliberazione del Consiglio comunale, e subordinatamente al nulla-osta della Giunta provinciale sentita la Commissione Urbanistica Provinciale, possono essere autorizzate dal Sindaco per edifici ed impianti pubblici le seguenti deroghe:

     1) all'altezza massima, quando si aumenti opportunamente l'area non coperta dalla costruzione;

     2) alle prescrizioni di zona, quando si tratti di ampliare, modificare o completare edifici o complessi edilizi già esistenti alla data dell'approvazione del presente piano.

     Per edifici e impianti industriali sono ammesse, con le medesime formalità, le deroghe previste al punto 2, con l'osservanza delle prescrizioni contenute all'articolo 9. In particolare, per edifici o impianti industriali situati al di fuori delle aree industriali previste dal Piano Urbanistico provinciale, l'ampliamento nei limiti delle aree che risultino di loro pertinenza alla data del 18 novembre 1969, e subordinatamente a giudizio favorevole con riguardo sia a ragioni di assetto urbanistico sia a motivi di molestia e nocività degli impianti.

     Per le deroghe a favore degli edifici e impianti industriali le domande delle relative licenze edilizie devono pervenire entro il 31 dicembre 1972 e gli ampliamenti non possono interessare aree facenti parte di zone destinate a verde pubblico.

     Con l'osservanza delle norme di cui al precedente comma secondo, in quanto applicabili, e delle prescrizioni contenute nell'articolo 11, sono ammesse deroghe a favore di aziende artigianali esistenti nelle zone industriali alla data del 18 novembre 1969.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.