§ 79.1.122 - R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389.
Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:09/12/1926
Numero:2389


Sommario
Art. 1. Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi ne dà notizia [...]
Art. 2. Il Ministro per l'aeronautica, appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione [...]
Art. 3. Il Ministro per le comunicazioni dispone l'immediato invio sui luoghi del disastro di materiali e personale adatto per impianti telegrafici e telefonici, allo scopo di un pronto collegamento fra le [...]
Art. 4. I Prefetti, le autorità militari, i comandi di reparto della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Milizia nazionale forestale, e le altre autorità civili, e funzionari delle ferrovie [...]
Art. 5. Fermo restando l'obbligo per qualsiasi comando militare, che si trovi nella zona colpita o nella prossimità, di accorrere nei primi momenti, appena ricevuta la notizia del disastro, in conformità [...]
Art. 6. È fatto obbligo ai comandi dei depositi, delle difese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, alle unità navali della regia Marina, che si trovano nelle acque [...]
Art. 7. Il funzionario del Genio civile più elevato in grado deve provvedere a tutto ciò che ha tratto alla tutela della pubblica incolumità ed alla disciplina degli scavi delle macerie, a scopo di [...]
Art. 8. Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal funzionario medico superiore di cui all'art. 12 [...]
Art. 9. Fino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita non sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati ed in genere di [...]
Art. 10. Il numerario, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombro ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la [...]
Art. 11. La dirigenza di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita verrà assunta direttamente dal capo compartimento, il quale adotterà d'urgenza e di propria iniziativa tutti i provvedimenti necessari [...]
Art. 12. Appena il Ministro per i lavori pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei servizi di soccorso, segnalerà al Presidente del Consiglio dei ministri, alle autorità operanti nella zona [...]
Art. 13. Il Ministro per i lavori pubblici con apposita ordinanza determina la zona riconosciuta danneggiata e stabilisce le modalità per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto [...]
Art. 14. Alla confezione del pane ed al vettovagliamento delle popolazioni nelle località colpite provvede in via ordinaria l'autorità militare nella misura e per tutto il tempo che saranno fissati dal [...]
Art. 15. Il concorso dato dalla carità pubblica sotto forma di offerte di indumenti, coperte, masserizie e derrate, previamente esaminati dall'autorità sanitaria locale, viene dai prefetti segnalato al [...]
Art. 16. Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per la distribuzione [...]
Art. 17. Le squadre di soccorso e di salvataggio, le associazioni, i comitati, ecc., appartenenti a province diverse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Prefettura il proprio intendimento di [...]
Art. 18. Apposite tessere di viaggio, con foglio di andata e ritorno, rilasciate dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, vengono consegnate, all'atto della partenza per la località colpita, che è [...]
Art. 19. Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soccorso e di assistenza, dei quali abbisognassero le squadre, le associazioni, i comitati, ecc., i Prefetti, in attesa che il Ministro per i lavori [...]
Art. 20. La spedizione dei materiali e dei mezzi di assistenza, di soccorso e di salvataggio sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate da privati, province [...]
Art. 21. Le operazioni di carico, scarico, e successivo trasporto per via ordinaria, nei luoghi colpiti, sono effettuati con mezzi forniti dalle autorità militari, sempre quando non sia possibile provvedervi [...]
Art. 22. Il trasporto dei profughi dalle zone colpite sarà effettuato in conto corrente dalle ferrovie dello Stato e da quelle concesse in esercizio secondo gli itinerari indicati dal ministro per i lavori [...]
Art. 23. Tutte le navi della marina mercantile nazionale hanno l'obbligo di trasportare in conto sospeso:
Art. 24. Le autorità portuali devono prestare la massima assistenza e concedere l'uso delle banchine e dei relativi arredamenti per il deposito, l'imbarco e lo sbarco dei materiali, oggetti, ecc., destinati [...]
Art. 25. Il Ministro per i lavori pubblici, su indicazione del funzionario preposto ai servizi sanitari a norma dell'art. 12 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, può richiedere ai Ministeri della [...]
Art. 26. I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari, il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in [...]
Art. 27. Fino a che non si addivenga alla istituzione di speciali opere di assistenza per i minorenni orfani od abbandonati, od alla utilizzazione di quelle esistenti, l'autorità di pubblica sicurezza deve:
Art. 28. È fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di [...]
Art. 29. Alle imprese che eseguiscono lavori per conto dello Stato, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, e che, a termini dell'art. 8 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, su richiesta [...]
Art. 29 bis.  [2]
Art. 30. Quando sia ritenuto necessario od opportuno inviare per mare i soccorsi destinati alla zona colpita da disastri tellurici o di altra natura, il Ministro per i lavori pubblici può requisire qualsiasi [...]
Art. 31. I fondi necessari per gli immediati soccorsi sono forniti, a carico degli appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, mediante aperture di credito, autorizzate [...]
Art. 32. I funzionari che hanno avuto fondi a disposizione possono delegare, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici (ragioneria) l'ordinazione delle spese e la esecuzione dei pagamenti ad [...]
Art. 33. Ai fini del rimborso delle spese da parte del Ministero dei lavori pubblici, tutte le amministrazioni civili e militari dello Stato, nonché gli enti pubblici locali, la Croce rossa italiana ed il [...]
Art. 34. Le competenze e le indennità spettanti al personale tecnico ed ausiliario dipendente da enti pubblici, di cui all'art. 7 del presente decreto, sono liquidate dal funzionario del genio civile più [...]
Art. 35. Appena il Ministro per i lavori pubblici ritenga esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo del Re potrà nominare, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, [...]
Art. 36. Non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto ciascun Ministero, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il Comitato centrale della Croce rossa [...]
Art. 37. Allo scopo di rendere più agevole la utilizzazione dell'opera di soccorso nelle sue varie estrinsecazioni ed in relazione con il disposto degli artt. 7, 8, 11 e 12 del regio decreto-legge 2 settembre [...]
Art. 38.  [3]
Art. 39. Per l'apprestamento di tutto quanto è disposto col precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 40. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.


