§ 50.2.1 - Legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Legge sul contenzioso amministrativo. Allegato E


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:20/03/1865
Numero:2248


Sommario
Art. 1.      I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le [...]
Art. 2.      Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque [...]
Art. 3.      Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle [...]
Art. 4.      Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti [...]
Art. 5.      In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi
Art. 6.      Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a [...]
Art. 7.      Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa [...]
Art. 8.      Nelle controversie intorno a contratti di lavoro o somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il [...]
Art. 9.      Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata
Art. 10.      Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa
Art. 11.      Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili, e così anche il luogo e il modo della citazione delle amministrazioni stesse, [...]
Art. 12.      Con la presente legge non viene fatta innovazione né alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, né alle [...]
Art. 13.  [3]
Art. 14.      Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante [...]
Art. 15.      La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e [...]
Art. 16.      Sono temporaneamente mantenuti nelle Province napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani [...]


§ 50.2.1 - Legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Legge sul contenzioso amministrativo. Allegato E

(G.U. 27 aprile 1865)

 

 

     Art. 1.

     I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

 

          Art. 3.

     Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

     Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

 

          Art. 4.

     Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

     L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

 

          Art. 5.

     In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

 

          Art. 6.

     Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli [1] .

     In ogni controversia d'imposte gli atti d'opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento [2] .

     Nelle controversie relative alle imposte così dirette, come indirette, la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle Corti d'appello.

 

          Art. 7.

     Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.

 

          Art. 8.

     Nelle controversie intorno a contratti di lavoro o somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori ed alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti.

 

          Art. 9.

     Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata.

 

          Art. 10.

     Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa.

 

          Art. 11.

     Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili, e così anche il luogo e il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da approvarsi con decreto reale.

 

          Art. 12.

     Con la presente legge non viene fatta innovazione né alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, né alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

 

          Art. 13. [3]

 

          Art. 14.

     Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.

     Le controversie, non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorché siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme, al Tribunale o alla Corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello.

     I conflitti di giurisdizione non ancora decisi fra le autorità giudiziarie e i tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai Tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammissione e la discussione dei legittimi richiami.

     Saranno date con decreto reale le norme necessarie alla esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie Province del Regno.

 

          Art. 15.

     La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del contenzioso di Parma.

 

          Art. 16.

     Sono temporaneamente mantenuti nelle Province napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i Prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del consiglio di Prefettura.

     Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle Province in cui ne riconosca il bisogno.

     I richiami contro le ordinanze dei Prefetti e dei Commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario.

     Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.

     Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'art. 14.


[1]   La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 1969, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alla parte in cui condiziona l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1961, n. 21, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma in riferimento alle norme degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 1877, n. 3761.