§ 5.6.2 - Legge Provinciale 21 maggio 1979, n. 3. [*]
Disposizioni per l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Trento in materia di attività ricreative.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 sport e tempo libero
Data:21/05/1979
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di promuovere libere attività sociali e culturali dei cittadini da realizzarsi nell'ambito delle attività ricreative per un proficuo utilizzo del tempo libero, diretto allo sviluppo [...]
Art. 2.      1. Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ENAL situato in territorio della provincia di Trento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del citato D.P.R. n. [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      1. Il personale in servizio presso la direzione provinciale dell'ENAL di Trento, trasferito alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, è [...]
Art. 5.      1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sarà disposto annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1979, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque [...]
Art. 6.      (Omissis)


§ 5.6.2 - Legge Provinciale 21 maggio 1979, n. 3. [*]

Disposizioni per l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Trento in materia di attività ricreative.

(B.U. 29 maggio 1979, n. 26).

 

Art. 1.

     1. Al fine di promuovere libere attività sociali e culturali dei cittadini da realizzarsi nell'ambito delle attività ricreative per un proficuo utilizzo del tempo libero, diretto allo sviluppo delle capacità morali, intellettuali e fisiche, la provincia autonoma di Trento, nei limiti di quanto disposto dal D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, assume i compiti ed esercita nel proprio territorio le attribuzioni dell'ENAL istituito ai sensi del R.D.L. 1 maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche, e del D.lg.lt. 22 settembre 1945, n. 624.

 

     Art. 2.

     1. Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ENAL situato in territorio della provincia di Trento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del citato D.P.R. n. 475, la Provincia di Trento subentra nei diritti e negli obblighi inerenti a detto patrimonio.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     1. Il personale in servizio presso la direzione provinciale dell'ENAL di Trento, trasferito alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, è inquadrato nei ruoli della medesima.

     2. All'atto dell'inquadramento il personale di cui al precedente comma immesso nel ruolo, carriere e qualifiche in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui al presente articolo, conserva l'anzianità acquisita nel la qualifica o classe di provenienza, ivi compresi gli aumenti biennali in godimento, salvo quanto disposto dal comma seguente.

     3. Gli aumenti biennali dovuti per effetto dell'inquadramento saranno corrisposti fino al numero di dieci nella misura prevista per il personale provinciale, qualora il personale di cui al presente articolo sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiore a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale per la qualifica o parametro provinciale di inquadramento.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera quelli previsti dagli articoli 33, 34 e 50 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     5. Qualora il trattamento economico, costituito dallo stipendio, assegno perequativo o indennità di funzione e indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     6. L'inquadramento del personale contemplato nel presente `articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento del medesimo alla Provincia autonoma di Trento.

     7. Per l'indennità premio di servizio a favore del personale inquadrato ai sensi del presente articolo, si dispone secondo la normativa provinciale che regola la materia stessa.

 

 

 

                         TABELLA DI EQUIPARAZIONE

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    Ruolo, carriera e                       Ruolo e qualifica

    qualifica provinciale                     di provenienza

 

    ruolo amministrativo                    ruolo amministrativo

    carriera direttiva                          ________________

    direttore di divisione

    classe 1 - par. 387                          dirigente

 

    ruolo amministrativo                    ruolo amministrativo

    carriera di concetto                        ----------------

    segretario principale                        assistente

    classe I - par. 260                           classe III

    ruolo amministrativo                    ruolo amministrativo

    carriera esecutiva                          ----------------

    coadiutore principale                  archivista dattilografo

    classe I - par. 188                           classe III

 

 

     Art. 5.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sarà disposto annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1979, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore all'importo di lire 200.000.000.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[2] Norme finanziarie ed entrata in vigore.