§ 79.1.122 - R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389. [1]

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

(G.U. 3 febbraio 1927, n. 27)

 

Capo I

Segnalazioni del disastro e organizzazione dei soccorsi prima che la direzione dei servizi sia assunta dal Ministero per i lavori pubblici

 

Art. 1.

Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i ministri.

 

Le unità navali della regia Marina munite di impianto radiotelegrafico e le stazioni semaforiche devono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della marina, le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro.

 

Il Ministero della marina appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e possibilmente la entità dei danni.

 

     Art. 2.

Il Ministro per l'aeronautica, appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita, e possibilmente la entità dei danni.

 

I risultati di tali accertamenti devono essere comunicati nel modo più rapido al Ministro per i lavori pubblici.

 

I singoli ministri, il comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed il comitato centrale della Croce rossa italiana inviano immediatamente sui luoghi del disastro, con ordine di mettersi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici, il personale di cui agli elenchi dell'articolo 36 del presente decreto.

 

     Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni dispone l'immediato invio sui luoghi del disastro di materiali e personale adatto per impianti telegrafici e telefonici, allo scopo di un pronto collegamento fra le diverse zone danneggiate e il luogo dove risiederà il Ministro per i lavori pubblici.

 

Eguale obbligo è fatto agli organi del Ministero della marina per impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, nonché al comando del corpo d'armata, nel cui territorio si verifica il disastro, per l'impianto di stazioni radiotelegrafiche mobili e di telefoni da campo.

 

     Art. 4.

I Prefetti, le autorità militari, i comandi di reparto della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Milizia nazionale forestale, e le altre autorità civili, e funzionari delle ferrovie e dell'amministrazione forestale, aventi giurisdizione nella zona colpita, devono portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi nella più larga misura possibile, procedendo con azione immediata e concorde.

