§ 5.5.20 - Legge Provinciale 18 novembre 1988, n. 37.
Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:18/11/1988
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità a compiti.
Art. 2.  Statuto.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Consiglio di amministrazione.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Collegio dei revisori.
Art. 7.  Direttore.
Art. 8.  Gestione e finanziamento.
Art. 9.  Personale.
Art. 10.  Disposizioni di attuazione.
Art. 11.  Autorizzazioni di spesa.


§ 5.5.20 - Legge Provinciale 18 novembre 1988, n. 37. [1]

Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara.

(B.U. 29 novembre 1988, n. 54).

 

     Art. 1. Finalità a compiti.

     1. Allo scopo di realizzare la gestione coordinata del complesso ex Santa Chiara e del Teatro sociale di Trento nonché di altre strutture culturali di rilevanza provinciale, assicurandone altresì il più razionale ed economico utilizzo, istituito il Centro servizi culturali 5. Chiara quale ente pubblico economico provinciale.

     2. In particolare, per i fini di cui al comma 1, il Centro:

     a) gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisca la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari;

     b) assume ed organizza la realizzazione, di norma nelle predette strutture, di manifestazioni e attività teatrali, musicali, cinematografiche, audiovisive e culturali in genere, su incarico del Comune di Trento e di altri comuni in attuazione dei relativi piani di promozione culturale e con i finanziamenti a ciò destinati;

     c) assume ed organizza, su incarico e finanziamento della Provincia e di altri enti pubblici o privati, la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali di rilevanza provinciale;

     d) assicura i necessari supporti organizzativi per la realizzazione del Festival internazionale film della montagna e dell'esplorazione «Città di Trento»;

     e) ospita ed organizza lo svolgimento nelle predette strutture di altre manifestazioni e iniziative per conto di terzi al fine di conseguire il più razionale ed economico utilizzo delle strutture stesse.

     3.Il centro assume altresì iniziative proprie per le quali sono applicabili i benefici della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

 

     Art. 2. Statuto.

     1. L'organizzazione e il funzionamento del Centro sono disciplinati dallo statuto, in conformità al carattere imprenditoriale dell'attività del Centro stesso e con l'osservanza di quanto disposto nella presente legge.

     2. Lo statuto approvato, ed eventualmente modificato, con delibera della Giunta provinciale, di concerto con i comuni rappresentati nel consiglio di amministrazione del Centro.

 

     Art. 3. Organi.

     1. Sono organi del Centro:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori;

     d) il direttore.

 

     Art. 4. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale ed composto da sette membri di cui sei designati dal Comune di Trento.

     2. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

     3. Coloro che durante detto periodo vengono nominati in sostituzione di membri del consiglio di amministrazione restano in carica fino al termine del periodo stesso.

     4. Ove il Centro acquisisca la disponibilità di strutture culturali di rilevanza provinciale da parte dei comuni interessati, il consiglio di amministrazione può essere integrato con uno o più componenti designati dai comuni medesimi, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

     5. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare sugli indirizzi e le direttive per lo svolgimento dei compiti del Centro, i bilanci, i rendiconti, i programmi e i progetti di attività, i regolamenti, le convenzioni e gli altri contratti e capitolati generali per l'attuazione dei compiti del Centro, le liti attive e passive.

     6. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente con delibera motivata della Giunta provinciale in caso di gravi e reiterate violazioni di legge o di statuto o di grave e reiterate irregolarità di gestione o qualora non abbia sostituito il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni o irregolarità. Con la stessa delibera la Giunta nomina un commissario, il quale dovrà procedere all'ordinaria amministrazione del Centro ed entro i sei mesi successivi promuovere la sua ricostituzione.

 

     Art. 5. Presidente.

     1. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal consiglio di amministrazione e durano in carica cinque anni.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale del Centro; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e provvede agli atti relativi alla gestione ordinaria nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione. lì vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimenti.

 

     Art. 6. Collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori è composto da due membri designati dalla Provincia e da un membro designato dal Comune di Trento.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione. I revisori possono essere riconfermati.

     3. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

     4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è accompagnata dal rendiconto. il collegio fornisce alla Giunta provinciale le informazioni da questa richieste.

 

     Art. 7. Direttore.

