§ 3.5.15 - Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050.
D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:09/09/1988
Numero:10050


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Ambito di applicazione delle disposizioni.
Art. 3.  Limiti di accettabilità delle emissioni.
Art. 4.  Emissioni di impianti produttivi e misti esistenti.
Art. 5.  Requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti.
Art. 6.  Denuncia degli impianti termici esistenti.
Art. 7.  Denuncia degli impianti produttivi e misti esistenti.
Art. 8.  Denuncia ed autorizzazione dei nuovi impianti.
Art. 8 bis.  Autorizzazioni per i nuovi impianti industriali.
Art. 8 ter.  Autorizzazioni per gli impianti industriali.
Art. 9.  Coordinamento con la normativa statale.
Art. 10.  Combustibili ammessi.
Art. 11.  Conduzione degli impianti termici.
Art. 12.  Gallerie stradali.
Art. 13.  Ambito di applicazione delle disposizioni.
Art. 14.  Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi.
Art. 15.  Conformità degli scarichi ai limiti.
Art. 16.  Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi.
Art. 17.  Scarichi dei nuovi insediamenti civili.
Art. 17 bis.  Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura.
Art. 17 ter.  Scarichi degli stabilimenti idropinici e idrotermali.
Art. 17 quater.  Scarichi dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici.
Art. 17 quinquies.  Disposizione in materia di trattamento dei reflui dei rifugi alpini.
Art. 18.  Scarichi degli insediamenti produttivi esistenti.
Art. 19.  Utilizzazione agronomica
Art. 20.  Scarichi degli insediamenti civili esistenti.
Art. 21.  Scarichi nei laghi.
Art. 22.  Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
Art. 23.  Autorizzazione allo scarico.
Art. 23 bis.  Norme transitorie e particolari in materia di autorizzazione allo scarico.
Art. 24.  Scarichi in fognatura degli insediamenti produttivi.
Art. 25.  Restituzione di acque derivate.
Art. 26.  Serbatoi o contenitori di materiale inquinante.
Art. 27.  Scarichi occasionali.
Art. 28.  Altre funzioni concernenti la tutela ed utilizzazione delle acque.
Art. 29.  Lavorazioni pericolose.
Art. 30.  Provvedimenti per la tutela dell'ambiente in relazione all'attività agricola.
Art. 31.  Strumenti urbanistici.
Art. 32.  Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare.
Art. 33.  Adeguamento dei regolamenti locali.
Art. 34.  Regolamenti per il servizio di fognatura.
Art. 35.  Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 36.  Ripartizione di competenze.
Art. 37.  Vigilanza.
Art. 38.  Metodologie di accertamento.
Art. 39.  Consulenze e prestazioni esterne.
Art. 40.  Servizio di rilevamento e catasto.
Art. 41.  Provvedimenti conseguenti al controllo.
Art. 42.  Dispositivi di abbattimento e depurazione.
Art. 43.  Impianti centralizzati di depurazione industriale.
Art. 44.  Gestione tecnica degli impianti di depurazione.
Art. 45.  Modalità particolari per la depurazione dei liquami di pubblica fognatura.
Art. 45 bis.  Obiettivi
Art. 45 ter.  Piano provinciale per la protezione dall'amianto
Art. 45 quater.  Iniziative di informazione sulla pericolosità dell'amianto
Art. 45 quinquies.  Misure di sostegno per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto
Art. 45 sexies.  Obblighi dei proprietari
Art. 46.  Ricorsi.
Art. 47.  Sanzioni amministrative inerenti al titolo II.
Art. 48.  Sanzioni amministrative inerenti al titolo III.
Art. 49.  Sanzioni amministrative inerenti al titolo V.
Art. 50.  Irrogazione delle sanzioni amministrative.
Art. 51.  Aggiornamento delle tabelle.
Art. 52.  Rinvio.
Art. 53.  Norme finanziarie.
Art. 54.  Piano provinciale di risanamento delle acque.
Art. 55.  Attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.
Art. 56.  Disciplina della costruzione degli impianti di depurazione.
Art. 56 bis.  Trattamento a rendimento intermedio delle pubbliche fognature.
Art. 57.  Gestione ordinaria degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature.
Art. 58.  Gestione dei depuratori dei liquami di pubbliche fognature in condizioni di emergenza.
Art. 59.  Localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature.
Art. 60.  Norme contrattuali.
Art. 61.  Sanzioni.
Art. 62.  Norma transitoria.
Art. 63.  Ambito di applicazione.
Art. 63 bis.  Esclusioni.
Art. 63 ter.  Recupero dei rifiuti.
Art. 64.  Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 65.  Piani di smaltimento dei rifiuti.
Art. 65 bis.  Disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani.
Art. 66.  Stralci ed aggiornamenti.
Art. 67.  Pubblica utilità ed effetti urbanistici.
Art. 67 bis.  Localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti.
Art. 68.  Piano di intervento.
Art. 68 bis.  Ulteriori disposizioni per l'utilizzo di impianti di trattamento esistenti.
Art. 69.  Realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 69 bis.  Finanziamenti ai comuni.
Art. 70.  Gestione delle discariche per rifiuti urbani.
Art. 71.  Oneri di gestione.
Art. 71 bis.  Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 72.  Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
Art. 72 bis.  Incentivazioni per la gestione sperimentale di un impianto di pirolisi.
Art. 73.  Raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani.
Art. 74.  Rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani.
Art. 75.  Misure di somma urgenza.
Art. 76.  Bonifica delle discariche esaurite.
Art. 77.  Chiusura e bonifica delle discariche non controllata.
Art. 77 bis.  Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Art. 77 ter.  Finanziamenti per la bonifica dei siti inquinati.
Art. 78.  Smaltimento dei rifiuti solidi provenienti dai rifugi alpini.
Art. 79.  Smaltimento dei materiali inerti.
Art. 80.  Utilizzazione dei rifiuti e dei fanghi in agricoltura.
Art. 81.  Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie.
Art. 82.  Carcasse di animali e rifiuti di macellazione.
Art. 83.  Veicoli a motore, rimorchi e simili.
Art. 84.  Autorizzazioni.
Art. 85.  Domanda di autorizzazione.
Art. 85 bis.  Autorizzazioni cumulative.
Art. 86.  Procedura e contenuto dell'autorizzazione.
Art. 86 bis.  Procedimento di regolarizzazione.
Art. 87.  Accumulo temporaneo dei rifiuti.
Art. 88.  Garanzie finanziarie.
Art. 89.  Documenti per il trasporto e registri di carico e scarico.
Art. 90.  Divieto di abbandono dei rifiuti.
Art. 91.  Ordinanze contingibili e urgenti.
Art. 92.  Controllo e sanzioni amministrative.
Art. 92 bis.  Disposizioni particolari in materia di sanzioni amministrative.
Art. 93.  Catasto e statistiche.
Art. 94.  Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa.
Art. 95.  Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi e di liquami di risulta.
Art. 96.  Modalità di gestione.
Art. 97.  Interventi di sensibilizzazione e incentivazione.
Art. 97 bis.  Temperamento del regime sanzionatorio.
Art. 97 ter.  Semplificazione delle procedure amministrative.
Art. 98.  Gestione degli impianti e dei servizi di igiene ambientale.
Art. 99.  Informazione pubblica.
Art. 100.  Regolamento esecutivo.
Art. 101.  Concorso di sanzioni penali ed amministrative.
Art. 102.  Vigilanza sugli impianti e servizi provinciali.
Art. 102 bis.  Disposizioni generali.
Art. 102 ter.  Disposizioni in materia di tutela dell'aria.
Art. 102 quater.  Disposizioni in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati.


§ 3.5.15 - Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050.

D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(B.U. 4 ottobre 1988, n. 44 - S.O. n. 1).

 

PARTE I

NORME PER LA TUTELA DELL'ARIA

E DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente parte I disciplina le modalità ed i limiti delle emissioni nell'atmosfera nonché gli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni l'ambiente e le sue componenti naturali considerate come beni di interesse collettivo.

 

TITOLO II

EMISSIONI IN ATMOSFERA

 

     Art. 2. Ambito di applicazione delle disposizioni.

     1. Le norme contenute nel presente titolo disciplinano le emissioni di fumi, gas, polveri, vapori, odori ed esalazioni moleste in atmosfera allo scopo di tutelare l'igiene ambientale e la salute dei cittadini.

 

     Art. 3. Limiti di accettabilità delle emissioni.

     1. Le emissioni che gli impianti termici provocano nell'atmosfera devono avere caratteristiche e composizione comprese entro i limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella A.

     2. Le emissioni di qualunque tipo in atmosfera derivanti da impianti produttivi e da impianti misti, cioè ad uso produttivo e termico, non devono risultare superiori ai limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella 13.

     3. Gli impianti che, per le loro caratteristiche tecniche, producono emissioni non rientranti nei limiti di accettabilità di cui alle suddette tabelle, dovranno essere dotati di opportuni dispositivi per l'abbattimento delle emissioni stesse, tali da garantire il rispetto degli anzidetti limiti.

     4. Gli impianti che entreranno in esercizio dopo la data del 13 dicembre 1978 anche a seguito di sostituzione, trasformazione o ampliamento di impianti preesistenti, debbono rispettare, sin dall'attivazione, i limiti di accettabilità di cui al primo e al secondo comma.

     5. Il servizio protezione ambiente può autorizzare l'esercizio di impianti termici ad uso produttivo o misto di potenzialità fino a 20 milioni di Kcal/h, in deroga ai limiti di accettabilità dell'anidride solforosa fissati dalla tabella B, tenuto conto delle condizioni metereologiche, ambientali e territoriali e dettando le eventuali prescrizioni del caso.

     6. Per gli impianti che producono emissioni diffuse, cioè tecnologicamente non riconducibili ad uno o più condotti di scarico e i cui valori non siano tecnicamente riferibili ai limiti fissati nella tabella B, il servizio protezione ambiente determina di volta in volta i valori massimi delle quantità di inquinanti in emissione, stabilendo altresì le modalità ed i sistemi di misura, nonché le prescrizioni atte a contenere le emissioni nei più ristretti limiti ottenibili.

     7. Gli impianti già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978 debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità di cui al primo e secondo comma entro due anni dalla predetta data qualora si tratti di impianti termici, ed entro tre anni dalla data medesima qualora si tratti di impianti produttivi o misti.

     8. In ogni caso, durante i periodi di tempo concessi per l'adeguamento, le emissioni degli impianti termici non devono superare i limiti previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, mentre le immissioni dovute agli impianti produttivi e misti non devono superare i limiti stabiliti dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322.

     9. Il servizio protezione ambiente di cui all'articolo 34 della presente legge potrà prescrivere che impianti produttivi o misti di qualsiasi potenzialità calorica, alimentati con altro tipo di combustibile ammesso ai sensi del successivo articolo 10 debbano venir alimentati, previe le necessarie modifiche, con BTZ o metano, ovvero vengano dotati di idonei depuratori, qualora in base alle rilevazioni effettuate nella zona risulti che detti impianti, a prescindere dal rispetto dei limiti fissati nell'allegata tabella 13, determinino un eccessivo aumento

dell'inquinamento di tondo. In tali casi il servizio protezione ambiente stabilirà un congruo termine per l'adeguamento dell'impianto.

     10. Si prescinde dall'osservanza dei limiti previsti dal presente articolo nella fase di avviamento degli impianti per una durata massima di quindici minuti per non più di due volte nelle ventiquattro ore.

 

     Art. 4. Emissioni di impianti produttivi e misti esistenti. [1]

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 ter, la Giunta provinciale può autorizzare la continuazione dell'esercizio degli impianti produttivi e misti, esistenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e relative disposizioni attuative, che diano luogo ad emissioni non conformi ai limiti fissati dalla tabella II, purché siano presenti congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) i predetti impianti siano in grado di rispettare, anche a seguito di adeguamento, i valori minimi stabiliti dalla normativa statale per le specifiche tipologie di impianti;

     b) la natura degli inquinanti o gli eccezionali valori delle portate in emissione ovvero la situazione strutturale dell'insediamento siano tali da impedire l'impiego di idonei sistemi di abbattimento e l'adozione di diversi processi produttivi comporti costi eccessivi.

     2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere presentata alla Giunta provinciale apposita domanda, corredata - ove occorra - da un programma degli interventi di adeguamento delle emissioni ai limiti di cui al comma 1, lettera a).

     3. La Giunta provinciale provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni, su proposta del servizio protezione ambiente e sentito il comune territorialmente interessato; si applicano a tal fine le disposizioni di cui all'articolo 8 bis, commi 2 e 3. La Giunta provinciale può stabilire prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento ed imporre l'adozione di tutte le misure ed accorgimenti atti a contenere l'emissione entro i valori di concentrazione e portata minimi ottenibili, nonché prescrivere l'adozione dei sistemi di controllo di cui all'articolo 42, comma 1.

 

     Art. 5. Requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti.

     1. Gli impianti di cui al precedente articolo, i relativi locali e le connesse installazioni funzionali devono essere progettati da tecnici qualificati secondo le rispettive competenze professionali e possedere gli opportuni requisiti tecnici e costruttivi conformi alla disciplina vigente e comunque atti a garantire il buon funzionamento, la sicurezza e il contenimento delle emissioni antro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta.

 

     Art. 6. Denuncia degli impianti termici esistenti.

     1. Gli impianti termici esistenti alla data del 13 dicembre 1978 devono essere, a cura dei proprietari o dei direttori responsabili dell'azienda ovvero dell'amministratore del condominio, denunciati entro centottanta giorni dalla predetta data, con l'indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normativa.

     2. La denuncia deve essere presentata al comune territorialmente interessato mediante appositi moduli predisposti dal servizio protezione ambiente, contenenti la descrizione delle caratteristiche degli impianti, dei locali e delle connesse installazioni funzionali [2].

     3. Sono escluse dall'obbligo di denuncia:

     - gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h;

     - gli impianti termici già censiti ed autorizzati a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento di esecuzione.

     4. L'esclusione dall'obbligo di denuncia non asma comunque dall'osservanza delle prescrizioni normativa.

 

     Art. 7. Denuncia degli impianti produttivi e misti esistenti.

     1. Gli impianti produttivi e misti che producono emissioni di qualunque tipo, già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978, devono essere denunciati, a cura dei proprietari ovvero dei direttori responsabili dello stabilimento, antro centottanta giorni dalla data predetta, con indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normativa.

     2. La denuncia deve essere presentata nei modi e nelle forme di cui al comma 2 del precedente articolo 6.

 

     Art. 8. Denuncia ed autorizzazione dei nuovi impianti. [3]

     1. Gli impianti termici di nuova installazione, nonché le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli esistenti, devono essere denunciati nei modi e nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 6 almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione dei lavori.

     2. Gli impianti produttivi e misti di nuova installazione nonché le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli esistenti debbono essere previamente autorizzati dal servizio protezione ambiente. La relativa domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7, mediante appositi moduli predisposti dal servizio protezione ambiente stesso, e contenere notizie sul ciclo tecnologico, sui principi di funzionamento degli impianti, sulle materie prime impiegate, sui prodotti finiti, nonché precise indicazioni sulle caratteristiche delle emissioni con descrizione degli eventuali sistemi di abbattimento.

     3. Gli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale ad inquinamento atmosferico poco significativo non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo e di cui agli articoli 8 bis e 8 ter. Qualora i predetti impianti consistano in impianti di combustione o caldaie con potenzialità complessiva uguale o superiore a 30.000 Kcal/h sono soggetti alla denuncia prevista per gli impianti termici; le eventuali autorizzazioni già rilasciate e le domande di autorizzazioni già presentate per l'esercizio degli impianti di cui al presente comma decadono e tengono luogo della denuncia prescritta per l'installazione, le trasformazioni e gli ampliamenti degli impianti termici.

     4. L'autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione degli impianti produttivi o misti. Il subentrante è tenuto a denunciare, entro sessanta giorni, al Servizio protezione ambiente l'avvenuto trasferimento della gestione.

     5. Il sindaco può in ogni caso prescrivere ai titolari degli impianti di cui al comma 3 misure, cautele ed accorgimenti tecnici idonei a contenere eventuali emissioni moleste secondo le finalità di cui all'articolo 2.

     6. La Giunta provinciale, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico.

 

     Art. 8 bis. Autorizzazioni per i nuovi impianti industriali. [4]

     1. Ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione di nuovi impianti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le disposizioni dell'art. 8, salvo quanto previsto dai commi successivi.

     2. Copia della domanda di autorizzazione deve essere presentata al sindaco del comune interessato e trasmessa al Ministero dell'ambiente.

     3. Il sindaco trasmette al Servizio protezione ambiente il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In mancanza, si provvede prescindendo dal parere medesimo.

     4. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione è emanato antro 60 giorni dalla presentazione della domanda al Servizio protezione ambiente.

     5. Con il provvedimento di autorizzazione sono stabilite le tipologie e la periodicità dei controlli da effettuare sull'impianto autorizzato.

     6. Fino all'adeguamento della normativa provinciale, si applica inoltre quanto disposto dagli articoli 8 e 11 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

 

     Art. 8 ter. Autorizzazioni per gli impianti industriali. [5]

     1. Nei confronti degli impianti esistenti di cui all'articolo 12 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, già autorizzati ai sensi dell'articolo 8, le autorizzazioni rilasciate continuano ad esplicare efficacia anche per gli effetti dell'articolo 13 del predetto D.P.R. n. 203 del 1988, salva l'applicazione dell'articolo 11 del medesimo D.P.R. n. 203.

     2. Nei confronti degli impianti esistenti di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 203 del 1988, già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978, che non siano stati oggetto di successiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, il Servizio protezione ambiente rilascia l'autorizzazione definitiva in conformità alle disposizioni del medesimo articolo 8. Tuttavia in tal caso si applicano i termini stabiliti dalla legislazione statale.

 

     Art. 9. Coordinamento con la normativa statale. [6]

     1. Nel collaudo degli impianti termici di cui all'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373, deve essere accertata anche la conformità alle norme della parte I del presente testo unico. li collaudatore dovrà farne esplicita menzione nel certificato di collaudo, del quale sarà redatta ulteriore copia da trasmettersi al Servizio protezione ambiente a cura del comune.

     2. Per quanto concerne le immissioni, i limiti di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, nonché le emanazioni dei veicoli a motore, le disposizioni statali in materia si applicano compatibilmente con la disciplina prevista dal presente titolo.

     3. Le attribuzioni del comando provinciale dei vigili del fuoco di cui al capo II della legge 13 luglio 1966, n. 615 sono esercitate dal dirigente del Servizio antincendi.

     4. Il piano di risanamento di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 viene approvato dalla Giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui all'articolo 35.

 

     Art. 10. Combustibili ammessi. [7]

     1. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili, in coerenza con le finalità delle disposizioni normative statali recanti limiti all'autonomia provinciale ai sensi dello Statuto speciale. Il regolamento di esecuzione può stabilire norme più restrittive rispetto alla disciplina statale di riferimento, nell'obiettivo di assicurare la prevenzione, la conservazione e il risanamento della qualità dell'aria nel territorio provinciale o in singole zone.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato in ogni momento, anche in relazione al piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, e reca la disciplina per l'adeguamento degli impianti in esercizio.

 

     Art. 11. Conduzione degli impianti termici.

     1. Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile, al fine di evitare alterazioni delle normali condizioni della salubrità dell'aria tali da costituire pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

     2. Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve aver conseguito il patentino di abilitazione che viene rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno stabilite le norme concernenti l'istituzione dei corsi, la durata degli stessi, le modalità di ammissione, i programmi e gli esami.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno altresì disposte revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione.

     5. E' istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, al quale potranno essere iscritti coloro che dimostrino di aver conseguito il prescritto patentino ai sensi dei precedenti commi ovvero ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615. Le norme relative alla tenuta del registro saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 12. Gallerie stradali. [8]

     1. Quando nelle gallerie stradali ed autostrada venga accertato, anche soltanto nei momenti di punta, il superamento dei limiti di accettabilità determinati dall'allegata tabella C, il Presidente della Giunta provinciale, su conforme parere della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, prescrive agli enti proprietari l'obbligo dell'adozione di idonei impianti di aerazione e ricambio dell'aria, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori, trascorso infruttuosamente il quale ordina l'esecuzione d'ufficio a spese dell'ente proprietario.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

 

     Art. 13. Ambito di applicazione delle disposizioni. [9]

     1. Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti e a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

     2. Resta ferma la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature stabilita dall'articolo 23 e dalla parte 11.

 

     Art. 14. Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi. [10]

     1. Ai sensi e per gli effetti del presente titolo, valgono le definizioni di insediamento civile e produttivo stabilite dalla normativa statale. Sono comunque considerati insediamenti civili:

     a) gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti in base al valore medio del BOD5;

     a bis) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento [11];

     a ter) le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello [12];

     a quater) le cantine vinicole che trattano uva in quantità non superiore a 1.000 quintali annui [13];

     b) i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;

     c) gli stabilimenti idropinici e idrotermali;

     d) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2.500 metri cubi annui;

     e) gli ospedali, le case o gli istituti di cura ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

     f) i laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui.

     2. Qualora da una medesima area abbiano origine più scarichi distinti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, si applicano in relazione alla natura di ciascuno di essi le disposizioni concernenti gli scarichi degli insediamenti produttivi o di quelli civili.

     3. Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si considerano esistenti, oltre agli insediamenti già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 13 dicembre 1978, anche quelli non ancora realizzati per i quali risulta tuttavia essere stata rilasciata, alla data medesima, la relativa licenza o concessione edilizia.

     4. I riferimenti contenuti nel presente testo unico agli scarichi derivanti dagli insediamenti civili o produttivi si intendono sostituiti con il riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche e, rispettivamente, di acque reflue industriali, anche ai fini dell'assimilazione di queste ultime alle acque reflue domestiche [14].

     5. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico accerta - all'atto del rilascio o della modifica della stessa - la natura dello scarico, anche ai fini dell'assimilazione agli scarichi civili.

     5 bis. Alle acque scaricate dalle piscine a uso natatorio si applica la disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque per le acque meteoriche. I comuni, anche su richiesta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, possono prescrivere specifiche misure o trattamenti delle acque scaricate dalle piscine, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori [15].

 

     Art. 15. Conformità degli scarichi ai limiti. [16]

     1. Tutti gli scarichi di cui al presente titolo dovranno essere compresi nei limiti di accertabilità fissati nelle tabelle D, E, F e G allegate o determinati ai sensi dei successivi articoli.

     2. Il rispetto dei limiti di accettabilità non può comunque essere conseguito mediante diluizione degli effluenti con acque impiegata esclusivamente allo scopo o con acque impiegate a scopo di produzione di energia.

     3. Agli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 della tabella D si applica la disciplina stabilita dall'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 16. Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi.

     1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

     1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D;

     2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G;

     3) non devono aver recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene. Non sono soggetti al presente divieto gli scarichi di acque di raffreddamento purché prive di qualsiasi sostanza inquinante e nel rispetto del limite di cui al numero 2) della tabella D; nè gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione dei porfidi e delle altre rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento alle falde acquifere o instabilità dei suoi.

 

     Art. 17. Scarichi dei nuovi insediamenti civili. [17]

     1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, non possano esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

     a) non devono aver recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente articolo. E' fatta salva inoltre la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), per la concimazione organica delle coltura, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali di igiene;

     b) possono aver recapito in corsi d'acqua superficiali:

     1) previa semplice sedimentazione meccanica.