 

Uguale obbligo è fatto ai comitati della Croce rossa ed ai capi delle amministrazioni dei Comuni limitrofi alla zona colpita.

 

Fino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Ministro per i lavori pubblici, o in sua vece il Sottosegretario di Stato, tutte le autorità civili e militari dipendono dal Prefetto della provincia colpita, che provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi.

 

     Art. 5.

Fermo restando l'obbligo per qualsiasi comando militare, che si trovi nella zona colpita o nella prossimità, di accorrere nei primi momenti, appena ricevuta la notizia del disastro, in conformità dell'art. 4, il comando del Corpo di armata, alla cui circoscrizione appartiene il territorio colpito, invia i rinforzi necessari, costituendo, all'occorrenza, comandi di zona, retti da ufficiali generali o superiori.

 

Detti comandi provvedono, di concerto col Prefetto, alla prima organizzazione dei mezzi e servizi di soccorso.

 

     Art. 6.

È fatto obbligo ai comandi dei depositi, delle difese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, alle unità navali della regia Marina, che si trovano nelle acque appartenenti alle zone limitrofe, di accorrere immediatamente nei porti o nelle rade prossimi al luogo del disastro, muniti di tutto il materiale di cui dispongono, specialmente ai fini del soccorso e del salvataggio, e di viveri di riserva.

 

Dell'azione spiegata nei primi momenti l'autorità della regia Marina presente sul posto deve dare telegrafica notizia al comando di dipartimento o al comando militare marittimo, nella cui circoscrizione si è verificato il disastro, rivolgendo le richieste di materiali e personale ai detti comandi i quali devono provvedere d'urgenza, in quanto lo consentano le proprie disponibilità.

 

     Art. 7.

Il funzionario del Genio civile più elevato in grado deve provvedere a tutto ciò che ha tratto alla tutela della pubblica incolumità ed alla disciplina degli scavi delle macerie, a scopo di salvataggio e di ricupero immediato.

 

Da lui dipenderà anche il personale tecnico ed ausiliario delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché quello delle squadre o comitati di soccorso.

 

Allo stesso funzionario del Genio civile, quando non sia possibile provvedere con mezzi delle amministrazioni militari, compete la facoltà di requisizione di cui all'art. 28 che egli può esplicare anche a mezzo dei propri delegati.

 

     Art. 8.

Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal funzionario medico superiore di cui all'art. 12 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari vengono portati sotto la guida del medico provinciale.

 

     Art. 9.

Fino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita non sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soccorso, è disciplinato dal Prefetto della provincia nella quale avvenne il disastro.

 

     Art. 10.

Il numerario, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombro ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato, con la maggiore possibile precisione, il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.

 

Il numerario ed i valori saranno depositati presso le regie sezioni di tesoreria, che saranno indicate dal Ministro per i lavori pubblici.

 

La tesoreria rilascerà quietanza di deposito, redigendo apposito processo verbale in doppio esemplare, uno da consegnarsi al funzionario che esegue il deposito, e l'altro da allegarsi al piego contenente la somma o i valori consegnati.

 

In quanto agli altri oggetti rinvenuti, essi saranno depositati presso l'autorità comunale, ed, in mancanza di questa, saranno temporaneamente custoditi a cura della pubblica sicurezza.

 

Lo Stato non è civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto col presente articolo.

 

     Art. 11.

La dirigenza di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita verrà assunta direttamente dal capo compartimento, il quale adotterà d'urgenza e di propria iniziativa tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e mantenere la continuità dell'esercizio, mettendosi quindi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per l'esecuzione dei trasporti che gli verranno richiesti dal medesimo, compatibilmente con la potenzialità degli impianti e dei mezzi dei quali si può disporre.

 

Qualora la zona sinistrata interessi due o più compartimenti o comunque quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per le comunicazioni, potrà essere incaricato di assumere la dirigenza tecnica di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita un funzionario superiore delle ferrovie dello Stato.

