§ 3.2.9 - L.P. 3 settembre 1976, n. 35.
Censimento provinciale delle abitazioni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:03/09/1976
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di acquisire elementi per la predisposizione di un piano pluriennale di interventi nel settore dell'edilizia abitativa ed in relazione a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della [...]
Art. 2.      1. Il censimento rileva in ciascun comune della Provincia le abitazioni esistenti e le famiglie che le occupano
Art. 3.      1. Ai fini dell'esecuzione del censimento di cui alla presente legge è istituita una Commissione provinciale di censimento
Art. 4.      1. La Commissione di cui al precedente articolo impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le operazioni relative
Art. 5.      1. All'esecuzione del censimento provvedono, secondo le istruzioni impartite ai sensi del precedente articolo, la Camera di Commercio ed i comuni
Art. 6.      1. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo la Camera di Commercio si avvarrà dei propri uffici e di un congruo numero di ispettori
Art. 7.      1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e dell'articolo 17 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, [...]
Art. 8.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio, sulla base di apposita convenzione ed entro l'importo massimo di Lire 800.000.000 i fondi necessari per il [...]
Art. 9.      1. La Provincia eroga alla Camera di Commercio i fondi assegnati ai sensi del precedente articolo 8, versando alla stessa in via anticipata ed in base al relativo fabbisogno di cassa. A tal fine [...]
Art. 10.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario 1976, anche nei confronti dello stanziamento autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1977 [...]
Art. 11.      1. Per i fini di cui all'articolo 8 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti


§ 3.2.9 - L.P. 3 settembre 1976, n. 35. [1]

Censimento provinciale delle abitazioni.

(B.U. 7 settembre 1976, n. 38).

 

Art. 1.

     1. Al fine di acquisire elementi per la predisposizione di un piano pluriennale di interventi nel settore dell'edilizia abitativa ed in relazione a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è indetto un censimento provinciale delle abitazioni, che avrà luogo entro il 30 aprile 1977.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale saranno stabilite le date di inizio e di conclusione del censimento nonché il giorno al quale esso sarà riferito.

 

     Art. 2.

     1. Il censimento rileva in ciascun comune della Provincia le abitazioni esistenti e le famiglie che le occupano.

     2. Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che disponga di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del censimento sia occupato o sia destinato ad essere occupato da una famiglia o da più famiglie coabitanti.

     3. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica contemplata dall'articolo 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

     4. Le notizie che formano oggetto del censimento sono raccolte con apposito questionario approvato dalla Giunta provinciale su proposta della Commissione di cui al successivo articolo.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini dell'esecuzione del censimento di cui alla presente legge è istituita una Commissione provinciale di censimento.

     2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta:

     a) dall'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'edilizia comunque sovvenzionata, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o da un suo delegato;

     c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, e da un rappresentate della Confederazione della proprietà edilizia;

     d) da due funzionari della Camera di Commercio, designati dalla Camera stessa, in qualità di esperti;

     e) da due funzionari appartenenti all'Ufficio studi, statistica e programmazione della Provincia;

     f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei contadini.

     3. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'Assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'edilizia comunque sovvenzionata.

     4. Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

     5. Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione di cui al precedente articolo impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le operazioni relative.

 

     Art. 5.

     1. All'esecuzione del censimento provvedono, secondo le istruzioni impartite ai sensi del precedente articolo, la Camera di Commercio ed i comuni.

     2. Spetta in particolare alla Camera di Commercio il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della Provincia e di svolgere opera di vigilanza al fine di assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate ai comuni.

     3. In caso di particolari necessità la Camera di Commercio può provvedere direttamente, in tutto o in parte, alle operazioni di censimento nell'ambito di determinati comuni.

 

     Art. 6.

     1. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo la Camera di Commercio si avvarrà dei propri uffici e di un congruo numero di ispettori.

     2.I comuni si avvarranno di un congruo numero di rilevatori nominati dal sindaco fra persone in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 3 e che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a conclusione d'un apposito corso che sarà organizzato dalla Camera di Commercio.

 

     Art. 7.

     1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e dell'articolo 17 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sono tenuti a prestare la loro collaborazione ai fini dell'esecuzione del censimento, nei limiti della rispettiva competenza, le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma del predetto articolo 17.

     2. Circa l'obbligo di fornire le notizie richieste ed il segreto d'ufficio relativamente alle notizie raccolte si applicano, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, gli articoli 18 e 19 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

 

     Art. 8.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio, sulla base di apposita convenzione ed entro l'importo massimo di Lire 800.000.000 i fondi necessari per il finanziamento degli oneri derivanti alla Camera stessa ed ai comuni anche per prestazioni straordinarie effettuate dai propri dipendenti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge.

     2. In relazione a quanto disposto al comma precedente, la Camera di Commercio provvederà a regolare con i comuni i conseguenti rapporti finanziari [2].

 

     Art. 9.

     1. La Provincia eroga alla Camera di Commercio i fondi assegnati ai sensi del precedente articolo 8, versando alla stessa in via anticipata ed in base al relativo fabbisogno di cassa. A tal fine la Camera di Commercio invierà alla Provincia i dati relativi al fabbisogno di cassa, distinti in relazione ai tipi di spesa che saranno indicati nella convenzione di cui al citato articolo 8, primo comma.

     2. Entro tre mesi dalla conclusione delle operazioni di censimento, è fatto obbligo alla Camera di Commercio di presentare alla Giunta provinciale il rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione del censimento stesso.

     3. I fondi di cui al primo comma del presente articolo, se eventualmente non utilizzati per economie realizzate nell'esecuzione del censimento, saranno versati dalla Camera di Commercio alla Provincia.

 

     Art. 10.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario 1976, anche nei confronti dello stanziamento autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1977 dal successivo articolo 11, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa relativa.

 

     Art. 11.

     1. Per i fini di cui all'articolo 8 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - Lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;

     - Lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo così modificato dall'art. 31 della L.P. 3 settembre 1977, n. 24.

[3] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.