§ 2.1.88 - Legge Provinciale 8 giugno 1987, n. 11. [*]
Corresponsione di acconti al personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/06/1987
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Corresponsione degli acconti previsti nell'accordo provinciale unitario.


§ 2.1.88 - Legge Provinciale 8 giugno 1987, n. 11. [*]

Corresponsione di acconti al personale provinciale.

(B.U. 16 giugno 1987, n. 28).

 

Art. 1. Corresponsione degli acconti previsti nell'accordo provinciale unitario.

     1. Nelle more del recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987 per il rinnovo contrattuale 1985-1987, al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1986, un acconto mensile differenziato per ciascun livello funzionale-retributivo pari alle seguenti misure:

 

 

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                    dal 1° gennaio 1986        dal 1° gennaio 1987

Livello            al 31 dicembre 1986           mensili lorde

                      mensili lorde

                           lire                        lire

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     primo                  18.700                     40.600

     secondo                25.200                     54.700

     terzo                  32.500                     70.500

     quarto                 35.000                     75.800

     quinto                 45.000                     97.500

     sesto                  51.500                    111.500

     settimo                62.500                    135.400

     ottavo                 87.200                    189.000

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     2. L'acconto di cui al precedente comma si corrisponde in quanto completa lo stipendio ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.

     3. Al personale non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanale inferiore all'orario settimanale stabilito per il corrispondente personale di ruolo, l'acconto di cui al primo comma è corrisposto in proporzione.

 

     Artt. 2. - 3.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.