 

Capo II

Svolgimento e coordinamento dei servizi sotto la direzione del Ministro per i lavori pubblici

 

     Art. 12.

Appena il Ministro per i lavori pubblici abbia assunto nella zona colpita la direzione dei servizi di soccorso, segnalerà al Presidente del Consiglio dei ministri, alle autorità operanti nella zona colpita e a tutti i prefetti del Regno la sede da lui prescelta e presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni.

 

Le autorità operanti nella zona, appena ricevuta la partecipazione del suddetto Ministro, gli segnaleranno il personale e i mezzi di cui dispongono.

 

Dallo stesso momento svolgeranno la loro azione secondo gli ordini del Ministro.

 

     Art. 13.

Il Ministro per i lavori pubblici con apposita ordinanza determina la zona riconosciuta danneggiata e stabilisce le modalità per l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto entro la zona stessa.

 

     Art. 14.

Alla confezione del pane ed al vettovagliamento delle popolazioni nelle località colpite provvede in via ordinaria l'autorità militare nella misura e per tutto il tempo che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

 

L'autorità militare provvede altresì al trasporto dei generi alimentari dai centri di rifornimento ai luoghi di consumo ed alla loro distribuzione.

 

Fino a quando non sia possibile provvedere con risorse locali al ripristino di pubblici esercizi, deve essere stabilito il funzionamento di cucine economiche.

 

L'impianto e l'esercizio di queste, in mancanza di organizzazioni preesistenti, e sempre quando non siano fatti direttamente dall'autorità militare, possono essere affidati ad uno degli enti di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, che vi provvederà con personale e con mezzi propri, o, in difetto, forniti dalla suddetta autorità militare o da altre associazioni o comitati.

 

Nel progredire dell'opera di riorganizzazione le autorità locali devono prontamente segnalare al Ministro per i lavori pubblici tutto quanto si attiene in modo speciale al ripristino del vettovagliamento con risorse della località.

 

     Art. 15.

Il concorso dato dalla carità pubblica sotto forma di offerte di indumenti, coperte, masserizie e derrate, previamente esaminati dall'autorità sanitaria locale, viene dai prefetti segnalato al Ministro per i lavori, pubblici, il quale ne dispone l'inoltro nelle località danneggiate o in appositi centri di raccolta, da lui indicati, in relazione all'entità ed al luogo del disastro.

 

     Art. 16.

Gli indumenti, le coperte, le masserizie, le derrate, i materiali e i mezzi di opera di pertinenza dello Stato, o comunque messi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per la distribuzione o per l'impiego diretto nelle località colpite, quando non siano gestiti nei magazzini, o depositi delle autorità militari od in quelle singole amministrazioni dello Stato, sono raccolti e distribuiti in magazzini o depositi speciali affidati ad uno o più magazzinieri responsabili, all'uopo nominati dal Ministro per i lavori pubblici, i quali provvedono al ricevimento ed alla distribuzione degli oggetti e dei materiali, in base ad ordine scritto del ministro stesso o dei funzionari da lui delegati.

 

     Art. 17.

Le squadre di soccorso e di salvataggio, le associazioni, i comitati, ecc., appartenenti a province diverse da quelle colpite, segnalano alla rispettiva Prefettura il proprio intendimento di concorrere nell'opera soccorritrice, indicando le generalità dei componenti ed i mezzi dei quali essi dispongono per compiere la propria missione.

 

I Prefetti comunicano con il mezzo più rapido l'offerta al Ministro per i lavori pubblici. Questi, ove accolta l'offerta, ne dà notizia ai Prefetti, indicando altresì la zona di azione che viene assegnata alle singole squadre, associazioni, comitati, ecc., e gli itinerari da seguire.

 

     Art. 18.

Apposite tessere di viaggio, con foglio di andata e ritorno, rilasciate dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, vengono consegnate, all'atto della partenza per la località colpita, che è loro designata ai sensi dei precedenti artt. 9 e 17, ai singoli componenti le squadre, le associazioni, i comitati, ecc.

