§ 5.3.24 - L.P. 14 febbraio 1992, n. 9.
Soppressione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:14/02/1992
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Soppressione del consorzio.
Art. 2.  Liquidazione.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie.
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.3.24 - L.P. 14 febbraio 1992, n. 9. [1]

Soppressione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

(B.U. 25 febbraio 1992, n. 9).

 

Art. 1. Soppressione del consorzio.

     1. Il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, di seguito denominato «consorzio», di cui al regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso e posto in liquidazione.

     2. I beni mobili ed immobili di proprietà del consorzio sono trasferiti al patrimonio della Provincia.

 

     Art. 2. Liquidazione.

     1. La Giunta provinciale nomina il liquidatore del consorzio e determina con proprio provvedimento le procedure di liquidazione.

     2. La Giunta provinciale stabilisce altresì, con propria deliberazione, l'entità del compenso spettante al commissario per la gestione straordinaria del consorzio, fino all'importo di lire 500.000 per ogni anno di commissariamento dell'ente. Tali somme possono essere pagate dal liquidatore del consorzio, ovvero incluse dallo stesso tra le passività nelle quali subentra la Provincia.

     3. Al liquidatore spetta un compenso stabilito dalla Giunta provinciale, in misura forfettaria omnicomprensiva, fino all'importo di lire 500.000. Tale compenso è incluso tra le passività del consorzio nelle quali subentra la Provincia.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie.

     1. Gli appositi capitoli dell'entrata e della spesa, previsti dall'articolo 15, settimo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 concernente «Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori», sono destinati anche all'iscrizione delle attività e passività finanziarie del consorzio soppresso con la presente legge.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con una quota delle previste entrate derivanti dalla giacenza di cassa residua al termine delle operazioni di liquidazione.

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata - tabella A - e nello stato di previsione della spesa - tabella B per l'esercizio finanziario 1992, di cui agli articoli 1 e 3 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994», sono introdotte le seguenti variazioni, comportanti un incremento di lire 10.000.000 ai totali degli stati di previsione, sia in, termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1, sono apportate le variazioni in aumento di cui al medesimo comma 1.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.