     In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili 3/4 ml/l 0,5;

     2) previo trattamento chimico-fisico. L'autorizzazione sarà rilasciata, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, e comunque nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella F allegata. Il trattamento chimico-fisico può inoltre essere imposto ad integrazione del trattamento di sedimentazione meccanica, quando quest'ultimo non corrisponde alle condizioni di cui al numero 1);

     3) previo trattamento mediante depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella E. Tale trattamento è imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);

     c) qualora nessun sistema di trattamento sia idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoi, il sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti a tipi previamente determinati dalla Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di volume sufficiente ad almeno un mese di esercizio, considerando a tal fine necessario un rapporto di tre metri cubi utili di fossa per ogni cento metri cubi di volume di insediamento. Il dimensionamento delle fosse a completa tenuta non può essere ridotto in nessun caso, nemmeno in relazione alla saltuarietà o alla stagionalità dell'utilizzazione dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il relativo spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi da insediamenti civili in pubblica fognatura o nei corpi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo e nel sottosuolo, purché previamente assoggettati a uno dei trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoi. Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico.

     2 bis. Per gli insediamenti isolati che scaricano acque reflue domestiche possono essere autorizzati in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 23, impianti di trattamento dei predetti reflui basati su sistemi di fitodepurazione, previo trattamento meccanico primario e nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili =< ml/l 0,5. L'autorizzazione può essere rilasciata tenuto conto del potere autodepurante e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ivi comprese le acque sotterranee, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione e manutenzione cui è subordinata la realizzazione degli impianti di fitodepurazione [18].

 

     Art. 17 bis. Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura. [19]

     1. Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura, ivi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche e trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari volti a ridurre la massa in particelle sottili.

     2. Eventuali deroghe al divieto possono essere autorizzate dal piano provinciale di risanamento delle acque o mediante deliberazione della Giunta provinciale adottata in osservanza della procedura stabilita dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1). Questi provvedimenti stabiliscono i casi, le modalità, le condizioni e i limiti in base ai quali opera la deroga.

 

     Art. 17 ter. Scarichi degli stabilimenti idropinici e idrotermali. [20]

     1. L'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dagli stabilimenti idropinici e idrotermali, ai sensi dell'articolo 23, viene rilasciata su parere conforme del servizio protezione ambiente, avuto riguardo alla capacità ricettiva della fognatura e dell'impianto di depurazione in relazione alla portata degli scarichi.

     2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli scarichi esistenti ivi previsti, già allacciati alla pubblica fognatura. In tali casi, il servizio protezione ambiente, anche su richiesta del comune territorialmente competente, può emanare prescrizioni, in conformità alle quali il sindaco modifica o integra le autorizzazioni in vigore.

 

     Art. 17 quater. Scarichi dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici. [21]

     1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», con apposito piano- stralcio del piano provinciale di risanamento delle acque sono determinati, per ciascun rifugio alpino o rifugio escursionistico, i sistemi di trattamento ed i relativi limiti di accettabilità degli scarichi che non sono recapitati in pubblica fognatura, anche a integrazione o a modifica di quelli stabiliti dall'articolo 17. Il piano-stralcio contiene inoltre la disciplina prevista dall'articolo 54, in quanto compatibile.

     2. Ove la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi non sia giustificata o perché non presenta vantaggi dal punto di vista ambientale o in ragione della scarsa entità dello scarico, il piano- stralcio di cui al comma 1 può, motivatamente, prevedere l'esonero da specifici sistemi di trattamento.

     3. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del piano-stralcio di cui al comma 1, il comune interviene d'ufficio ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), secondo le indicazioni del predetto piano.

     4. Relativamente ai nuovi scarichi - da realizzarsi, anche per effetto di ampliamento o ristrutturazioni dell'insediamento, successivamente alla data di entrata in vigore del piano-stralcio si applicano le modalità di controllo preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico stabilite dal piano medesimo.

     5. Per l'approvazione del piano-stralcio e dei relativi aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per il piano provinciale di risanamento delle acque, intendendosi per comuni interessati quelli nel cui territorio sono localizzati i rifugi alpini o escursionistici previsti dal piano medesimo.

 

     Art. 17 quinquies. Disposizione in materia di trattamento dei reflui dei rifugi alpini. [22]

     1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente di alta montagna e la tutela delle risorse idriche, la Giunta provinciale può concedere contributi per la costruzione di impianti per la depurazione delle acque reflue derivanti dai rifugi alpini, previsti dallo specifico piano-stralcio di cui all'articolo 17 quater.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere accordati, fino alla misura massima del novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai titolari o ai gestori dei rifugi alpini, subordinatamente alla sottoscrizione da parte degli stessi di una convenzione con la Provincia diretta a regolare la gestione dei depuratori. La convenzione-tipo è approvata dalla Giunta provinciale.

     3. Parimenti la Giunta provinciale, anche mediante delega ai comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), può provvedere alla realizzazione di canalizzazioni fognarie per il recapito a valle, a integrazione del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dei reflui derivanti dai rifugi alpini e da altri insediamenti sparsi o in quota, secondo le indicazioni tecniche e metodologiche del piano-stralcio di cui all'articolo 17 quater.

     4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) come rispettivamente sostituito dall'articolo 51 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 e da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

     5. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).

 

     Art. 18. Scarichi degli insediamenti produttivi esistenti.

     1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti devono, antro tre anni dalla data del 13 dicembre 1978, adeguarsi alle seguenti norme:

     1) se hanno recapito in corsi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

     2) se hanno recapito in pubbliche fognature, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sempreché questi non siano più restrittivi dai limiti di accettabilità di cui alla menzionata tabella G;

     3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, punto 3).

 

     Art. 19. Utilizzazione agronomica [23]. [24]

     1. Ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive si applica nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

     2. Le funzioni amministrative previste dalla medesima legge n. 574 del 1996 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalla precitata legge. In tal caso le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione di quelle attinenti al piano di spandimento di cui all'articolo 5 della legge n. 574 del 1996, che viene approvato dalla Giunta provinciale sentita la predetta agenzia.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 574 del 1996, le attività di vigilanza sono esercitate in conformità alla disciplina stabilita dall'articolo 37 del presente testo unico.

     3 bis. Nel rispetto della direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e nelle more dell'adeguamento della legislazione provinciale al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è ammessa l'utilizzazione a fini agronomici degli effluenti di allevamento, unitamente anche alle acque di lavaggio di cui alle lettere a bis) e a ter) del comma 1 dell'articolo 14, in osservanza delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque e prescindendo da qualsiasi autorizzazione o comunicazione preventiva [25].

 

     Art. 20. Scarichi degli insediamenti civili esistenti. [26]

     1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale.

     2. Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi, ed ove peraltro gli scarichi predetti possano comportare danneggiamento delle acque superficiali o sotterranee ovvero instabilità dei suoi, assi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute all'articolo 17.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano: a) in sede di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per gli scarichi relativi ad insediamenti civili, esistenti alla data dal 13 dicembre 1978 ai sensi del comma 3 dell'articolo 14;

     b) in sede di modifica, d'ufficio o su richiesta degli interessati, dell'autorizzazione già rilasciata relativamente agli scarichi civili esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

     Art. 21. Scarichi nei laghi. [27]

     1. Sono comunque vietati gli scarichi di acque reflue in laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi.

     2.In laghi di invaso superiore detti scarichi possono essere autorizzati dal servizio protezione ambiente secondo quanto disposto dal presente titolo in ordine agli scarichi in corsi d'acqua superficiali.

     3. Gli scarichi di acque reflue sono altresì vietati negli immissari dei laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi, salva la facoltà per la Giunta provinciale di ridurre, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il divieto di scarico per determinati immissari, ad una distanza minima della confluenza nell'invaso lacustre, tenuto conto che la qualità dell'immissario dovrà rientrare, alla sua foce, nei limiti di variabilità naturale della composizione del corso d'acqua stesso.

     4.Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ogni altro scarico di acque reflue in laghi naturali e relativi immissari deve essere eliminato entro il 31 ottobre 1989.

 

     Art. 22. Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

     1. Trascorso il periodo stabilito o da stabilirsi per l'adeguamento a norma degli articoli 18 e 20 rispettivamente per gli insediamenti produttivi e civili esistenti, gli scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee sono vietati, salvo quanto disposto dagli articoli 16, punto 3), 17, comma 2 e 20, comma 2.

 

     Art. 23. Autorizzazione allo scarico. [28]

     1. Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata:

     a) dal servizio protezione ambiente:

     1) per gli scarichi in acque superficiali, ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti civili di cubatura inferiore a 2.000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a trenta

persone;

     2) per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata all'ente titolare della pubblica fognatura ovvero dell'impianto di depurazione;

     b) dal sindaco del comune competente, in tutti gli altri casi.

     2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente, contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali- quantitative degli effluenti dello stesso scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonchè delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità di cui al comma 1.

     3. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari. Nel caso di scarichi provenienti da insediamenti produttivi da immettere in pubbliche fognature, l'autorizzazione deve inoltre prevedere l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

     4. Sulla domanda di autorizzazione allo scarico l'autorità competente ai sensi del comma 1 si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda o della presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta, fermo restando il potere della medesima autorità di annullare l'autorizzazione ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia o di modificarla dettando le prescrizioni del caso.

     5. L'autorizzazione ha efficacia nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella titolarità, nel godimento o nell'uso dell'insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato. In tal caso il subentrante è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all'autorità di cui al comma 1 l'avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento.

     6. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico rilasciate, espressamente o tacitamente, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sostituito dal presente articolo.

     7. L'autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone o diritto previsto dal titolo V della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sempreché, in relazione al tipo di scarico, risultino interessanti 1 servizi ivi previsti. Le attribuzioni conferite dal citato titolo V alle regioni sono esercitate dalla Giunta provinciale.

     7 bis. L'autorizzazione o la prescrizione all'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti civili, anche se comprese nell'ambito di altri provvedimenti concessori e permissivi, tengono luogo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prevista dal presente articolo.

     7 ter. Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza

dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

     7 quater. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può in ogni caso provvedere d'ufficio al rinnovo

dell'autorizzazione prima della scadenza della stessa.

     7 quinquies. Le diffide e i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo, emanati dalle autorità competenti al rilascio

dell'autorizzazione, equivalgono al rinnovo della stessa previsto dal comma 7 ter.

     7 sexies. Agli scarichi degli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione si applica la disciplina autorizzativa stabilita dall'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche.

 

     Art. 23 bis. Norme transitorie e particolari in materia di autorizzazione allo scarico. [29]

     1. Entro il 31 marzo 1998, gli interessati presentano, alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23, domanda di riesame delle autorizzazioni allo scarico acquisite, in forma espressa o tacita, entro il 31 dicembre 1992.

     2. Ai fini del riesame si osservano le procedure stabilite per il rilascio delle autorizzazioni. Le autorità competenti procedono al riesame delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda.

     2 bis. In caso di mancata o di tardiva presentazione della domanda di riesame e in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, lo scarico non può essere comunque effettuato dopo la scadenza del termine del 31 marzo 1999.

     3. Il riesame di cui ai commi 1 e 2 è escluso relativamente alle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, nonché relativamente agli scarichi oggetto dei provvedimenti previsti dall'articolo 23, comma 7 quinquies, emanati successivamente al 31 dicembre 1992.

     4. Ai fini del riesame e del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

     5. Il riesame di cui ai commi 1 e 2 è escluso relativamente alle autorizzazioni temporanee al mantenimento delle modalità di recapito degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, soggette a ristrutturazione o ad ampliamento o a sdoppiamento, e comunque alle autorizzazioni concernenti pubbliche fognature non ancora adeguate alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque. A tali fognature continuano ad applicarsi le prescrizioni stabilite con provvedimento della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 15 giugno 1989, n. 121, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 16 agosto 1989, n. 36. All'atto del rinnovo delle autorizzazioni concernenti le predette pubbliche fognature, l'autorità competente determina le necessarie prescrizioni che, comunque, non possono dar luogo ad un livello globale di salvaguardia inferiore rispetto a quello perseguito con il citato provvedimento n. 121 del 1989.

     6. Nei casi previsti dal comma 5, resta ferma l'applicabilità delle misure di salvaguardia previste dal titolo V della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

 

     Art. 24. Scarichi in fognatura degli insediamenti produttivi.

     1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l'autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del presente testo unico, viene rilasciata su parere conforme del servizio protezione ambiente.

     2. Nei casi previsti dal piano provinciale di risanamento delle acque i comuni sono tenuti a dare comunicazione al servizio protezione ambiente degli scarichi degli insediamenti produttivi già allacciati alle pubbliche fognature. In tali casi il servizio protezione ambiente può emanare le prescrizioni di cui alla tabella G, in conformità alle quali il sindaco modifica o integra le autorizzazioni in vigore.

 

     Art. 25. Restituzione di acque derivate. [30]

     1. L'eventuale restituzione dagli insediamenti civili e produttivi di acque concesse in derivazione è soggetta alla disciplina degli scarichi stabilita dalla parte I; in tutti gli altri casi, le acque devono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative del corpo idrico dal quale sono state prelevate e con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.

     2. Nei disciplinari relativi a nuove concessioni o a varianti di concessioni in atto dovranno essere indicati 1 limiti di accettabilità e le caratteristiche qualitative di cui al comma 1 e determinati i luoghi di restituzione, acquisito a tal fine il parere del servizio protezione ambiente, in funzione della tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, tenuto anche conto delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.

     3. La restituzione delle acque derivate ad esclusivo uso idroelettrico, antincendio e irriguo non è soggetta alla disciplina degli scarichi stabilita dalla parte I. I titolari delle derivazioni ad uso idroelettrico sono tenuti a comunicare previamente al servizio protezione ambiente l'effettuazione di operazioni di pulizia e svaso dei bacini di accumulo ad uso idroelettrico. Ai fini della tutela dell'ambiente, la Giunta provinciale può determinare, nell'autorizzazione di

cui all'articolo 10 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e successive modificazioni, eventuali prescrizioni da osservarsi nel corso delle operazioni di pulizia e svaso.

     4. Le acque intercettate nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche o private, compresa la realizzazione di gallerie, e le sostanze liquide o convogliabili derivanti dall'esecuzione delle medesime opere sono recapitate preferibilmente nei corpi idrici superficiali in base a un programma redatto dal soggetto proponente e autorizzato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, volto a definire il quadro previsionale delle operazioni nonché le misure di prevenzione e di tutela del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico [31].

     4 bis. Ferme restando le eventuali autorizzazioni dell'autorità competente in materia di polizia idraulica, il programma previsto dal comma 4 è autorizzato dall'agenzia - entro trenta giorni dalla sua ricezione - o in sede di conferenza di servizi, con eventuali prescrizioni, tenendo conto degli obiettivi di qualità e delle utilizzazioni in atto del corpo idrico ricettore, nonché della sua capacità di recupero. In presenza di eventi non previsti dal programma autorizzato, ivi compreso il rinvenimento di significativi volumi di acque non considerati dal programma, il soggetto esecutore delle opere adotta opportune misure di salvaguardia del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico, dandone immediata comunicazione all'agenzia, la quale può fissare ulteriori prescrizioni e misure di controllo a integrazione dell'autorizzazione [32].

     4 ter. Qualora il programma dimostri che non sia tecnicamente fattibile, in tutto o in parte, il convogliamento delle acque e delle sostanze di cui al comma 4 in corpi idrici superficiali, l'agenzia autorizza, secondo quanto previsto dal comma 4 bis, il loro recapito in suolo con eventuali prescrizioni, sempre che il recapito non comporti pericolo per l'ambiente o instabilità dei suoli [33].

     4 quater. In caso di violazione dei commi da 4 a 4 ter l'agenzia assume gli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi dell'articolo 41 [34].

 

     Art. 26. Serbatoi o contenitori di materiale inquinante. [35]

     1. L'alimentazione dei serbatoi e delle vasche per la preparazione e la distribuzione delle poltiglie antiparassitarie deve essere effettuata con tubi di alimentazione a bocca libera e comunque non pescanti nei serbatoi o nelle vasche medesime. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite. in funzione della tutela delle falde acquifere e del sottosuolo dagli inquinamenti, le modalità tecniche per l'installazione dei predetti serbatoi e vasche, nonchè le modalità e i tempi di adeguamento di quelli esistenti.

     2. I serbatoi o contenitori di o combustibili o altro materiale che possa contribuire all'inquinamento del sottosuolo o delle falde acquifere, non possono, dopo la data del 13 dicembre 1978, essere depositati direttamente a contatto col suolo o col sottosuolo, ma devono essere sistemati entro apposito involucro o struttura in materiale idoneo che formi uno strato assolutamente impermeabile in caso di rottura dei contenitori o di erogazione del contenuto.

     3. I serbatoi o contenitori di o combustibili di capacità superiore ai 500 quintali e i serbatoi o contenitori di antiparassitari liquidi o di sostanze tossiche destinate all'industria chimica, di qualsiasi capacità, in uso alla data del 13 dicembre 1978, devono entro tre anni dalla predetta data essere provvisti degli accorgimenti di cui al comma 2. I serbatoi contenenti altri prodotti petroliferi liquidi alla pressione e temperatura ambiente, di capacità superiore ai 500 quintali, in uso alla data del 13 dicembre 1978, devono essere dotati degli accorgimenti di cui al comma 2 entro il 13 dicembre 1984.

     4. Le sostanze e i materiali solidi e semisolidi che possono contribuire all'inquinamento del sottosuolo o delle acque devono essere accumulati o accatastati su basamenti resistenti all'azione delle sostanze medesime. Tali sostanze e materiali devono inoltre essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento. Gli stoccaggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono essere adeguati a tali prescrizioni entro il 30 giugno 1989.

     5. Qualora venga accertata la non conformità dei serbatoi o dei contenitori ovvero degli stoccaggi alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, il comune, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, può ordinare la rimozione o l'inattivazione dei serbatoi o dei contenitori o degli stoccaggi, ovvero stabilire un congruo termine per l'adozione degli accorgimenti e delle misure previste dai commi citati.

     6. [36].

     7. [37].

     8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono comunque considerate inquinanti le sostanze disciplinate dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256 ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modificazioni e integrazioni.

     9. In relazione alla pericolosità delle sostanze, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere determinate soglie quantitative per le sostanze e per i materiali contemplati dal presente articolo, sotto le quali non si applica la disciplina stabilita dai commi precedenti.

     9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, in coerenza con le norme tecniche statali, i requisiti per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, nonché le modalità e i tempi di adeguamento o di risanamento di quelli esistenti. Con la medesima deliberazione sono definite le procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi [38].

     10. Resta ferma la disciplina concernente lo stoccaggio dei rifiuti stabilita dalla parte III.

 

     Art. 27. Scarichi occasionali. [39]

     1. Al fine di tutelare le caratteristiche qualitative, di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, è vietato effettuare scarichi occasionali, anche tramite i manufatti di scarico autorizzato, di qualsiasi liquido inquinante nell'alveo e sulle rive anche esterne dei corsi d'acqua pubblici e privati, naturali o artificiali, negli acquedotti, nonché nelle aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti previste dall'articolo 5 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e nelle aree di salvaguardia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

     2. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 90 e 92.

 

     Art. 28. Altre funzioni concernenti la tutela ed utilizzazione delle acque.

     1. Per quanto non disciplinato dalla parte 1 del presente testo unico, la Provincia autonoma di Trento provvede in ordine alle finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, attraverso l'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, tenuto conto degli strumenti di coordinamento con le funzioni di competenza dello Stato previsti dalle predette disposizioni.

 

     Art. 29. Lavorazioni pericolose.

     1. In attesa di una normativa statale in materia, nell'ambito delle lavorazioni definite insalubri ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie e successivo D.M. 2 marzo 1987, ai fini di salvaguardare l'incolumità e la salute della popolazione da eventi legati all'attività produttiva, il dirigente del servizio protezione ambiente può richiedere alle industrie interessate notizie relative alle materie prime, agli intermedi e ai prodotti finiti.

     2. Alla richiesta di notizie di cui al comma 1 risponde il titolare o il responsabile dello stabilimento sotto la sua responsabilità.

     3. I dati e le notizie acquisiti dal servizio protezione ambiente sono coperti dal segreto d'ufficio.

 

     Art. 30. Provvedimenti per la tutela dell'ambiente in relazione all'attività agricola. [40]

     1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla citata legge provinciale, la Giunta provinciale promuove e realizza, anche con il concorso degli enti locali, dell'Ente di sviluppo dell'agricoltura trentina e delle associazioni di categorie e produttori, iniziative e progetti di sensibilizzazione e incentivazione degli agricoltori sul corretto impiego dei fitofarmaci di sintesi e dei concimi chimici solubili di sintesi, nonché sullo smaltimento dei relativi residui, in funzione della tutela delle acque e del contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

     2. In particolare saranno promosse idonee iniziative tendenti a favorire:

     a) lo stoccaggio e la movimentazione di presidi sanitari e di concimi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4;

     b) la scelta delle modalità, dei tempi e dei periodi di applicazione di tali prodotti in funzione dell'effettiva utilità alla produzione agricola;

     c) l'individuazione e l'utilizzazione di fitofarmaci che presentano minore impatto ambientale e sanitario, privilegiandone l'uso in corrispondenza della soglia di danno economico, piuttosto che a titolo di prevenzione generalizzata;

     d) la sostituzione di erbicidi con misure tecniche e meccaniche;

     e) la sostituzione dei fitofarmaci con metodi di lotta biologica;

     f) la sostituzione di concimi chimici di sintesi mediante l'utilizzo di vari tipi di sostanza organica ritenuta idonea alla fertilizzazione;

     g) la raccolta differenziata dei residui solidi derivanti dall'utilizzazione degli antiparassitari;

     h) il trattamento e lo smaltimento corretto dei residui liquidi e degli effluenti derivanti dalla preparazione delle poltiglie antiparassitarie, nonché dei residui liquidi derivanti dalla preparazione delle poltiglie antiparassitarie, nonché dei residui liquidi derivanti dai trattamenti antiossidanti e di conservazione della frutta.

     3. La Giunta provinciale può inoltre formulare indicazioni per l'adeguamento dei regolamenti comunali d'igiene e sanità in funzione di una disciplina dell'impiego dei fitofarmaci, dei concimi chimici e dello smaltimento dei relativi residui atta ad assicurare la tutela delle acque ed il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

     4. Resta ferma l'applicazione della disciplina concernente il quaderno di campagna stabilita con ordinanza del Ministero della sanità 3 aprile 1987, n. 135 e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

 

     Art. 31. Strumenti urbanistici. [41]

     1. I nuovi strumenti urbanistici e le loro varianti dovranno tenere in particolare considerazione le esigenze di tutela contro l'inquinamento atmosferico, idrico e quelle di smaltimento dei rifiuti, in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi. A tal fine essi devono contenere idonee precisazioni in ordine alle scelte di pianificazione effettuate.

     2. In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone, si dovrà tenere conto delle disponibilità idriche, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e della più efficiente ed economica realizzazione dei servizi di igiene ambientale programmati o da programmare.

     3. La composizione della commissione urbanistica provinciale come prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, è integrata dal capo del servizio protezione ambiente di cui all'articolo 35 del presente testo unico, che in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito da un membro supplente per lo stesso designato a norma del predetto articolo 35.

 

     Art. 32. Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare.