 

Le tessere valgono anche come carte di riconoscimento presso i posti di sbarramento e presso le autorità che si trovano nella zona colpita.

 

     Art. 19.

Per i mezzi di trasporto, di salvataggio, di soccorso e di assistenza, dei quali abbisognassero le squadre, le associazioni, i comitati, ecc., i Prefetti, in attesa che il Ministro per i lavori pubblici abbia loro anticipati i fondi necessari, sono autorizzati a provvedere con quelli a propria disposizione, tenendo separato conto delle spese incontrate.

 

     Art. 20.

La spedizione dei materiali e dei mezzi di assistenza, di soccorso e di salvataggio sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate da privati, province e comuni, sulle linee automobilistiche in servizio pubblico, nonché sulle linee marittime esercitate o sovvenzionate dallo Stato, è effettuata in conto corrente da addebitarsi al Ministero dei lavori pubblici.

 

La richiesta della spedizione viene fatta a seconda delle circostanze:

 

a) dal Ministro per i lavori pubblici o dal funzionari da lui all'uopo delegati;

 

 

b) dal Prefetto della provincia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dalla Croce rossa italiana.

 

     Art. 21.

Le operazioni di carico, scarico, e successivo trasporto per via ordinaria, nei luoghi colpiti, sono effettuati con mezzi forniti dalle autorità militari, sempre quando non sia possibile provvedervi con le risorse locali.

 

     Art. 22.

Il trasporto dei profughi dalle zone colpite sarà effettuato in conto corrente dalle ferrovie dello Stato e da quelle concesse in esercizio secondo gli itinerari indicati dal ministro per i lavori pubblici.

 

     Art. 23.

Tutte le navi della marina mercantile nazionale hanno l'obbligo di trasportare in conto sospeso:

 

a) le squadre di soccorso e le singole persone che, munite di carta di riconoscimento o di dichiarazione rilasciata dal Ministro per i lavori pubblici, indicante lo scopo del loro viaggio, siano dirette alla zona colpita o ne ritornino dopo aver prestato la loro opera;

b) tutti coloro che, essendo stati danneggiati dal disastro e rimasti privi di mezzi pecuniari, siano dal Ministro per i lavori pubblici avviati verso altre località del regno, destinate per il ricovero;

c) materiali, oggetti, indumenti, viveri e qualunque altra cosa che sia destinata dal Ministro per i lavori pubblici per il soccorso dei danneggiati nella zona colpita.

 

Per ottenere la liquidazione del conto relativo ai trasporti sopra indicati, gli armatori e le compagnie di navigazione trasmettono al Ministero dei lavori pubblici (ispettorato generale dei servizi speciali) apposite fatture debitamente vistate dall'autorità marittima del porto di sbarco.

 

     Art. 24.

Le autorità portuali devono prestare la massima assistenza e concedere l'uso delle banchine e dei relativi arredamenti per il deposito, l'imbarco e lo sbarco dei materiali, oggetti, ecc., destinati al soccorso dei danneggiati nelle zone colpite.

 

     Art. 25.

Il Ministro per i lavori pubblici, su indicazione del funzionario preposto ai servizi sanitari a norma dell'art. 12 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, può richiedere ai Ministeri della guerra, della marina, delle comunicazioni, al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al comitato centrale della Croce rossa italiana e al sovrano militare ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie, di medici, di soldati di sanità, di materiali sanitari, di soccorso e profilattici.

 

Detto personale svolgerà la sua azione alle dipendenze del dirigente dei servizi sanitari.

 

     Art. 26.

I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari, il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilità del momento, nonché i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.

 

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del dirigente dei servizi sanitari, ha facoltà di vietare il trasporto stesso per il tempo che crederà di fissare con apposita ordinanza.

 

     Art. 27.

