§ 38.10.37 - L. 18 novembre 1998, n. 415. [*]
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:18/11/1998
Numero:415


Sommario
Art. 1.  (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
Art. 2.  (Qualificazione).
Art. 3.  (Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).
Art. 4.  (Programmazione dei lavori pubblici).
Art. 5.  (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 17 della legge n. 109).
Art. 7.  (Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici).
Art. 8.  (Licitazione privata).
Art. 9.  (Ulteriori modifiche alla legge n. 109).
Art. 10.  (Definizione delle controversie).
Art. 11.  (Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione).
Art. 12.  (Efficacia di disposizioni della legge n. 109).


§ 38.10.37 - L. 18 novembre 1998, n. 415. [*]

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici.

(G.U. del 4 dicembre 1998, n. 284 - S.O.).

 

Art. 1. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). [1]

 

     Art. 2. (Qualificazione).

     1. [2].

     2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. - 5. [3].

 

     Art. 3. (Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

     1. [4].

     2. - 7. [5].

     8. Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo.

     9. [6].

 

     Art. 4. (Programmazione dei lavori pubblici).

     1. [7].

     2. [8].

     3. [9].

 

     Art. 5. (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione). [10]

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 17 della legge n. 109).

     1. - 6. [11].

     7. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

     9. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici).

     1. [12].

     2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 8. (Licitazione privata). [13]

 

     Art. 9. (Ulteriori modifiche alla legge n. 109).

     1. [14].

     2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. - 6. [15].

     7. - 14. [16].

     15. [16a]

     16. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 è abrogato.

     17. - 18. [17].

     19. - 20. [18].

     21. [19].

     22. [20].

     23. - 24. [21].

     25. - 28. [22].

     29. - 30. [23].

     31. - 33. [24].

     34. - 35. [25].

     36. - 39. [26].

     40. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è abrogato.

     41. - 43. [27].

     44. [28].

     45. - 46. [29].

     47. - 49. [30].

     50. - 51. [31].

     52. - 57. [32].

     58. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     60. - 62. [33].

     63. [34].

     64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

     65. - 66. [35].

     67. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 3 ter, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, è abrogato.

     68. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è abrogato.

     69. - 72. [36]

     73. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è abrogato.

     74. [37].

     75. [38].

     76. Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

     77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

 

     Art. 10. (Definizione delle controversie). [39]

 

     Art. 11. (Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione). [40]

 

     Art. 12. (Efficacia di disposizioni della legge n. 109). [41]

 

 


[*] Abrogata dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[1] Modifica l'art. 2 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[2] Sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4, art. 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[3] Modificano l'art. 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[4] Aggiunge i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater all'art. 10 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[5] Modificano l'art. 19 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[6] Aggiunge i commi 5 ter e 5 quater all'art. 19 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[7] Sostituisce l'art. 14 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[8] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 32 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[9] Sostituisce i commi quarto e quinto, art. 1 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

[10] Sostituisce l'art. 7 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[11] Modificano l'art. 17 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[12] Sostituisce i commi 1, 1 bis e 2, art. 21 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[13] Modifica l'art. 23 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[14] Modifica il comma 2, art. 1 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[15] Modificano l'art. 3 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[16] Modificano l'art. 4 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[16a] Sostituisce la rubrica, art. 5 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[17] Modificano l'art. 5 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[18] Modificano l'art. 9 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[19] Modifica il comma 1, art. 11 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[20] Modifica il comma 1, art. 12 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[21] Modificano l'art. 13 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[22] Modificano l'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[23] Modificano l'art. 18 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[24] Modificano l'art. 19 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[25] Modificano l'art. 20 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[26] Modificano l'art. 24 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[27] Modificano l'art. 27 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[28] Sostituisce il comma 1, art. 26 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[29] Modificano l'art. 27 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[30] Modificano l'art. 28 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[31] Modificano l'art. 29 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[32] Modificano l'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[33] Modificano l'art. 31 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[34] Modifica il comma 3, art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[35] Modificano il comma 3, art. 18 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[36] Modificano l'art. 18 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[37] Sostituisce l'art. 38 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[38] Modifica il comma 3, art. 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

[39] Sostituisce l'art. 32 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[40] Aggiunge gli artt. da 37 bis a 37 nonies alla L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[41] Modifica il comma 9, art. 1 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.