§ 2.1.12 - Legge Provinciale 2 maggio 1962, n. 5. [*]
Attribuzione al personale provinciale di una indennità temporanea.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/05/1962
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1962, al personale provinciale è attribuita un'indennità temporanea, non pensionabile, pari al 15% dello stipendio o salario effettivamente goduti, esclusa la [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti per il personale provinciale predisposti nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario [...]
Art. 3.      (Omissis)


§ 2.1.12 - Legge Provinciale 2 maggio 1962, n. 5. [*]

Attribuzione al personale provinciale di una indennità temporanea.

(B.U. 8 maggio 1962, n. 19).

 

Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1962, al personale provinciale è attribuita un'indennità temporanea, non pensionabile, pari al 15% dello stipendio o salario effettivamente goduti, esclusa la tredicesima mensilità e qualsiasi indennità accessoria.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti per il personale provinciale predisposti nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1962 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Entrata in vigore.