     1. Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione per insediamenti che generino emissioni o scarichi di qualsiasi titolo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia o dell'autorizzazione di cui al titolo II ovvero dell'autorizzazione allo scarico di cui al titolo III della parte I del presente testo unico.

     2. Il disposto del comma 1 si applica anche al rilascio di concessioni edilizie o di loro varianti relative ad insediamenti dal cui ampliamento o ristrutturazione o mutata destinazione derivi modifica qualitativa degli scarichi e delle emissioni.

     3. In sede di rilascio della licenza di agibilità o di abitabilità sarà verificata anche la rispondenza alle prescrizioni della parte I del presente testo unico.

 

     Art. 33. Adeguamento dei regolamenti locali.

     1. I regolamenti locali d'igiene e sanità, nonché quelli edilizi, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data del 13 dicembre 1978. La Giunta provinciale può formulare indicazioni per la predisposizione, da parte degli enti interessati, delle modifiche ed integrazioni dei rispettivi regolamenti che si rendano a tal fine necessari.

 

     Art. 34. Regolamenti per il servizio di fognatura.

     1. I comuni debbono, entro il 30 giugno 1982, adottare idonei regolamenti per il servizio di fognatura, ovvero adeguare quelli già esistenti. La Giunta provinciale può formulare indicazioni per la predisposizione da parte degli enti interessati dei regolamenti sopraccitati.

 

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 35. Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [42]

     1. E'istituita presso il servizio protezione ambiente la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, composta da:

     1) il dirigente generale del dipartimento nell'ambito del quale è raggruppato il servizio protezione ambiente, con funzioni di presidente;

     2) il dirigente del servizio protezione ambiente, con funzioni di vicepresidente;

     3) da un medico in servizio presso la Provincia o da un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale [43];

     4) il responsabile del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione chimica;

     5) il responsabile del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione medica;

     6) il dirigente del servizio opere igienico-sanitarie;

     7) il dirigente del servizio acque pubbliche ed opere idrauliche;

     8) il dirigente del servizio geologico;

     9) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;

     10) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;

     11) il dirigente della stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all'Adige;

     12) il dirigente del servizio antincendi.

     2. Fanno inoltre parte della commissione, con diritti di voto:

     1) un tecnico designato dalla giunta del comprensorio, limitatamente alla trattazione delle questioni che interessano specificamente il relativo ambito territoriale;

     2) un esperto in materia ambientale, designato dal coordinamento provinciale imprenditori;

     3) un esperto in materia ambientale, designato congiuntamente dalle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia nostra, Fondo mondiale per la natura e Lega per l'ambiente.

     3. I componenti di cui al comma 1 possono di volta in volta delegare un funzionario appartenente al medesimo servizio o struttura a partecipare alle adunanze della commissione. Per i membri di cui al comma 2 gli enti e le associazioni ivi indicati provvedono alla designazione di un membro supplente. I membri delegati e supplenti partecipano alle sedute della commissione solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro titolare.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario provinciale.

     5. Tutti i componenti della commissione ed il segretario sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale. I componenti di cui al comma 1 restano in carica fino a quando svolgono le funzioni cui è connessa la partecipazione alla commissione; quelli di cui al comma 2 fino alla loro sostituzione a seguito di una nuova designazione.

     6. Gli enti e le associazioni debbono comunicare le designazioni dei componenti, sia titolari che supplenti, di propria competenza entro un mese dalla relativa richiesta. Decorso tale termine, la commissione è validamente costituita anche ove non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua

successiva integrazione.

     7. Qualora si verifichino ipotesi di cumulo di funzioni fra quelle elencate al comma 1, la commissione è validamente costituita nella più limitata composizione che ne consegue.

     8. La commissione è convocata dal presidente mediante avviso.

     9. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari dei servizi o uffici della Provincia, nonché esperti in particolari discipline, per l'esame di specifici problemi.

     10. La commissione delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     11. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

     12. Fino all'insediamento della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite presso il servizio protezione ambiente secondo le disposizioni in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

     13. La commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti esercita le attribuzioni ad essa devolute dal presente testo unico; essa inoltre esprime, su richiesta della Giunta provinciale, pareri facoltativi su problemi relativi alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

 

     Art. 36. Ripartizione di competenze. [44]

     1. Tutti gli atti attribuiti dalla parte I e dalla parte II al servizio protezione ambiente, ivi compresi pareri e proposte, sono devoluti alla commissione per la tutela dall'ambiente dagli inquinamenti quando riguardino:

     a) impianti produttivi e misti connessi con attività che occupino, in modo stabile, un numero di ad detti superiore a 30 unità;

     b) scarichi di insediamenti civili di cubatura complessiva superiore ai 10.000 metri cubi o che comunque presentino una ricettività superiore a 100 persone;

     c) scarichi di insediamenti produttivi nei quali si esercitino attività di produzione e trasformazione di beni o che occupino, in modo stabile, un numero di addetti superiore a 30 unità;

     d) pubbliche fognature a servizio di località che presentano oltre 2.000 abitanti totali serviti, secondo le eventuali indicazioni del piano provinciale di risanamento delle acque e relativi aggiornamenti ovvero secondo le indicazioni della domanda di autorizzazione dello scarico.

     3. In relazione all'importanza o complessità delle questioni da trattare, il servizio protezione ambiente può devolvere alla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti l'emanazione dei provvedimenti o la formulazione dei pareri di propria competenza.

 

     Art. 37. Vigilanza. [45]

     1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni stabilite dalla parte I è affidata al servizio protezione ambiente.

     2. La vigilanza, ivi comprese le relative funzioni tecniche di analisi e controllo, sono inoltre esercitate dalle categorie di personale indicate nel regolamento esecutivo che sarà emanato ai sensi dell'articolo 100.

     3. Fatte salve le funzioni di controllo che le vigenti norme demandano all'autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica e agli organi incaricati de i servizi di polizia locale, la vigilanza di cui al comma 1 inoltre esercitata dai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento esecutivo.

 

     Art. 38. Metodologie di accertamento.

     1. Il personale di cui al precedente articolo ha facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli uffici ove si svolgono le attività che producono le emissioni o gli scarichi, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti e i combustibili da controllare.

     2. I proprietari o gli amministratori dei condomini ovvero i direttori responsabili degli stabilimenti o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all'inizio delle operazioni.

     3. Delle operazioni di controllo e di prelievo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal personale addetto alla vigilanza; in esso si darà anche atto delle osservazioni degli interessati.

     4. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, la misurazione delle emissioni va effettuata nel punto ove queste vengono disperse nell'atmosfera, e, nel caso di camini, al di sotto della bocca in posizione ritenuta tecnicamente idonea dall'organo di controllo, se del caso attraverso apposite sonde. Il controllo degli scarichi è eseguito secondo le modalità stabilite dalla normativa statale [46].

     5. Il punto assunto per il prelievo o per la misurazione deve essere reso accessibile al personale addetto alla vigilanza, il quale è altresì autorizzato a compiere all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che esso ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni.

     6. Il personale suddetto può utilizzare, se necessario, appositi tracciati al fine di individuare le provenienze specifiche di sostanze inquinanti.

 

     Art. 39. Consulenze e prestazioni esterne. [47]

     1. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico, il servizio protezione ambiente e la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti possono avvalersi dell'opera di esperti e studiosi in materia di inquinamento idrico, atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, mediante incarico di consulenza conferito dalla Giunta provinciale, ovvero dell'opera di enti e istituti specializzati nelle materie predette, previa convenzione tra la Provincia e gli enti e istituti medesimi.

     2. La Giunta provinciale può inoltre stipulare convenzioni con istituti e laboratori pubblici e privati, per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e batteriologiche delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti, quando, per la complessità o la quantità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione, le strutture pubbliche competenti non siano in grado di corrispondere alla richiesta del servizio protezione ambiente.

     3. Ai fini dei procedimenti amministrativi autorizzativi disciplinati dal presente testo unico sono validi gli accertamenti tecnici ed analitici eseguiti da istituti e laboratori sottoposti alla direzione tecnica di un laureato iscritto all'ordine professionale dei chimici o dei biologi.

 

     Art. 40. Servizio di rilevamento e catasto. [48]

     1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni dell'aria e delle acque la Provincia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e idrico.

     2. Ai medesimi fini la Provincia istituisce un catasto nel quale sono raccolti e continuamente aggiornati i dati relativi a:

     1) le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

     2) gli scarichi pubblici e privati nelle acque superficiali e le loro caratteristiche;

     3) gli impianti fognari e di depurazione nonché i dati relativi alla loro funzionalità;

     4) le emissioni in atmosfera di cui al titolo II della presente parte I e le loro caratteristiche;

     5) la qualità dell'atmosfera nei centri abitati esposti a rischio di inquinamento e l'andamento dei ven ti e delle correnti d'aria dominanti.

     3. Il catasto di cui al comma precedente è tenuto a cura del servizio protezione ambiente. Agli interessati è fatto obbligo di fornire i dati necessari.

     4. Le denunce previste dall'articolo 7, comma 4, della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dal decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801 convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono inoltrate al servizio acque pubbliche ed opere idrauliche della Provincia e al comune interessato. Detto servizio raccoglie e controlla le denunce inoltrate, trasmettendo al servizio protezione ambiente i dati necessari per la gestione del catasto di cui ai commi 2 e 3.

     5. Per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 319 del 1976 si applicano esclusivamente le sanzioni previste dalla predetta legge statale.

     6. I comuni provvedono alla rilevazione e trasmissione alla Provincia dei dati da inserire nel catasto, secondo le modalità stabilite dal servizio protezione ambiente.

 

     Art. 41. Provvedimenti conseguenti al controllo. [49]

     1. Ove dai controlli risulti che gli scarichi o l' emissioni non sono conformi alle prescrizioni normative o a quelle dell'autorità amministrativa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine alle citate prescrizioni.

     2. In caso di inosservanza della diffida, la Giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può ordinare, avuto riguardo ai danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini, la sospensione dell'attività che genera gli scarichi o le emissioni; può inoltre, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili, dichiarare l'inabitabilità, totale o parziale, degli stessi e ordinare lo sgombero da persone.

     3. Nei casi di somma urgenza nei quali ogni indugio può costituire pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, la proposta di cui al comma 2 è avanzata dal servizio protezione ambiente, anche a prescindere dalla previa diffida.

     4. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno effetto nei confronti di chiunque subentri a qualsiasi titolo nella titolarità o gestione o godimento dell'insediamento che genera lo scarico o le emissioni.

     5. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

     Art. 42. Dispositivi di abbattimento e depurazione. [50]

     1. Ai fini del controllo dell'osservanza dei limiti di accettabilità delle emissioni e degli scarichi e del costante regolare funzionamento dei dispositivi per l'abbattimento o di depurazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di idonei strumenti di rilevazione continua e di registrazione, ivi compresi prelevatori automatici, anche collegati con la rete di controllo di cui all'articolo 40. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di vigilanza. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a segnalare immediatamente alla predetta autorità i guasti degli strumenti di rilevazione automatica e di registrazione.

     2. L'interruzione del funzionamento dei dispositivi di abbattimento comporta la sospensione immediata del ciclo tecnologico ad essi legato, qualora non si disponga di impianti di abbattimento di riserva.

     3. Nel caso di cicli tecnologici continui. la cui sospensione recherebbe gravi danni agli impianti, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 48 ore dalla comunicazione, ordina la sospensione della lavorazione ovvero ne autorizza la continuazione avuto riguardo ai tempi di riparazione, alle conseguenze del fermo di impianto nonché ai danni derivanti all'ambiente ed alla salute dei cittadini.

 

     Art. 43. Impianti centralizzati di depurazione industriale. [51]

     1. La Provincia, i comuni ed i consorzi fra tali enti, nonché i consorzi o altre forme associative costituite fra imprese o con la loro partecipazione, possono realizzare impianti centralizzati di depurazione industriale costruiti secondo sistemi modulari atti a consentire agevoli ed economici ampliamenti in caso di nuove utenze.

     2. Per lo scarico delle acque reflue in suddetti impianti non si applicano i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G. La composizione degli scarichi ammessi è invece stabilita da un'apposita convenzione, da stipularsi fra il titolare dell'insediamento produttivo che intende fruire del servizio e l'ente gestore, la quale, oltre agli aspetti tecnici, disciplina quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità delle acque scaricate nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

     3. Resta ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D per gli scarichi provenienti dagli impianti centralizzati di depurazione industriale.

 

     Art. 44. Gestione tecnica degli impianti di depurazione. [52]

     1. Alla manutenzione e gestione delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, provvede la Provincia.

     2. La gestione degli impianti di depurazione biologica e dei relativi collettori principali di adduzione, realizzati da comuni o consorzi, su richiesta dei medesimi può essere effettuata a spese della Provincia, anche in forma diretta. In tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 1, anche per la gestione dei collettori principali.

     3. La manutenzione e la gestione dei sedimentatori meccanici comunali spettano agli enti proprietari, i quali ne assicureranno la normale efficienza.

     4. Qualora la manutenzione degli impianti di cui al comma 3 richieda l'intervento di personale specializzato, gli enti preposti potranno avvalersi a tal fine della collaborazione della Provincia, che ne assume la relativa spesa.

     4 bis. Alle attività di manutenzione e gestione di cui al presente articolo la Provincia può provvedere, anche parzialmente, con le forme e le modalità previste dall'articolo 72, in quanto compatibili. In tal caso è assicurata una gestione generale unitaria del servizio di depurazione con riferimento agli ambiti tecnico-organizzativi determinati dalla Giunta provinciale [53].

 

     Art. 45. Modalità particolari per la depurazione dei liquami di pubblica fognatura.

     1. La Provincia può provvedere alla depurazione dei liquami di pubblica fognatura mediante l'utilizzo degli impianti di depurazione biologica degli insediamenti produttivi, ove ricorrano ragioni di convenienza tecnica ed economica e lo scarico di pubblica fognatura sia di limitata entità rispetto alla potenzialità dell'impianto di depurazione. A tal fine la Provincia stipulerà con il titolare dell'insediamento produttivo un'apposita convenzione che conterrà la disciplina degli aspetti tecnico-gestionali ed economici, tenuto conto delle spese di ammortamento, di manutenzione e di esercizio in rapporto al numero degli abitanti equivalenti serviti. Restano in ogni caso ferme per tali impianti le disposizioni concernenti gli scarichi da insediamenti produttivi.

 

Titolo V bis [54]

Protezione dai pericoli derivanti dall'amianto

 

          Art. 45 bis. Obiettivi [55]

1. La Provincia promuove le misure e adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e per la tutela e il risanamento dell'ambiente, con riguardo alla mappatura, alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dai pericoli derivanti dall'amianto per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la promozione di attività finalizzate alla tutela dai rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'amianto;

b) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

c) il censimento e la mappatura dell'amianto presente negli impianti industriali attivi o dismessi, negli edifici pubblici e privati, dell'amianto presente in natura nonché dell'amianto correlato ad attività antropiche;

d) la gestione e la bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui è stata rilevata la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;

e) la promozione di iniziative di formazione e informazione finalizzate ad accrescere la conoscenza in merito alla presenza e ai rischi derivanti dall'amianto e da materiali contenenti amianto, nonché alla corretta gestione dello stesso.

2. Ai fini dell'applicazione di questo titolo valgono le definizioni di amianto e di rifiuti contenenti amianto stabilite dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

 

     Art. 45 ter. Piano provinciale per la protezione dall'amianto [56]

1. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.

2. Il piano, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 257 del 1992, contiene tra l'altro:

a) la rappresentazione cartografica di sintesi del rischio di esposizione all'amianto elaborata sulla base della mappatura dell'amianto presente all'interno e nelle coperture di edifici pubblici e privati, compresi gli impianti industriali attivi o dismessi, dell'amianto presente in natura nonché dell'amianto correlato ad attività antropiche, tenendo conto del censimento dell'amianto friabile effettuato ai sensi della legge n. 257 del 1992;

b) le linee di intervento per la segnalazione alla Provincia e le indicazioni per il comportamento dei cittadini e delle imprese in caso di rilevazione della presenza di amianto;

c) le misure a tutela del consumatore per la verifica della presenza di amianto in beni mobili, compresi i prodotti destinati al consumo commercializzati in provincia di Trento;

d) i criteri per la determinazione dell'indice di degrado delle coperture in amianto e delle priorità di intervento, nonché i criteri per la bonifica, per lo smaltimento, anche di piccole quantità, e per la gestione dei materiali contenenti amianto, sulla base della vigente normativa statale in materia;

e) il monitoraggio sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, e i criteri per il suo aggiornamento;

f) i criteri per l'individuazione di impianti di smaltimento dell'amianto;

g) le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e per il rilascio dell'abilitazione prevista dalla legge n. 257 del 1992 ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.

3. Il piano è armonizzato con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 65.

4. Entro un anno dalla data di approvazione del piano ed in seguito periodicamente, la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo.

5. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono d'intesa le modalità di attuazione del piano, con riferimento alle parti di competenza degli enti locali, anche al fine di garantire informative a carattere specifico ai soggetti interessati dalla presenza di amianto.

6. Sul territorio della provincia autonoma di Trento è vietato lo smaltimento dell'amianto attraverso il processo di incenerimento.

 

     Art. 45 quater. Iniziative di informazione sulla pericolosità dell'amianto [57]

1. Gli enti locali, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e d'intesa con la Provincia, promuovono e attivano iniziative d'informazione dirette alla popolazione, relative alle problematiche sanitarie derivanti dall'esposizione all'amianto e all'importanza delle azioni di censimento e bonifica per la tutela della salute e dell'ambiente.

2. La Provincia e gli enti locali garantiscono un'informativa ai proprietari di immobili nei quali è stata rilevata la presenza di amianto, in particolare circa la sua pericolosità, i rischi che comporta per la salute e le modalità per la bonifica e per l'accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 45 quinquies.

 

          Art. 45 quinquies. Misure di sostegno per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto [58]

1. La Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici di loro proprietà.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può concedere alle imprese detrazioni fiscali relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la bonifica di immobili di proprietà localizzati in provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma; se l'IRAP dovuta alla Provincia non è sufficiente a consentire la detrazione del contributo, quest'ultimo può essere detratto non oltre i quattro periodi di imposta successivi a quello nel quale è stato realizzato l'intervento.

3. La Provincia può attivare, anche nell'ambito dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, servizi gratuiti di raccolta e di stoccaggio provvisorio e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per l'attuazione di questo comma la Provincia promuove accordi di programma con enti pubblici, associazioni di categoria ed eventualmente imprese di settore.

4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle priorità di intervento e ai tempi di realizzazione dello stesso, nonché i casi di revoca dei contributi; gli interventi inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 45 sexies, comma 2, sono considerati prioritari. Per gli interventi di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificati di finanziamento, anche prevedendo che lo stesso sia disposto in via forfettaria o sulla base delle spese già effettuate.

5. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

          Art. 45 sexies. Obblighi dei proprietari [59]

1. Per aggiornare la mappatura dell'amianto presente sul territorio provinciale i soggetti pubblici e privati proprietari, se non vi hanno già provveduto, comunicano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, anche in occasione di rinvenimento casuale o di ristrutturazione di immobili.

2. La Giunta provinciale predispone l'elenco dei beni contenenti amianto da sottoporre a interventi obbligatori di bonifica urgente, con riferimento ai beni individuati nella mappatura contenuta nel piano provinciale per la protezione dall'amianto per i quali risulta la pericolosità per la salute pubblica in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 45 ter, comma 2, lettera d), individuando anche i termini per la realizzazione della bonifica.

3. Il proprietario dei beni contenenti amianto inclusi nell'elenco predisposto ai sensi del comma 2 deve procedere alla bonifica. Decorso inutilmente il termine per la bonifica previsto dal comma 2, si applica l'articolo 90, commi 3 e 5. Le somme spese dalla Provincia sono recuperate con le modalità stabilite dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

4. La Provincia e gli enti locali pianificano gli interventi di bonifica relativi ai beni di rispettiva proprietà nell'ambito dei propri strumenti di programmazione di settore.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

 

     Art. 46. Ricorsi. [60]

     1. Avverso i provvedimenti di competenza del Servizio protezione ambiente e della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, emanati ai sensi del presente testo unico, è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale.

     2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 42 possono altresì proporre ricorso i cittadini residenti nel comune in cui ha sede l'impianto.

 

     Art. 47. Sanzioni amministrative inerenti al titolo II. [61]

     1. Chiunque contravviene:

     a) all'obbligo di contenere le emissioni entro i limiti di accettabilità di cui all'articolo 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;

     b) all'obbligo della denuncia degli impianti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi 1 e 3 ovvero la presenta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000 [62];

     c) all'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui al l'articolo 8, comma 2, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000;

     d) all'obbligo di denuncia dell'avvenuto trasferimento della gestione di cui all'articolo 7, comma 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 e lire 300.000;

     e) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo II o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 e lire 600.000.

 

     Art. 48. Sanzioni amministrative inerenti al titolo III. [63]

     1. Chiunque contravviene:

     a) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;

     b) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;

     c) ai divieti ed ai disposti dell'articolo 21. soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;

     d) all'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui al l'articolo 23, ovvero presenta una richiesta in completa, soggiace alla sanzione amministrati va del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000. nel caso di scarichi di insediamenti civili, e, rispettivamente, da lire 200.000 a lire 1.200.000, nel caso di scarichi di insedia menti produttivi;

     e) ai disposti dell'articolo 25, commi 3 e 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000;

     f) ad alcuna delle prescrizioni di cui all'articolo 26, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;

     g) all'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 23, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 [64];

     h) ad alcuno dei divieti di cui all'articolo 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;

     i) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo III o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

 

     Art. 49. Sanzioni amministrative inerenti al titolo V. [65]

     1. Chiunque contravviene:

     a) alle prescrizioni della diffida di cui all'articolo 41, comma 1, soggiace alla sanzione amministrati va del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;

     b) all'ordine di sospensione dell'attività o di sgombero da persone di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 lire 6.000.000;

     c) ad alcuna delle prescrizioni di cui all'articolo 42, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;

     d) al disposto dell'articolo 42, comma 2, ovvero al l'ordine di sospensione della lavorazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;

     e) ad alcuna delle prescrizioni contenute nella convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 43, soggiace alla sanzione amministrativa del paga mento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;

     f) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo V o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

 

     Art. 50. Irrogazione delle sanzioni amministrative. [66]

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.

     1 bis. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo [67].

     1 ter. Alla sanzione prevista dal comma 1 bis soggiace anche chi con più azioni o omissioni, anche in tempi diversi, commette più violazioni della stessa disposizione o di diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate [68].

     1 quater. Il presupposto per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 ter è comunque riconosciuto all'atto dell'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle contestazioni e alle notificazioni avvenute precedentemente alla data di emissione dell'ordinanza medesima per le quali non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta [69].

     1 quinquies. Il regime sanzionatorio regolato dai commi da 1 bis a 1 quater si applica se più favorevole per il trasgressore [70].

     2. La copia del verbale di accertamento dell'infrazione con la prova della contestazione ovvero l'originale del predetto verbale di accertamento da notificare agli interessati devono essere trasmessi dall'agente accertatore al Servizio protezione ambiente.