Fino a che non si addivenga alla istituzione di speciali opere di assistenza per i minorenni orfani od abbandonati, od alla utilizzazione di quelle esistenti, l'autorità di pubblica sicurezza deve:

 

a) provvedere al censimento dei minorenni di cui sopra, mano a mano che ne viene fatta la consegna agli enti che ad essi devono temporaneamente provvedere;

b) raccogliere per ciascuno dei minorenni la fotografia, e tutte le indicazioni che possano, comunque, servire per la loro identificazione;

c) dare agli elementi raccolti la maggiore pubblicità ai fini del possibile rinvenimento dei genitori o di altro ascendente o dei tutori.

 

     Art. 28.

È fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dei funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso.

 

All'atto della consegna, il funzionario redige, alla presenza di due testimoni, verbale di consistenza, in duplice copia, una delle quali viene rilasciata al possessore del materiale o del mezzo requisito.

 

Il verbale conterrà una sommaria descrizione dei materiali e dei mezzi requisiti, la loro quantità, la qualità e la indicazione del loro stato di conservazione.

 

Il funzionario che procede alla requisizione determina provvisoriamente il prezzo del materiale requisito, restando demandato all'ingegnere capo del genio civile, competente per territorio, di procedere alla liquidazione definitiva, confermando o modificando il prezzo stesso.

 

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile, relativamente al prezzo, è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici, la cui decisione non è suscettibile di alcun gravame, né in via amministrativa né in via giudiziaria.

 

Con le stesse norme i funzionari delegati dal Ministro per i lavori pubblici hanno facoltà di requisire le aree, i fabbricati o le parti di fabbricati che possano essere riconosciuti idonei a temporaneo ricovero delle persone rimaste senza tetto, ovvero che siano riconosciuti occorrenti per i servizi di soccorso dipendenti dal terremoto o da altra calamità.

 

Queste disposizioni non si applicano ai materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, aree, fabbricati o parte di fabbricati di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, per i quali si applicano le disposizioni degli artt. 12 e 16.

 

     Art. 29.

Alle imprese che eseguiscono lavori per conto dello Stato, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, e che, a termini dell'art. 8 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, abbiano messo a disposizione del genio civile, in tutto o in parte, le loro maestranze, spetta:

 

1° un prolungamento del termine per l'esecuzione dei lavori in corso di appalto, corrispondente al numero dei giorni durante i quali le maestranze sono state a disposizione del genio civile;

 

2° un compenso commisurato in ragione del 10 per cento sull'ammontare del prezzo della mano d'opera, da determinarsi sulla base della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operai messi a disposizione risultasse di un quinto inferiore a quello rappresentante la totalità delle maestranze impiegate dall'impresa, a questa non verranno corrisposti i compensi di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

 

La messa a disposizione risulta da apposito ruolo delle maestranze redatto in duplice esemplare, ciascuno firmato dal funzionario delegato e dall'impresa. Un esemplare resta presso l'impresa stessa.

 

Da tale ruolo deve risultare:

 

a) la data con la quale ha inizio la prestazione dell'opera;

b) il numero degli operai messi a disposizione per categoria e genere di lavoro.

 

Per la cessazione della messa a disposizione basta una dichiarazione scritta dell'ingegnere capo del genio civile, e dal terzo giorno successivo alla data di detta dichiarazione comincia a decorrere per l'impresa il nuovo termine per la ultimazione dei lavori ad essa appaltati, prorogati come al n. 1 del presente articolo, e cessa il diritto al compenso di cui al n. 2.

 

Per i materiali eventualmente requisiti alle imprese suddette si applica la procedura di cui all'articolo precedente e sarà in facoltà dell'amministrazione appaltante di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori, a norma del n. 1 del comma primo del presente articolo.

 

Trattandosi di imprese che eseguono lavori per conto di privati spetterà alle stesse soltanto il compenso di cui al n. 2 del presente articolo.

 

     Art. 29 bis. [2]

L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che eseguiscono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, è esteso a tutte le aziende industriali minerarie più o meno prossime.

 

Il compenso da corrispondere a queste aziende sarà determinato da un comitato speciale nominato dal Ministro per i lavori pubblici.

