§ 3.5.17 - Legge Provinciale 15 gennaio 1990, n. 3.
Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:15/01/1990
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e [...]
Art. 7.      1. (Omissis)
Art. 13.      1. (Omissis)
Art. 20.      1. La disciplina transitoria stabilita dall'art. 84, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22 si applica esclusivamente per la definizione dei procedimenti finalizzati [...]
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emana apposite disposizioni, ai sensi degli articoli 51 e 54 del testo unico delle leggi provinciali [...]
Art. 23.      1. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle leggi provinciali modificate con la presente legge; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi [...]


§ 3.5.17 - Legge Provinciale 15 gennaio 1990, n. 3.

Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti [1].

(B.U. 23 gennaio 1990, n. 4).

 

Art. 1.

     1. Al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli da 2 a 19 della presente legge.

     2. Il testo unico di cui al comma 1 sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge, previa deliberazione della Giunta provinciale con la quale sarà provveduto al predetto coordinamento.

 

     Artt. 2. - 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     1. (Omissis) [3].

     2. I comuni fanno fronte alle spese relative all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti con le assegnazioni disposte dalla Provincia in materia di finanza locale.

 

     Artt. 8. - 12.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 13.

     1. (Omissis) [5].

     2. In relazione al diverso stato di avanzamento dell'elaborazione del piano di cui all'articolo 73 del testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in ragione di singole parti del territorio provinciale, nonché in riferimento a particolari esigenze di tutela dell'ambiente o di riorganizzazione dei servizi locali di smaltimento dei rifiuti urbani, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, contenenti tutti gli elementi di cui ai commi 2 e 5 del citato articolo 73, riferiti a singole parti del territorio provinciale o comprensoriale. Restano ferme le altre disposizioni stabilite dall'articolo 73.

 

     Artt. 14. - 19.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 20.

     1. La disciplina transitoria stabilita dall'art. 84, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22 si applica esclusivamente per la definizione dei procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

     2. I provvedimenti prescrittivi o repressivi inerenti a violazioni delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, accertate entro la data di entrata in vigore della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, sono assunti e fatti eseguire - anche a modificazione dei precedenti provvedimenti - in conformità alle disposizioni stabilite dal testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, dalle autorità ivi previste. Si applicano anche per tali atti le disposizioni dell'articolo 84, comma 1, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

     3. In relazione alle modificazioni introdotte dalla presente legge, sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria relativi alle violazioni degli articoli 26, comma 7, 87, 89 e 93, comma 4, del testo unico commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     4. Sono inoltre estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli articoli 7 e 8 del citato testo unico in relazione agli impianti industriali o di pubblica utilità per i quali sono presentate le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 8 ter del predetto testo unico [7].

 

     Art. 21.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 22.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emana apposite disposizioni, ai sensi degli articoli 51 e 54 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, al fine di rivedere limiti di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi recapitanti in pubblica fognatura, con particolare riferimento al 13OD5 e al COD, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi stessi, dei presidi depurativi delle pubbliche fognatura e delle esigenze di tutela dei corpi idrici ricettori.

 

     Art. 23.

     1. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle leggi provinciali modificate con la presente legge; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dalla presente legge.

 

 


[1] Vedi Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[2] Modificano gli artt. 24, 26, 27, 29 e 36 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leglsl.

[3] Modifica l'art. 37 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[4] Modificano gli artt. 41, 50, 52, 54 e 64 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[5] Modifica l'art. 73 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[6] Sostituiscono gli artt. 81 e 87, aggiungono gli articoli 85 bis e 102, modificano gli articoli 89 e 93 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl.

[7] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 18 marzo 1991, n. 6.

[8] Modifica l'art. 12 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.