     3. La notificazione degli estremi della violazione di cui all'articolo 14, comma 2, le comunicazioni di cui all'articolo 15 e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689/1981 spettano al dirigente preposto al servizio protezione ambiente. Il predetto dirigente è inoltre competente a ricevere le istanze di revisione di cui all'articolo 15, comma 2, e gli scritti difensivi di cui all'articolo 18, comma 1, della citata legge 689/1981 e, d'ufficio, provvede al riconoscimento dei presupposti per l'applicazione del menzionato articolo 18 della medesima legge statale.

     4. [71].

     5. Ove per l'accertamento della violazione debbano essere compiute analisi di campioni o revisioni delle analisi medesime, a queste provvedono il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi o gli altri istituti e laboratori di cui all'articolo 39. L'esito delle analisi o della loro revisione viene trasmesso dal direttore o responsabile del laboratorio o istituto al servizio protezione ambiente. In ogni caso non e ammessa la revisione delle analisi sui campioni degli scarichi.

     6. L'interessato, nel caso richieda la revisione delle analisi, deve depositare a titolo di cauzione presso la tesoreria della Provincia la somma di lire 150.000. La cauzione è rimborsata in caso di esito favorevole delle analisi di revisione. In caso contrario il costo effettivo delle analisi è posto a carico del trasgressore. La revisione delle analisi viene effettuata, su disposizione del servizio protezione ambiente, presso laboratorio o istituto diverso da quello che ha effettuato la prima analisi.

     7. All'interessato è assicurata la possibilità di presenziare alle operazioni di analisi o di revisione delle medesime, facendosi assistere da un consulente tecnico di sua fiducia.

     8. Le somme derivanti dal pagamento in misura ridotta o riscosse in esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione sono introitate nel bilancio della Provincia.

     9. [72].

 

     Art. 51. Aggiornamento delle tabelle. [73]

     1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, potrà sostituire o modificare tutte le tabelle allegata al presente testo unico in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale dell'atmosfera e delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti o circostanze imprevedibili e urgenti, nonché al fine di apportare i necessari adeguamenti alle direttive comunitarie e alla normativa statale [74].

     2. I predetti aggiornamenti delle tabelle entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione. In ogni caso la deliberazione, se occorre, indica i termini di adeguamento alle tabelle sostituite o modificate, nel rispetto delle scadenze eventualmente stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate [75].

     2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare ai sensi di quest'articolo, possono essere stabiliti, in particolare, valori limite di emissione meno restrittivi di quelli fissati dalla tabella G relativamente alle sostanze rappresentative del carico organico contenuto nelle acque reflue biodegradabili provenienti da cantine vinicole e da distillerie, qualora sussistano le seguenti condizioni:

     a) le acque reflue siano recapitate in pubblica fognatura presidiata da impianto di depurazione biologica conforme alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque e in grado di garantire il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;

     b) l'attività che origina lo scarico abbia ad oggetto la lavorazione di uve e di vinacce provenienti prevalentemente dal territorio provinciale [76].

 

     Art. 52. Rinvio.

     1. Per quanto non disciplinato della parte I del presente testo unico continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia, sempreché compatibili con le presenti disposizioni.

     2. Ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dalle leggi statali si applicano alle corrispondenti fattispecie, come disciplinate dal presente testo unico [77].

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 53. Norme finanziarie.

1. Con successivi provvedimenti legislativi saranno disposti gli interventi finanziari per i fini di cui agli articoli 40, comma 1, 43, comma 1 e 44, comma I, del presente testo unico.

     2. Nell'ambito delle leggi di incentivazione concernenti i settori produttivi interessati saranno previste agevolazioni per l'acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento e di strumenti atti a controllarne il funzionamento.

 

PARTE II

PIANO PROVINCIALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

 

     Art. 54. Piano provinciale di risanamento delle acque. [78]

     1. La tutela delle risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita nel quadro della pianificazione economica e territoriale della Provincia di Trento, mediante il piano provinciale di risanamento delle acque.

     2. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adottato dalla Giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, sentiti i comuni interessati e la competente commissione consiliare. Il parere di quest'ultima deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta avanzata da parte dell'assessore cui è affidata la materia; decorso tale termine la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'approvazione del piano e/o del suo aggiornamento. Il piano è articolato come segue:

     a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione;

     b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a);

     c) specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini dell'attuazione del piano stesso;

     d) determinazione dei criteri di priorità per la realizzazione degli interventi di attuazione del piano stesso.

     3. Il piano provinciale di risanamento delle acque contiene inoltre le disposizioni necessarie per la sua attuazione, con particolare riferimento all'identificazione ed alle caratteristiche tecniche e strutturali delle pubbliche fognature, alla gestione e vigilanza delle stesse da parte dei comuni o loro consorzi, all'allacciamento degli scarichi alle reti comunali di pubblica fognatura, all'allacciamento di queste ultime ai collettori principali di adduzione ai depuratori; allo sfioramento delle portate di supero, nonché in ordine a casi di disservizio, di guasto, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura. Il piano contiene altresì la disciplina delle misure di salvaguardia e di risanamento delle risorse idriche, allo scopo di ripristinare la capacità di resistenza ecologica ed assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo.

     4. Il piano provinciale di risanamento delle acque ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo sia in modo globale, attraverso varianti di carattere generale, che per aree omogenee sotto l'aspetto idraulico. Il piano, in sede di aggiornamento, può essere corredato dalla carta di qualità delle acque compilata in base alle osservazioni acquisite mediante gli indici di qualità biologica, secondo le disposizioni del regolamento esecutivo.

     5. Le prescrizioni contenute nel piano provinciale di risanamento delle acque hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività da esso considerate.

 

     Art. 55. Attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque. [79]

     1. Le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione previste dal piano provinciale di risanamento dalle acque sono realizzate secondo i piani di intervento di cui alle leggi provinciali 1 settembre 1975, n. 46 e 3 gennaio 1983, n. 2, tenuto conto delle disposizioni e dei criteri di priorità stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque.

     2. Al fine di far fronte ad esigenze igienico-sanitarie impreviste e urgenti ovvero per comprovate ragioni di convenienza tecnica ed economica, la Giunta provinciale, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può variare i piani degli interventi, derogando alle priorità o previsioni contenute negli stessi o nel piano provinciale di risanamento delle acque.

     3. Resta ferma l'applicazione delle leggi provinciali 1 settembre 1975, n. 46 e 3 gennaio 1983, n. 2, per quanto riguarda la realizzazione di opere minori attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, non previste dal piano provinciale di risanamento delle acque.

     4. I piani di cui al presente articolo possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti.

 

     Art. 56. Disciplina della costruzione degli impianti di depurazione.

     1. Nella costruzione di nuovi impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature si osservano modalità progettuali e tecnico-costruttive idonee ad assicurare, in relazione alla quantità e alla qualità dei liquami da trattare, il raggiungimento, nell'ordinaria gestione, dei valori per i diversi parametri stabiliti dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente testo unico rispettivamente per gli impianti di depurazione.

biologica e per quelli di sedimentazione meccanica.

     2. Nel piano degli interventi di cui al precedente articolo 55 dovrà inoltre essere perseguito l'obiettivo di adeguare le caratteristiche strutturali e le modalità di funzionamento degli impianti già esistenti alla data del 13 dicembre 1978, al fine di rendere gli impianti idonei al raggiungimento dei valori di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente testo unico.

     3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli impianti realizzati successivamente alla data del 13 dicembre 1978, qualora, in relazione ad aumenti di portata o ad altre imprevedibili necessità e fenomeni intervenuti, venisse accertata l'inidoneità dei suddetti impianti al raggiungimento dei valori di cui alle tabelle i e 2 allegate al presente testo unico.

     4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, gli impianti devono essere condotti con modalità tecnico-gestionali idonee ad assicurare, in rapporto allo stato dell'impianto, il massimo rendimento depurativo tecnicamente possibile.

 

     Art. 56 bis. Trattamento a rendimento intermedio delle pubbliche fognature. [80]

     1. Il piano provinciale di risanamento delle acque può prescrivere - a presidio delle pubbliche fognature con carico organico inferiore a 2.000 abitanti equivalenti impianti di trattamento biologici a medio rendimento, idonei ad assicurare il raggiungimento dei valori per i diversi parametri stabiliti dalla tabella 3, allegata al presente testo unico anche a integrazione o in sostituzione degli impianti esistenti.

     2. La commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può comunque prescrivere, per i fini di cui all'articolo 54, comma 3, secondo periodo, la sostituzione o l'integrazione degli impianti di sedimentazione meccanica con sistemi di trattamento biologici a medio rendimento di cui al comma 1, anche a modifica del piano di risanamento e relativi aggiornamenti.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nei casi in cui le norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque demandino a verifiche successive la scelta impiantistica.

     4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina propria delle pubbliche fognature presidiate da impianti a sedimentazione meccanica.

 

     Art. 57. Gestione ordinaria degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature. [81]

     1. Gli enti gestori e i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature devono assicurarne la piena funzionalità ed efficacia. Essi devono a tal fine osservare le regole di conduzione tecnica proprie dell'impianto, provvedendo altresì alla manutenzione ordinaria e programmando quella straordinaria.

     2. Per i fini di cui al comma i gli enti gestori degli impianti di depurazione biologica adottano, entro la data del 19 settembre 1986, un apposito capitolato, soggetto ad approvazione del Servizio protezione ambiente, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica degli impianti e la loro manutenzione. Per gli impianti di depurazione biologica gestiti dalla Provincia all'adozione del capitolato provvede il Servizio opere igienico-sanitarie d'intesa con il Servizio protezione ambiente. Per gli impianti di depurazione mediante sedimentazione meccanica le principali indicazioni e modalità da seguire nella gestione degli stessi sono stabilite entro lo stesso termine dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, su proposta del Servizio protezione ambiente.

     2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate le direttive e le prescrizioni, anche a integrazione delle indicazioni emanate ai sensi del comma 2, per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane alle disposizioni stabilite dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, attenendosi ai seguenti criteri:

     a) coordinamento delle attività dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, del servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie della Provincia e dei soggetti gestori degli impianti;

     b) massimizzazione nell'impiego delle procedure di telecontrollo e delle tecniche di archiviazione informatica;

     c) valorizzazione del controllo effettuato dai soggetti gestori degli impianti, individuati in base agli atti di delega o contrattuali [82].

     2 ter. Al fine di garantire che l'impianto di depurazione finale rispetti la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie può svolgere attività di controllo sugli scarichi immessi nelle reti fognarie e sulle reti medesime, ai sensi degli articoli 37 e 61 del presente testo unico, nonché per gli effetti dell'articolo 10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002. In esito ai controlli il servizio formula le prescrizioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e le trasmette all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o al comune interessato, secondo la rispettiva competenza, per l'adozione degli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi degli articoli 41 e 61 del presente testo unico [83].

     3. Qualora lo richiedano gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore, l'ufficio del medico provinciale, ovvero a seguito dell'applicazione della legge 29 agosto 1983, n. 29, il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio, impartisce all'ente gestore dell'impianto di depurazione l'adozione di appropriati trattamenti di disinfezione degli scarichi, prescrivendone le tecniche, le modalità e le fasi temporali, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'impianto.

 

     Art. 58. Gestione dei depuratori dei liquami di pubbliche fognature in condizioni di emergenza. [84]

     1. Qualora si verifichino i seguenti eventi:

     a) diminuzione eccezionale della temperatura dei liquami in arrivo all'impianto;

     b) notevoli e/o repentine variazioni della popolazione servita dall'impianto di fognatura o del carico inquinante affluente all'impianto;

     c) abusivo scarico di fognatura di sostanze tossiche o nocive o comunque in concentrazioni eccedenti i limiti di accettabilità di cui alla tabella G allegata al presente testo unico, o in quantità tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto;

     d) ogni altra circostanza imprevedibile - quali guasti all'impianto, sospensione nell'erogazione di energia elettrica, ecc. - che non consenta il normale funzionamento usando la diligenza tecnica, l'ente gestore o i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione dei quarti di pubbliche fognature sono tenuti a darne immediato avviso ai sindaci dei comuni interessati che assumeranno, anche in via breve, i provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute dei cittadini.

     2. Qualora gli impianti di depurazione debbano essere completamente o parzialmente disattivati in funzione del ripristino della loro funzionalità o del loro potenziamento o per qualsiasi altro giustificato motivo, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione ai sindaci dei comuni interessati, che assumeranno i provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute di cittadini.

 

     Art. 59. Localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature. [85]

     1. La localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature - ivi compresi quelli a sedimentazione meccanica, nonché gli impianti di trattamento chimico-fisico - deve essere effettuata sulla base di una valutazione di compatibilità dell'impianto con l'assetto edilizio-urbanistico, esistente e previsto, e con la direzione dei venti dominanti, tenuto conto delle esigenze ambientali ed igienico-sanitarie.

     2. L'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1 viene effettuata con la deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale. Con lo stesso provvedimento vengono prescritte le zone di rispetto circostanti l'area destinata all'impianto, con determinazione dei vincoli di inedificabilità in rapporto alle caratteristiche strutturali dell'impianto e alle destinazioni urbanistiche di piano, tenuto conto delle condizioni di cui al comma 1.

     3. La deliberazione di cui al comma 2 viene affissa per la durata di trenta giorni all'albo pretorio del comune interessato.

     4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano, ove richiesto, anche nel caso di ampliamento, potenziamento o ristrutturazione degli impianti di depurazione esistenti.

     5. Agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 provvederanno la Giunta provinciale, ove gli impianti di depurazione siano realizzati, ampliati, potenziati, ristrutturati o gestiti dalla Provincia, e rispettivamente i comuni o loro consorzi in tutti gli altri casi, previa acquisizione del parere del Servizio protezione ambiente, formulato d'intesa con i servizi opere igienico-sanitarie e urbanistica e tutela del paesaggio.

     6. Entro la data del 19 marzo 1987, il Servizio protezione ambiente, d'intesa con il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e il Servizio opere igienico-sanitarie, provvederà ad una rilevazione degli impianti di depurazione esistenti, proponendo alla Giunta provinciale l'adozione delle prescrizioni di cui al presente articolo.

     7. La realizzazione, l'ampliamento, il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature e relativi collettori di adduzione non sono soggetti al rilascio della concessione edilizia. Resta ferma l'applicazione, per i predetti impianti, delle disposizioni di cui all'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

 

     Art. 60. Norme contrattuali.

     1. L'assunzione da parte della Provincia della gestione degli impianti di depurazione a ciclo biologico, ai sensi del comma 2 dell'articolo 44 del presente testo unico, è subordinata alla cessione a titolo gratuito della proprietà dell'area e dei manufatti in essa insistenti ovvero alla costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie da parte dei comuni o loro consorzi in favore della Provincia.

     2. Le convenzioni o comunque le posizioni precedenti alla data del 19 marzo 1986 sono adeguate alle disposizioni di cui al comma 1 nell'ipotesi di interventi della Provincia per la ristrutturazione, l'ampliamento o il potenziamento degli impianti.

     3. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività di depurazione degli impianti gestiti dalla Provincia ai sensi dei commi 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre il trasferimento a titolo gratuito ai comuni della proprietà delle aree precedentemente cedute dai comuni stessi, sempreché non siano suscettibili di nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della Provincia.

     4. Nei contratti di appalto e negli atti di concessione da parte della Provincia, dei comuni o loro consorzi della gestione degli impianti di depurazione devono essere previste apposite clausole concernenti le modalità di vigilanza e direzione nei confronti dell'appaltatore o concessionario, nonché le responsabilità a carico dei medesimi.

     5. I contratti di appalto e gli atti di concessione precedenti alla data del 19 marzo 1986 devono essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 4 entro un anno dalla predetta data.

 

     Art. 61. Sanzioni. [86]

     1. Chiunque contravviene alle disposizioni ed alle prescrizioni stabilite dalla parte II del presente testo unico o dal piano provinciale di risanamento delle acque soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 e lire 3.000.000.

     2. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente parte II e all'accertamento, irrogazione ed aggiornamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 50.

     3. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative, la Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può diffidare gli interessati ad adeguarsi alle disposizioni violate entro un congruo termine, trascorso invano il quale, avuto riguardo in particolare ai danni derivanti all'ambiente ed alla salute dei cittadini, la Giunta provinciale dispone l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore.

     4. Al recupero delle relative somme si provvede con le modalità di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 62. Norma transitoria. [87]

     1. Agli effetti di quanto stabilito dalla lettera a), numero 2), comma 1 dell'articolo 23, sono comunque fatte salve le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti dalle pubbliche fognature già acquisite, espressamente o tacitamente, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

PARTE III

GESTIONE DEI RIFIUTI [88]

 

     Art. 63. Ambito di applicazione. [89]

     1. La gestione dei rifiuti nella provincia di Trento è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla presente parte III.

     2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché di ogni altra disposizione di legge provinciale in materia di gestione dei rifiuti non espressamente abrogata.

     2 bis. Ai fini dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, si intende per:

     a) "si disfi": il fatto o l'atto di sottoporre una sostanza o un oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti;

     b) "abbia deciso di disfarsi": il fatto o l'atto di destinare o avviare, in modo diretto o indiretto, una sostanza o un oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti;

     c) "abbia l'obbligo di disfarsi": la destinazione di una sostanza o di un oggetto alle operazioni di recupero o di smaltimento imposta da un atto normativo o da un provvedimento della pubblica autorità o determinata dal fatto che per sua natura una determinata sostanza o oggetto non ha altra alternativa allo smaltimento o può essere utilizzato in un ciclo produttivo solo dopo essere stato preventivamente sottoposto alle operazioni di recupero [90].

     2 ter. La decisione di disfarsi non ricorre quando una sostanza o un oggetto e il suo utilizzo soddisfano tutte le seguenti condizioni:

     a) si deve trattare di una sostanza o di un oggetto che ha le caratteristiche merceologiche delle materie prime, delle materie prime secondarie o dei prodotti normalmente utilizzati nei cicli produttivi;

     b) la sostanza o l'oggetto deve poter essere utilizzato in un ciclo produttivo senza dover essere preventivamente sottoposto alle operazioni di recupero dei rifiuti;

     c) l'eventuale trattamento della sostanza o dell'oggetto deve corrispondere ed essere analogo al normale trattamento industriale delle materie prime, delle materie prime secondarie o dei prodotti;

     d) la sostanza o l'oggetto non deve uscire dal ciclo economico produttivo e non deve essere destinato al recupero o allo smaltimento;

     e) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto in un ciclo produttivo deve essere effettivo ed oggettivo e non deve comportare pericoli per la salute pubblica o per l'ambiente maggiori di quelli propri delle normali attività produttive [91].

     2 quater. Per i beni di consumo la decisione di disfarsi non ricorre fino a che tali beni sono idonei e continuano ad essere impiegati per l'uso per il quale sono stati concepiti, eventualmente anche previa riparazione, senza uscire dal ciclo di consumo [92].

 

          Art. 63 bis. Esclusioni. [93]

     1. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte III gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni:

     a) i rifiuti radioattivi;

     b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

     c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, e in particolare materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, nonché terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

     d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

     e) i materiali esplosivi in disuso.

     2. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte:

     a) le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, nonché in differenti cicli di produzione industriale, ivi inclusi il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione in altro sito, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall'articolo 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive). Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'esecuzione del controllo preventivo demandato all'agenzia dalle citate disposizioni statali, anche sulla base di dichiarazioni o di certificazioni rese dai soggetti interessati, e sono definiti i casi e le eventuali soglie quantitative che esonerano l'utilizzo di terre e rocce da scavo dal parere preventivo dell'agenzia [94];

     b) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni), provenienti da alvei di scolo e irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto;

     c) la gestione degli scarti di origine animale disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE);

     d) le materie prime per mangimi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360 (Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi).

     d bis) le sostanze, i materiali e gli oggetti che, in base alle norme statali, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti [95].

     3. I rifiuti di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legislazione provinciale in materia di cave e miniere.

     4. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte i residui derivanti dalle attività di prima lavorazione dei materiali di cava e miniera - quali frantumazioni, spacco, taglio e lavaggio - che, in quanto non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, sono utilizzati nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 63, comma 2 ter.

     5. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 2 ter, con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, possono essere individuate - a titolo esemplificativo - specifiche tipologie di sostanze o di oggetti che soddisfano le condizioni ivi previste.

     6. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta al regime autorizzativo previsto da questa parte.

 

          Art. 63 ter. Recupero dei rifiuti. [96]

     1. In attuazione dell'articolo 11 della direttiva (CEE) n. 442/75 del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, e dell'articolo 3 della direttiva (CEE) n. 689/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, con regolamento di esecuzione possono essere adottate, per specifiche attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti, norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali le attività possono essere dispensate dall'autorizzazione di cui all'articolo 84, nel rispetto dei principi stabiliti dalle citate direttive comunitarie.

     2. In particolare, il regolamento di cui al comma 1 disciplina e agevola le attività di autosmaltimento o di recupero di rifiuti derivanti da demolizioni, anche demandando ai comuni le competenze relative all'iscrizione in relazione a modiche quantità dei medesimi rifiuti.

     3. Gli stabilimenti e le imprese che effettuano le attività contemplate dal comma 1 devono iscriversi presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione. Il regolamento può stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nel rispetto delle norme comunitarie.

     4. La disciplina stabilita dal regolamento sostituisce la corrispondente disciplina statale di cui agli articoli 11, 12, 15, 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

     5. Prima della sua approvazione definitiva il regolamento è comunicato alla Commissione europea.

 

     Art. 64. Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti. [97]

     1. Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o alla programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     2. All'approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione - ivi compresi i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo - provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati. I comprensori svolgono altresì gli altri compiti ad essi demandati dalla presente parte III. [98]

     3. I comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 83, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389. [99]

     4. [L'approvazione dei progetti e i provvedimenti permissivi resi in osservanza della legislazione provinciale in materia di cave e miniere e dei piani da essa previsti tengono luogo di diritto delle approvazioni e delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 per le discariche e per gli altri impianti, anche di recupero, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del medesimo decreto legislativo. A tal fine, le autorità e le strutture competenti in materia di cave e di miniere acquisiscono in fase istruttoria il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23] [100].

 

     Art. 65. Piani di smaltimento dei rifiuti. [101]

     1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 1, deve contenere:

     a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottima in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti;

     b) l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti impianti, fatto salvo quanto stabilito in materia dall'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 [102];

     c) l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo principi di compatibilità generale con le indicazioni e le previsioni del piano urbanistico provinciale e degli strumenti urbanistici ad esso subordinati [103];

     d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

     e) l'individuazione della viabilità di accesso con lo smaltimento dei rifiuti urbani;

     f) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano;

     f bis) ogni altro contenuto recato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 [104].

     2. Il piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 2, deve contenere i pertinenti elementi di cui al comma 1, in coerenza con il piano provinciale [105].

     3. La proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comprensori e ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dalla Giunta provinciale.

     4. La proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti e trasmessa ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dall'assemblea comprensoriale.

     5. Sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 e successive modificazioni.

     5 bis. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la Giunta provinciale può provvedere, con apposite deliberazioni, all'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone di cui al comma 1, lettere b) e c), sentiti la rappresentanza unitaria dei comuni, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e il servizio urbanistica e tutela del paesaggio. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione [106].

 

     Art. 65 bis. Disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani. [107]

     1. Il presente articolo detta disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani, in attesa dell'adeguamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ai contenuti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera f bis).