 

     Art. 30.

Quando sia ritenuto necessario od opportuno inviare per mare i soccorsi destinati alla zona colpita da disastri tellurici o di altra natura, il Ministro per i lavori pubblici può requisire qualsiasi nave, rimorchiatore o galleggiante.

 

La requisizione è fatta per mezzo dell'autorità portuale del luogo, ove si trova la nave. Il verbale della requisizione è dall'autorità suddetta trasmesso al Ministero delle comunicazioni (direzione generale della marina mercantile) per le pratiche relative alla liquidazione del compenso di requisizione che farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

 

Qualora nei casi di assoluta urgenza occorra requisire i piroscafi in servizio di navigazione, se ne darà immediato avviso al Ministero delle comunicazioni per i provvedimenti del caso.

 

     Art. 31.

I fondi necessari per gli immediati soccorsi sono forniti, a carico degli appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, mediante aperture di credito, autorizzate telegraficamente, a favore dei funzionari incaricati della esecuzione delle spese.

 

Nel caso che nei luoghi colpiti i servizi di tesoreria siano interrotti, le aperture di credito possono essere disposte a favore di un cassiere speciale, previamente designato dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 36 del presente decreto, il quale, assistito da un controllore, provvederà al servizio di cassa secondo le norme e le modalità prescritte per il tempo di guerra, in quanto siano applicabili.

 

Con ordine a firma del suddetto Ministro, od in sua vece dei funzionari designati con decreto da comunicarsi in originale al cassiere ed al controllore, saranno posti a disposizione dei funzionari incaricati dell'esecuzione delle spese i fondi occorrenti.

 

Le aperture di credito di cui ai precedenti commi possono effettuarsi fino al limite massimo di tre milioni di lire.

 

     Art. 32.

I funzionari che hanno avuto fondi a disposizione possono delegare, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici (ragioneria) l'ordinazione delle spese e la esecuzione dei pagamenti ad altri funzionari da loro dipendenti, i quali sono personalmente responsabili della regolarità della gestione ad essi affidata.

 

Questi ultimi devono, pertanto, dare distinti rendiconti da comprendersi, previi gli opportuni controlli, in quelli che i funzionari deleganti sono tenuti a rendere all'amministrazione.

 

Il Ministro per i lavori pubblici può consentire che, per la custodia delle somme prelevate in relazione alle necessità dei servizi, i funzionari si avvalgano delle casse postali o di quella della banca di emissione o di altri istituti di credito che abbiano filiali od agenzie nella località in cui saranno dislocati.

 

     Art. 33.

Ai fini del rimborso delle spese da parte del Ministero dei lavori pubblici, tutte le amministrazioni civili e militari dello Stato, nonché gli enti pubblici locali, la Croce rossa italiana ed il sovrano Ordine di Malta devono fornire nella maniera più ampia i documenti giustificativi dei materiali e mezzi forniti per i servizi di soccorso e che, dopo l'uso fattone, non siano più ricuperabili od utilizzabili.

 

     Art. 34.

Le competenze e le indennità spettanti al personale tecnico ed ausiliario dipendente da enti pubblici, di cui all'art. 7 del presente decreto, sono liquidate dal funzionario del genio civile più elevato in grado, al quale spetta, altresì, di stabilire la diaria da corrispondersi al personale tecnico ed ausiliario non appartenente ad enti pubblici, oltre l'eventuale rimborso di spese di viaggio.

 

Spetterà invece al dirigente dei servizi sanitari di cui all'art. 12 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, determinare le indennità dovute al personale sanitario ed ausiliario, escluso quello dipendente dallo Stato, dalla Croce rossa italiana e dal sovrano militare Ordine di Malta.

 

Le competenze e indennità di cui ai commi precedenti saranno assegnate entro i limiti che verranno fissati, per le varie categorie di personale, nel regolamento di cui al successivo art. 38.

