§ 3.5.22 - Legge Provinciale 27 agosto 1993, n. 21.
Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:27/08/1993
Numero:21


Sommario
Art. 7.  Norma generale.
Art. 22.  Modifiche alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente».
Art. 23.  Coordinamento con le norme statali attuative di direttive comunitarie.
Art. 24.  Forniture delle cooperative sociali in campo ambientale.


§ 3.5.22 - Legge Provinciale 27 agosto 1993, n. 21.

Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 40 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I [1]

Recupero dei rifiuti

 

     Artt. 1. - 6.

     (Omissis)

 

TITOLO II

   Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela

dell'ambiente dagli inquinamenti

 

Art. 7. Norma generale.

     1. Al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Legisl. da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 - sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli da 8 a 21 della presente legge.

 

     Artt. 8. - 21.

     (Omissis)

 

     Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente».

     (Omissis).

 

     Art. 23. Coordinamento con le norme statali attuative di direttive comunitarie.

     1. Ai fini dell'applicazione delle leggi statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, i richiami a disposizioni di altre leggi statali sostituite nel territorio della Provincia dalle corrispondenti disposizioni del testo unico di cui all'articolo 7 si intendono effettuati a quest'ultimo.

     2. Ove non applicabili le disposizioni del comma 1, le funzioni derivanti dalle leggi statali di cui al medesimo comma 1 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle predette leggi. In tal caso, le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dal servizio protezione ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o programmazione; si applicano i disposti dell'articolo 36, comma 3, del testo unico citato all'articolo 7 della presente legge.

     3. L'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura degli scarichi di sostanze pericolose disciplinati dalle normative statali di recepimento delle direttive CEE è rilasciata dal sindaco, ai sensi dello articolo 23 del testo unico citato all'articolo 7, su parere conforme del servizio protezione ambiente.

 

     Art. 24. Forniture delle cooperative sociali in campo ambientale.

     1. Per le forniture di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, la Giunta provinciale può affidare a trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno tre soggetti, alle cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, iscritti nell'apposita sezione del registro delle cooperative della Provincia di Trento, la fornitura di beni e servizi connessi ad iniziative o finalità di tutela e valorizzazione ambientale e diversi da quelli socio-sanitari e educativi, purché diretta a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

     2. La Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa per le forniture di cui al comma 1 e adotta convenzioni-tipo per disciplinare i rapporti con le predette cooperative sociali o loro consorzi.

     3. Per l'affidamento di cui al comma 1 si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, e di cui all'articolo 22 della medesima legge.

 

 

ALLEGATO A (articolo 15)

 

Tabella 3 (articolo 56 bis del testo unico)

 

Impianti di trattamento intermedio delle pubbliche fognature.

Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico.

 

 

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N.  PARAMETRI               VALORI            NOTE

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1   Materiali  grossolani   assenti

                                                La voce «materiali

grossolani»  si   riferisce  ad   oggetti  di  dimensione  lineare

superiore ad 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.

 

2   Materiali sedimentabili =< ml/l 0,5

                                         I materiali sedimentabili

sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.

 

3   Solidi sospesi          =< mg/l 50

 

4   COD                     Residuo nello

                            scarico

                            =30% del COD

                            in ingresso

                                            Il valore si determina

come  rapporto   tra  la   concentrazione  di  un  campione  medio

giornaliero in  uscita dall'impianto  e la  concentrazione  di  un

campione medio  giornaliero in  ingresso all'impianto. ll campione

medio giornaliero  verrà ottenuto  miscelando i  12 o più campioni

istantanei prelevati ad intervalli regolari nel corso di 24 ore, a

mezzo di un campionatore automatico. Il COD si intende determinato

con bicromato di potassio all'ebollizione dopo 2 ore.

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[1] Titolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.