     2. Al fine di perseguire un elevato standard di protezione ambientale, basato sulle migliori tecnologie disponibili, le previsioni contenute nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti concernenti l'impianto d'incenerimento dei rifiuti urbani con recupero energetico devono intendersi riferite, per effetto di quest'articolo, a qualsiasi impianto destinato al trattamento termico dei rifiuti urbani, con recupero di calore o di energia o di materiali, ivi compresi il termotrattamento mediante ossidazione dei rifiuti, la pirolisi, la gassificazione o altri procedimenti di trattamento termico [108].

     3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto previsto dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la disciplina per gli impianti a tecnologia complessa stabilita dalla parte III di questo testo unico, nonché le procedure previste dal capo I, sezione I, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sul piano straordinario di opere pubbliche e gli interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici.

 

     Art. 66. Stralci ed aggiornamenti. [109]

     1. In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi, nonché in riferimento a particolari esigenze di tutela dell'ambiente o di soddisfacimento dei fabbisogni di smaltimento dei rifiuti, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, contenenti tutti gli elementi del piano di smaltimento, riferiti a singole tipologie di rifiuti.

     2. I piani di smaltimento e gli eventuali piani-stralcio hanno vigore a tempo indeterminato e possono essere modificati in tutto o in parte in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli od integrarli.

     3. Per l'approvazione dei piani-stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per i piani di smaltimento dei rifiuti.

     3 bis. In attesa dell'individuazione delle aree o delle zone ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere b) e c), e comma 5 bis, la localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 bis. È fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 67 bis, commi 8, 8 bis e 9 [110].

     3 ter. La localizzazione di cui al comma 3 bis ha ad oggetto gli impianti, pubblici o privati, contemplati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani-stralcio o comunque rispondenti ai criteri e agli indirizzi attuativi del piano medesimo. [111].

     3 quater. [La localizzazione degli impianti di cui ai commi 3 bis e 3 ter può essere inoltre effettuata dal piano regolatore generale o dalle relative varianti, nonché mediante l'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla disciplina urbanistica. Nei casi previsti dal presente comma le determinazioni della Giunta provinciale sono assunte sentita altresì l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente] [112].

     3 quinquies. [L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti viene effettuata, ai sensi dell'articolo 65 e del presente articolo, anche su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, nell'obiettivo di assicurare una gestione integrata dei rifiuti] [113].

     3 sexies. [Le disposizioni di cui al comma 3 bis si applicano anche in relazione al piano comprensoriale previsto dall'articolo 64, comma 2, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la giunta comprensoriale. Al provvedimento comprensoriale di localizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1] [114].

     3 septies. [Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1] [115].

 

     Art. 67. Pubblica utilità ed effetti urbanistici. [116]

     1. L'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti.

     2. Le discariche e gli impianti di smaltimento dei rifiuti sono considerati opere di infrastrutturazione ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

     3. La Giunta provinciale, oltre a provvedere all'acquisizione delle aree, anche d'accesso, necessarie alla realizzazione degli impianti per i rifiuti urbani mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo corrispondente al loro prevedibile utilizzo mediante contratto di diritto privato.

     4. La Giunta provinciale, una volta esaurite le singole discariche o dismessi gli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e sempre che le aree relative non siano suscettibili di una nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della Provincia, è autorizzata a disporre, con deliberazione motivata, il loro trasferimento gratuito in proprietà al comune nel cui territorio sono situate, per utilizzazioni per finalità di interesse pubblico da parte del medesimo, ovvero, in mancanza, la alienazione delle aree stesse.

     5. In attesa dell'acquisizione definitiva delle ree ai sensi del precedente comma 4, per l'attuazione delle opere e degli interventi relativi all'installazione delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'articolo 27 delle legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 67 bis. Localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti. [117]

     1. Fatto salvo quanto previsto in materia dall'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, o dai relativi piani stralcio, è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera b), e 5 bis.

     2. La proposta di localizzazione dell'impianto ai sensi del comma 1, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano, è trasmessa al comune territorialmente interessato, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al servizio urbanistica e tutela del paesaggio, per l'acquisizione - entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione - dei loro pareri. La proposta è affissa per la durata di trenta giorni all'albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni all'amministrazione proponente.

     3. Decorsi i termini stabiliti dal comma 2 la Giunta provinciale, su proposta del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, adotta il provvedimento definitivo di localizzazione dell'impianto, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute [118].

     4. La localizzazione delle discariche per rifiuti inerti, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano di cui all'articolo 64, comma 2, è effettuata con deliberazione della giunta comprensoriale. A tal fine si osservano le procedure stabilite dai commi 2 e 3, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la giunta comprensoriale. [119]

     5. Fatte salve le norme di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola, e in conformità ai criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera c), e 5 bis.

     6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all'attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti. Alternativamente a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), la localizzazione, nelle aree delimitate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale n. 6 del 1980, di impianti e attività destinati alla gestione di rifiuti speciali può essere effettuata dalla Giunta provinciale osservando le procedure stabilite dai commi 2 e 3 del presente articolo, acquisito il parere del servizio minerario [120].

     7. La localizzazione di discariche, escluse quelle previste dal comma 4, di impianti di incenerimento di qualsiasi natura, esclusi quelli che trattano rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva fino a 10 t/giorno, e di impianti di trattamento chimico di rifiuti speciali, anche pericolosi, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera c), e 5 bis, e in osservanza delle norme procedurali di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

     8. La disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui al presente articolo non si applica agli impianti e alle attività di recupero o di autosmaltimento dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione di cui alla normativa statale e di cui all'articolo 63 ter, ad esclusione degli impianti che si basino sul trattamento termico e chimico, nonché degli impianti che trattino rifiuti urbani soggetti a regime di privativa comunale. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni stabilite dal presente comma e dal comma 9, gli impianti e le attività privati di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, autorizzati mediante procedura semplificata, possono trattare i predetti rifiuti urbani, subordinatamente all'affidamento, secondo la vigente normativa in materia di contratti, delle relative operazioni di riciclaggio e recupero da parte degli enti locali competenti. Il trattamento nei medesimi impianti di rifiuti urbani provenienti dal territorio extraprovinciale è subordinato a specifica autorizzazione della Giunta provinciale per i fini di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 22 del 1997.

     8 bis. Il primo periodo del comma 8 e il comma 9 si applicano anche con riferimento alle attività di recupero dei rifiuti indicate alle lettere R10, R11, R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22 del 1997 sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 84 della presente parte III, per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). In relazione a quanto stabilito dai commi 8 e 9 l'approvazione del progetto, prevista per l'esercizio delle attività di recupero ambientale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, è sostituita dal provvedimento a carattere urbanistico o, comunque, dal provvedimento amministrativo finale che consente l'installazione dell'attività di recupero ambientale [121].

     9. Gli impianti e le attività di cui al comma 8 sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dai piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola.

     10. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sia nell'ambito dei piani di cui all'articolo 65, sia mediante i procedimenti di cui al presente articolo, è effettuata anche su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, al fine di assicurare una gestione integrata dei rifiuti e secondo criteri di autosufficienza su scala provinciale.

     11. Alla conclusione della vita tecnica degli impianti di gestione dei rifiuti o delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito o al completamento della gestione successiva alla chiusura dell'impianto il comune determina, nell'ambito del piano regolatore generale, la destinazione urbanistica del sito, prescindendo dalla scadenza biennale prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991.

     11 bis. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 67, comma 1 [122].

 

     Art. 68. Piano di intervento. [123]

     1. Le opere per l'attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, per la parte relativa ai rifiuti urbani, sono realizzate dalla Provincia secondo i piani di intervento di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. I piani predetti possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti.

 

     Art. 68 bis. Ulteriori disposizioni per l'utilizzo di impianti di trattamento esistenti. [124]

     1. La Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con i comuni e loro forme associative, ivi compresi i comuni nel cui territorio sono localizzati gli insediamenti, e con i soggetti economici interessati, per la costruzione e per l'esercizio o il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani o di altri rifiuti speciali ad alto tasso di umidità, non previsti dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, qualora ricorrano, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:

     a) siano recuperati e riciclati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

     b) sia prodotto compost da rifiuti;

     c) sia realizzata l'inertizzazione dei rifiuti.

     2. L'accordo di programma di cui al comma 1, munito dei pareri dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, produce gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1.

     3. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività e gli impianti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 84, fatta salva - ove ne ricorrano i presupposti

- l'applicazione della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale e

delle altre disposizioni previste dal presente testo unico.

     4. La Provincia può disporre il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo in attuazione delle leggi di incentivazione concernenti i settori produttivi ovvero la realizzazione di interventi ai sensi dell'articolo 68, nonché dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

 

     Art. 69. Realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. [125]

     1. Alla realizzazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi l'installazione delle stazioni di trasferimento e l'acquisto dei mezzi meccanici necessari per l'esercizio degli impianti, provvede la Provincia.

     2. La realizzazione delle discariche controllate dei rifiuti urbani non è soggetta al rilascio della concessione edilizia.

     3. [126].

 

     Art. 69 bis. Finanziamenti ai comuni. [127]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a finanziare, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, per opere pubbliche dei comuni che accettano o abbiano già accettato l'ubicazione sul proprio territorio delle discariche e degli impianti a tecnologia complessa destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili la cui realizzazione sia iniziata in data successiva al 1 gennaio 1997. Ai fini del presente articolo non sono considerati impianti a tecnologia complessa gli impianti di compostaggio con bacino di servizio subcomprensoriale e i centri di raccolta zonale, o di altre opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale, quali gli impianti di stoccaggio di oli minerali o di loro derivati [128].

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è disposto entro il limite massimo di lire 8.000 per metro cubo rapportato alla volumetria di progetto della discarica ovvero di lire 55.000 per tonnellata di rifiuti trattabile rapportata alla potenzialità annuale di progetto degli altri tipi di impianto. Relativamente alle opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale, diverse dalle discariche e dagli impianti a tecnologia complessa, il finanziamento è determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale tenendo conto dei benefici e/o dei minori costi conseguenti alla realizzazione delle opere. La deliberazione stabilisce anche le modalità di erogazione del finanziamento [129].

     3. [130].

 

     Art. 70. Gestione delle discariche per rifiuti urbani. [131]

     1. Alla gestione delle discariche controllate adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e delle stazioni di trasferimento provvedono i comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate, nell'osservanza delle disposizioni fissate nel piano di smaltimento e nel progetto esecutivo, nonché delle altre eventuali prescrizioni stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale con la quale viene disposta la data e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascuna discarica o stazione di trasferimento.

     2. I mezzi meccanici necessari per la gestione delle discariche di cui al comma 1 sono trasferiti gratuitamente in proprietà dalla Provincia ai comprensori interessati. I comprensori provvedono alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo e sostituzione e a tutte le altre spese, ivi comprese quelle di personale e per i materiali di consumo, occorrenti per la gestione delle discariche.

     3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, il comprensorio adotta, entro novanta giorni dalla a data di attivazione della rispettiva discarica controllata, un apposito capitolato di gestione, soggetto ad approvazione preventiva della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica, per l'approntamento e per Io sviluppo della discarica, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza e stabilità della piattaforma e di tutela della salute pubblica. Per le discariche controllate esistenti e funzionanti-alla data di entrata in vigore del presente articolo, gli enti gestori provvedono a tali adempimenti entro novanta giorni dalla medesima data.

     4. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1, con la quale viene disposta l'entrata in esercizio delle discariche di prima categoria o delle stazioni di trasferimento, ovvero il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 2, comportano altresì di diritto le approvazioni e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 nei confronti dei comprensori, dei comuni o loro consorzi e rispettive aziende speciali. Si considerano parimenti autorizzati per effetto della presente legge le discariche, le stazioni di trasferimento e i centri di compostaggio per i rifiuti urbani e assimilabili per i quali la Giunta provinciale abbia disposto l'entrata in esercizio antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero che siano stati realizzati sulla base di provvedimenti permissivi o d'urgenza ai sensi del presente testo unico [132].

 

     Art. 71. Oneri di gestione. [133]

     1. I comprensori provvedono alle spese per la gestione delle discariche controllate e delle stazioni di trasferimento nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici mediante rivalsa dei relativi oneri sui comuni serviti. La rivalsa è effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto delle predette spese, al netto dei proventi di cui all'articolo 74, ripartito fra i comuni conferenti in ragione dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio con riferimento alle spese e ai proventi effettivi [134].

     1 bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71 bis e 76, gli enti gestori provvedono alla manutenzione delle discariche di cui al comma 1, una volta esaurite e bonificate, fino alla loro completa innocuizzazione, nonché alla gestione degli impianti ad esse pertinenti. I relativi oneri sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dall'articolo 71.

     2. I comprensori determinano le modalità di riscossione delle entrate di cui al presente articolo.

 

     Art. 71 bis. Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani. [53a]

     1. A decorrere dall'anno 1999, i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono al recupero delle spese di investimento sostenute dalla Provincia per la realizzazione delle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i relativi interventi di bonifica, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti e in misura differenziata in rapporto all'impatto ambientale degli impianti [135].

     1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono, con le modalità ed entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, a versare al bilancio della Provincia le somme recuperate ai sensi del comma 1, che concorrono alla dotazione del fondo degli investimenti programmati dei comuni previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), con vincolo di destinazione a interventi di riqualificazione ambientale [136].

     2. A tal fine e tenuto conto di eventuali entrate derivanti da tributi speciali disciplinati dalle leggi statali, la Giunta provinciale determina e aggiorna annualmente la misura e le modalità di recupero delle somme di cui al comma 1, in relazione all'ammortamento complessivo delle discariche in esercizio nel territorio provinciale, rapportandolo a metro cubo in ragione del volume complessivo delle predette discariche. Le spese di bonifica che saranno sostenute a partire dall'anno 1997 sono suddivise in quote di ammortamento corrispondenti alla durata tecnica della discarica bonificata e sono recuperate in ragione dei quantitativi di rifiuti urbani prodotti in ciascun comune a far tempo dalla medesima data. Ai fini della determinazione delle somme di ammortamento da recuperare il periodo di ammortamento può essere aumentato fino al cinquanta per cento della durata tecnica [137].

     2 bis. A partire dal 2008 le quote di ammortamento di cui al comma 2 sono determinate in ragione della quantità di rifiuto residuo pro capite conferito in discarica, calcolato a livello di bacino di raccolta [138].

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si assume che un metro cubo di volume della discarica corrisponda a una tonnellata di rifiuti urbani stoccati. Ove il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia svolto su scala sovracomunale, i quantitativi di rifiuti conferiti da ciascun comune alla discarica possono essere determinati sulla base di appropriate misurazioni a campione effettuate dall'ente gestore del servizio medesimo.

     4. Sono fatti salvi i recuperi previsti dall'articolo 74, comma 6.

     5. I comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani destinano le somme recuperate ai sensi di quest'articolo fino all'anno 2007 alla realizzazione di iniziative dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti, compresa l'installazione di piattaforme di compostaggio e di centri di raccolta, in coerenza con le indicazioni del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con la legislazione provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti [139].

 

     Art. 72. Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati. [140]

     1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all'interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); tali impianti sono gestiti dai soggetti previsti dall'articolo 70, comma 1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 69, 70, 76 e 77 in materia di discariche controllate e di stazioni di trasferimento nonché quanto previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In attesa dell'entrata in vigore della legislazione provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, resta altresì fermo l'articolo 12 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 bis le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). Ove le suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i comuni o le comunità, se costituite, mediante convenzione tra loro, all'interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua, tra l'altro, l'ente capofila, l'assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento [141].

     3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle altre prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata in esercizio di ciascun impianto.

     4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l'ambiente, di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la Giunta provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nonché gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate.

     5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni. La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008.

     6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da quest'articolo.

     7. [Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 6 del 2004. A tale fine il comune di Trento subentra alla Provincia nelle posizioni e nei rapporti giuridici costituiti in applicazione di quest'articolo nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questa disposizione. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento] [142].

     7 bis. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità disciplinate dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali ovvero di lavori pubblici, ivi compreso il sistema della finanza di progetto. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento [143].

     8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto previsto dal comma 7 bis, così come individuata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle delle raccolte differenziate, prodotti nell'intero territorio provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto impianto, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di stabilire, transitoriamente e in relazione alla messa a regime dell'impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai comuni e sono gestite in forma associata all'interno dell'ambito unico previsto dal comma 2 [144].

     9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte dall'impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate.

 

     Art. 72 bis. Incentivazioni per la gestione sperimentale di un impianto di pirolisi. [145]

     [1. Qualora, in attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e del piano straordinario di opere pubbliche di cui al capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, la Giunta provinciale disponga la delega per la realizzazione e la gestione dell'impianto sperimentale di pirolisi ai sensi dell'articolo 72, la Giunta medesima può disporre l'assunzione parziale a carico del bilancio provinciale delle spese correnti di esercizio per la durata della sperimentazione, in misura non superiore a lire duecento per chilogrammo di rifiuto trattato nel predetto impianto. Le modalità di assunzione e la determinazione delle predette spese sono stabilite dal provvedimento di delega di cui all'articolo 72.]

 

     Art. 73. Raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani. [146]

     1. Al fine di promuovere una riorganizzazione generale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, la Giunta provinciale approva, su proposta del servizio opere igienico-sanitarie, un piano triennale per l'adeguamento ed il potenziamento delle dotazioni di macchinari ed attrezzature da destinare alla raccolta, anche differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti urbani pericolosi.

     2. Il piano determina per ciascun bacino di servizio:

     a) le dotazioni di macchinari e attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio secondo criteri di efficienza ed economicità;

     b) la spesa ammessa ad agevolazione, l'entità e la tipologia dei contributi;

     c) i presumibili tempi di effettuazione degli interventi.

     3. La Giunta provinciale può concedere contributi, fino alla concorrenza della spesa ammessa nel piano, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate, anche consorziali, ai comprensori ed alle imprese concessionarie. Tali agevolazioni, salvo quanto disposto al comma 4, possono essere concesse nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi costanti per la durata massima di 10 anni. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data del provvedimento di concessione per i mutui finalizzati ai predetti acquisti, risulti di importo corrispondente all'entità dei contributi in conto capitale.

     4. Alle imprese concessionarie sono concessi solo contributi annui costanti determinati con le modalità di cui al comma 3.

     5. Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del servizio opere igienico-sanitarie sono stabiliti:

     a) gli eventuali bacini di servizio per un'efficiente organizzazione dello smaltimento di rifiuti urbani, ove non stabiliti dal piano di cui all'articolo 65;

     b) i termini per la presentazione delle domande di contributo;

     c) la documentazione da allegare alle medesime;

     d) le spese da ritenere ammissibili;

     e) eventuali criteri per stabilire la diversa tipologia delle agevolazioni finanziarie;

     f) le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, che può essere disposta in via anticipata, in una o più soluzioni, fino alla misura massima dell'80 per cento. I contributi annui costanti sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

     6. I contributi annui costanti sono erogati alle imprese concessionarie con le stesse modalità di cui al comma 5, ma subordinatamente all'attestazione dell'ente concedente in ordine all'effettivo svolgimento del servizio. In caso di cessazione del servizio i suddetti contributi sono revocati con decorrenza dalla prima rata scadente successivamente alla data di cessazione del servizio medesimo.

     7. In caso di accertata difformità dell'acquisto rispetto a quanto ritenuto ammissibile ovvero di sostenimento di una spesa minore rispetto a quella ammessa, la Giunta provinciale provvede rispettivamente alla revoca del contributo concesso o alla proporzionale riduzione del medesimo. Al recupero parziale o totale delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. In caso di cessazione del servizio, i soggetti diversi dalle imprese concessionarie devono provvedere alla cessione gratuita dei beni e delle attrezzature finanziate ai sensi del presente articolo al nuovo soggetto che assume la gestione del servizio secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento della Giunta provinciale.

     9. I macchinari e le attrezzature acquistati con il concorso finanziario della Provincia non possono essere alienati senza l'autorizzazione della Giunta provinciale per un periodo di almeno 10 anni dalla data dell'acquisto.

 

     Art. 74. Rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani. [147]

     1. Nelle discariche controllate e negli altri impianti adibiti allo smaltimento dei rifiuti urbani confluiscono anche altri rifiuti, diversi da quelli urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi posizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.

     2. A tal fine la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti diversi da quelli solidi urbani suscettibili di smaltimento nelle discariche e negli impianti di cui al comma 1.

     3. Lo smaltimento nelle discariche e negli impianti predetti di rifiuti diversi da quelli solidi urbani non compresi nel predetto elenco è subordinato d' autorizzazione della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     4. Gli enti gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani determinano le modalità e i limiti quantitativi per l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti elencati nella tabella di cui al comma 2, anche ai fini della connessa applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

     5. I rifiuti dichiarati dalla tabella come assimilabili che superino i limiti quantitativi di cui al comma 4 ed i rifiuti di cui al comma 3 possono essere recapitati in discarica o nell'impianto di smaltimento direttamente dal produttore ovvero mediante conferimento ad altre imprese autorizzate o al servizio pubblico specificamente organizzato. In tali casi lo smaltimento deve essere disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra l'ente gestore della discarica o impianto ed il conferente; detta convenzione, oltre agli aspetti tecnici ed alle quantità ammissibili di rifiuti, disciplinerà quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti scaricati, nonché all'ammortamento dei costi di impianto.

     6. I costi di ammortamento delle discariche previsti dal comma 5 sono determinati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71 bis. Le somme recuperate dall'ente gestore in relazione all'ammortamento sono destinate secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 71 bis [148].

     6 bis. Nelle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti assimilabili di cui al comma 5 prodotti nel rispettivo bacino di conferimento determinato dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti di cui all'articolo 75 [149].

 

     Art. 75. Misure di somma urgenza. [150]

     1. Nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'articolo 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate; inoltre la Giunta può rideterminare, anche in deroga ai piani previsti dall'articolo 65, i bacini di conferimento degli impianti ubicati in provincia, indicando le forme e le modalità di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani.

     2. Le misure e gli interventi annoverati dal comma 1 sono approvati e autorizzati dalla Giunta provinciale, sentite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La proposta di misura o d'intervento è trasmessa agli enti locali interessati per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni.

     3. Ai provvedimenti della Giunta provinciale previsti da quest'articolo si applica l'articolo 67, comma 1. Si applicano inoltre l'articolo 67 e l'articolo 69, commi 1 e 2, del presente testo unico nonché l'articolo 27, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

 

     Art. 76. Bonifica delle discariche esaurite. [151]

     1. In connessione con l'attivazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi della presente parte III e comunque in relazione ai bacini territoriali già serviti da impianti di smaltimento di rifiuti urbani, il servizio opere igienico-sanitarie elabora un piano, anche articolato in stralci per singoli bacini comprensoriali, relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere da effettuare, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili, in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria.

     2. Il piano per la bonifica delle discariche è approvato dalla Giunta provinciale ed è realizzato mediante assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio della Provincia. In relazione all'esaurimento delle discariche, il piano è aggiornato, anche mediante piani-stralcio, osservando il procedimento previsto dal presente articolo.

     3. Ai fini dell'esecuzione delle opere di sistemazione e bonifica delle discariche, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'articolo 27 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la facoltà per la Giunta di procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo necessario mediante contratto di diritto privato.

