§ 2.1.37 - Legge Provinciale 17 aprile 1976, n. 14. [*]
Norme concernenti il personale già dell'Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori (I.S.S.C.A.L.) e dell'Istituto per lo Sviluppo [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/04/1976
Numero:14


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il personale di ruolo dei soppressi istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori (I.S.S.C.A.L.) e Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), trasferito alla Provincia Autonoma [...]
Art. 4.      All'atto dell'inquadramento il personale immesso nei ruoli, carriere, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione, conserva l'anzianità giuridica ed [...]
Art. 5.      Nel Quadro G5 del Ruolo speciale degli Assistenti sociali, allegato alla Legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, sono istituiti due posti della carriera direttiva con la qualifica di [...]
Art. 6.      Al maggiore onere annuo di Lire 30.000.000 nonché all'onere «una tantum» di Lire 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976 si farà [...]


§ 2.1.37 - Legge Provinciale 17 aprile 1976, n. 14. [*]

Norme concernenti il personale già dell'Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori (I.S.S.C.A.L.) e dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), trasferito alla Provincia Autonoma di Trento.

(B.U. 20 aprile 1976, n. 16).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Il personale di ruolo dei soppressi istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori (I.S.S.C.A.L.) e Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), trasferito alla Provincia Autonoma di Trento, è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1975, nei ruoli provinciali, anche in soprannumero nelle qualifiche, secondo la tabella di equiparazione, costituente l'allegato A) della presente legge.

 

     Art. 4.

     All'atto dell'inquadramento il personale immesso nei ruoli, carriere, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione, conserva l'anzianità giuridica ed economica goduta nella qualifica di provenienza, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

     Qualora il personale di cui al comma precedente sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiori a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale d'inquadramento.

     Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui al presente articolo, gli aumenti periodici biennali inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

     Al personale con qualifica di Capo sezione, se più favorevole, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera direttiva, agli effetti della progressione di carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

     Al personale della carriera di concetto cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due qualifiche preesistenti nel Regolamento degli Enti di provenienza, sarà attribuita, nella nuova posizione, la prima o la seconda classe di stipendio, secondo che l'interessato provenga dalla prima o dalla seconda delle qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o, se più favorevole, sarà attribuita la classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. in questo secondo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali.

     Al personale con qualifica di Segretario di I, II e III classe, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 41, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, 44 e 46 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     All'atto dell'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo.

 

     Art. 5.

     Nel Quadro G5 del Ruolo speciale degli Assistenti sociali, allegato alla Legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, sono istituiti due posti della carriera direttiva con la qualifica di Consigliere del Servizio sociale.

 

     Art. 6.

     Al maggiore onere annuo di Lire 30.000.000 nonché all'onere «una tantum» di Lire 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte, per l'importo complessivo di Lire 40.000.000, con una quota, di pari importo, delle disponibilità di derivanti, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di Lire 3.500.000.000 autorizzato con l'articolo 21 della Legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12.

     Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Allegato A

     Tabella di equiparazione.

     (Omissis) [3].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo sostitutivo dell'art. 41 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo modificativo dell'art. 57 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Vedi ora la tabella allegata alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.