§ 3.9.a - Legge Provinciale 20 novembre 1987, n. 28.
Ulteriori interventi a favore dei sinistrati di Stava.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:20/11/1987
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Misura dell'intervento.
Art. 4.  Procedura e documentazione.
Art. 5.  Revoca dell'intervento.
Art. 6.      1. (Omissis)
Art. 7.  Fondo per la promozione delle opere pubbliche.
Art. 8.  Trasferimenti ordinari a favore del Comune di Tesero.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.a - Legge Provinciale 20 novembre 1987, n. 28.

Ulteriori interventi a favore dei sinistrati di Stava.

(B.U. 26 novembre 1987, n. 53 - straord.).

 

 

CAPO I

Intervento di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto legge 26 gennaio

1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 6, terzo comma, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, la Provincia autonoma di Trento assicura una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito un grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava, mediante la concessione di una somma «una tantum» a titolo di intervento assistenziale ai beneficiari individuati secondo le modalità di cui agli articoli seguenti [1].

     2. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito con modificazioni nella legge 21 novembre 1985, n. 662, le provvidenze previste dal presente capo sono concesse a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità [2].

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. L'intervento assistenziale è concesso ai superstiti congiunti delle vittime che alla data del 19 luglio 1985 risultavano appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico delle vittime medesime e che dalla perdita di congiunti abbiano subito un grave danno.

     2. Agli effetti della presente legge si intendono:

     a) per congiunti, i soggetti fra i quali intercorra vincolo di matrimonio ovvero vincolo di parentela fino al quarto grado o di affinità fino al secondo grado ovvero vincolo di adozione;

     b) per nucleo familiare, quello risultante dal certificato di stato famiglia anagrafica riferito alla data del 19 luglio 1985; nel nucleo familiare sono altresì compresi i figli di una vittima eventualmente nati entro il trecentesimo giorno successivo alla medesima data;

     c) per grave danno, sia i casi in cui le vittime contribuivano alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare medesimo in misura non inferiore al 10 per cento, sia quelli in cui le stesse contribuivano alla conduzione familiare svolgendo attività casalinga alla data del 19 luglio 1985.

     3. Sono altresì beneficiari degli interventi di cui alla presente legge gli ascendenti di primo grado e i genitori adottanti delle vittime che alla data del 19 luglio 1985 appartenevano ad altro nucleo familiare anagrafico.

 

     Art. 3. Misura dell'intervento.

     1. La determinazione dell'entità della somma da assegnare a ciascun beneficiario appartenente allo stesso nucleo familiare è effettuata sulla base del coefficiente risultante dal rapporto fra la sommatoria dei redditi delle vittime e la sommatoria dei redditi complessivi del nucleo familiare anagrafico.

     2. A tale scopo si prendono in considerazione i redditi complessivi lordi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativi all'anno 1984; il contributo alla conduzione familiare dell'attività casalinga, da parte di persona deceduta a causa della catastrofe del 19 luglio 1985, limitatamente ad un soggetto per nucleo familiare, è determinato, ai fini del presente capo, in lire 13.822.000 annue salvo che il medesimo soggetto possedesse redditi imponibili in misura superiore a tale importo, nel qua caso si prendono in considerazione esclusivamente i redditi medesimi; gli stessi non sono presi in considerazione qualora il loro ammontare sia inferiore a lire 13.822.000. Nel caso di persone che abbiano svolto la propria attività lavorativa solo in parte negli anni 1984 ovvero 1985, si prendono in considerazione i redditi effettivamente percepiti rispettivamente nel 1984 o nel 1985 se superstiti e il reddito medio mensile moltiplicato per dodici se vittime.

     3. Qualora, a seguito della catastrofe, siano scomparsi tutti i percettori di reddito appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico, a ciascun beneficiario del medesimo nucleo si applica un coefficiente pari a 1.

     4. A tutti i beneficiari che alla data del 19 luglio 1985 erano minori di anni diciotto, è altresì assegnata, suddivisa in parti uguali fra gli stessi, la somma di lire 1.500.000.000.

     5. L'intervento assistenziale è determinato moltiplicando il coefficiente per un importo fisso stabilito alla Giunta provinciale con propria deliberazione entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande. Detto importo fisso è determinato dal rapporto tra la somma di lire 3.500.000.000 e la sommatoria dei coefficienti attribuiti a tutti i beneficiari, ivi compresi i minori di anni diciotto di cui al quarto comma.

     6. L'importo di cui al comma precedente è assegnato a ciascun beneficiario appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico.

