§ 3.2.12 - Legge Provinciale 7 giugno 1983, n. 18.
Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:07/06/1983
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di favorire la concreta realizzazione dei piani pluriennali di edilizia abitativa agevolata previsti dalle leggi provinciali, oltre alle agevolazioni recate dalle stesse leggi, la [...]
Art. 2.      1. In relazione alle convenzioni previste dalle leggi provinciali di cui all'articolo 1, stipulate al fine della concessione di mutui fondiari agevolati a durata di quindici o venti anni, alla [...]
Art. 3.      1. In relazione alle convenzioni previste dalle leggi provinciali di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è inoltre autorizzata a corrispondere o introitare somme nei confronti degli [...]
Art. 4.      1. I rapporti fra la Provincia e gli istituti di credito, derivanti dall'attuazione della presente legge, saranno regolati da apposita convenzione.
Art. 4 bis. 
Art. 5.      1. In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge, la Provincia promuove, mediante la stipulazione di apposita convenzione, la costituzione di un consorzio fra istituti ed enti [...]
Art. 6.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.


§ 3.2.12 - Legge Provinciale 7 giugno 1983, n. 18.

Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata.

(B.U. 21 giugno 1983, n. 32).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire la concreta realizzazione dei piani pluriennali di edilizia abitativa agevolata previsti dalle leggi provinciali, oltre alle agevolazioni recate dalle stesse leggi, la Provincia dispone gli interventi finanziari di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     1. In relazione alle convenzioni previste dalle leggi provinciali di cui all'articolo 1, stipulate al fine della concessione di mutui fondiari agevolati a durata di quindici o venti anni, alla cui erogazione gli istituti di credito convenzionati facciano fronte mediante mezzi di provvista di durata decennale, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dagli istituti stessi in serie speciale chiusa, ovvero ad accreditare somme in un fondo speciale presso i medesimi istituti, per un ammontare annuo pari alla differenza fra l'onere periodico a servizio di un prestito obbligazionario decennale e quello a servizio di un prestito quindicennale o ventennale.

     2. Gli apporti finanziari di cui al precedente comma saranno in ogni caso remunerati in misura pari al costo dei mezzi di provvista di cui al medesimo comma e recheranno la clausola di capitalizzazione dell'interesse fino alla scadenza del decimo anno di ammortamento degli stessi mezzi di provvista, con rimborso a favore del bilancio della Provincia degli interessi e del capitale a partire dall'anno successivo.

 

     Art. 3.

     1. In relazione alle convenzioni previste dalle leggi provinciali di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è inoltre autorizzata a corrispondere o introitare somme nei confronti degli istituti di credito convenzionati, nel caso in cui gli stessi facciano fronte al fabbisogno per l'erogazione dei mutui fondiari agevolati mediante mezzi di provvista a rendimento variabile, per ammontari pari al maggiore o minore costo periodico dei medesimi mezzi di provvista rispetto a quello originariamente previsto.

 

     Art. 4.

     1. I rapporti fra la Provincia e gli istituti di credito, derivanti dall'attuazione della presente legge, saranno regolati da apposita convenzione.

     2. Nella convenzione, al fine di coordinare l'ammontare delle singole emissioni obbligazionarie con i fabbisogni finanziari previsti per la realizzazione dei piani di interventi di edilizia abitativa agevolata, saranno in particolare regolati, in relazione anche agli oneri fiscali, le entità ed i tempi di erogazione degli apporti finanziari della Provincia.

 

     Art. 4 bis. [1]

     1. I rimborsi a favore della Provincia previsti dall'articolo 2 possono essere differiti fino al massimo di quindici anni per le finalità di cui al comma 2.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare nuove convenzioni o ad integrare quelle stipulate ai sensi dell'articolo 4 per finanziare la costituzione di un fondo integrazione canoni da utilizzare secondo la disciplina prevista dalla vigente legislazione in materia di edilizia abitativa pubblica. Con i predetti provvedimenti sono stabilite le modalità di costituzione, di amministrazione e di utilizzo del fondo, le quote da destinare all'integrazione canoni, gli obblighi di rendicontazione, i tempi e le modalità di restituzione del fondo al bilancio provinciale alla scadenza dei termini e ogni altro adempimento relativo alla gestione del fondo stesso.

 

     Art. 5.

     1. In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge, la Provincia promuove, mediante la stipulazione di apposita convenzione, la costituzione di un consorzio fra istituti ed enti disposti a partecipare alla realizzazione dei piani pluriennali di interventi di edilizia abitativa agevolata, al fine di assicurare il collocamento dei titoli fondiari e di garantire la continuità nella somministrazione dei mutui.

 

     Art. 6.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore all'importo di Lire 5.000.000.000.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 55 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[2] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.