§ 6.5.2 - L.P. 1 settembre 1960, n. 10.
Acquisto dell'edificio ad uso sede dell'istituto tecnico commerciale in Trento e dell'area per la costruzione dell'istituto tecnico industriale in Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:01/09/1960
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzato l'acquisto degli immobili in comune catastale di Trento, iscritti in P.T. 333, p.e. 1272/1, e p.e. 1272/3, p.e. 1272/4, p.e. 1681/2; P.T. 527, p.e. 1261, p.f. 714/2, p.f. [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. L'importo complessivo dei mutui da accendere, di cui all'art. 3 della legge provinciale 16 maggio 1960, n. 6, viene elevato dall'importo complessivo di lire 461.000.000 a lire 811.000.000
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto di acquisto con il Comune di Trento alle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 6.5.2 - L.P. 1 settembre 1960, n. 10. [1]

Acquisto dell'edificio ad uso sede dell'istituto tecnico commerciale in Trento e dell'area per la costruzione dell'istituto tecnico industriale in Trento.

(B.U. 6 settembre 1960, n. 38).

 

Art. 1.

     1. E' autorizzato l'acquisto degli immobili in comune catastale di Trento, iscritti in P.T. 333, p.e. 1272/1, e p.e. 1272/3, p.e. 1272/4, p.e. 1681/2; P.T. 527, p.e. 1261, p.f. 714/2, p.f. 715/2, p.f. 715/3, della superficie totale di mq. 22.370, di proprietà del Comune di Trento, costituenti l'edificio sede dell'istituto tecnico commerciale in Trento, da restaurare, per il prezzo a corpo di lire 304.504.000 e dell'area per la costruzione dell'istituto tecnico industriale in Trento per il prezzo a corpo di lire 290.496.000; in totale lire 595.000.000, oltre le spese inerenti all'acquisto per lire 5.000.000.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. L'importo complessivo dei mutui da accendere, di cui all'art. 3 della legge provinciale 16 maggio 1960, n. 6, viene elevato dall'importo complessivo di lire 461.000.000 a lire 811.000.000.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto di acquisto con il Comune di Trento alle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Norme finanziarie.

[3] Norme finanziarie.