§ 6.3.7 - L.P. 23 agosto 1982, n. 16.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:23/08/1982
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. A partire dall'anno 1982 il limite, stabilito dall'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, non si applica alle anticipazioni assunte per le utilizzazioni forestali di [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 6.3.7 - L.P. 23 agosto 1982, n. 16.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 24 agosto 1982, n. 39 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. [1]

     [1. Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio.]

 

     Art. 2. [2]

     [1. I comuni, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove i medesimi portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

     2. Il limite del comma precedente non si applica per le quote percentuali di personale dei comuni, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 21. Tali quote percentuali debbono, peraltro, comprendere i posti istituiti o da istituire per l'attivazione delle nuove opere costruite ed ultimata nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni non possono, comunque, avvenire prima dell'1 ottobre 1982.

     3. I comuni, i loro consorzi e le rispettive aziende, che hanno già esaurito l'utilizzazione delle quote 1981, possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date, usando solo l'eventuale disponibilità per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

     4. Per l'assunzione del personale straordinario, restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 1 settembre 1981 n. 21.]

 

     Art. 3.

     1. A partire dall'anno 1982 il limite, stabilito dall'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, non si applica alle anticipazioni assunte per le utilizzazioni forestali di recupero, di cui all'articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

 

     Art. 4. [3]

     [1. Per l'anno 1982 e per quelli successivi, il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981, qualora risulti superiore a quello determinato a sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.]

 

     Art. 5. [4]

     [1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ed al fine del conseguimento del pareggio dei bilanci, la Provincia assegna ai comuni, per l'anno 1982, quote di integrazione commisurata alla popolazione residente in ogni singolo comune alla data del 31 dicembre 1980, desunta dalle risultanze anagrafiche pubblicate dall'ISTAT.

     2. Per i comuni con popolazione residente fino a 500 abitanti, la quota base è fissata in Lire 122.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 501 a 2.500 abitanti, la quota base è fissata in Lire 110.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 2.501 a 5.000 abitanti, la quota base è fissata in Lire 105.000 per abitante.

     3. Le quote di cui al precedente comma sono aumentate rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, qualora il centro abitato maggiormente popolato alla data del censimento I 14 ottobre 1971, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, abbia rispettivamente una popolazione residente inferiore al 70 per cento, ma superiore o pari alla metà, inferiore alla metà, ma superiore o pari al 30 per cento e inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

     4. Per i comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, la quota base è fissata in lire 122.000 per abitante.

     5. Per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, la quota base è fissata in Lire 138.000 per abitante.

     6. Per il comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti la quota base è fissata in Lire 148.000 per abitante, mentre per il comune capoluogo della Provincia in Lire 155.000 per abitante.

     7. La quota di integrazione viene infine determinata detraendo dall'importo, computato a norma dei precedenti commi, il 20 per cento delle attribuzioni statali spettanti in base all'articolo 5 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché il 40 per cento della media delle entrate accertate alla categoria IV, titolo III (proventi dei beni comunali) del bilancio comunale risultante dai conti consuntivi 1978 e 1979. Tali entrate o proventi vanno considerati al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi. Qualora esistano amministrazioni separate dei beni di uso civico, con bilanci distinti da quello del comune, o azienda speciale per la gestione del patrimonio comunale, l'importo da dedurre è pari al 40 per cento delle entrate proprie provenienti dalla gestione del patrimonio delle amministrazioni separate e/o di tale azienda, computate al netto delle spese di fatturazione sopra indicate.

     8. Per i comuni aventi beni di uso civico, amministrati per mezzo del comitato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, la detrazione delle entrate patrimoniali di cui al comma precedente è ridotta al 20 per cento.

     9. Nell'accertamento delle entrate patrimoniali di cui ai precedenti due commi non vanno compresi i proventi straordinari derivanti da schianti boschivi prodotti da calamità atmosferiche od incendi; la quantità di tali beni assegnati deve essere certificata dall'Ispettore distrettuale delle foreste competente per il territorio e mediante verbale di misurazione, e l'ammontare dei proventi relativi rispettivamente da parte del presidente del comitato di amministrazione e da parte del sindaco, dal segretario e dal ragioniere ove esista.

     10. Il totale delle entrate accertate ed il totale delle eventuali spese impegnate da detrarre, sono certificate da apposita dichiarazione rispettivamente dal sindaco e dal presidente del comitato di amministrazione, sottoscritta pure dal segretario e dal ragioniere ove esista, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1978 e 1979 o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico, qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultati dai relativi verbali di chiusura.

     11. Resta comunque fermo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 21, aumentando il trasferimento determinato ai sensi dello stesso comma del 16 per cento.]

 

     Art. 6. [5]

     [1. L'erogazione ai comuni della integrazione determinata a sensi del precedente articolo 5 avrà luogo in una o più soluzioni sulla base delle dichiarazioni di cui al penultimo e terzultimo comma del medesimo articolo e resta subordinata alla deliberazione del conto consuntivo 1980.]

 

     Art. 7. [6]

     [1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 43.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

     2. A valere sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1981 per le finalità di cui alla legge provinciale 1 settembre 1981, n. 21.]

 

     Artt. 8. - 10. [7]

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[8] Recano disposizioni finanziarie entrata in vigore.