     4. Il piano ed i piani-stralcio di bonifica possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti.

     4 bis. L'articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 si applica anche in relazione agli interventi di bonifica delle discariche approvati e realizzati, prima del 16 dicembre 1999, in esecuzione dei piani di bonifica delle discariche esaurite previsti dal presente articolo [152].

     4 ter. Il servizio opere igienico-sanitarie e gli enti delegati alla realizzazione delle bonifiche di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative ai predetti interventi. L'agenzia inserisce tali dati nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 [153].

     4 quater. Qualora, a seguito di controllo, venga accertato che dai siti di cui al comma 4 bis scaturiscano inquinamenti che - anche sulla base di analisi di rischio - possano determinare pericoli per la salute pubblica, il servizio opere igienico-sanitarie realizza le occorrenti misure di messa in sicurezza o di bonifica, aggiornando il piano di cui al comma 2. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale o nell'ambito del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti possono essere definiti criteri e indicazioni metodologiche per l'esecuzione dell'analisi di rischio [154].

 

     Art. 77. Chiusura e bonifica delle discariche non controllata. [155]

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 76, i sindaci dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate o abusive e l'esecuzione delle bonifiche necessarie.

     1 bis. Qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità:

     a) ove il sito, in base alla sua destinazione, risulti inquinato ai sensi dell'articolo 77 bis, è attivato il procedimento volontario di bonifica di cui al comma 10 septies del medesimo articolo, privilegiando, per quanto tecnicamente possibile, forme di bonifica con messa in sicurezza permanente. In tal caso, l'opera pubblica o privata è realizzata entro i limiti e con le modalità stabilite dall'atto di approvazione del progetto definitivo di bonifica.

Si prescinde nel medesimo caso dal termine quinquennale per la certificazione previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché - nell'ipotesi di opera pubblica - dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 10, comma 9, del medesimo decreto;

     b) ove non ricorrano le condizioni di contaminazione del sito di cui alla lettera a), devono essere privilegiati interventi di messa in sicurezza dei rifiuti all'interno dell'areale complessivo in cui gli stessi sono rinvenuti, anche ricorrendo a tecniche che implichino la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo degli stessi, in modo da assecondare la realizzazione dell'opera pubblica o privata. In ogni caso l'intervento di messa in sicurezza deve assicurare che non si determino successivamente situazioni di inquinamento [156].

     1 ter. Il progetto e le operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 1 bis, lettera b), sono autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle seguenti disposizioni:

     a) l'autorizzazione dell'agenzia tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

     b) l'impresa che esegue le operazioni di messa in sicurezza deve operare sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti;

     c) per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tranne che per i rifiuti allontanati dal sito;

     d) l'agenzia determina le modalità di controllo e certificazione a carico del proponente e include, a titolo ricognitivo, l'area oggetto di messa in sicurezza nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 [157].

     1 quater. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative e dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti, l'ordinanza di cui al comma 1 può disporre il ricorso alle misure e alle procedure previste dai commi 1 bis e 1 ter, qualora siano accertate discariche o comunque significativi stoccaggi abusivi o incontrollati di rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti o da materiali di scavo, in misura almeno del 70 per cento del volume, ovvero da rifiuti mineralizzati, realizzati antecedentemente al 16 dicembre 1999 [158].

     2. Ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il sindaco, anche su segnalazione del servizio protezione ambiente, dispone l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa. Parimenti il sindaco provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli accertamenti necessari per la sua individuazione.

     3. Al recupero delle relative spese si provvede secondo le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al limite massimo del 100, per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei comuni i quali provvedono d'ufficio ai lavori di bonifica di discariche non controllate o abusive. Con la deliberazione di concessione del finanziamento sono altresì determinate le modalità della sua erogazione.

     5. Alla domanda di finanziamento devono essere allegati:

     a) copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori;

     b) copia del progetto e del preventivo di massima dei lavori medesimi;

     c) l'impegno del comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuta l'immissione o il deposito dei rifiuti, nonché il produttore dei rifiuti.

     6. I finanziamenti sono restituiti alla Provincia, senza interessi, quando il comune abbia recuperato le spese dai soggetti a cui carico esse sono poste, per l'importo effettivamente recuperato.

 

     Art. 77 bis. Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. [159]

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze di cui all'articolo 64, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 76, 77, 90 e 91.

     2. La Giunta provinciale, acquisito il parere del comune o dei comuni territorialmente interessati e sentita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, approva il progetto di bonifica e di ripristino ambientale ed autorizza la realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la contaminazione dei suoli o delle acque superficiali e sotterranee abbia un'estensione areale superiore a un ettaro ovvero qualora i predetti interventi riguardino un'area compresa nel territorio di due o più comuni. I pareri dei comuni e dell'agenzia sono resi entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto o di ricevimento della richiesta. A tal fine il comune territorialmente interessato può richiedere che siano apportate modifiche e integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto.

     3. I termini dei procedimenti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 possono essere ridefiniti di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto della complessità delle situazioni di contaminazione e delle esigenze tecniche di monitoraggio, di progettazione e di verifica istruttoria dei progetti di bonifica e ripristino ambientale.

     4. Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono prestate a favore della Provincia, che si avvale a fini istruttori dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

     5. Agli interventi sostitutivi demandati alla Provincia dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997 si provvede in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 77 ter [160].

     6. Il piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 è predisposto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed è approvato dalla Giunta provinciale, in osservanza della procedura prevista per il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, acquisito inoltre il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, per assicurare il coordinamento con la pianificazione di protezione civile [161].

     7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 22, comma 5, del medesimo decreto non produce gli effetti di variante urbanistica di cui all'articolo 67 del presente testo unico.

     8. All'intesa prevista dall'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo n. 22 del 1997, provvede la Giunta provinciale, sentita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

     9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esercita ogni altra funzione spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Le determinazioni assunte dall'agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 hanno effetto vincolante per il comune.

     10. Anche nel caso siano emanati provvedimenti contingibili e urgenti, i progetti di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate sono soggetti alle procedure di approvazione e di autorizzazione previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

     10 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le tipologie di interventi di bonifica e di ripristino ambientale non soggette al regime autorizzativo previsto dal presente articolo o sottoposte alla procedura semplificata disciplinata dalla deliberazione stessa. La Giunta provinciale, inoltre, può stabilire, con apposita deliberazione, le modalità e i criteri da rispettare per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle modalità di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dagli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e al vincolo della limitazione nella movimentazione dei rifiuti [162].

     10 ter. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predispone l'anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente [163].

     10 quater. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999, l'inserimento di un sito nell'anagrafe dei siti da bonificare comporta il divieto di qualunque utilizzazione dell'area diversa da quella in atto, fino all'avvenuta bonifica, a eccezione di utilizzazioni o occupazioni temporanee, purché conformi alla destinazione urbanistica dell'area e tali da non pregiudicare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito [164].

     10 quinquies. Qualora, sulla base del progetto di bonifica, sia possibile usare l'area per lotti successivi, e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico e occupazionale della zona interessata, il comune, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e in assenza d'interazione tra i lotti stessi, può rilasciare la concessione edilizia e il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica [165].

     10 sexies. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto assentito. La depurazione della falda dev'essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto, fermo restando lo svincolo delle garanzie ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica o lo svincolo in via proporzionale alle opere realizzate, qualora il periodo tecnicamente necessario per la depurazione della falda superi i due anni [166].

     10 septies. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 114, commi 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, la comunicazione di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 può essere effettuata al comune e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in ogni tempo, in relazione alle situazioni d'inquinamento o di pericolo concreto e attuale d'inquinamento determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi fino al 16 dicembre 1999. In tal caso con il piano di bonifica o, dopo la sua approvazione, con apposite deliberazioni della Giunta provinciale è stabilita la decorrenza dell'obbligo di bonifica in base ai criteri indicati all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 [167].

     10 octies. Qualora l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio provinciale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un sito, i tempi e le modalità d'intervento possono essere definiti con apposito accordo di programma tra la Provincia, i comuni territorialmente competenti e i soggetti interessati. L'accordo di programma può essere stipulato in ogni tempo e sostituisce i termini e gli obblighi derivanti dall'applicazione delle altre procedure previste dal presente articolo e dalle disposizioni statali da esso richiamate [168].

     10 novies. L'accordo di programma di cui al comma 10 octies può correlarsi ad uno specifico programma integrato di intervento, ai sensi dell'articolo 56 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Qualora il programma integrato di intervento sia in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale o non sia previsto dal medesimo piano, la relativa deliberazione di approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. Si applica, in tal caso, il procedimento previsto per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a calamità pubbliche dall'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991 [169].

     10 decies. Al fine di assicurare e di agevolare la realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati, i comuni territorialmente competenti possono disporre - anche in correlazione con eventuali accordi di programma di cui al comma 10 octies - l'approvazione di apposite varianti al piano regolatore generale relative alle aree interessate dall'inquinamento, in osservanza del procedimento previsto per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a calamità pubbliche dall'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991 [170].

     10 undecies. I programmi integrati d'intervento e le varianti al piano regolatore generale approvati ai sensi dei commi 10 novies e 10 decies possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue, qualora ciò sia espressamente previsto dal piano regolatore vigente o, comunque, quando tale previsione sia tecnicamente opportuna o necessaria per garantire la razionalità delle funzioni e delle destinazioni urbanistiche della zona nella quale insiste il sito da bonificare [171].

 

          Art. 77 ter. Finanziamenti per la bonifica dei siti inquinati. [172]

     1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, a decorrere dall'anno 2002 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale un apposito fondo per i progetti di bonifica, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti, ed è destinato al finanziamento:

     a) degli interventi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997;

     b) degli interventi da realizzarsi dai soggetti obbligati o interessati, mediante concessione di contributi entro il limite massimo e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 17, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 22 del 1997;

     c) degli interventi relativi ad aree di proprietà o già in proprietà della Provincia e di altre aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché relativi ad aree costituenti il patrimonio di aziende speciali o di società a prevalente partecipazione pubblica della Provincia e degli enti locali. Agli enti pubblici e alle predette aziende e società possono essere concessi finanziamenti fino al 100 per cento del costo degli interventi.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche nel caso di interventi diretti della Provincia, disciplinando inoltre la concessione di finanziamenti nell'ambito di accordi di programma. In particolare, la citata deliberazione stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi, e per l'eventuale esercizio dell'azione di regresso diretta a ottenere il rimborso delle spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati all'esecuzione degli interventi di bonifica.

     3. La Giunta provinciale determina, con apposite deliberazioni, i casi nei quali ricorra un interesse o un obbligo della Provincia a finanziare o a realizzare direttamente gli interventi indicati al comma 1 in aree precedentemente in proprietà della Provincia stessa, che siano state successivamente cedute ad altri soggetti.

     4. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 in materia di interventi per il sostegno dell'economia. Le sovvenzioni previste dalla legge provinciale n. 6 del 1999 non sono cumulabili con i finanziamenti di cui al presente articolo.

     5. Ai fini del finanziamento dei progetti relativi a interventi di bonifica di interesse nazionale o comunque compresi nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla disciplina stabilita dalle corrispondenti norme statali.

     6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 78. Smaltimento dei rifiuti solidi provenienti dai rifugi alpini. [173]

     1. I gestori dei rifugi alpini, raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari aerei in servizio pubblico o privato, devono provvedere a proprie spese al recapito a valle, al servizio pubblico, dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività dei rifugi alpini o prodotti nelle immediate adiacenze.

     2. L'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provvede al successivo trasferimento dei predetti rifiuti nelle discariche controllate o negli impianti di smaltimento.

     3. Fermo restando che i gestori dei rifugi alpini devono provvedere a trasferire agli impianti di smaltimento i rifiuti provenienti dall'attività dei rifugi o prodotti nelle immediate adiacenze, qualora non sia possibile il recapito a valle dei rifiuti secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei gestori dei rifugi alpini, l'uso dell'elicottero per il trasferimento a valle, al servizio pubblico, dei predetti rifiuti. Il relativo trasporto è gratuito nel limite massimo di due ore annue per ciascun rifugio; per gli eventuali superamenti si applica la disciplina dei servizi a tariffa ridotta prevista dalle norme regolamentari di cui all'articolo 18, comma 3, della legge provinciale 15.

febbraio 1980, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Il piano di organizzazione del servizio di trasferimento dei rifiuti mediante elicottero viene approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del servizio antincendi, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla citata legge provinciale 18 febbraio 1980, n. 3 e nell'ottica di favorire l'ottimizzazione deluso dell'elicottero.

     5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, gli oneri per l'apprestamento di piazzole ed eventuali strutture per i trasporti dei rifiuti mediante elicottero sono a carico dei titolari dei rifugi alpini; l'apprestamento dei contenitori dei rifiuti è a carico del gestore.

     6. Rientra tra gli obblighi a carico dei gestori dei rifugi alpini ai sensi dei commi 1 e 3 la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività dei rifugi alpini o prodotti nelle immediate adiacenze.

 

     Art. 79. Smaltimento dei materiali inerti. [174]

 

     Art. 80. Utilizzazione dei rifiuti e dei fanghi in agricoltura. [175]

 

     Art. 81. Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie. [176]

 

     Art. 82. Carcasse di animali e rifiuti di macellazione. [177]

 

     Art. 83. Veicoli a motore, rimorchi e simili. [178]

     1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

     2. In caso di violazione di detto obbligo, il sindaco interviene ai sensi dell'articolo 90.

     3. L'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione e all'ampliamento dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti centri sono definite dal piano provinciale di cui all'articolo 65 nonché - ove ne ricorrano i presupposti - in osservanza degli articoli 66 e 67 bis, commi 1, 2 e 3. [179]

     4. L'installazione e gestione dei centri sono soggette all'autorizzazione del sindaco ai sensi dell'articolo 84. L'autorizzazione stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione.

    5. Per quanto non previsto si applicano le altre disposizioni stabilite dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal decreto legislativo n. 209 del 2003 e dalle norme regolamentari previste dall'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Ai fini dell'adeguamento e della delocalizzazione dei centri esistenti, secondo quanto previsto dalle norme statali e provinciali ad essi applicabili, i comuni possono promuovere accordi di programma con i soggetti interessati atti ad assicurare il coordinamento delle procedure, anche in deroga ai termini di adeguamento stabiliti dalla normativa statale. La Provincia può aderire ai predetti accordi al fine di assicurare azioni di collegamento, anche con le procedure e gli adempimenti di competenza della Provincia medesima. [180]

     6. [181].

 

     Art. 84. Autorizzazioni. [182]

     1. Sono soggette ad autorizzazione le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure semplificate [183].

     2. L'autorizzazione equivale ad approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti connessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1 e ne consente l'installazione e realizzazione.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli articoli 85 bis e 86 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 1997, esclusa la disciplina della conferenza di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Sono altresì fatte salve le attribuzioni demandate ai comuni dal presente testo unico [184].

     4. [185].

     5. [186].

     6. [187].

 

     Art. 85. Domanda di autorizzazione. [188]

 

     Art. 85 bis. Autorizzazioni cumulative. [189]

     1. Al fine di favorire la raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti, il servizio protezione ambiente può rilasciare autorizzazioni all'esercizio cumulativo di operazioni di smaltimento dei rifiuti a enti, imprese e cooperative, anche consorziati, che si avvalgono in tutto o in parte di soggetti diversi, sottoposti alla loro vigilanza e direzione tecnico-operativa.

     2. La domanda di autorizzazione individua i soggetti e le relative attrezzature di cui l'ente, l'impresa o la cooperativa intende avvalersi ed è corredata da copia del contratto che disciplina il rapporto giuridico di collegamento.

     3. Le eventuali garanzie finanziarie e le responsabilità per lo svolgimento delle attività svolte dai soggetti collegati fanno capo al soggetto al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

     4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciata dal servizio protezione ambiente, anche a prescindere dal riparto delle competenze stabilite dall'articolo 64.

 

     Art. 86. Procedura e contenuto dell'autorizzazione. [190]

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 84 sono rilasciate entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla presente parte III, dal regolamento esecutivo e, in quanto applicabili, dalle normative statali. L'autorizzazione viene negata, con provvedimento motivato:

     a) se l'impresa, società o ente richiedente non di mostri di possedere, sulla base dei dati e della documentazione allegata alla domanda, la necessaria idoneità tecnico-economica;

     b) se il titolare, il legale rappresentante, il presi dente, gli amministratori, anche se non soci, del l'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 mag gio 1965, n. 575, dal decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'esercizio dell'impianto e delle attività di smaltimento;

     c) quando la richiesta sia incompatibile con la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     2. Il provvedimento di autorizzazione oltre a quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve indicare:

     a) la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa nonché la sede legale;

     b) il titolare o il legale rappresentante dell'ente o impresa, nonché il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell'esercizio degli impianti o delle attività di cui all'articolo 84;

     c) i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;

     d) il termine di efficacia dell'autorizzazione medesima;

     e) le modalità le condizioni e le prescrizioni cui l'ente o impresa deve attenersi;

     f) la localizzazione degli impianti e la delimitazione delle aree interessate;

     g) la dislocazione, all'interno degli impianti, dei recipienti, fissi e mobili dei serbatoi e dei cumuli;

     h) l'individuazione dei mezzi tecnici da destinare all'esercizio dell'attività;

     i) la determinazione delle eventuali garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire;

     l) la specificazione di eventuali obblighi di sistemazione finale e ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività esercitata.

     3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderne l'efficacia per evitare danno a persone e a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si rende necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

     4. Il soggetto autorizzato è tenuto:

     a) a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nel le persone del titolare del legale rappresentante del presidente degli amministratori dell'impresa società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;

     b) a comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti indicati al comma 1 lettera b) e dal comma 2 lettera b) sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per l'ipotesi di reato prevista dalle leggi citate;

     c) [191];

     d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;

     e) a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzato.

     5. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ove rilevi l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 e di quelle stabilite dall'autorizzazione, diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:

     a) alla sospensione dell'autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi;

     b) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

 

          Art. 86 bis. Procedimento di regolarizzazione. [192]

     1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, le attività o gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi esercitati in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 84 o in difformità da essa possono essere regolarizzati sotto l'aspetto autorizzativo, qualora sussistano le seguenti condizioni:

     a) l'attività o l'impianto non comportino danni per l'ambiente e la salute pubblica e siano suscettibili di regolarizzazione autorizzativa, anche in forma semplificata. In tal caso la prosecuzione dell'esercizio dell'attività o dell'impianto è subordinata all'osservanza delle prescrizioni, anche di adeguamento e di conformazione, stabilite dal provvedimento autorizzativo;

     b) la localizzazione dell'attività o dell'impianto sia conforme a quanto stabilito dalla presente parte III o, in caso contrario, intervenga il procedimento di localizzazione prima del rilascio dell'autorizzazione a titolo di regolarizzazione;

     c) gli impianti siano esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista dalle norme provinciali e statali in materia.

     2. Qualora sia attivata la regolarizzazione autorizzativa ai sensi del comma 1 l'autorità competente, su richiesta dell'interessato, sospende gli effetti del provvedimento ripristinatorio emanato ai sensi della presente parte III o delle disposizioni da essa richiamate ed eventualmente revoca il provvedimento alla conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione.

     3. La regolarizzazione autorizzativa disciplinata da quest'articolo esclude l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti ed estingue i relativi procedimenti eventualmente in corso.

     4. Quest'articolo si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sussistono le condizioni per attivare la regolarizzazione autorizzativa.

 

     Art. 87. Accumulo temporaneo dei rifiuti. [193]

 

     Art. 88. Garanzie finanziarie. [194]

     1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 84, comma 1, nei casi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente articolo, subordinato alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell'ente che rilascia l'autorizzazione, a copertura della spesa per la bonifica ed il ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento esercitata. In particolare, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ove sia positivamente conclusa l'istruttoria entro i termini di cui all'articolo 86, comunica al richiedente l'importo della garanzia finanziaria occorrente per il rilascio dell'autorizzazione; quest'ultima potrà essere accordata ad avvenuta presentazione da parte del richiedente medesimo di idonea certificazione o attestazione dell'avvenuta costituzione della garanzia nelle forme di cui al comma 2 [195].

     2. La garanzia finanziaria sarà costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:

     a) versamento in numerario presso la tesoreria comunale o della Provincia;

     b) deposito di titoli di stato presso la stessa tesoreria;

     c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia e rispettivamente del comune rilasciato da istituti bancari o assicurativi.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi in cui si applica la disciplina di cui al comma 1, nonché l'importo e la durata della garanzia finanziaria. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i casi nei quali è fatto obbligo di nominare un tecnico responsabile della gestione dei rifiuti e sono determinati i requisiti e le modalità di nomina del tecnico stesso [196].

     4. [197].

     5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la garanzia finanziaria prevista dai provvedimenti autorizzativi, che sono compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 o che sono emanati nell'ambito delle conferenze di servizio previste dalle leggi vigenti, viene presentata entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto finale.

     5 bis. Nelle more di determinazione da parte dello Stato delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, provvede in via transitoria a tali adempimenti la Giunta provinciale, anche con riguardo alle imprese già iscritte all'albo di cui al medesimo articolo 30 alla data di entrata in vigore di questa disposizione; in tali casi la garanzia finanziaria è prestata a favore della Provincia secondo quanto previsto dal comma 2 e attribuisce efficacia all'iscrizione all'albo limitatamente alle attività svolte sul territorio provinciale. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto a seguito della prestazione della garanzia ai sensi della normativa statale. [198]

     5 ter. Fino all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 a seguito della definizione degli ambiti ottimali ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del provvedimento legislativo concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", la Giunta provinciale provvede direttamente all'esecuzione degli interventi oggetto di inadempimenti da parte degli enti gestori di cui all'articolo 70 nella gestione successiva alla chiusura delle discariche per i rifiuti non pericolosi di proprietà pubblica. [199]

     5 quater. Gli oneri sostenuti dalla Provincia per gli interventi di cui al comma 5 ter sono recuperati dalla stessa a valere sulle assegnazioni provinciali spettanti agli enti interessati in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento legislativo previsto dal medesimo comma 5 ter. Le spese anticipate dalla Provincia e i relativi recuperi a valere sui soggetti competenti sono iscritte tra le partite di giro del bilancio. [200]

     5 quinquies. Gli interventi della Provincia di cui al comma 5 ter costituiscono garanzia equivalente per la gestione successiva delle discariche ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), punto IV, della direttiva n. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. [201]

 

     Art. 89. Documenti per il trasporto e registri di carico e scarico. [202]

 

     Art. 90. Divieto di abbandono dei rifiuti. [203]

     1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III.

     2. Fatta salva la disciplina degli scarichi prevista dalla parte I e dalla parte li, è vietato abbandonare, scaricare o depositare rifiuti di qualsiasi genere solidi o liquidi su aree pubbliche o private nonché nei corpi d'acqua, naturali o artificiali negli stagni e nelle zone umide. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 e successive modificazioni e dalle altre norme in vigore concernenti la tutela del demanio idrico.

     3. In caso di violazione di detto obbligo il sindaco notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi di raccolta o di trattamento o di stoccaggio indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza dell'ordine da parte del destinatario il sindaco provvede d'ufficio nei modi e termini di legge ponendo le spese a carico del destinatario.

     4. Nel caso di interventi particolarmente onerosi, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 77.

     5. Qualora il sindaco non vi provveda spetta alla Giunta provinciale disporre in via sostitutiva. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 91.

