§ 4.5.31 - L.P. 5 settembre 1991, n. 21.
Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:05/09/1991
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Iniziative ammesse alle agevolazioni.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Agevolazioni.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Modalità per la richiesta delle agevolazioni e valutazione delle domande.
Art. 6.  Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.
Art. 7.  Obblighi dei richiedenti.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Norme transitorie.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 11 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10.
Art. 11.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 12.  Copertura degli oneri.
Art. 13.  Variazioni di bilancio.


§ 4.5.31 - L.P. 5 settembre 1991, n. 21. [1]

Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica.

(B.U. 10 settembre 1991, n. 39).

 

Capo I [2]

Agevolazioni alle agenzie di viaggio e turismo.

 

Art. 1. Iniziative ammesse alle agevolazioni.

     (Omissis).

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     (Omissis).

 

     Art. 3. Agevolazioni.

     (Omissis).

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi.

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modalità per la richiesta delle agevolazioni e valutazione delle domande.

     (Omissis).

 

     Art. 6. Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.

     (Omissis).

 

     Art. 7. Obblighi dei richiedenti.

     (Omissis).

 

     Art. 8. Sanzioni.

     (Omissis).

 

     Art. 9. Norme transitorie.

     (Omissis).

 

Capo II

Modifiche alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, concernente

"Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento"

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 11 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10.

     (Omissis).

 

Capo III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 11. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con leggi di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

     2. Per la concessione dei contributi annui costanti di cui all'articolo 3, con riferimento alle tipologie dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come modificata dalla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, ivi richiamate, è autorizzato il limite d'impegno di Lire 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1991 al 2001.

     3. Per l'assegnazione di somme all'Azienda per la promozione turistica del Trentino da utilizzare per l'attuazione di progetti e di particolari iniziative, con specifico riferimento a quelle previste dal comma 2, lettera b), dell'articolo 11 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato con l'articolo 10 della presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 1.050.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 12. Copertura degli oneri.

     (Omissis).

 

     Art. 13. Variazioni di bilancio.

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Capo abrogato dall'art. 58 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.