§ 5.4.6 - L.P. 25 giugno 1980, n. 20.
Provvedimenti urgenti in favore dei dipendenti della S.L.O.I.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:25/06/1980
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Trento promuove corsi di riqualificazione professionale riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso lo stabilimento S.L.O.I. S.p.A. di Trento alla data 13 [...]
Art. 2.      1. Per i fini di cui all'articolo precedente, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale, [...]
Art. 3.      1. Ai frequentanti i corsi previsti dai precedenti articoli sarà concesso un assegno pari a Lire 290.000 lorda mensili per l'intera durata dei corsi medesimi
Art. 4.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata: la spesa complessiva di lire 700.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.4.6 - L.P. 25 giugno 1980, n. 20. [1]

Provvedimenti urgenti in favore dei dipendenti della S.L.O.I.

(B.U. 1 luglio 1980, n. 35).

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Trento promuove corsi di riqualificazione professionale riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso lo stabilimento S.L.O.I. S.p.A. di Trento alla data 13 gennaio 1980, rimasti disoccupati a seguito della chiusura del predetto stabilimento, disposta con provvedimento dell'autorità comunale di data 18 luglio 1978 volto a tutelare l'incolumità pubblica.

     2. I suddetti corsi sono finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali, per il reinserimento lavorativo di attività predeterminate dei lavoratori di cui al primo comma e per le quali esistono concrete possibilità occupazionali sul mercato del lavoro locale.

 

     Art. 2.

     1. Per i fini di cui all'articolo precedente, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale, individua i corsi da promuovere. determinandone le modalità di realizzazione e la durata, che non potrà comunque superare gli otto mesi.

     2. La Giunta provinciale realizza i suddetti corsi direttamente o affidandoli in gestione ad enti o istituzioni operanti nel settore della formazione professionale.

     3. I partecipanti ai corsi che si assentano per un numero di lezioni superiore al quinto delle ore complessive mensili di lezione, sono estromessi dai corsi stessi, salvo i casi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.

 

     Art. 3.

     1. Ai frequentanti i corsi previsti dai precedenti articoli sarà concesso un assegno pari a Lire 290.000 lorda mensili per l'intera durata dei corsi medesimi.

     2. L'assegno non sarà più corrisposto a coloro che cessano di frequentare il corso o trovino occupazione.

 

     Art. 4.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata: la spesa complessiva di lire 700.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Recano disposizioni finanziarie.