 

     Art. 91. Ordinanze contingibili e urgenti. [204]

     1. Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il presidente della Giunta provinciale ovvero il sindaco nell'ambito delle rispettive competenze può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti o comunque a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

     2. In relazione ai provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 dal presidente della Giunta provinciale la Giunta stessa è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa.

     3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano disposti in dipendenza di eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

     4. L'esecuzione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo possono essere affidate ai comuni, ai loro consorzi ai comprensori, alle aziende municipalizzate e alle imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.

 

     Art. 92. Controllo e sanzioni amministrative. [205]

     1. Per le violazioni delle disposizioni stabilite dalla parte III del presente testo unico e delle altre disposizioni da essa richiamate si applicano le sanzioni amministrative previste per le corrispondenti fattispecie dal capo I del titolo V del decreto legislativo n. 22 del 1997 [206].

     1 bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 per la violazione di prescrizioni normative concernenti adempimenti formali sono ridotte alla metà delle rispettive misure edittali ed è esclusa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

     a) si tratti di un'impresa definibile come piccola impresa in base al numero di dipendenti, secondo la definizione normativa comunitaria;

     b) si tratti di un soggetto o di un ente non qualificabile come impresa;

     c) la violazione accertata riguardi la gestione di rifiuti non pericolosi in quantità non superiori a venti metri cubi o di rifiuti pericolosi in quantità non superiori a dieci metri cubi; dette soglie quantitative sono decuplicate ove la violazione sia riferibile alla gestione annuale dei rifiuti [207].

     1 ter. In ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dal comma i bis non possono essere inferiori a lire 50.000 nel minimo e a lire 300.000 nel massimo [208].

     2. [209].

     2 bis. [210].

     3. [211].

     4. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente parte III e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative richiamate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 50 contenuti nella parte I del presente testo unico, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune ove siano accertati gli illeciti cui si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 [212].

     5. Ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica il servizio protezione ambiente anche avvalendosi del servizio geologico esercita il controllo sulle modalità tecniche di gestione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alle prescrizioni fissate dal piano provinciale di smaltimento dai progetti esecutivi dalla Giunta provinciale e dal capitolato di gestione. Ove sia rilevata l'inosservanza delle predette prescrizioni il servizio protezione ambiente diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine.

 

     Art. 92 bis. Disposizioni particolari in materia di sanzioni amministrative. [213]

 

     Art. 93. Catasto e statistiche. [214]

     1. E' istituito presso il servizio protezione ambiente il catasto provinciale dei rifiuti con i seguenti obiettivi:

     a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;

     b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuare la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;

     c) verificare il rispetto del regime autorizzativo ai sensi della normativa vigente;

     d) garantire un adeguato flusso informativo in me rito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti anche al fine della predisposizione ed aggiorna mento dei piani di smaltimento dei rifiuti;

     e) consentire la valutazione della fattibilità di stazioni di raccolta e pretrattamento e di impianti centralizzati di recupero o smaltimento;

     f) raccogliere i dati relativi al riutilizzo alla rigenerazione al recupero e al riciclo dei rifiuti;

     g) catalogare le fonti di produzione dei rifiuti e i soggetti che provvedono alle varie fasi di smaltimento;

     h) favorire la diffusione delle informazioni concernenti tipi quantità e provenienza dei rifiuti anche in funzione della trasmissione delle rilevazioni statistiche al Ministero per l'ambiente.

     2. Con il regolamento esecutivo saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del catasto e individuati i servizi o le strutture provinciali e gli enti locali di cui il servizio protezione ambiente potrà avvalersi per la rilevazione dei dati.

     3. Per l'impianto e la gestione del catasto la Giunta provinciale su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può stipulare apposite convenzioni con i propri enti funzionali e con enti e imprese specializzati determinando le modalità organizzative ed attuative e conseguenti rapporti finanziari.

     4. Ai fini delle denunce e delle comunicazioni annuali concernenti i rifiuti e i residui destinati al riutilizzo si applicano le norme statali di riferimento.

 

     Art. 94. Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa. [215]

 

     Art. 95. Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi e di liquami di risulta. [216]

     1. [217].

     2. [218].

     3. [219].

     4. [220].

     5. La Giunta provinciale può inoltre provvedere alla realizzazione, presso i depuratori, di impianti di pretrattamento e di trattamento, nei quali possono essere accolti:

     a) i liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili;

     b) i liquami prelevati da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di singole unità della rete fognaria pubblica;

     c) le acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, nonché il percolato derivante dalle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili [221];

     d) i liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, con l'impianto di depurazione biologica;

     e) i fanghi provenienti da altri depuratori biologici [222].

     5 bis. Fino al 31 dicembre 2008, agli impianti di depurazione pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma possono essere conferiti i rifiuti liquidi indicati dalla lettera d) del comma 5 che non contengono le sostanze pericolose disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 ter, è sempre ammesso il conferimento ai medesimi impianti di depurazione pubblici, anche nelle forme indicate dall'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002, dei rifiuti indicati dal comma 5, lettere a), b), c) ed e), ancorché contenenti sostanze pericolose previste dal decreto ministeriale n. 367 del 2003, prescindendo dai limiti di accettabilità indicati dal medesimo decreto ministeriale e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 96 [223].

     5 ter. Entro il 31 dicembre 2008, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede a dotare ciascun impianto di depurazione pubblico, individuato ai sensi dell'articolo 96, di idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti di cui al comma 5, in modo da garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il rispetto dei limiti, anche per eventuali sostanze pericolose, stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo 96 [224].

     5 quater. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici, anche se trattano rifiuti secondo quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter, possono essere destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) [225].

 

     Art. 96. Modalità di gestione. [226]

     1. Gli oneri relativi all'attività di smaltimento e di trattamento di cui all'articolo 95 sono posti a carico degli utenti dei relativi servizi, dedotto l'importo di eventuali recuperi, secondo tariffe determinate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonchè dell'ammortamento dei costi pluriennali. La Giunta provinciale determina le tariffe in misura differenziata in rapporto alla quantità e alla tipologia dei liquami conferiti e provvede ad aggiornarle periodicamente [227].

     2. Le modalità di gestione dei servizi stessi saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta provinciale al fine di favorire il recupero energetico oltreché processi di riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti stessi. I rapporti fra il soggetto che intende fruire degli impianti di cui all'articolo 95 e lente gestore saranno normalmente regolati da apposita convenzione.

     2 bis. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 5 comportano altresì di diritto le autorizzazioni al pretrattamento, al trattamento e allo scarico previste dal presente testo unico nei confronti della Provincia, anche qualora la stessa vi provveda nelle forme previste dall'articolo 72, comma 1. Nell'esercizio dei servizi pubblici previsti dal presente comma, si prescinde da quanto previsto in materia dal decreto del ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 e successive modificazioni [228].

     2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis si applica anche relativamente agli atti ivi richiamati, adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [229].

 

     Art. 97. Interventi di sensibilizzazione e incentivazione. [230]

     1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale concernente il comitato provinciale per l'ambiente la Provincia predispone programmi iniziative promozionali e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzati al contenimento della produzione di rifiuti al recupero di materiali e fonti energetiche, al riciclaggio alla raccolta differenziata ed al corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

     2. Parimenti, la Giunta provinciale può finanziare gli enti locali e altri enti pubblici, nonché soggetti e imprese privati, per la realizzazione di interventi e di iniziative dirette a conseguire le finalità previste dal comma 1 e dalla legge provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti.

     3. (Omissis).

     4. (Omissis).

     5. [Le iniziative e gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati dalla Provincia direttamente ovvero mediante concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a enti e imprese pubblici o privati purché in quest'ultimo caso l'iniziativa non sia già posta in essere da enti o imprese pubblici. La Giunta provinciale può delegare agli enti locali o a altri enti pubblici la realizzazione delle iniziative e degli interventi di interesse provinciale, di cui al presente articolo; al provvedimento di delega si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), articolo come sostituito dall'articolo 51 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8] [231].

     6. [Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73 con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande per la determinazione della spesa ammissibile nonché i criteri per la determinazione dei finanziamenti e le relative modalità di concessione] [232].

 

          Art. 97 bis. Temperamento del regime sanzionatorio. [233]

     1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, o dalle leggi da essa richiamate, che non danno luogo a danni irreversibili per l'ambiente o per la salute pubblica, per le quali sarà previsto che l'addetto al controllo dovrà indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento viene comunicato in copia all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e, per conoscenza, a quella competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

     1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 detta anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di quest'articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento nel regime sanzionatorio [234].

     2. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, qualora l'addetto al controllo non determini nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, a tali adempimenti provvede l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, che ne informa quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è comunque obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai commi 1 e 2.

     4. Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Ove venga accertata l'inosservanza - anche parziale - delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate.

     5. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, qualora l'addetto al controllo accerti una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, non si attiva il procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa, ove l'adempimento sia stato eseguito spontaneamente prima dell'accertamento.

     6. Il regolamento di cui al comma 1 detta inoltre le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

     7. Le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi di comunicazione alla Provincia e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, prescritti dalle norme relative allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, si applicano esclusivamente dal 1° gennaio 2004, con riferimento alle violazioni commesse ed accertate a decorrere dalla medesima data. Con decorrenza dalla stessa data le predette sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo delle rispettive misure edittali [235].

 

          Art. 97 ter. Semplificazione delle procedure amministrative. [236]

     1. Nel rispetto delle norme comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto o per la reiscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese - che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del regolamento da esso abrogato - possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato d'iscrizione all'albo con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

     2. La dichiarazione sostitutiva dev'essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché da una denuncia di prosecuzione dell'attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni normative, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

     3. La dichiarazione sostitutiva e i relativi documenti accompagnatori sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione o all'esercizio delle attività previste dalle disposizioni citate nel comma 1. Tali atti mantengono l'efficacia fino a un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

     4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, commi 4 e 6, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).

     5. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia in forma integrata le autorizzazioni attribuite alla sua competenza, ove sia presentata dagli interessati domanda cumulativa.

 

PARTE IV [237]

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

     Art. 98. Gestione degli impianti e dei servizi di igiene ambientale. [238]

 

     Art. 99. Informazione pubblica. [239]

 

     Art. 100. Regolamento esecutivo. [240]

     1. Le norme necessarie per l'esecuzione del presente testo unico saranno emanate con regolamento ai sensi degli articoli 53 e 54 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

     2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari in vigore alla data di entrata in vigore del presente articolo.

     2 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 105 dello Statuto speciale, possono essere emanate apposite disposizioni regolamentari recanti misure organizzative per assicurare l'applicazione, nel territorio provinciale, delle norme statali di recepimento della normativa comunitaria riguardante le materie annoverate all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente). In questi casi le disposizioni regolamentari si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dell'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali cui rinvia il presente comma [241].

     2 ter. In assenza delle disposizioni regolamentari previste dal comma 2 bis continua ad applicarsi l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, concernente il coordinamento con le norme statali attuative di direttive comunitarie, limitatamente alle materie considerate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 1995 [242].

     2 quater. L'esercizio delle attività istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di attività di verifica, di certificazione e di controllo da parte delle autorità competenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non comportano oneri o il pagamento di diritti o di tariffe a carico dei destinatari di tale attività, all'infuori dei casi specificamente indicati dalla legislazione provinciale in materia o dal tariffario previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1995, anche se previsti da norme statali. Resta fermo l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie prescritte dalla normativa statale, se la legislazione provinciale o i suoi atti attuativi non dispongono diversamente. Se il tariffario previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1995 non dispone diversamente, resta fermo l'obbligo del versamento dei diritti d'iscrizione annuali correlati alle procedure semplificate di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, nonché l'obbligo del pagamento delle spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto stabilito dalle norme statali di riferimento [243].

 

     Art. 101. Concorso di sanzioni penali ed amministrative. [244]

 

     Art. 102. Vigilanza sugli impianti e servizi provinciali. [245]

     1. Per gli impianti, gli insediamenti ed i servizi gestiti dalla Provincia e relativi concessionari o appaltatori, la Giunta provinciale dispone le misure e gli interventi necessari, su proposta degli organi provinciali competenti ad emanare i provvedimenti prescrittivi conseguenti all'attività di vigilanza e controllo previsti dal presente testo unico.

     2. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo spettanti a servizi o commissioni provinciali ai sensi del testo unico.

 

Parte IV bis [246]

Disposizioni relative all'adeguamento e al coordinamento della disciplina provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti alla normativa statale

 

     Art. 102 bis. Disposizioni generali. [247]

     1. Continua ad applicarsi questo testo unico nonché la normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, fatto salvo quanto stabilito da questa parte per l'adeguamento e il coordinamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

     2. I rinvii alle disposizioni statali contenuti in questo testo unico e nella normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti s'intendono sostituiti con rinvii alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche con riguardo alle modificazioni del decreto successive all'entrata in vigore di quest'articolo.

     3. L'articolo 100 di questo testo unico si applica anche ai fini dell'emanazione di norme regolamentari dirette a coordinare l'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 con questo testo unico."

 

     Art. 102 ter. Disposizioni in materia di tutela dell'aria. [248]

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad applicarsi le procedure stabilite dal titolo II della parte I di questo testo unico concernenti gli impianti produttivi e misti.

     2. L'articolo 8, comma 6, di questo testo unico si applica:

     a) agli impianti termici civili soggetti a regime autorizzatorio ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     b) agli impianti e alle attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     c) a specifiche categorie d'impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     3. Agli impianti termici civili contemplati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni, anche procedurali, di cui al titolo II della parte I di questo testo unico afferenti la denuncia al comune territorialmente interessato.

     4. Agli impianti che producono emissioni in atmosfera continuano ad applicarsi i valori limite di emissione previsti da questo testo unico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51 di questo testo unico e dall'articolo 267, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     5. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 e al ricevimento della denuncia ai sensi del comma 3 provvedono all'adozione dei provvedimenti ripristinatori e all'irrogazione delle sanzioni amministrative in osservanza dei titoli V e VI della parte I di questo testo unico. Alle fattispecie illecite non contemplate dal titolo VI della parte I di questo testo unico si applicano le sanzioni amministrative previste dalla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta ferma l'applicazione della normativa provinciale in materia di vigilanza e controllo sui combustibili e sugli impianti termici.

     6. Con riferimento alla durata dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché all'adeguamento alle prescrizioni normative previste dalla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per gli impianti in esercizio alla data del 29 aprile 2006, si applica il medesimo decreto legislativo. Il calendario previsto dall'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo è adottato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente."

 

     Art. 102 quater. Disposizioni in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati. [249]

     1. In attesa dell'emanazione della deliberazione prevista dall'articolo 63 bis, comma 2, lettera a), ai fini dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo continuano ad applicarsi le direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 19 luglio 2004, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 10 agosto 2004, n. 32.

     2. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 74 in materia di assimilazione dei rifiuti. L'elenco previsto dall'articolo 74, comma 2, è aggiornato, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 74, comma 4, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Le disposizioni dell'articolo 77 bis di questo testo unico in materia di bonifica di siti inquinati continuano ad applicarsi in coerenza con il titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando il riparto di competenza tra la Provincia e i comuni risultante dall'articolo 77 bis con riferimento alle fasi procedurali di valutazione e di approvazione dei progetti previste dalle predette norme statali.

     4. Nell'espletamento delle procedure operative e amministrative di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Provincia o il comune competente prescindono dalla conferenza di servizi ivi prevista.

     5. Alla ridefinizione dei termini di cui all'articolo 77 bis, comma 3, provvedono la Provincia e i comuni con riferimento ai procedimenti di rispettiva competenza ai sensi del comma 3.

     6. I comuni provvedono all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 84 si prescinde in ogni caso dalla conferenza di servizi prevista dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di esercizio di operazioni di recupero autorizzato in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione e all'installazione dell'impianto di cui all'articolo 208 del medesimo decreto legislativo.

     8. Con il regolamento previsto dall'articolo 63 ter è stabilita apposita disciplina per il recupero dei raspi e delle vinacce esauste mediante spandimento sul suolo a fini agronomici. In attesa dell'emanazione del regolamento, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     9. L'articolo 92 di questo testo unico si applica con riferimento alle sanzioni amministrative previste dal titolo VI della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché alle sanzioni previste dagli atti normativi in materia di gestioni di rifiuti da esso richiamati. Qualora gli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 258, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano commessi da soggetti o da enti non qualificabili come impresa si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I comuni provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 255, comma 1, e nei casi a essi riservati dall'articolo 262 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     10. Restano ferme le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, relativo ai costi di gestione dei rifiuti urbani.

     11. Nell'ambito della realizzazione della copertura superficiale finale delle discariche per rifiuti inerti, attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma e nelle quali siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), l'eventuale ricostituzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche, purché:

     a) sia garantita l'integrità della struttura multistrato di copertura finale;

     b) sia costituito un idoneo strato edafico sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata.

     12. Le disposizioni del comma 11 sono applicabili altresì alle seguenti discariche per rifiuti inerti che rispettino i requisiti di ammissibilità indicati dall'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005, sulla base di una specifica valutazione volta ad escludere rischi per la salute e per la qualità delle produzioni:

     a) discariche attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma, nelle quali sono conferiti rifiuti inerti diversi da quelli elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005;

     b) discariche per rifiuti inerti attivate prima della data di entrata in vigore del presente comma, comprese quelle chiuse e ripristinate secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003.

 

 

ALLEGATI

 

 

TABELLE ALLEGATE AL TESTO UNICO

TABELLE RELATIVE ALLA PARTE I

TABELLA A (Art. 3 del T.U.)

Limiti di accettabilità per le emissioni da impianti termici

Fumosità Ringelmann 

non superiore a 1 

Prodotti di combustione della buona conduzione  

 

delle caldaie riferiti ai combustibili ammessi dall'art. 9 

Ove i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 - da ultimo modificata con il decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con la legge 5 aprile 1990, n. 71 - siano più restrittivi dei limiti stabiliti dalla presente tabella, si applicano i limiti più restrittivi stabiliti dalla predetta tabella A. Si applicano inoltre le disposizioni stabilite dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, recante attuazione della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.

 

 

TABELLA B (Art. 3 del T.U.)

Limiti di accettabilità per le emissioni da ciascuna unità termica ad uso produttivo o misto o da ciascuna unità produttiva

Formula generale MEC:MEC =

(40.000 / Qv) · c · a = K / Qv

 

 

 

MEC 

Valore Massimo di Concentrazione in Emissione mg/Nm3 

40.000 

coefficiente fisso di diluizione in Nm3/sec. 

Qv 

portata al camino o comunque delle emissioni in atmosfera in Nm3/sec. 

valore massimo consentito di concentrazione in immissione (D.P.R 15 aprile 1971, n. 322) mg/m3 a 1012 millibar a 25 °C 

coefficiente (numero) di correzione in funzione delle caratteristiche della sostanza inquinante 

Nm3 

normal metro cubo: volume unitario di aeriforme riportato a 0 C e 1013 millibar 

 

 

 

SO2 

Ossidi di zolfo totali  

0,39 

0,3750 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di 

 

espressi come 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

emissione per portate 

 

anidride solforosa 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

superiori a 1 Nm3/sec. 

 

 

 

 

a 1 Nm3/sec. 

portata superiore 

21,06 kg/h 

 

 

 

 

5.850 mg/Nm3 

a 1 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

5.850 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polveri inerti sospese 

0,30 

0,0667 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione 

 

 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

per portate superiori a 4 Nm3/sec. 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

2,88 kg/h 

 

 

 

 

a 4 Nm3/sec. 

portata superiore 

 

 

 

 

 

200 mg/Nm3 

a 4 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

800 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx 

Ossidi di azoto totali 

0,19 

1,3158 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione 

 

 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

per portate superiori a 10 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

Nm3/sec. 

 

 

 

 

a 10 Nm3/sec. 

portata superiore 

36,00 kg/h 

 

 

 

 

1.000 mg/Nm3 

a 10 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

10.000 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiO2 

Silice quarzosa 

0,02 

0,3125 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione 

 

 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

per portate superiori a 10 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

Nm3/sec. 

 

 

 

 

a 10 Nm3/sec. 

portata superiore 

0,90 kg/h 

 

 

 

 

25 mg/Nm3 

a 10 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

250 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl2 

Cloro gas 

0,58 

0,0129 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione 

 

 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

per portate superiori a 10 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

Nm3/sec. 

 

 

 

 

a 10 Nm3/sec. 

portata superiore 

1,08 kg/h 

 

 

 

 

30 mg/Nm3 

a 10 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

300/ Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCl 

Acido cloridrico 

0,05 

0,0800 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione 

 

 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

per portate superiori a 2 Nm3/sec. 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

0,58 kg/h 

 

 

 

 

a 2 Nm3/sec. 

portata superiore 

 

 

 

 

 

80 mg/Nm3 

a 2 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

160 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- 

Fluoro e composti 

0,02 

0,1000 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione 

 

espressi come F- 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

per portate superiori a 16 Nm3/sec. 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

0,29 kg/h 

 

 

 

 

a 16 Nm3/sec. 

portata superiore 

 

 

 

 

 

5 mg/Nm3 

a 16 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

80 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pb 

Composti del piombo 

0,01 

0,7500 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione  

 

espressi come Pb 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

per portate superiori a 30 Nm3/sec. 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

1,08 kg/h 

 

 

 

 

a 30 Nm3/sec. 

portata superiore 

 

 

 

 

 

10 mg/Nm3 

a 30 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

300 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO 

Monossido di  

22,89 

0,0328 

Concentrazione  

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione 

 

carbonio 

(c) 

(a) 

max in emissione  

max in emissione 

per portate superiori a 10 Nm3/sec. 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

108,00 kg/h 

 

 

 

 

a 10 Nm3/sec. 

portata superiore 

 

 

 

 

 

1.000 mg/Nm3 

a 10 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

30.000 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2S 

Idrogeno solforato 

0,04 

0,0312 

Concentrazione 

Concentrazione 

Quantità oraria max di emissione 

 

 

(c) 

(a) 

max in emissione 

max in emissione 

per portate superiori a 10 Nm3/sec. 

 

 

 

 

per portate fino 

per qualsiasi 

0,18 kg/h 

 

 

 

 

a 10 Nm3/sec. 

portata superiore 

 

 

 

 

 

5 mg/Nm3 

a 10 Nm3/sec. 

 

 

 

 

 

 

50 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostanze non comprese nella tabella superiore 

 

Sostanze della I classe 

Sostanze con limite TLV.TWA (sec. tab. U.S.A. dell'A.C.G.I.H.) 

Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 

Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata 

Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 5 Nm3/sec. 

 

compreso fra 

Nm3/sec. 

superiore a 5 

0,36 kg/h 

 

1-20 mg/m3 

20 mg/Nm3 

Nm3/sec. 

 

 

 

 

100 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

Sostanze della II classe 

Sostanze con limite TLV.TWA (sec. tab. U.S.A. dell'A.C.G.I.H.) 

Concentrazione max in emissione per portate fino a 5  

Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata 

Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 5 Nm3/sec. 

 

compreso fra 

Nm3/sec. 

superiore 

3,60 kg/h 

 

20-200 mg/m3 

200 mg/Nm3 

a 5 Nm3/sec. 

 

 

 

 

1.000 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

Sostanze della III classe 

Sostanze con limite TLV.TWA (sec. tab. 

