§ 4.1.17 - Legge Provinciale 20 giugno 1980, n. 19.
Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/06/1980
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. In conformità con quanto disposto dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, ed in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, la Provincia autonoma di Trento assume, nel [...]
Art. 2.      1. Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli, situato nel territorio della provincia di Trento, la Provincia [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, ai quadri formanti l'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e [...]
Art. 4.      1. Al personale previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, e dall'articolo 38 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, se più favorevoli, si applicano le [...]


§ 4.1.17 - Legge Provinciale 20 giugno 1980, n. 19.

Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti.

(B.U. 24 giugno 1980, n. 33).

 

Art. 1.

     1. In conformità con quanto disposto dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, ed in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, la Provincia autonoma di Trento assume, nel proprio territorio, i compiti ed esercita le attribuzioni dell'Ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli, istituito con R.D. 26 luglio 1935, n. 1534, e precisate nel R.D. medesimo, nonché nei decreti ministeriali 14 giugno 1954 e 3 ottobre 1974 (Modificazioni allo statuto dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli).

     2. Le associazioni professionali di categoria anche sulla base di apposite convenzioni con la Provincia potranno presentare le domande degli utenti propri associati relative alla verifica annuale dei consumi di carburante, all'iscrizione e al passaggio di proprietà macchine, nonché le richieste degli utenti medesimi per il prelevamento del carburante agevolato, e ritirare i titoli da consegnare agli stessi.

 

     Art. 2.

     1. Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli, situato nel territorio della provincia di Trento, la Provincia autonoma di Trento subentra nei diritti e nei rapporti giuridici patrimoniali del predetto ente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

 

     Art. 2 bis. [1]

     [1. Ai fini di sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, ai sensi della vigente disposizione in materia, è istituita la commissione provinciale per i carburanti agricoli, composta da:

     a) il dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, con funzione di presidente;

     b) il funzionario preposto all'ufficio competente in materia di utenti motori agricoli, con funzioni di vicepresidente;

     c) un funzionario assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

     d) un funzionario dell'UTIF, designato dall'ingegnere capo;

     e) un ufficiale della guardia di finanza, designato dal comandante del gruppo di Trento;

     f) un rappresentante dell'intendenza di finanza, designato dall'intendente;

     g) un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dalla rispettiva organizzazione professionale;

     h) tre rappresentanti designati uno per organizzazione dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

     i) un rappresentante dell'associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

     3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislazione nella quale è avvenuta la nomina [2].

     4. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) a i) del comma 1 è designato o nominato un componente supplente, che partecipa alle sedute della commissione solo in caso di assenza del predetto componente effettivo.

     5. Gli uffici, gli enti e le associazioni di cui alle lettere da d) a i) del comma 1 debbono comunicare le designazioni dei componenti sia effettivi che supplenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

     6. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui non sono pervenute le designazioni predette, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la sua successiva integrazione.

     7. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

     8. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     9. Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.]

 

     Art. 3.

     1. In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, ai quadri formanti l'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il quadro P 5 - ruolo speciale ad esaurimento, costituente l'allegato A della presente legge.

     2. Il personale dipendente dall'Ente assistenza utenti motori agricoli, trasferito alla Provincia autonoma di Trento, è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento quadro P 5 e nei livelli funzionali- retributivi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sulla base delle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato B della presente legge, conservando la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

     3. Al personale di cui al precedente comma è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale.

     4. Se più favorevole, verrà attribuito lo stipendio del livello di inquadramento, di importo pari o immediatamente superiore a quello della posizione economica individuale determinata secondo il seguente procedimento:

     a) si calcola il trattamento economico derivante da un virtuale inquadramento nelle carriere e parametri previsti nel preesistente ordinamento provinciale, sulla base dell'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza e qualifiche corrispondenti, da effettuarsi secondo i seguenti criteri:

     - nella carriera di concetto gli assistenti e gli assistenti coordinatori e qualifiche equiparate, con l'attribuzione del parametro 370, 302, 260, 227 e 188, se in possesso di una anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2; per gli assistenti coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica di assistente e qualifiche corrispondenti;

     - nella carriera esecutiva gli archivisti-dattilografi e qualifiche equiparate, con l'attribuzione del parametro 245, 218, 188, 168 e 143, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2;

     - l'anzianità eccedente è valutata ai fini del calcolo degli aumenti biennali;

     b) al trattamento economico determinato ai sensi del precedente punto a), viene aggiunto l'acconto sui futuri miglioramenti previsto dalla legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, nonché la somma di cui alla lettera d), settimo comma, dell'articolo 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13 calcolata quale differenza fra il valore iniziale del livello di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della carriera corrispondente a quella conseguente dall'inquadramento di cui alla precedente lettera a); in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore o superiore rispettivamente al limite minimo o massimo previsto dalla medesima lettera d).

     5. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     6. L'inquadramento del personale contemplato dal presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento.

     7. Qualora in applicazione del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 siano attribuite le relative qualifiche di coordinamento al personale in possesso della qualifica di assistente e di assistente tecnico, saranno aumentati, nel ruolo di cui al primo comma del presente articolo, i posti per il settimo livello in relazione alle unità di personale cui saranno attribuite le qualifiche stesse. Conseguentemente in eguale misura si intenderanno diminuiti i posti previsti per il sesto livello.

 

     Art. 4.

     1. Al personale previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, e dall'articolo 38 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, se più favorevoli, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [3].

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 22 della L.P. 18 novembre 1988, n. 38 e abrogato dall’art. 7 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[3] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.