§ 4.1.A - L.P. 25 agosto 1975, n. 39.
Provvidenze a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:25/08/1975
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'esecuzione di idonee operazioni colturali e di difesa fitosanitaria, il mantenimento della efficenza produttiva delle coltivazioni arboree e delle [...]
Art. 2.      1. Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente possono essere concesse a condizione che il prodotto della coltura colpita dalle avversità atmosferiche abbia subito un danno non inferiore al 30 [...]
Art. 3.      1. Qualora i comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, siano costituiti, le funzioni di cui ai precedenti articoli sono esercitate, per delega della Provincia, dai [...]
Art. 4.      1. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è demandata la materia dell'agricoltura, a conclusione dell'annata agraria e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno, [...]
Art. 5.      1. A favore delle cooperative e delle associazioni agrarie legalmente costituite che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e che, a [...]
Art. 6.      1. Le domande relative alle sovvenzioni di cui all'articolo precedente saranno presentate alla Giunta provinciale tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al quale spetta [...]
Art. 7.      1. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975
Art. 8.      1. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 85.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975


§ 4.1.A - L.P. 25 agosto 1975, n. 39. [1]

Provvidenze a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche.

(B.U. 2 settembre 1975, n. 42).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'esecuzione di idonee operazioni colturali e di difesa fitosanitaria, il mantenimento della efficenza produttiva delle coltivazioni arboree e delle altre colture pregiate ivi comprese quelle annuali colpite da avversità atmosferiche con particolare riguardo alla grandine, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti proprietari, affittuari, coloni e mezzadri, singoli od associati, sovvenzioni fino alla misura massima di lire 150.000 per ettaro e per l'importo complessivo massimo di lire 500.000, nei casi di aziende singole e di lire 1.000.000 nei casi di azienda a conduzione associata.

 

     Art. 2.

     1. Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente possono essere concesse a condizione che il prodotto della coltura colpita dalle avversità atmosferiche abbia subito un danno non inferiore al 30 per cento; le stesse sovvenzioni sono graduate in rapporto al tipo di coltura danneggiata ed alla percentuale di danno verificatasi.

     2. Nei casi in cui si verifichino avversità atmosferiche talmente gravi da determinare la perdita pressoché integrale dei prodotti delle colture colpite o da compromettere il regolare ciclo vegetativo delle stesse negli anni successivi, le sovvenzioni di cui all'articolo 1, possono raggiungere la misura non inferiore a lire 350.000 e non superiore a lire 500.000 per ettaro e per l'importo complessivo di lire 2.500.000 nei casi di aziende singole e di lire 5.000.000 nei casi di aziende a conduzione associata [2].

 

     Art. 3.

     1. Qualora i comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, siano costituiti, le funzioni di cui ai precedenti articoli sono esercitate, per delega della Provincia, dai comprensori. Per l'accertamento della qualifica del richiedente, della superficie, della qualità di coltura e del danno subito, tali enti dovranno avvalersi di apposite commissioni locali, nonché delle sezioni staccate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Dette commissioni saranno nominate secondo quanto previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 [3].

     3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è demandata la materia dell'agricoltura, a conclusione dell'annata agraria e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno, delimita le zone colpite da avversità atmosferiche e ripartisce la somma disponibile in bilancio per gli interventi di cui all'articolo 1 tra i comprensori, nella circoscrizione dei quali ricadono le coltivazioni danneggiate.

     2. La ripartizione è rapportata alla estensione delle aree danneggiate, all'entità del danno, al tipo di coltura colpita, accertati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge il riparto di cui al primo comma sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 5.

     1. A favore delle cooperative e delle associazioni agrarie legalmente costituite che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e che, a causa delle avversità atmosferiche considerate nella presente legge, abbiano avuto, rispetto alla media dell'ultimo triennio, una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale superiore al 30 per cento, può essere concessa una sovvenzione, a titolo di compenso per le maggiori spese unitarie di gestione conseguenti alla riduzione in parola, nella misura massima del 35 per cento delle spese di gestione [4].

     2. La sovvenzione di cui al precedente comma può essere concessa anche ai consorzi di miglioramento fondiario, ad associazioni ed organismi che gestiscono impianti irrigui, a condizione che il prodotto delle colture colpite abbia subito un danno non inferiore al 30 per cento e che queste coprano almeno un terzo della superficie irrigata.

     3. Le sovvenzioni di cui ai commi precedenti possono essere elevate fino al 60 per cento, rispettivamente: nei casi in cui i conferimenti di prodotto commerciale abbiano subito una riduzione superiore al 50 per cento e nei casi in cui il prodotto delle colture abbia subito un danno inferiore al 50 per cento, purché queste coprano più dei due terzi della superficie irrigata [5].

 

     Art. 6.

     1. Le domande relative alle sovvenzioni di cui all'articolo precedente saranno presentate alla Giunta provinciale tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al quale spetta l'istruttoria delle medesime al fine di accertare la spesa ammissibile.

     2. Alla concessione delle sovvenzioni medesime provvede con propria deliberazione la Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente.

 

     Art. 7.

     1. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

     2. Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore a lire 400.000.000.

     3. I fondi di cui al presente articolo, e eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 8.

     1. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 85.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

     2. Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore a Lire 150.000.000.

     3. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [6].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 28.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 28.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 28.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 28.

[6] Recano disposizioni finanziarie.