§ 5.1.1 - Legge Regionale 12 agosto 1959, n. 13.
Istituzione dei Consorzi provinciali per la lotta contro i tumori.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/08/1959
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Il Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori è istituito nei capoluoghi delle province di Trento e Bolzano, con lo scopo di:
Art. 2.      Il Consorzio provinciale è Ente morale ed è retto da un apposito statuto, approvato dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere del Consiglio regionale.
Art. 3.      Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia, i Comuni della provincia, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi fine [...]
Art. 4.      Lo statuto del Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori determina la misura del contributo consorziale, prevede gli organi consorziali, la loro composizione e competenza, stabilisce lo [...]
Art. 5.      L'Amministrazione della Provincia fornisce gratuitamente i locali per la sede degli uffici del Consorzio e il personale amministrativo necessario al loro funzionamento.
Art. 6.      E' istituito presso la Giunta regionale un comitato di collegamento fra i Consorzi delle province di Trento e Bolzano, composto di 13 membri, con lo scopo di:
Art. 7.      Lo stanziamento da iscrivere annualmente in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.
Art. 8.      (Omissis)


§ 5.1.1 - Legge Regionale 12 agosto 1959, n. 13.

Istituzione dei Consorzi provinciali per la lotta contro i tumori.

(B.U. 18 agosto 1959, n. 34).

 

Art. 1.

     Il Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori è istituito nei capoluoghi delle province di Trento e Bolzano, con lo scopo di:

     a) promuovere e agevolare la istituzione e il perfezionamento delle opere necessarie per la difesa contro i tumori;

     b) promuovere e disciplinare la propaganda per la diagnosi precoce e per l'assistenza delle malattie cancerose;

     c) promuovere il perfezionamento dei medici chirurghi e degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie;

     d) curare la protezione e l'assistenza sanitaria e sociale dei cancerosi, proponendo alle autorità competenti i provvedimenti opportuni al loro miglioramento, e integrando eventualmente con i propri mezzi l'azione degli Enti ad esse tenuti per legge.

 

     Art. 2.

     Il Consorzio provinciale è Ente morale ed è retto da un apposito statuto, approvato dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere del Consiglio regionale.

 

     Art. 3.

     Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia, i Comuni della provincia, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi fine di assistenza sanitaria e sede nella provincia, e la Cassa mutua provinciale di malattia.

     Possono farne parte, su loro domanda, la Sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, gli Enti comunali di assistenza, gli Istituti ed Enti pubblici che provvedono alla previdenza e assistenza sanitaria, nonchè le associazioni private, sindacali, commerciali e finanziarie che svolgono la loro attività nella provincia.

 

     Art. 4.

     Lo statuto del Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori determina la misura del contributo consorziale, prevede gli organi consorziali, la loro composizione e competenza, stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale consorziale, nonchè le modalità e garanzie del servizio di cassa e tesoreria.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione della Provincia fornisce gratuitamente i locali per la sede degli uffici del Consorzio e il personale amministrativo necessario al loro funzionamento.

 

     Art. 6.

     E' istituito presso la Giunta regionale un comitato di collegamento fra i Consorzi delle province di Trento e Bolzano, composto di 13 membri, con lo scopo di:

     a) impartire ai due Consorzi direttive atte ad assicurare un indirizzo unitario nello svolgimento delle loro attività;

     b) risolvere eventuali conflitti di competenza sorti fra i due Consorzi nello svolgimento dei rispettivi compiti;

     c) predisporre studi per un indirizzo unitario della lotta contro i tumori.

     Del comitato di collegamento è presidente l'assessore regionale della previdenza, assistenza sociale e della sanità, e lo stesso è composto:

     a) dagli assessori alle attività sociali delle Province di Trento e Bolzano;

     b) dai presidenti dei Consorzi provinciali;

     c) dai medici provinciali di Trento e di Bolzano;

     d) da 3 rappresentanti del Consorzio provinciale di Trento e da 3 rappresentanti del Consorzio provinciale di Bolzano.

     La composizione del comitato di collegamento regionale deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale.

 

     Art. 7.

     Lo stanziamento da iscrivere annualmente in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

     Per l'esercizio finanziario 1959 il contributo consorziale della Regione è fissato in L. 5.000.000 per ciascun Consorzio provinciale. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Entrata in vigore.