Concentrazione max in emissione per 

Concentrazione max in emissione per  

Quantità oraria max di emissione per portate  

 

U.S.A. dell'A.C.G.I.H.) 

portate fino a 5 

qualsiasi portata 

superiori a 5 Nm3/sec. 

 

compreso fra 

Nm3/sec. 

superiore 

9,00 kg/h 

 

200-500 mg/m3 

500 mg/Nm3 

a 5 Nm3/sec. 

 

 

 

 

2.500 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

Sostanze della IV classe 

Sostanze con limite TLV.TWA (sec. tab. U.S.A. dell'A.C.G.I.H.)  

Concentrazione max in emissione per portate fino a 5  

Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata 

Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 5 Nm3/sec. 

 

oltre 500 mg/m3 

Nm3/sec. 

superiore a 5 

18,00 kg/h 

 

 

1.000 mg/Nm3 

Nm3/sec. 

 

 

 

 

5.000 / Qv mg/Nm3 

 

 

 

 

 

 

Per sostanze col limite TLV-TWA inferiore a 1 mg/m3 il valore di concentrazione massima in emissione verrà stabilito di volta in volta per ogni singolo inquinante.

Se negli effluenti sono presenti sostanze di classi diverse, oppure più sostanze della stessa classe, il valore massimo delle emissioni è dato dalla seguente formula:

(C1 / MEC1) + (C2 / MEC2) + (C3 / MEC3) + .... < 1

C1, C2, C3, ..... concentrazione negli affluenti al camino (mg/Nm3)

MEC1, MEC2, MEC3 ... concentrazione massima ammessa per l'inquinante secondo la presente tabella (mg/Nm3).

 

 

TABELLA C (Art. 12 del T.U.)

Limiti di accettabilità per le concentrazioni in gallerie stradali

CO 

Ossido di carbonio 

mg/m3 

100 

 

Idrocarburi espressi come esano 

mg/m3 

20 

NOx 

Ossidi di azoto 

mg/m3 

15 

Pb  

Piombo 

mg/m3 

0,15 

 

Polveri totali 

mg/m3 

 

 

TABELLA D (Art. 15 del T.U.)

Limiti di accettabilità in acque superficiali per gli scarichi da insediamenti produttivi

pH 

6 - 8,5 

 

 

 

Temperatura °C  

30 °C 

 

 

La temperatura del corso d'acqua non deve aumentare più di 3° nel raggio di 50 m. 

 

 

 

Colore 

Gli affluenti non devono provocare allo scarico visibili variazioni di colore nelle acque in cui vengono immessi: il colore non deve essere percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20. 

 

 

 

Odore  

Non deve dar luogo ad inconvenienti né essere marcato né nauseante. 

 

 

 

Materiali grossolani 

Assenti 

 

 

 

Materiali sedimentabili 

ml/l 0,5 

 

 

 

Materiali in sospensione totali 

mg/l 40 

 

 

 

BOD5 

mg/l 40 

 

 

 

COD 

mg/l 100 

 

 

 

10 

Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr(VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) 

mg/l 1,5 

 

 

 

11 

Alluminio come Al 

mg/l 1 

 

 

 

12 

Arsenico come As 

mg/l 0,5 

 

 

 

13 

Bario come Ba 

mg/l 10 

 

 

 

14 

Boro come B 

mg/l 2 

 

 

 

15 

Cadmio come Cd 

mg/l 0,01 

 

 

 

16 

Cromo III come Cr 

mg/l 2 

 

 

 

17 

Cromo VI come Cr 

mg/l 0,1 

 

 

 

18 

Ferro come Fe 

mg/l 2 

 

 

 

19 

Manganese come Mn 

mg/l 2 

 

 

 

20 

Mercurio come Hg 

mg/l 0,005 

 

 

 

21 

Nichel come Ni 

mg/l 0,5 

 

 

 

22 

Piombo come Pb 

mg/l 0,1 

 

 

 

23 

Rame come Cu 

mg/l 0,1 

 

 

 

24 

Selenio come Se 

mg/l 0,01 

 

 

 

25 

Stagno come Sn 

mg/l 2 

 

 

 

26 

Zinco come Zn 

mg/l 0,5 

 

 

 

27 

Cianuri come CN- 

mg/l 0,1 

 

 

 

28 

Cloro attivo come Cl2 

mg/l 0,10 

 

 

 

29 

Solfuri come H2S  

mg/l 0,5 

 

 

 

30 

Solfiti come SO3= 

mg/l 1 

 

 

 

31 

Solfati come SO4= 

mg/l 1000 

 

 

 

32 

Cloruri come Cl- 

mg/l 1200 

 

 

 

33 

Fluoruri come F- 

mg/l 6 

 

 

 

34 

Fosforo totale come P 

mg/l 3 

 

 

 

35 

Azoto ammoniacale come NH4+ 

mg/l 3,0 

 

 

 

36 

Azoto nitroso come N 

mg/l 0,3 

 

 

 

37 

Azoto nitrico come N 

mg/l 10 

 

 

 

38 

Grassi e oli animali e vegetali 

mg/l 20 

 

 

 

39 

Oli minerali 

mg/l 5 

 

 

 

40 

Fenoli totali come C6H5OH 

mg/l 0,1 

 

 

 

41 

Aldeidi come H-CHO 

mg/l 0,5 

 

 

 

42 

Solventi organici aromatici 

mg/l 0,1 

 

 

 

43 

Solventi organici azotati 

mg/l 0,1 

 

 

 

44 

Solventi clorurati 

mg/l 0,5 

 

 

 

45 

Tensioattivi 

mg/l 2 

 

 

 

46 

Pesticidi clorurati 

mg/l 0,05 

 

 

 

47 

Pesticidi fosforati 

mg/l 0,05 

 

 

 

48 

Prova di tossicità per i pesci 

Nelle 24 ore della durata della prova biologica i pesci non devono presentare alcun sintomo di intossicazione: la prova biologica si effettua su acqua di scarico diluita da 0 a 5 volte. 

 

 

 

49 

Tossicità nei rapporti con altri organismi 

Non devono essere presenti sostanze tossiche inibenti la depurazione biologica. 

 

 

 

50 

Ossigeno disciolto 

Non meno di 5 mg/l. 

 

 

 

51 

Coliformi totali MPN/100 ml 

20.0000 

 

 

 

52 

Coliformi fecali MPN/100 ml 

12.0000 

 

 

 

53 

Streptococchi fecali MPN/100 ml 

2.0000 

 

 

 

 

 

Parametri 51-52-53. 

 

 

Il limite si applica quando, a discrezione del Servizio protezione 

 

 

ambiente, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore 

 

 

 

1. Ove i valori limite di emissione in acque superficiali stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 siano più restrittivi dei limiti fissati dalla presente tabella, si applicano i limiti più restrittivi stabiliti dalla predetta tabella 3.

2. Si applicano inoltre gli ulteriori parametri e i relativi valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, qualora gli stessi non siano considerati dalla presente tabella.

3. Tuttavia, su richiesta del titolare dello scarico, l'autorità competente può fissare, in sede di autorizzazione o di modifica della stessa, valori limite meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla presente tabella, a condizione che:

- non siano superati i valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 per gli scarichi in acque superficiali;

- sia garantito il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.

4. L'osservanza di valori limite meno restrittivi ai sensi del precedente punto 3) può essere autorizzata solo a seguito della definizione degli obiettivi di qualità .

 

 

TABELLA E (Art. 15 del T.U.)

Limiti di accettabilità per scarichi in acque superficiali da insediamenti civili previa depurazione biologica

 

 

 

Ph 

6,5 - 8,5 

 

 

 

Temperatura °C  

30 °C 

 

 

 

Colore  

Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20. 

 

 

 

Odore  

 

 

 

Materiali grossolani 

Assenti  

 

 

 

Materiali sedimentabili  

ml/l 0,5 

 

 

 

Materiali in sospensione totali 

mg/l 50 

 

 

 

BOD5 

mg/l 40 

 

 

 

COD  

mg/l 80 

 

 

 

10 

Ossigeno disciolto 

mg/l non meno di 4 

 

 

 

11 

Azoto ammoniacale come N 

mg/l 3: il valore dell'azoto è riferito a 

 

 

temperature dei liquami in arrivo superiori a 15°C. 

 

 

 

12 

-  

 

 

 

13 

Azoto nitrico come N 

 

 

 

14 

Fosforo totale come P 

mg/l 10 

 

 

 

 

 

TABELLA F (Art. 15 del T.U.)

Limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali, sul suolo e sul sottosuolo provenienti da insediamenti civili, previo trattamento chimico-fisico

 

 

 

pH  

6,5 - 8,5 

 

 

 

Colore 

Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20. 

 

 

 

Materiali grossolani 

Assenti 

 

 

 

Materiali sedimentabili  

ml/l 0,5 

 

 

 

Materiali in sospensione totali 

mg/l 50 

 

 

 

BOD5 

Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 100. 

 

 

 

COD  

Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 200. 

 

 

 

Fosforo totale come P 

Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 10. 

 

 

 

 

 

TABELLA G (Art. 15 del T.U.)

Limiti di accettabilità per gli scarichi in fognatura da insediamenti produttivi [*]

 

 

 

 

N. 

Parametri 

Valori 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH 

6,0-8,5 

 

 

 

 

 

Temperatura C° 

= 30°C 

 

 

 

 

 

Colore 

 

Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione. 

 

 

 

 

Odore  

 

Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione. 

 

 

 

 

Materiali grossolani 

assenti 

Per "materiali grossolani" si intendono oggetti di dimensione lineare superiore ad 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura. 

 

 

 

 

Materiali sedimentali 

= ml/l 10 

I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore. 

 

 

 

 

Materiali in sospensione 

= mg/l 250 

Per "materiali in sospensione totali", si intendono quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 micron. 

 

 

 

 

BOD5 

mg/l 

Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 2000. 

 

 

 

 

COD  

mg/l 

Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 5000. 

 

 

 

Il rapporto COD/BOD deve essere inferiore a 3 quando il valore del COD è superiore a mg/l 500, fermo restando che l'osservanza di tale rapporto non può essere conseguita peggiorando le caratteristiche complessive dello scarico. 

 

 

 

 

10 

Azoto totale (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) 

 

Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 80. 

 

 

 

 

11 

Fosforo totale come P 

= mg/l10 

 

 

 

 

 

12 

Grassi e olii animali e vegetali 

mg/l 

Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 50. 

 

 

 

 

13 

Tensioattivi 

mg/l 

Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 10. 

 

 

 

 

 

1. La presente tabella è inoltre integrata con gli altri parametri considerati nella tabella D, i quali si applicano nei valori limite da essa fissati, avuto anche riguardo alle indicazioni derivanti dai punti 1) e 2) della relativa nota.

2. È esclusa l'applicazione dei parametri indicati ai numeri 48, 51, 52 e 53 della tabella D e dei corrispondenti parametri indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, salvi i casi in cui gli stessi siano specificamente prescritti dal provvedimento di autorizzazione.

3. Tuttavia, su richiesta del titolare dello scarico, l'autorità competente può fissare, in sede di autorizzazione o di modifica della stessa, valori limite meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla tabella D, a condizione che non siano superati i valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 per gli scarichi in fognatura e sia garantito, da parte dell'impianto di depurazione finale, il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, anche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

4. I valori limite per i parametri espressamente previsti dalla presente tabella sono sostituiti con i valori limite più restrittivi fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 relativamente agli scarichi in fognatura, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- la rete fognaria non sia presidiata da impianto di depurazione biologica in conformità alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque o alla disciplina sullo scarico delle acque reflue urbane;

- l'impianto di depurazione biologica finale sia di potenzialità inadeguata rispetto alle previsioni del predetto piano provinciale o non sia in grado di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;

- la rete fognaria sia presidiata da impianti di trattamento delle acque reflue urbane regolati dalla normativa provinciale prevista dall'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

- il rispetto dei predetti valori limite sia prescritto in sede di autorizzazione o a modifica della stessa, anche d'ufficio, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità .

 

 

TABELLE RELATIVE ALLA PARTE II

TABELLA 1 (Art. 15 del T.U.)

Impianti di depurazione biologica dei liquami di pubblica fognatura

Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico

 

 

 

 

N.

Parametri

Valori

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

1

pH

6,0-8,5

 

 

 

 

 

2

Odore

-

Non deve dar luogo ad inconvenienti né essere marcato né nauseante all'esterno dell'impianto.

 

 

 

 

3

Materiali grossolani

Assenti

La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore ad 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.

 

 

 

 

4

Materiali sedimentabili

= ml/l 0,5

I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.

 

 

 

 

5

Materiali in sospensione totali

= mg/l 50

Per "materiali in sospensione totali", indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 micron.

 

 

 

 

6

BOD5

= mg/l 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

COD

= mg/l 100

Il COD si intende determinato con bicromato di potassio all'ebollizione dopo 2 ore.

 

 

 

 

8

Azoto ammoniacale come N

= mg/l 3

Il valore dell'azoto ammoniacale è riferito a temperature dei liquami in arrivo superiore ai 15 °C.

 

 

 

 

9

Azoto totale

-

In relazione al tipo e qualità del corpo idrico ricettore, la commissione per la tutela dell'ambiente può stabilire in sede di autorizzazione un valore, in ogni caso non inferiore a 10 mg/l, della somma dei valori dell'azoto organico, ammoniacale, nitrico e nitroso.

 

 

 

 

10

Fosforo totale

= mg/l 10

Valori inferiori possono essere eventualmente stabiliti dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in sede di autorizzazione, in relazione al tipo e qualità del corpo idrico ricettore fino al valore minimo 1 ml/l.

 

 

 

 

TABELLA 2 (Art. 56 del T.U.)

Impianti di sedimentazione meccanica delle pubbliche fognature

Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico

 

 

 

 

N.

Parametri

Valori

Note

 

 

 

 

1

Materiali grossolani

assenti

La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore ad 1 centimetro qualsiasi sia la loro natura.

 

 

 

 

2

Materiali sedimentabili

= ml/l 0,5

I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.

 

 

 

 

3

Solidi sospesi

= mg/ l50

Il parametro si applica solo quando il piano provinciale di risanamento delle acque preveda che la sedimentazione meccanica sia coadiuvata con l'aggiunta di flocculanti.

 

 

 

 

TABELLA 3 (articolo 56-bis del T.U.)

Impianti di trattamento intermedio delle pubbliche fognature

Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico

 

 

 

N. 

PARAMETRI 

VALORI 

 

 

 

 

 

 

Materiali grossolani 

assenti 

 

 

 

 

 

 

Materiali sedimentabili 

= ml/l 0,5 

 

 

 

 

 

 

Solidi sospesi 

=< mg/l 50 

 

 

 

 

 

 

COD 

Residuo nello scarico 

 

 

=< 30% del COD in ingresso 

 

 

 

NOTE

1 - La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione superiore ad 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.

2 - I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.

4 - Il valore COD si determina come rapporto tra la concentrazione di un campione medio giornaliero in uscita dall'impianto e la concentrazione di un campione medio giornaliero in ingresso all'impianto. Il campione medio giornaliero verrà ottenuto miscelando i 12 o più campioni istantanei prelevati ad intervalli regolari nel corso di 24 ore, a mezzo di un campionatore automatico. Il COD si intende determinato con bicromato di potassio all'ebollizione dopo 2 ore.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994.

[3] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26 e così modificato dall'art. 28 della L.P. 18 marzo 1991, n. 6.

[6] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[7] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 ora così sostituito dall'art. 28 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[8] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[9] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[10] Articolo già modificato dall'art. 7 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[11] Lettera inserita dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[14] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[15] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[18] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così sostituito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[22] Articolo introdotto dall'art. 27 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1 e così modificato dall'art. 41 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3. Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 58 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[23] Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[25] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[26] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[27] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[28] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 29 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[29] Articolo aggiunto dall'art. 30 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e così modificato dall'art. 41 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[31] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[32] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[33] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[34] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[35] Articolo già modificato dall'art. 15 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e dall'art. 3 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994.

[36] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[37] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[38] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[39] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 4 della L.P. 5 gennaio 1990, n. 3.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[41] Articolo così modificato dall'art. 18 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[43] Numero così sostituito dall'art. 22 della L.P. 11 settembre 1995, n. 11.

[44] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 6 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.

[45] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 15 gennaio 1990. n. 3.

[46] Comma così modificato dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[48] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[49] Articolo sostituito dall'art. 23 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 8 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.

[50] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[51] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[52] Articolo così modificato dall'art. 26 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[53] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[54] Titolo inserito dall'art. 1 della L.P. 3 aprile 2012, n. 5.

[55] Articolo inserito dall'art. 2 della L.P. 3 aprile 2012, n. 5.

[56] Articolo inserito dall'art. 3 della L.P. 3 aprile 2012, n. 5.

[57] Articolo inserito dall'art. 4 della L.P. 3 aprile 2012, n. 5.

[58] Articolo inserito dall'art. 5 della L.P. 3 aprile 2012, n. 5.

[59] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 3 aprile 2012, n. 5.

[60] Articolo così modificato dall'art. 27 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[62] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[64] Lettera così sostituita dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[65] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[66] Articolo sostituito dall'art. 31 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 9 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.

[67] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così modificato dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[68] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così sostituito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[69] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[70] Comma inserito dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[71] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[72] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[73] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[74] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[75] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[76] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 e così modificato dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[77] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.

[78] Articolo così modificato dall'art. 33 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e dell'art. 11 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.

[79] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[80] Articolo aggiunto dall'art. 15 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[81] Articolo così modificato dall'art. 35 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[82] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[83] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[84] Articolo così modificato dall'art. 36 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[85] Articolo così modificato dall'art. 37 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[86] Articolo così modificato dall'art. 38 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[87] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[88] Rubrica così sostituita dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[89] Articolo modificato dall'art. 40 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e dall'art. 16 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21 e così sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[90] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[91] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[92] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[93] Articolo inserito dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[94] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[95] Lettera aggiunta dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[96] Articolo inserito dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[97] Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 12 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3 e dall'art. 17 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[98] Comma così modificato dall’art. 44 della della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[99] Comma così modificato dall’art. 44 della della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[100] Comma abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[101] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[102] Lettera così sostituita dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[103] Lettera così sostituita dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[104] Lettera aggiunta dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[105] Comma così modificato dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

[106] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[107] Articolo aggiunto dall'art. 36 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[108] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 12 ottobre 1999, n. 46.

[109] Articolo sostituito dall'art. 44 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 31 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[110] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5, abrogato dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così sostituito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[111] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5, abrogato dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così modificato dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[112] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e abrogato dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[113] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e abrogato dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 56 della L.P. 1/2002.

[114] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5, sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 ed abrogato dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 56 della L.P. 1/2002.

[115] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e abrogato dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 56 della L.P. 1/2002.

[116] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[117] Articolo inserito dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[118] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[119] Comma così modificato dall’art. 44 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[120] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[121] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[122] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[123] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[124] Articolo aggiunto dall'art. 36 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[125] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[126] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[127] Articolo inserito dall'art. 41 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[128] Comma già modificato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg e così ulteriormente modificato dall’art. 9 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[129] Comma così modificato dall’art. 9 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[130] Comma abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[131] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[132] Comma modificato dall'art. 18 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21 e così sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[133] Articolo sostituito dall'art. 49 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 32 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[134] Comma così modificato dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

[53a] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[135] Comma già modificato dall'art. 28 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13 e dall'art. 41 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[136] Comma inserito dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[137] Comma così modificato dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, con effetto a decorrere dall'anno 2001.

[138] Comma inserito dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[139] Comma già sostituito dall'art. 41 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[140] Articolo già sostituito dall'art. 50 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e dall'art. 33 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[141] Comma così modificato dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[142] Comma abrogato dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[143] Comma inserito dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[144] Comma così modificato dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[145] Articolo inserito dall'art. 11 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e abrogato dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[146] Articolo sostituito dall'art. 51 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 13 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.

[147] Articolo sostituito dall'art. 52 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 34 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[148] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[149] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[150] Articolo già sostituito dell'art. 53 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con decorrenza dall'1 gennaio 1999, e così ulteriormente sostituito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2007, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 14, della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[151] Articolo sostituito dall'art. 54 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 35 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[152] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[153] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[154] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[155] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[156] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[157] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[158] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[159] Articolo aggiunto dall'art. 56 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22, e così sostituito dall'art. 11 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[160] Comma così modificato dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[161] Comma così sostituito dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[162] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[163] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[164] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così modificato dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[165] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[166] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[167] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[168] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[169] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[170] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[171] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[172] Articolo inserito dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[173] Articolo già sostituito dall'art. 57 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 58 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[174] Articolo sostituito dall'art. 58 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[175] Articolo sostituito dall'art. 59 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 19 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21 ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[176] Articolo sostituito dall'art. 60 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e dall'art. 14 della L.P. 14 gennaio 1990, n. 3 ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[177] Articolo sostituito dall'art. 61 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[178] Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[179] Comma così sostituito dall’art. 44 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[180] Comma già sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 44 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[181] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[182] Articolo così modificato dall'art. 83 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[183] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[184] Comma già sostituito dall'art. 39 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4, e così ulteriormente sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[185] Comma abrogato dall'art. 39 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[186] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[187] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[188] Articolo sostituito dall'art. 64 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[189] Articolo aggiunto dall'art. 15 della L.P. 14 gennaio 1990, n. 3.

[190] Articolo così sostituito dall'art. 65 della L.P. 25 luglio 1988 n. 22.

[191] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[192] Articolo inserito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[193] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[194] Articolo sostituito dall'articolo 67 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 20 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[195] Comma così modificato dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con decorrenza dall'1 gennaio 1999.

[196] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[197] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[198] Comma aggiunto dall’art. 44 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[199] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[200] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[201] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[202] Articolo aggiunto dall'art. 68 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 17 della L.P. 15 gennaio 1990 n. 3, ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[203] Articolo aggiunto dall'art. 69 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[204] Articolo aggiunto dall'art. 70 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[205] Articolo aggiunto dall'art. 71 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 28 della L.P. 18 marzo 1991, n. 6 e dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[206] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[207] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[208] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[209] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[210] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[211] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[212] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[213] Articolo introdotto dall'art. 29 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13, sostituito dall'art. 18 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[214] Articolo aggiunto dall'art. 72 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22, e così modificato dall'art. 18 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3 e dall'art. 56 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[215] Articolo aggiunto dall'art. 73 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[216] Articolo aggiunto dall'art. 74 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[217] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[218] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[219] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[220] Comma abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[221] Lettera così sostituita dall'art. 41 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[222] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[223] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[224] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[225] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[226] Articolo aggiunto dall'art. 75 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[227] Comma sostituito dall'art. 56 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così modificato dall'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con decorrenza dall'1 gennaio 1999.

[228] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[229] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[230] Articolo aggiunto dall'art. 76 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e così modificato dall'art. 10 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5.

[231] Comma abrogato dall’art. 58 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 58 della L.P. 1/2002.

[232] Comma abrogato dall’art. 58 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 58 della L.P. 1/2002.

[233] Articolo inserito dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[234] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[235] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[236] Articolo inserito dall’art. 56 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[237] Parte aggiunta dall'art. 77 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[238] Articolo aggiunto dall'art. 78 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 ed abrogato dall'art. 36 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[239] Articolo aggiunto dall'art. 79 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22 ed abrogato dall'art. 59 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[240] Articolo aggiunto dall'art. 80 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[241] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[242] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[243] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[244] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[245] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3.

[246] Parte aggiunta dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[247] Articolo aggiunto dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[248] Articolo aggiunto dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[249] Articolo aggiunto dall'art. 49 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.