§ 3.3.21 - Legge Provinciale 25 novembre 1988, n. 49.
Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:25/11/1988
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Criteri di progettazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.
Art. 3.  Caratteristiche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.
Art. 4.  Percorsi ciclabili di interesse provinciale.
Art. 5.  Percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse locale.
Art. 6.  Approvazione dei progetti.
Art. 7.  Incentivi a favore dei comuni.
Art. 8.  Piano annuale degli interventi.
Art. 9.  Particolari determinazioni demandate alla Giunta provinciale.
Art. 10.  Riferimento delle spese.


§ 3.3.21 - Legge Provinciale 25 novembre 1988, n. 49. [1]

Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.

(B.U. 6 dicembre 1988, n. 55).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Obiettivo della presente legge è la creazione di una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali al fine di migliorare le condizioni ambientali, riqualificare le qualità degli spazi urbani contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare a motore, garantire la sicurezza nell'uso della bicicletta e favorire il cicloturismo.

 

     Art. 2. Criteri di progettazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.

     1. Nella scelta dei percorsi ciclabili e ciclopedonali saranno da preferire i relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse e gli argini dei fiumi e torrenti comunque tracciati e distinti e ben divisi dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti tecnici atti a garantire condizioni di assoluta sicurezza.

     2. Nella progettazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali si dovrà tener conto dei movimenti periferia-scuola-lavoro, dei principali punti di interscambio con linee di trasporto pubblico, nonché degli itinerari di accesso a località di particolare interesse turistico-ambientale, degli itinerari cicloturistici e della possibilità di collegamento del percorso medesimo con altri percorsi ciclabili o ciclopedonali. Per ciascun percorso dovranno essere previste adeguate aree per sosta e per parcheggio.

     3.In sede di progettazione di nuova viabilità provinciale e comunale o di potenziamento di quella esistente, si potranno prevedere, ove possibile, i percorsi ciclabili.

 

     Art. 3. Caratteristiche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.

     1. Le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali nonché i criteri generali di utilizzo saranno stabiliti dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione.

     2. Le distanze di rispetto dei tracciati stradali di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 1987, n. 492, si applicano esclusivamente ai percorsi ciclabili e ciclopedonali facenti parte della strada aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli.

 

     Art. 4. Percorsi ciclabili di interesse provinciale.

     1. La Giunta provinciale individua i percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale.

     2. I percorsi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche:

     - attraversano l'intero territorio provinciale e sono di collegamento con il territorio di altre provincie;

     - si inseriscono in un circuito ciclabile che interessa il territorio di più provincie;

     - sono di servizio ad un intera valle interessando il territorio di almeno cinque comuni.

     3. Il provvedimento di individuazione del percorso, corredato di adeguata cartografia. è notificato a tutti i comuni interessati.

     4. Entro sei mesi dalla notificazione, i comuni, singolarmente o consorziati, possono predisporre il progetto esecutivo dei singoli tronchi di percorso ciclabile e ciclopedonale, ricadenti nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dalla Giunta provinciale, previo parere dei competenti organi consultivi, ove richiesto.

     5. Su richiesta motivata dei comuni, ovvero decorso il termine di cui al comma 3, la Giunta provinciale può provvedere direttamente alla progettazione esecutiva dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, o di singoli tronchi e alla relativa realizzazione.

     6. Il percorso ciclabile non necessita di previsione nello strumento urbanistico locale qualora ricompreso nella sede stradale o di larghezza inferiore ai tre metri complessivi.

     7. La proprietà dei percorsi ciclabili e ciclopedonali realizzati dalla Giunta provinciale può essere attribuita ai comuni e consorzi interessati, con l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione.

     8. I comuni o loro consorzi subentrano alla Provincia per la manutenzione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali realizzati direttamente dalla Provincia su demanio statale, stipulando apposite convenzioni con le competenti amministrazioni.

     9. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale possono rientrare tra le strade comunali di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse locale.

     1. I comuni singoli o consorziati possono procedere alla realizzazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse locale nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4.

     2. Gli strumenti urbanistici di livello locale potranno individuare percorsi ciclabili e ciclopedonali tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 2.

 

     Art. 6. Approvazione dei progetti.

     1. L'approvazione dei progetti esecutivi dei percorsi ciclabili e ciclopedonali da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell'opera.

 

     Art. 7. Incentivi a favore dei comuni. [2]

     1. La Giunta provinciale incentiva la realizzazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali da parte dei comuni e loro consorzi mediante la concessione:

     a) di finanziamenti a totale copertura della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 4, previsti nel piano annuale;

     b) di contributi in conto capitale in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 5, previsti nel piano annuale. Per la determinazione della misura dei contributi si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 4 e seguenti, della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

     2. L'erogazione delle agevolazioni è disposta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

 

     Art. 8. Piano annuale degli interventi.

     1. La Giunta provinciale approva annualmente un piano degli interventi che individua:

     - le opere da ammettere ad agevolazione;

     - la spesa ammissibile;

     - i tempi presumibili di realizzazione delle opere;

     - i contributi e i finanziamenti da assegnare ai comuni e loro consorzi.

Determina inoltre i criteri di priorità favorendo le situazioni urbane o di centri ad alta concentrazione di traffico veicolare per favorire una sua decongestione anche attraverso l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo.

     2. Il piano individua altresì i percorsi ciclabili e ciclopedonali o singoli tronchi da realizzare direttamente da parte della Provincia e i relativi costi.

 

     Art. 9. Particolari determinazioni demandate alla Giunta provinciale.

     1. La Giunta provinciale stabilisce con proprie deliberazioni:

     a) i termini per la presentazione delle domande da parte dei comuni e loro consorzi per beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 7, nonché la documentazione necessaria;

     b) i termini per l'approvazione del piano annuale di intervento di cui all'articolo 8;

     c) le tipologie di spesa da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7.

La Giunta provinciale può inoltre provvedere, ove si presenti l'opportunità sotto il profilo tecnico e sociale, alla realizzazione di piste ciclabili di qualsiasi tipo in connessione con l'esecuzione di opere e interventi di competenza della Provincia, avvalendosi dell'autorizzazione di spesa di cui alle singole leggi provinciali di riferimento e secondo le modalità previste dalle predette leggi.

 

     Art. 10. Riferimento delle spese.

     1. Con successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione delle spese derivanti dalla presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.P. 11 giugno 2010, n. 12.

[2] Le disposizioni del presente articolo cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.