     1. Alla gestione del Centro è preposto un direttore nominato a tempo determinato dal consiglio di amministrazione.

     2. Spetta in particolare al direttore la predisposizione dei bilanci e rendiconti e dei programmi e progetti di attività da sottoporre al consiglio di amministrazione e l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nonché il compimento di tutte le attività necessarie alla conduzione del centro che non siano riservate al consiglio di amministrazione e al presidente.

     3. Il direttore svolge inoltre le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 8. Gestione e finanziamento.

     1. Lo statuto disciplina la gestione del Centro che deve essere informata a criteri di efficienza ed economicità in relazione al carattere imprenditoriale dell'ente.

     2. Le entrate del Centro sono costituite da entrate derivanti dalle attività e dai servizi resi, da finanziamenti delle attività, delle manifestazioni e delle iniziative affidati al Centro, dal concorso agli oneri di gestione e da assegnazioni per progetti culturali, per programmi di investimento, per la costituzione di un fondo di dotazione da parte della Provincia e degli enti proprietari delle strutture e dalle altre entrate e contributi a qualsiasi titolo affluiti al bilancio del Centro [2].

     3. Anche al fine della determinazione dei finanziamenti provinciali, ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, il Centro presenta alla Giunta provinciale, previa approvazione da parte dei comuni rappresentati nel consiglio di amministrazione, un programma pluriennale di attività in cui risultino indicate distintamente:

     a) le attività di cui il Centro è incaricato dalla Provincia, dal Comune di Trento e da altri comuni in attuazione dei relativi piani di promozione della cultura e con i finanziamenti ad essi destinati;

     b) le attività che il Centro intende realizzare in proprio;

     c) le attività di gestione delle strutture che non rientrino nelle lettere precedenti [3].

     4. Le attività realizzate per conto terzi dovranno comunque essere gestite sulla base di un finanziamento completo delle stesse assicurato dai terzi.

     5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative a bilanci, rendiconti, programmi e progetti di attività nonché dei regolamenti debbono essere trasmesse alla Giunta provinciale nel termine di dieci giorni dall'adozione.

     6. Le altre deliberazioni debbono essere trasmesse alla Giunta provinciale qualora ne venga fatta richiesta da parte di quest'ultima.

     7. La Giunta stessa, entro 30 giorni dal ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi o lo statuto del Centro, nonché quelle che importino una evidente lesione degli interessi del Centro medesimo.

 

     Art. 9. Personale.

     1. Il personale del Centro è disciplinato dalle norme di diritto privato e dai contratti collettivi di categoria.

     2. Può essere utilizzato personale comandato da enti pubblici in conformità ai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 10. Disposizioni di attuazione.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore competente a ciò delegato, provvede agli atti di costituzione del Centro, su delibera conforme della Giunta, dopo che il Comune di Trento con deliberazione dell'organo competente si sia impegnato a mettere a disposizione del Centro, a titolo gratuito, il complesso ex Santa Chiara, ad assicurare il concorso del Comune agli oneri di gestione ed agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria relativi a tale complesso nonché ad incaricare il Centro dell'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni e attività culturali di interesse provinciale, previste e finanziate dal proprio piano comunale di promozione alla cultura.

     2. La messa a disposizione del Centro di strutture di altri comuni è disciplinata da apposite convenzioni fra il Centro e il comune interessato, secondo criteri e modalità stabiliti dallo Statuto del Centro medesimo.

     3. Ad avvenuto completamento delle operazioni di restauro la Giunta provinciale mette a disposizione del Centro, a titolo gratuito, mediante apposita convenzione, il Teatro sociale di Trento. La medesima convenzione disciplina altresì il concorso della Provincia nelle spese di gestione della struttura.

     4. Per accedere ai benefici previsti dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, il Centro presenta il primo programma di attività con riferimento all'anno 1989.

 

     Art. 11. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, quale concorso degli oneri di gestione da parte della Provincia, è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 per l'anno 1989. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     1 bis. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, quale concorso ai progetti culturali e ai programmi d'intervento della Provincia si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa con successive leggi provinciali [4].

     2. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 3, si provvede con gli stanziamenti disposti per le finalità di cui agli articoli 2, 14 e 17, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

     3. Per i fini di cui all'articolo 2 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

     4. Per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della Provincia in misura di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con leggi di bilancio, per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [5].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma già sostituito dall'art. 15 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 57 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[4] Comma inserito dall'art. 16 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e così modificato dall'art. 57 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[5] Recano disposizioni finanziarie.