 

Capo III

Nomina di commissario straordinario

 

     Art. 35.

Appena il Ministro per i lavori pubblici ritenga esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo del Re potrà nominare, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, un commissario regio per provvedere alla direzione di tutti i servizi.

 

Il commissario potrà, ove occorra, assumere per mezzo di suoi delegati l'amministrazione dei comuni colpiti e delle istituzioni esistenti nei comuni medesimi.

 

Egli eserciterà le sue funzioni alla diretta dipendenza dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici a seconda della competenza dei rispettivi servizi.

 

Capo IV

Disposizioni per l'applicazione del presente decreto

 

     Art. 36.

Non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto ciascun Ministero, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il Comitato centrale della Croce rossa italiana e il sovrano militare Ordine di Malta comunicano al Ministro per i lavori pubblici gli elenchi nominativi dei funzionari da loro prescelti per il servizio di pronto soccorso in occasione di disastri tellurici o di altra natura. Qualsiasi variazione a tali elenchi dovrà essere immediatamente notificata al Ministro per i lavori pubblici.

 

     Art. 37.

Allo scopo di rendere più agevole la utilizzazione dell'opera di soccorso nelle sue varie estrinsecazioni ed in relazione con il disposto degli artt. 7, 8, 11 e 12 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915 viene tenuto in corrente:

 

1° Dalle Prefetture, l'elenco:

 

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (medici, infermieri, disinfettatori);

b) delle associazioni varie di pubblica assistenza, delle misericordie, delle associazioni varie tra infermieri e disinfettatori;

c) dei corpi di pompieri o vigili del fuoco debitamente organizzati;

d) degli istituti ospedalieri pubblici o privati, dei brefotrofi, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei mendicicomi, che comunque possono essere chiamati a prestare il proprio concorso nell'opera di assistenza;

e) delle istituzioni che hanno per fine l'impianto od il funzionamento di cucine economiche;

f) degli automezzi iscritti nella provincia (automobili, motocicli, autocarri), nonché dei depositi di benzina, di lubrificanti, di petrolio e di carburo di calce;

g) dei fabbricati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di profughi.

 

Detti elenchi devono contenere:

 

per quanto concerne le lettere a), b), c), e), la indicazione del personale e dei mezzi disponibili;

 

per quanto concerne le lettere d) e g), la indicazione dei posti disponibili.

 

2° Dagli ingegneri capi del genio civile, l'elenco:

 

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (ingegneri, assistenti, cantonieri stradali, terrazzieri, braccianti, fontanieri);

b) delle imprese assuntrici di lavori pubblici o privati;

c) delle ditte che hanno per oggetto la produzione, la lavorazione od il commercio di legnami, di ferramenta, di materiali da cantiere in genere, di calce, di cemento, di tendoni impermeabili, di baracche in legname, di apparecchi e mezzi per illuminazione.

 

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, copia di tali elenchi viene trasmessa dalle Prefetture al Ministero dell'interno (per le direzioni generali dell'amministrazione civile, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica) nonché al Ministero dei lavori pubblici (ispettorato generale dei servizi speciali), e dagli ingegneri capi del genio civile al Ministero dei lavori pubblici (per l'ispettorato generale dei servizi speciali).

 

     Art. 38. [3]

L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, numero 473, è abrogato.

 

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità.

 

Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.

 

Il Governo del re è autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 473, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 39.

Per l'apprestamento di tutto quanto è disposto col precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-1927, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 2 del regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932, concernente lo stanziamento di lire 15 miliardi per opere pubbliche straordinarie.

 

Saranno parimenti prelevate dal suddetto fondo di riserva le somme che potranno occorrere per far fronte, in caso di disastri, a tutte le spese dipendenti dall'applicazione delle provvidenze di cui al presente decreto ed a quello 2 settembre 1919, n. 1915.

 

     Art. 40.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 15 marzo 1928, n. 833. La L. 833/1928 è stata abrogata dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[3] Articolo così modificato dalla L. di conversione.