§ 4.2.1c – L.P. 12 luglio 1982, n. 12.
Norme per il funzionamento delle commissioni esaminatrici previste dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 concernente "Nuova disciplina [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:12/07/1982
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Per lo svolgimento delle prove teorico-pratiche degli esami previsti dagli articoli 1 e 21 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, la Provincia può utilizzare
Art. 2.      1. Sono poste a carico della Provincia le spese per i beni e i materiali di consumo necessari per l'effettuazione delle prove di esame, le spese per l'utilizzo degli immobili e delle [...]
Art. 3.      1.
Art. 4.      1. Ai componenti le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e [...]
Art. 5.      1. Per i fini di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982. Per gli esercizi successivi sarà disposto [...]


§ 4.2.1c – L.P. 12 luglio 1982, n. 12.

Norme per il funzionamento delle commissioni esaminatrici previste dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 concernente "Nuova disciplina dell'artigianato".

(B.U. 20 luglio 1982, n. 34). [1]

 

Art. 1.

     1. Per lo svolgimento delle prove teorico-pratiche degli esami previsti dagli articoli 1 e 21 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, la Provincia può utilizzare:

     a) gli immobili e le attrezzature tecnico-didattiche dei centri di formazione professionale della Provincia o degli enti con essa convenzionati;

     b) gli immobili e le attrezzature tecnico-didattiche di istituzioni, enti, organismi ed imprese, qualora non sia possibile l'effettuazione delle predette prove pratiche nei Centri di cui alla precedente lettera a).

     2. La Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'artigianato di cui alla medesima legge provinciale n. 34, stabilisce i criteri per l'individuazione delle sedi necessarie per l'effettuazione delle prove d'esame.

 

     Art. 2.

     1. Sono poste a carico della Provincia le spese per i beni e i materiali di consumo necessari per l'effettuazione delle prove di esame, le spese per l'utilizzo degli immobili e delle attrezzature di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, nonchè le spese comunque derivanti dall'espletamento delle prove medesime.

     2. Sono inoltre poste a carico della Provincia:

     a) le spese per l'assicurazione dei candidati e dei componenti delle commissioni esaminatrici per i rischi di infortunio sofferti durante lo svolgimento delle prove d'esame e per quelli da responsabilità civile per i danni cagionati a persone o a cose durante lo svolgimento delle prove medesime, compresi gli immobili, le cose e le attrezzature di terzi date in uso al candidato o ai componenti delle commissioni esaminatrici;

     b) le spese per l'assicurazione dei soggetti titolari degli immobili e delle attrezzature tecnico-didattiche di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1, e del relativo personale che collabora allo svolgimento delle prove d'esame, per i rischi di infortunio e per quelli derivanti da responsabilità civile per gli infortuni sofferti dai candidati e per i danni cagionati a terzi a cose durante lo svolgimento delle prove medesime.

 

     Art. 3.

     1. [Per l'effettuazione delle spese di cui al precedente articolo sono autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato, ai termini degli articoli 62 e seguenti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7] [2].

     2. Sulla base delle indicazioni stabilite dalla Giunta nel rispetto dei criteri previsti nell'articolo 1, il funzionario di cui al precedente comma è autorizzato a:

     a) individuare le sedi per l'effettuazione delle prove d'esame;

     b) stipulare pozze con gli istituti assicurativi;

     c) stabilire le necessarie intese con i soggetti indicati nell'articolo 1 e determinare l'entità dei rimborsi delle spese da essi sostenute;

     d) acquistare beni e materiali di consumo.

 

     Art. 4.

     1. Ai componenti le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 5.

     1. Per i fini di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 6 - 7.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 a decorrere dalla data indicata dall’art. 21 della stessa L.P. 11/2002.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dal 1 gennaio 2000.

[3] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.