     7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 5 si applicano, con le modificazioni seguenti, anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 2; il calcolo di cui al precedente comma 1 viene effettuato prendendo in considerazione al numeratore la somma convenzionalmente quantificata nella differenza tra l'importo di lire 6.950.000 per ciascun beneficiario e il reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno 1984 del medesimo beneficiario, e al denominatore la sommatoria dei redditi del nucleo familiare anagrafico dei beneficiari ivi compresa la somma sopra indicata.

 

     Art. 4. Procedura e documentazione.

     1. Gli interventi assistenziali di cui al presente capo sono concessi dalla Giunta provinciale su domanda degli interessati da presentare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per l'erogazione degli interventi assistenziali, gli interessati dovranno produrre su richiesta della Provincia, qualora questa non ne sia già in possesso, la seguente documentazione:

     a) certificato di stato di famiglia anagrafica riferito alla data del 19 luglio 1985;

     b) certificato di morte delle vittime;

     c) copia conforme della dichiarazione dei redditi rilasciata dai competenti uffici finanziari ovvero dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dalle quali risultino i redditi di tutti gli appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico, ivi comprese le vittime, come previsto dall'articolo 3, comma 2.

     3. Ove ne ricorrano i presupposti, dovrà essere presentata altresì la seguente documentazione:

     a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che l'attività casalinga era svolta alla data del 19 luglio 1985 da uno dei soggetti indicati nel certificato di cui alla lettera a) del precedente secondo comma;

     b) certificato dell'atto di nascita dei figli nati entro il trecentesimo giorno successivo al 19 luglio 1985, e il relativo certificato di stato di famiglia anagrafica;

     c) certificazione anagrafica atta a comprovare il vincolo di parentela o di adozione con le vittime di cui all'articolo 2, comma 3.

 

     Art. 5. Revoca dell'intervento.

     1. Ove sia accertata la difformità tra le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e i dati accertati dai competenti uffici pubblici, si provvede alla revoca o alla riduzione proporzionale dell'intervento; qualora l'intervento sia stato erogato si provvede al recupero dello stesso, o della quota non dovuta, con la maggiorazione degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979,

n. 7.

 

 

CAPO II

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge provinciale concernente

  «Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito

dalla catastrofe del 19 luglio 1985

 

     Art. 6.

     1. (Omissis) [3].

     2. Ai fini della concessione delle ulteriori provvidenze previste dal presente articolo, si procede d'ufficio fatta salva la facoltà di presentare domanda al Comune di Tesero entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i benefici di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10, come modificata dalla presente legge. Le domande già entro i termini presentate in seguito alla catastrofe di Stava per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, sono ammissibili ai benefici di cui alla legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10, salvo l'obbligo per gli interessati contemplati dal quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale medesima di presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cessione di cui al medesimo articolo 1, quarto comma.

     3. Le modificazioni introdotte con il presente articolo si applicano anche agli interventi già attuati o in corso di attuazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 

CAPO III

Ulteriori interventi a favore del Comune di Tesero in materia di finanza

locale

 

     Art. 7. Fondo per la promozione delle opere pubbliche.

     1. Per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, come modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, il Comune di Tesero è collocato per il triennio 1987 - 1989 nella terza classe immediatamente superiore a quella risultante dall'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 10, fermo restando il livello di contribuzione massimo.

 

     Art. 8. Trasferimenti ordinari a favore del Comune di Tesero.

     1. L'intervento eccezionale disposto dalla legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20 in favore del Comune di Tesero, in relazione all'evento calamitoso ivi verificatosi il 19 luglio 1985, viene assicurato anche per l'anno 1987.

     2. A tal fine la somma da corrispondersi al Comune di Tesero ai sensi del secondo comma, lettera a), dell'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sarà determinata avendo anche riguardo all'assegnazione straordinaria già spettante al

predetto Comune in base al terzo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

 

 

CAPO IV

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale concernente

    «Disciplina degli interventi della Provincia in relazione pubbliche

calamità- e norme transitorie

 

     Art. 9.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [4].

 

 

CAPO V

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 11. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fitti di cui al capo I della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

     2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 6 ed 8, secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni, con l'articolo 1 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, con l'articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 e con l'articolo 1 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

     3. Per i fitti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 17 è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per il decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8 vedi G.U. 26 gennaio 1987, n. 20; per la legge di conversione 27 marzo 1987, n. 120 vedi G.U. 28 marzo 1987, n. 73.

[2] Per il decreto legge 24 settembre 1985, n. 480 vedi G.U. 25 settembre 1985, n. 226; per la legge di conversione 21 novembre 1985, n. 662 vedi G.U. 23 novembre 1985, n. 276.

[3] Modifica gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 della L.P. 1 aprile 1986, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[5] Recano disposizioni finanziarie.