§ 3.2.4 - L.P. 14 agosto 1972, n. 18.
Programma straordinario per la costruzione di scuole materne.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:14/08/1972
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei comuni, consorzi di comuni ed altri enti o istituzioni aventi personalità giuridica, contributi straordinari in conto capitale [...]
Art. 2.      1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta provinciale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione illustrativa concernente la [...]
Art. 3.      1. Sulla base delle domande pervenute la Giunta provinciale predispone un programma straordinario di interventi, che deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti; i consorzi [...]
Art. 4.      1. Gli immobili realizzati con i contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro destinazione per il periodo di 20 anni dalla data dell'accertata ultimazione dei lavori
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972


§ 3.2.4 - L.P. 14 agosto 1972, n. 18. [1]

Programma straordinario per la costruzione di scuole materne.

(B.U. 22 agosto 1972, n. 39).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei comuni, consorzi di comuni ed altri enti o istituzioni aventi personalità giuridica, contributi straordinari in conto capitale per la realizzazione di scuole materne e di sezioni di scuole materne.

     2. Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di nuove scuole materne o di nuove sezioni in aggiunta a quelle già esistenti.

 

     Art. 2.

     1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta provinciale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione illustrativa concernente la situazione locale in ordine al fabbisogno di scuole materne, nonché da una relazione illustrativa dell'opera progettata.

 

     Art. 3.

     1. Sulla base delle domande pervenute la Giunta provinciale predispone un programma straordinario di interventi, che deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti; i consorzi stessi possono presentare entro il termine di 30 giorni le loro osservazioni.

     2. La Giunta provinciale approva il programma, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi. Successivamente procede alla concessione dei contributi stabilendo i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

     3. L'erogazione del contributo è disposta immediatamente nella misura del 50% e per l'ulteriore 50% dopo l'accertamento, da parte dell'unico tecnico provinciale, dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

 

     Art. 4.

     1. Gli immobili realizzati con i contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro destinazione per il periodo di 20 anni dalla data dell'accertata ultimazione dei lavori.

     2. Di tali immobili l'ente proprietario potrà ottenere lo svincolo anticipato dalla destinazione allorché la Giunta provinciale accerti il venire meno delle esigenze oggettive relative alla destinazione stessa. In tal caso dovrà essere corrisposta alla Provincia la somma corrispondente al contributo prestato, ridotta di una misura fissa del 5% per ciascun anno trascorso.

     3. Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nei libri su richiesta della Giunta provinciale, verso presentazione del provvedimento di concessione del contributo.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

     2. Per la spesa di cui al precedente comma è autorizzata l'assunzione di uno o più mutui passivi a tasso annuo non superiore al 9,50% da estinguersi in non meno di quaranta semestralità costanti posticipate a partire dall'esercizio in corso.

     3. I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Recano disposizioni finanziarie.