§ 6.3.36 – D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
Norme urgenti in materia di lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:03/04/1995
Numero:101


Sommario
Art. 1.  (Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109).
Art. 2.  (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
Art. 3.  (Delegificazione).
Art. 3 bis.  (Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici).
Art. 4.  (Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).
Art. 4 bis.  (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).
Art. 4 ter.  (Sospensione dalla partecipazione alle gare).
Art. 5.  (Norme in materia di partecipazione alle gare).
Art. 5 bis.  (Soggetti ammessi alle gare).
Art. 5 ter.  (Consorzi stabili).
Art. 5 quater.  (Competenze dei consigli comunali e provinciali).
Art. 5 quinquies.  (Attività di progettazione).
Art. 5 sexies.  (Redazione dei progetti).
Art. 6.  (Incentivi e spese per la progettazione).
Art. 6 bis.  (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).
Art. 7.  (Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici).
Art. 8.  (Licitazione privata)
Art. 8 bis.  (Trattativa privata).
Art. 8 ter.  (Varianti in corso d'opera).
Art. 8 quater.  (Direzione dei lavori).
Art. 8 quinquies.  (Garanzie e coperture assicurative).
Art. 9.  (Norme acceleratorie in materia di contenzioso).
Art. 9 bis.  (Definizione delle controversie).
Art. 10.  (Copertura finanziaria).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 6.3.36 – D.L. 3 aprile 1995, n. 101. [1]

Norme urgenti in materia di lavori pubblici.

(G.U. 3 aprile 1995, n. 78).

 

     Art. 1. (Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109). [2]

     1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono abrogati.

     2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.

     3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonché le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal regolamento stesso.

     4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997 [3].

     5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31 bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto [4].

     6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

     7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

     8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

     9. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo [5].

     10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31 bis, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto.

 

          Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

     1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo la parola: "impianti" sono inserite le seguenti: "anche di presidio e difesa ambientale,";

     b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.";

     c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," è inserita la seguente: "31 bis," e al secondo periodo, dopo la parola: "14," è inserita la seguente: "17," [6];

     c bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione" [7];

     c ter) dopo il comma 5, è inserito il seguente:"5 bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406" [8].

 

          Art. 3. (Delegificazione).

     1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole: "entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1995" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4"; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. [9]";

     a bis) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici” [10];

     b) [11];

     c) al comma 6:

     1) all'alinea dopo la parola: "legge" sono inserite le seguenti: "oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato";

     2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse [12];

     3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8" [13];

     3 bis) la lettera i) è abrogata [14];

     3 ter) la lettera n) è abrogata [15];

     d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7 bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

     7 ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea." [16].

 

          Art. 3 bis. (Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici). [17]

     1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 6, le parole: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5";

     b) al comma 10, la lettera b) è abrogata;

     c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.

     2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie)";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni";

     c) al comma 5, il secondo periodo è abrogato;

     d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     "5 bis. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto".

 

          Art. 4. (Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

     1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:"Art. 8. -1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.";

     b) al comma 4:

     1) le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996";

     2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore." [18];

     d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "5 bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.".

 

          Art. 4 bis. (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione). [19]

     1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

     2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

     3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

     4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

     4 bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

     4 ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

     4 quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

     4 quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";

     b) al comma 5, dopo le parole: "la conferenza di servizi" sono inserite le seguenti: "convocata ai sensi del comma 4 quinquies";

     c) al comma 6, le parole: "conferenza di servizi di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi di cui al comma 5".

 

          Art. 4 ter. (Sospensione dalla partecipazione alle gare). [20]

     1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1°gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri";

     b) al comma 8, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2000";

     c) al comma 9, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1999";

     d) al comma 10, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2000";

     e) al comma 11, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999".

 

          Art. 5. (Norme in materia di partecipazione alle gare).

     1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4 bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.” [21].

 

          Art. 5 bis. (Soggetti ammessi alle gare). [22]

     1. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

     "e bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13".

 

          Art. 5 ter. (Consorzi stabili). [23]

     1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";

     b) al comma 5, le parole: "d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "d), e) ed e bis)".

 

          Art. 5 quater. (Competenze dei consigli comunali e provinciali). [24]

     1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. (Competenze dei consigli comunali e provinciali). 1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;"".

 

          Art. 5 quinquies. (Attività di progettazione). [25]

     1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

     "Art. 16 (Attività di progettazione). 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

     a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

     b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

     c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

     2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

     3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

     4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

     5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

     6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

     7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

     8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

     9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune i cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".

 

          Art. 5 sexies. (Redazione dei progetti). [26]

     1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     "Art. 17. (Redazione dei progetti). 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5.

     2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.

     3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.

     4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

     5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.

     6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

     7. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

     8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili.

     9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

     10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

     11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

     12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.

     13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

     14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato".

 

          Art. 6. (Incentivi e spese per la progettazione). [27]

     1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Incentivi e spese per la progettazione)";

     b) al comma 1, le parole da: "e in un quadro" fino a: "non superiore all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è ripartita la quota dell'1 per cento"; la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: "per l'appalto"; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e il coordinatore unico di cui all'articolo 7";

     c) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 16, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16, comma 7";

     d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2 bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario".

 

          Art. 6 bis. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). [28]

     1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: 1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica; 2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo";

     c) al comma 5, le parole da: "ai restauri di beni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a manutenzione, restauro e scavi archeologici";

     d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5 bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici".

 

          Art. 7. (Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici).

     1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse." [29].

 

          Art. 8. (Licitazione privata) [30].

     1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     "Art. 23. (Licitazione privata). 1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando." [31].

 

          Art. 8 bis. (Trattativa privata). [32]

     1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni";

     b) al comma 2, le parole: "all'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "all'Osservatorio";

     c) al comma 3, le parole: "di cui alla presente legge" sono soppresse;

     d) al comma 6, le parole: "30 mila ECU, IVA esclusa" sono sostituite dalle seguenti: "200 mila ECU".

 

          Art. 8 ter. (Varianti in corso d'opera). [33]

     1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Art. 25. (Varianti in corso d'opera). 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

     a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

     b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

     c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

     d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

     2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

     3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

     4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

     5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto".

 

          Art. 8 quater. (Direzione dei lavori). [34]

     1. All'articolo 27, comma 2, lettera b), le parole: "dell'articolo 17, commi 4 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 17, comma 5".

 

          Art. 8 quinquies. (Garanzie e coperture assicurative). [35]

     1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi"; e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso";

     b) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d)".

 

          Art. 9. (Norme acceleratorie in materia di contenzioso).

     1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:"Art. 31 bis. (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). -1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

     2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

     3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

     4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

          Art. 9 bis. (Definizione delle controversie). [36]

     1. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

     "Art. 32. (Definizione delle controversie). 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 bis e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

     2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.

     3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni".

 

          Art. 10. (Copertura finanziaria).

     1. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

 

          Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 giugno 1995, n. 216. Abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 6 settembre 1996, n. 467.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 6 settembre 1996, n. 467.

[5] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 18 novembre 1998, n. 415.

[6] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[7] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[8] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[10] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[11] Lettera abrogata dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[12] Numero così sostituito dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[13] Numero così sostituito dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[14] Numero aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[15] Numero aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[17] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[20] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[21] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[22] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[23] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[24] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[25] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[26] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[27] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[28] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[29] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[30] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[32] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[33] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[34] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[35] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

[36] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 giugno 1995, n. 216.